Convid-19 ed agevolazione a casualità sui contratti di somministrazione a termine: Interpello del Ministero del lavoro n. 2 del 2021

di Antonio Pellicanò (dott. e Project Manager)

Interpello del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2021

La Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) ha posto un quesito al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in merito alla possibilità di applicare l’art. 8, comma 1, lett. a) del d.l. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. 13 ottobre 2020, n. 126), che – in ragione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 – consente, in deroga all’art. 21 del d.lgs. 81/2015, di prorogare o rinnovare un rapporto di lavoro a tempo determinato, anche in assenza delle causali, previste dall’art. 19, comma 1, del d.lgs. 81/2015, anche ai contratti di lavoro in somministrazione a termine.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha risposto al quesito su-indicato con interpello n. 2 del 3 marzo 2021, il quale ritiene che l’art. 8 della l. 126/2020 sia applicabile anche ai contratti di somministrazione a termine che, in via eccezionale, in considerazione del perdurare della fase emergenziale, potranno essere rinnovati o prorogati oltre i 12 mesi anche in assenza di causali, fermo il rispetto degli altri limiti previsti dalla legge. Sull’argomento, il Ministero de quo, nell’interpello ha ribadito che lo spostamento al 31 marzo 2021 del termine finale per l’esercizio di tale facoltà di rinnovo o proroga senza causale – disposto dall’art. 1, comma 279, della l. n. 178 del 2020 – non riconosce una nuova possibilità di rinnovo o proroga, laddove la stessa sia già stata in precedenza esercitata: infatti l’art. 93, comma 1, del d.l. 34/2020, convertito, con modificazioni, in l. 77/2020 e successivamente modificato dal d.l. 104/2020 e dalla l. 178/2020, espressamente prevede che tale facoltà è utilizzabile “per una sola volta”. Tale interpretazione risulta, peraltro, in linea con la ratio di salvaguardia dei livelli occupazionali propria della normativa emergenziale, posto che la possibilità di prorogare o rinnovare i contratti a termine, anche in somministrazione, già in corso con il regime agevolato dell’assenza delle causali, consente di mantenere lo stato di occupazione dei lavoratori somministrati a termine interessati. Ciò, altresì, con l’obiettivo di evitare il ricorso agli strumenti di sostegno al reddito che sarebbe invece necessario attivare in favore di quei lavoratori cessati, per il periodo occorrente alla loro ricollocazione nel mercato del lavoro.

In sintesi, l’interpello del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali precisa che:

  • se un contratto di lavoro in somministrazione a termine viene rinnovato o prorogato per oltre 12 mesi (sempre nel rispetto dei complessivi 24 mesi) utilizzando per la prima volta l’agevolazione prevista dall’art. 93, comma 1, del d.l. 104/2020, lo stesso potrà essere fatto senza avere l’obbligo di inserire una causale, purché avvenga entro il 31 marzo 2021;
  • se invece il rinnovo o lo proroga della medesima tipologia di contratto sono già avvenute usufruendo dell’agevolazione prevista, si dovrà obbligatoriamente inserire una causale secondo quanto previsto dalla l. 96/2018, c.d. Decreto Dignità.