CONGEDO PARENTALE COVID-19 E D.L. 30/2021

di Rocchina Staiano (Avv., docente all’Università di Teramo e Consigliera effettiva di Parità della Provincia di Benevento)

L’Inps, con mess. n. 1276 del 25 marzo 2021, ha fornito i primi chiarimenti sull’art. 2, commi 2 e 3, del d.l. 13 marzo 2021, n. 30, che ha introdotto un nuovo congedo, indennizzato al 50% della retribuzione, per i genitori con figli affetti da Covid19, in quarantena da contatto ovvero nei casi in cui l’attività didattica in presenza sia sospesa o i centri diurni assistenziali siano chiusi.

Il congedo in commento spetta:

  1. ai genitori lavoratori dipendenti, alternativamente tra loro (non negli stessi giorni), per figli conviventi minori di anni 14;
  2. ai genitori lavoratori dipendenti per figli con disabilità grave.

Nel primo caso, per poter fruire del congedo di cui trattasi devono sussistere tutti i seguenti requisiti:

  1. il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere;
    1. il genitore deve svolgere una prestazione lavorativa per la quale non è prevista la possibilità di svolgimento della stessa in modalità agile;
    2. il figlio per il quale si fruisce del congedo deve essere minore di anni 14;
    3. il genitore e il figlio per il quale si fruisce del congedo devono essere conviventi durante tutto il periodo di fruizione del congedo stesso;
    4. deve sussistere una delle seguenti condizioni in relazione al figlio per il quale si fruisce del congedo:
      1. l’infezione da SARS Covid-19;
      2. la quarantena da contatto (ovunque avvenuto) disposta con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente; 3) la sospensione dell’attività didattica in presenza.

Nel secondo caso, per ottenere il congedo devono sussistere tutti i seguenti requisiti:

  1. il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere;
    1. il genitore deve svolgere una prestazione lavorativa per la quale non è prevista la possibilità di svolgimento della stessa in modalità agile;
    2. il figlio, per il quale si fruisce del congedo, deve essere riconosciuto disabile in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992, e iscritto a scuole di ogni ordine e grado o ospitato in centri diurni a carattere assistenziale;
    3. deve sussistere una delle seguenti condizioni in relazione al figlio per il quale si fruisce del congedo:
      1. l’infezione da SARS Covid-19;
      2. la quarantena da contatto (ovunque avvenuto) disposta con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente;
      3. la sospensione dell’attività didattica in presenza;
      4. la chiusura del centro assistenziale diurno.

Il congedo in argomento può essere fruito per periodi, coincidenti in tutto o in parte, con quelli di infezione da SARS Covid-19, di quarantena da contatto, di sospensione dell’attività didattica in presenza o di chiusura dei centri diurni assistenziali del figlio, ricadenti nell’arco temporale compreso tra il 13 marzo 2021, data di entrata in vigore della norma, e il 30 giugno 2021. Gli eventuali periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti dal 1° gennaio 2021 e fino al 12 marzo 2021 potranno essere convertiti, senza necessità di annullamento, nel congedo di cui trattasi, solamente presentando domanda telematica del nuovo congedo, non appena sarà adeguata la relativa procedura informatica.