Protocollo del 24 marzo 2021 contro il caporalato nel settore food delivery

di Andrea Oregioni (Avvocato iscritto presso Ordine Avvocati di Roma, esperto in materia giuslavoristica e diritto civile e responsabile per ASSOIMPRESE delle province di Como-Sondrio-Varese e Lecco)

Protocollo contro il caporalato nel food delivery

Il 24 marzo 2021, tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le associazioni sindacali Assodelivery – l’associazione che riunisce alcune delle più importanti piattaforme presenti in Italia – Cgil, Cisl e Uil, rappresentanti dei sindacati indipendenti di rider hanno sottoscritto un Protocollo sperimentale per la legalità contro il caporalato, l’intermediazione illecita e lo sfruttamento lavorativo nel food delivery.

Nel protocollo, le Parti sociali stabiliscono che:

  • le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Protocollo si impegnano a raccogliere nella completa riservatezza ogni utile notizia ovvero segnalazione di condotte anomale o comunque potenzialmente illegali in ordine al ricorso a forme illecite di intermediazione di manodopera, sfruttamento e caporalato che saranno trasmesse all’Organismo di Garanzia;
  • entro il termine di sei mesi dalla stipula del Protocollo, le società aderenti ad AssoDelivery si impegnano ad avere o ad adottare Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC 231) ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e un Codice Etico, che sarà oggetto di informativa alle Parti sindacali firmatarie;
  • Assodelivery e le società da essa rappresentate, procederanno in via transitoria alla creazione di un proprio albo nazionale di società autorizzate o di altro proprio registro di simile natura.
    Nelle more della creazione dell’albo si impegnano a non ricorrere a società terze al fine di proporre la consegna degli ordini attraverso le piattaforme di food delivery con cui operano le società;
  • entro sei mesi dalla stipula del Protocollo, ognuna delle società aderenti ad Assodelivery designerà, nell’ambito dei componenti del proprio Organismo di Vigilanza a livello nazionale costituito ai sensi del D.Lgs. 231/2001, un proprio rappresentante;
  • le Parti si impegnano, dopo il periodo di sperimentazione iniziale di un anno, alla verifica dei risultati conseguiti e dell’attività dell’Organismo di Garanzia, ed eventualmente sottoporre a riesame le norme in esso contenute.