Protocollo del 24 marzo 2021 contro il caporalato nel settore food delivery

di Andrea Oregioni (Avvocato iscritto presso Ordine Avvocati di Roma, esperto in materia giuslavoristica e diritto civile e responsabile per ASSOIMPRESE delle province di Como-Sondrio-Varese e Lecco)

Protocollo contro il caporalato nel food delivery

Il 24 marzo 2021, tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le associazioni sindacali Assodelivery – l’associazione che riunisce alcune delle più importanti piattaforme presenti in Italia – Cgil, Cisl e Uil, rappresentanti dei sindacati indipendenti di rider hanno sottoscritto un Protocollo sperimentale per la legalità contro il caporalato, l’intermediazione illecita e lo sfruttamento lavorativo nel food delivery.

Nel protocollo, le Parti sociali stabiliscono che:

  • le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Protocollo si impegnano a raccogliere nella completa riservatezza ogni utile notizia ovvero segnalazione di condotte anomale o comunque potenzialmente illegali in ordine al ricorso a forme illecite di intermediazione di manodopera, sfruttamento e caporalato che saranno trasmesse all’Organismo di Garanzia;
  • entro il termine di sei mesi dalla stipula del Protocollo, le società aderenti ad AssoDelivery si impegnano ad avere o ad adottare Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC 231) ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e un Codice Etico, che sarà oggetto di informativa alle Parti sindacali firmatarie;
  • Assodelivery e le società da essa rappresentate, procederanno in via transitoria alla creazione di un proprio albo nazionale di società autorizzate o di altro proprio registro di simile natura.
    Nelle more della creazione dell’albo si impegnano a non ricorrere a società terze al fine di proporre la consegna degli ordini attraverso le piattaforme di food delivery con cui operano le società;
  • entro sei mesi dalla stipula del Protocollo, ognuna delle società aderenti ad Assodelivery designerà, nell’ambito dei componenti del proprio Organismo di Vigilanza a livello nazionale costituito ai sensi del D.Lgs. 231/2001, un proprio rappresentante;
  • le Parti si impegnano, dopo il periodo di sperimentazione iniziale di un anno, alla verifica dei risultati conseguiti e dell’attività dell’Organismo di Garanzia, ed eventualmente sottoporre a riesame le norme in esso contenute.

FONDO FON.TE: PROROGA DELL’INVIO DELLA COMUNICAZIONE PERIODICA AL 31 LUGLIO 2021

di Rocchina Staiano (Avv., docente all’Università di Teramo e Consigliera effettiva di Parità della Provincia di Benevento)

Possono aderire a Fon.Te. tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato, con contratto a tempo pieno o a tempo parziale nonché i lavoratori assunti a tempo determinato ovvero con periodicità stagionale, la cui attività lavorativa abbia durata complessivamente non inferiore a tre mesi nell’anno ai quali viene applicato uno dei seguenti contratti:

  1. CCNL per i dipendenti del Terziario, della distribuzione e dei servizi (CONFCOMMERCIO);
  2. CCNL per i dipendenti da aziende del settore Turismo
  3. CCNL dipendenti da aziende ortofrutticole e agrumarie;
  4. CCNL dipendenti da impianti sportivi;
  5. CCNL dipendenti da istituti di sostentamento del clero;
  6. CCNL dipendenti da istituti di vigilanza privata(stipulato tra ASSVIGILANZA, ASSOVALORE, UNIV e le Organizzazioni sindacali);
  7. CCNL dipendenti da istituti di vigilanza privata(stipulato tra ASSIV e le Organizzazioni sindacali);
  8. CCNL dipendenti da Imprese di pulizie (stipulato tra FNIP/Confcommercio e le Organizzazioni sindacali);
  9. CCNL per i dipendenti da proprietari di fabbricati (stipulato tra CONFEDILIZIA e le Organizzazioni sindacali);
  10. CCNL per i dipendenti da Associazione nazionale Commercio ed Esportazione Fiori.;
  11. CCNL per i dipendenti del Terziario, della distribuzione e dei servizi (CONFESERCENTI)
  12. CCNL  per  personale dipendente dalle realtà del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo;
  13. CCNL  per  i dipendenti da studi professionali;
  14. CCL per  i dipendenti da  Società Canottieri Associazioni Sportive e Ricreative Cremona
  15. CCNL  per  i dipendenti da Federazione nazionale unitaria titolari di farmacia italiani;
  16. CCNL per  i dipendenti da  Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali;
  17. CCNL per  i dipendenti da  Associazione italiana catene alberghiere;
  18. CCNL ARTIGIANI (ad esclusione dell’edilizia);
  19. CCL per i dipendenti da Conferenza Episcopale italiana, Caritas italiana, Fondazione Migrantes, Fondazione Missio e Fondazione Santi Francesco d’Assisi e Santa Caterina da Siena;
  20. CCNL per i dipendenti da imprese private operanti nella distribuzione, recapito e dei servizi postali;
  21. CCL per  i dipendenti da  F.C. Internazionale Milano
  22. CCNL per i dipendenti da FRUITIMPRESE
  23. CCL per  i dipendenti da  VIDEOMEDIA S.p.A.
  24. CCNL per i dipendenti da aziende del settore Turismo (CONFESERCENTI) e dipendenti da Federterma
  25. CCNL per i dipendenti da Federfarma
  26. CCNL per i dipendenti da Servizi ausiliari, fiduciari e integrati (S.A.F.I.)
  27. CCNL per i dipendenti area alimentazione-panificazione(imprese non artigiane fino a 15 dipendenti)
  28. CCNL per i dipendenti da agenzie di somministrazione di lavoro (stipulato tra ASSOLAVORO e  le Organizzazioni sindacali)

A causa del Covid-19, il Fondo Fon.Te ha comunicato che l’invio della comunicazione periodica annuale agli aderenti – solitamente fissato al 31 marzo – è stato prorogato al 31 luglio 2021.

La COVIP ( Commissione di Vigilanza sui fondi pensione) di recente ha  emanato  provvedimenti   specifici  in merito alle “Istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza” e il “Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari”. Si tratta di una ulteriore “operazione trasparenza”, che introduce novità in tema di informazioni e comunicazioni trasparenti da parte dei fondi pensione che impattano anche sul contenuto della “Comunicazione periodica” e della “Nota informativa”. Le disposizioni  in materia di comunicazioni agli aderenti e ai beneficiari (compresa la comunicazione periodica agli iscritti) dovranno avere una veste grafica semplificata per consentire ad ogni iscritto di individuare in modo più agevole lo sviluppo della propria posizione previdenziale e di conseguenza di valutare le possibili scelte da operare per proseguire nella costruzione e nella crescita della propria pensione complementare. Lo slittamento al 31 luglio 2021 della data d’invio della Comunicazione Periodica è volto a consentire ai fondi pensione di avere il tempo necessario per finalizzare la nuova documentazione, in linea con le indicazioni fornite dalla Covip.