L. 205/2021: NOVITA’ SULLA PRIVACY E SUL DATA PROTECTION

Alfredo Naselli (Funzionario Amministrativo Senior ASL Napoli 1 Centro)

La conversione in l. 3 dicembre 2021, n. 205, con modificazioni, del d.l. 8 Ottobre 2021,  n. 139, c.d. Decreto Capienze – recante disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni ed in materia di protezione dei dati personali – ha, da un lato, di riflesso, migliorato in termini di impatto sociale il Codice della Privacy e, dall’altro, ottimizzato l’applicazione della normativa concernente il Data Protection.

Da più parti, nell’ultimo periodo, sono sorti interrogativi circa gli eventuali effetti negativi che il d.l.  139/2021, convertito in l. 205/2021 potrebbe produrre al diritto alla Protezione dei Dati personali. Tuttavia, a giudizio dello scrivente ed analizzando in modo attento le modifiche apportate dall’art. 9 della legge in esame, ciò che salta prepotentemente agli occhi è un inconfutabile ed apprezzabilissimo miglioramento del novellato d.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) rispetto a quelle che potrebbero essere le critiche mosse riguardanti un “immiserimento” dei poteri affidati al Garante Privacy Nazionale. Nella fattispecie, tali miglioramenti riguarderanno, innanzitutto, l’incremento della pianta organica relativa alle risorse in favore dell’Authority Privacy e quindi dal 1/1/2022 quest’ultima passerà da 162 a 200 unità. Nella volontà del legislatore il cosiddetto fenomeno del “revenge porn” sarà ulteriormente contrastato consentendo ad un soggetto esercente la responsabilità genitoriale/legale ovvero ad un minore ultraquattordicenne di effettuare una segnalazione al Garante Privacy, onde così consentirgli di compiere, nelle 48 ore successive al ricevimento della stessa, innanzitutto le proprie azioni cautelari ex art.143 e 144 del c.d. Codice Privacy da indirizzarsi, in primis, nei riguardi del gestore della piattaforma digitale in oggetto. Il secondo (non in termini di importanza) intervento migliorativo concerne la modifica del comma 7 dell’art.166 del Codice Privacy laddove è stata data la possibilità al Garante Privacy, di ingiungere, oltre alla sanzione amministrativa, la realizzazione di “campagne di comunicazione istituzionali volte alla promozione  della consapevolezza del diritto alla protezione dei dati personali, sulla base di progetti preventivamente approvati dal Garante e che tengano conto della gravità della violazione”.

Inoltre la possibilità, sempre riferendosi alla determinazione della sanzione amministrativa, di “eventuali  campagne di comunicazione istituzionale volte alla promozione della consapevolezza del diritto alla protezione dei dati personali, realizzate dal trasgressore anteriormente alla commissione della violazione”. Esaminati quindi i risultati positivi scaturenti dal punto di vista sociale, occorre ora esaminare quelli, per così dire, “snellenti” determinate operazioni di trattamento di dati personali. A tal proposito si segnala la modifica all’art.2 ter del vigente Codice Privacy finalizzata a far fondare anche su un atto amministrativo generale l’attività di trattamento dei dati personali fondata sulla base giuridica prevista dall’art.6 paragrafo 3 lettera b) del GDPR (e dall’art.2 sexies del Codice Privacy) oltre che in ragione di una norma di legge o di regolamento come attualmente accade. Ed inoltre il neo comma 1 bis ha stabilito che qualsiasi trattamento svolto da una pubblica amministrazione “è sempre consentito se necessario per l’adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l’esercizio di pubblici poteri ad essa attribuiti”, ma con tutte le garanzie previste dal GDPR: indicazione del titolare, della finalità del trattamento ecc. In sostanza, per le pubbliche amministrazioni non vale il divieto generale di trattare i dati, anche “particolari”, fermo restante però i principi fondamentali per la protezione dei dati.

Infine non si può assolutamente non menzionare la riduzione in termini di tempo per il Garante Privacy (30 giorni non prorogabili decorrenti dalla richiesta, dopo si può procedere indipendentemente) per esprimersi circa le riforme, le misure ed i progetti concernenti il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.