(di Ester Di Martino Avvocato Del Foro di Torre Annunziata)
L’art. 10bis del CCNL cartai piccola industria 22 ottobre 2018 per il settore cartai/grafici piccola industria prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2019 l’indennitĂ sostitutiva del premio di risultato e l’Elemento di garanzia retributiva vengono sostituiti da flex benefits per un importo di euro 258,00 che le aziende dovranno mettere a disposizione di tutti i dipendenti a partire dal mese di febbraio di ogni singolo anno da utilizzare entro il 31 dicembre dell’anno stesso.
Hanno diritto a quanto sopra i
lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al primo gennaio di ciascun
anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno:
– con contratto a tempo
indeterminato;
– con contratto a tempo
determinato che abbiano maturato almeno sei mesi, anche non consecutivi, di anzianitĂ
di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio/31 dicembre). Sono esclusi i
lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo dal 1°
gennaio/31 dicembre.
I suddetti valori non sono riproporzionabili
per i lavoratori part time e sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi
fiscali o contributivi a carico dell’azienda.
Quanto sopra previsto si aggiunge
alle offerte di beni e servizi presenti in azienda sia unilateralmente
riconosciute per regolamento, lettera di assunzione o di altre modalitĂ di
formalizzazione, che derivanti da accordi collettivi.
In caso di accordi collettivi le
parti firmatarie dei medesimi accordi potranno armonizzare i criteri e le
modalitĂ di riconoscimenti previsti nel presente articolo.
A livello aziendale si terrĂ
conto delle esigenze dei lavoratori della propria organizzazione e del rapporto
con il territorio per individuare una gamma di beni e servizi coerente con le
caratteristiche dei dipendenti e finalizzata a migliorare la qualitĂ della loro
vita personale e famigliare privilegiando quelli con finalitĂ di educazione,
istruzione, ricreazione e assistenza sociale e sanitaria o culto.
Nel corso della fase di prima
applicazione e comunque entro il mese di dicembre 2019 le parti stipulanti si
incontreranno per verificare il puntuale adempimento contrattuale nei confronti
di tutti gli aventi diritto.
Le parti al fine di facilitare
l’applicazione della normativa in oggetto hanno riportato nell’allegato un
elenco di strumenti di welfare utilizzabili sulla base della normativa vigente.