Responsabilità medica: l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore dopo la legge Gelli-Bianco

Orientamenti giurisprudenziali di merito:
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Tribunale di Brescia
Tribunale di Roma

Paolo Vinci Irene Vinci

ISBN 978-88-32149-55-5

Pag. 50

Prezzo €15,00 (iva compresa)



Uno dei mezzi introdotti dalla legge Gelli – Bianco per tutelare il paziente e velocizzare il pagamento è senza dubbio (o almeno, così era nelle intenzioni del legislatore) la previsione contenuta nell’art. 12. L’obiettivo del legislatore era facilmente comprensibile: creare un parallelismo rispetto a quanto avviene in ambito RCA, dove da decenni il danneggiato ha un’azione diretta nei confronti della Compagnia.

In realtà, la situazione è profondamente differente, dal momento che, a tacer d’altro, in RCA c’è un obbligo a contrarre in capo all’Assicurazione, mentre in ambito sanitario quest’obbligo non c’è e, anzi, l’aumento del contenzioso spesso rischia di creare “fughe” dal mercato.

Il legislatore del 2017, però, ha previsto un ulteriore step per “completare” il modello di azione diretta ideato dalla legge Gelli-Bianco, cioè l’emanazione di decreti attuativi che, nelle originarie intenzioni, avrebbero dovuto vedere la luce entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Già dalle prime applicazioni della norma, tuttavia, molti soggetti che hanno introdotto un procedimento ex art. 696 bis c.p.c. (assurto a condizione di procedibilità della domanda) hanno agito, pur in assenza dei decreti attuativi, sia contro la Struttura Sanitaria che contro la sua Compagnia Assicurativa, con esiti diversi e, anzi, opposti tra loro, a seconda del Foro adito.

Si è, infatti, venuta a creare questa particolare situazione nella quale alcuni Tribunali ammettono l’azione diretta pur in assenza dei decreti attuativi e altri Tribunali che, in senso diametralmente opposto, decidono nel senso dell’inammissibilità della domanda e del rigetto del ricorso nei confronti della Compagnia.

e-book/Libro cartaceo – LA PROVA NELLA RESPONSABILITÀ MEDICA DOPO LE SENTENZE DI SAN MARTINO 2019

  • La prova liberatoria
  • L’onere della prova nelle linee guida
  • La prova del paziente

Antonio Serpetti di Querciara

Elena Colafrancesco

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Pag. 118 Prezzo e-book €18,00 (iva compresa)

Pag. 115 Prezzo Libro €23,00 (iva compresa) + spese di spedizione



Questo ebook/Libro cartaceo aggiornato alle sentenze di San Martino 2019 illustra il tema dell’onere della prova in materia di responsabilità medica.

I fondamentali punti cardine dell’evoluzione legislativa e giurisprudenziale avvenuta in materia possono essere così sintetizzati:

  • abbandono della regola del contatto sociale e affermazione del principio del “doppio binario”: responsabilità contrattuale in capo alla Struttura sanitaria; ed extracontrattuale o aquiliana in capo al medico dipendente (salvo che lo stesso abbia agito in base ad un rapporto contrattuale vero e proprio col paziente);
  • separazione della causalità civile da quella penale: la prima, orientata verso la teoria del “più probabile che non”; la seconda verso il principio della “certezza oltre ogni ragionevole dubbio”;
  • superamento della distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato, con conseguenti ripercussioni sull’onere probatorio .
  • ripensamento delle regole probatorie sancite dalla sentenza della Cassazione n. 577/2008: l’ultimo recente filone giurisprudenziale precisa che, in tema di responsabilità contrattuale della Struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno, l’onere di provare il nesso di causalità tra l’aggravamento della patologia (o l’insorgenza di una nuova malattia) e l’azione o l’omissione dei sanitari; mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla Struttura dimostrare l’impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l’inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l’ordinaria diligenza.