Linee guida per la presentazione dei progetti sperimentali in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità e D.M. 28 dicembre 2018, n. 669

(di Rocchina Staiano Avvocato, Docente all’Università di Teramo e Consigliera di Parità della Provincia di Benevento)

È stato pubblicato nella sezione “Pubblicità legale” del sito istituzionale www.lavoro.gov.it del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il D.M. 28 dicembre 2018, n. 669, che individua le Linee-Guida per la presentazione da parte delle Regioni di proposte di adesione alla sperimentazione del modello di intervento in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità. I progetti devono essere presentati esclusivamente dalle Regioni entro il 28 febbraio 2019. Gli interventi devono essere dedicati, di norma, a persone con disabilità maggiorenni, la cui disabilità non sia determinata da naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità. Tuttavia, limitatamente ai progetti di continuità, che prevedono la proroga o l’estensione di programmi già avviati, sarà possibile confermare i servizi alle persone con disabilità per le quali intervengano patologie legate all’invecchiamento. Nella selezione dei beneficiari deve essere accordata preferenza alle persone con disabilità in condizione di maggiore bisogno in esito ad una valutazione multidimensionale, che tenga conto almeno delle limitazioni dell’autonomia, della condizione familiare, abitativa ed ambientale, nonché delle condizioni economiche della persona con disabilità. Un fondamentale criterio da tenere in considerazione, inoltre, riguarda le scelte che favoriscano i percorsi di de-istituzionalizzazione e il contrasto ad ogni forma di segregazione o di isolamento delle persone con disabilità.

Ogni proposta progettuale riferita ad un ambito può beneficiare di un massimo di euro 80.000,00 di finanziamento da parte del Ministero. La Regione garantisce, in forma diretta o tramite l’ambito territoriale candidato, il co-finanziamento per una quota non inferiore al 20% dell’importo totale del costo complessivo della proposta progettuale. Al fine di massimizzare le possibili sinergie delle iniziative sperimentali, è inoltre possibile presentare, la medesima proposta progettuale replicata per diversi ambiti, i quali, in ogni caso, sono tenuti a compilare ciascuno le schede del formulario di presentazione delle proposte indicando le attività da implementare nei singoli territori. Rimane a carico della Regione l’onere di prevedere piani economici e relativa rendicontazione in maniera analitica per ogni singolo ambito.

Fondo per l’accessibilità e la mobilità delle persone con disabilità e Legge di Bilancio 2019

(di Rocchina Staiano Avvocato, Docente all’Università di Teramo e Consigliera di Parità della Provincia di Benevento)

L’art. 1, commi da 489 a 491, della l. 30 dicembre 2018, n. 145, c.d. Legge di Bilancio 2019, in attuazione della legge n. 18 del 2009 (recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità) e della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, prevede l’istituzione di un apposito Fondo, presso il ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominato “Fondo perl’accessibilità e la mobilità delle persone con disabilità“, che è destinato alla copertura finanziaria di interventi volti alla innovazione tecnologica delle strutture, contrassegno e segnaletica per la mobilità delle persone con disabilità di cui all’articolo 381 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

La dotazione del Fondo è di 5 milioni di euro per l’anno 2019 e le risorse del Fondo siano destinate a tutti i Comuni italiani e sono finalizzate ad interventi riguardanti l’innovazione tecnologica delle strutture ed alla messa in opera di contrassegni e segnaletica per favorire la mobilità di persone con disabilità. Al fine di prevenire l’uso indebito degli interventi di cui sopra, annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della famiglia e della disabilità, il Ministro dell’Economia e delle Finanze e il Ministro dell’Interno, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, e sentito l’ACI e le Associazioni delle persone con disabilità più rappresentative a livello nazionale, verranno definiti gli interventi finalizzati a tale scopo.