Fondo per l’accessibilità e la mobilità delle persone con disabilità e Legge di Bilancio 2019

(di Rocchina Staiano Avvocato, Docente all’Università di Teramo e Consigliera di Parità della Provincia di Benevento)

L’art. 1, commi da 489 a 491, della l. 30 dicembre 2018, n. 145, c.d. Legge di Bilancio 2019, in attuazione della legge n. 18 del 2009 (recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità) e della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, prevede l’istituzione di un apposito Fondo, presso il ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominato “Fondo perl’accessibilità e la mobilità delle persone con disabilità“, che è destinato alla copertura finanziaria di interventi volti alla innovazione tecnologica delle strutture, contrassegno e segnaletica per la mobilità delle persone con disabilità di cui all’articolo 381 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

La dotazione del Fondo è di 5 milioni di euro per l’anno 2019 e le risorse del Fondo siano destinate a tutti i Comuni italiani e sono finalizzate ad interventi riguardanti l’innovazione tecnologica delle strutture ed alla messa in opera di contrassegni e segnaletica per favorire la mobilità di persone con disabilità. Al fine di prevenire l’uso indebito degli interventi di cui sopra, annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della famiglia e della disabilità, il Ministro dell’Economia e delle Finanze e il Ministro dell’Interno, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, e sentito l’ACI e le Associazioni delle persone con disabilità più rappresentative a livello nazionale, verranno definiti gli interventi finalizzati a tale scopo. 

Mobilità in deroga e Legge di Bilancio 2019

(di Rocchina Staiano Avvocato, Docente all’Università di Teramo e Consigliera di Parità della Provincia di Benevento)

L’art. 1, commi da 251 a 253, della l. 30 dicembre 2018, n. 145, c.d. Legge di Bilancio 2019, prevede la concessione del trattamento di mobilità in deroga, nel limite massimo di dodici mesi, anche in favore dei lavoratori che:- hanno cessato la Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) nel periodo 1°dicembre 2017-31 dicembre 2018;- non hanno diritto all’indennità di disoccupazione Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), ossia quelli che non posseggono i requisiti per la fruizione della NASpI: almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione e 30 giornate di lavoro effettivo (a prescindere dal minimale contributivo) nei 12 mesi che precedono l’inizio del medesimo periodo di disoccupazione. 

A tali lavoratori dal 1° gennaio 2019 vengono applicate misure di politica attiva, individuate da un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all’A.N.P.A.L.

L’operatività della disposizione sarà disciplinata da un decreto del Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.