TFR E PRESCRIZIONE

Giovanni Ugo Bargiacchi (avv. in Roma)

Con l’ordinanza n. 15157/19 – Pres. Manna, Relatore Cons. Curcio – pubblicata il 04.06.2019, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sia sulla decorrenza del termine prescrizionale circa la richiesta di pagamento del TFR da parte del prestatore al datore di lavoro, sia sull’inapplicabilità della prescrizione triennale presuntiva alla fattispecie testé richiamata.

L’ordinanza in commento, difatti, ribadendo un indirizzo già ampiamente consolidato dalla suddetta Corte in diversi arresti giurisprudenziali (cfr. ex multis Cass. n. 6522/17, Cass. 1684/17), ha statuito che: “al trattamento di fine rapporto non si applica la prescrizione triennale presuntiva, ma quella quinquennale (…) trattandosi di un’indennità che non viene erogata o corrisposta periodicamente, solo essendo riconosciuta annualmente nel suo importo progressivamente maturato (…) la prescrizione del diritto ad ottenere il pagamento del TFR decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro e tale diritto non va confuso col diritto, maturante anche nel corso del rapporto, all’accertamento della quota temporaneamente maturata  (…)” ed ancora “le prescrizioni presuntive, che trovano fondamento in quei rapporti che si svolgono senza particolari formalità in relazione ai quali il pagamento suole avvenire senza dilazione né rilascio di quietanza scritta, non operano quando il contratto sia stipulato per iscritto” ( cfr. ex multis Cass. n. 1392/16; Cass. n. 11145/12).

Alla luce di ciò, si può sinteticamente evidenziare che: A) la prescrizione del pagamento del trattamento di fine rapporto inizia a decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro; B) Il diritto ad ottenere il pagamento del TFR è giuridicamente diverso dal diritto all’accantonamento della quota del TFR che matura annualmente in favore del prestatore; C) la prescrizione presuntiva triennale si applica solo in rapporti giuridici che non richiedono particolari formalità.

Tfr e coefficiente di valutazione per gennaio 2019

di Rocchina Staiano (Avv., docente all’Università di Teramo e Consigliera effettiva di Parità della Provincia di Benevento)

Le quote di TFR, accantonate al 31 dicembre 2018, vanno rivalutate per il mese di gennaio 2019 dello 0,198457%. Nella presente tabella troverete gli aggiornamenti del 2018-2019:

TFR: il coefficiente di rivalutazione 2018-2019

anno mese TFR maturato fino al periodo compreso tra coefficiente di rivalutazione (%)
2019 gennaio 15 gen – 14 feb 0,198457
2018 dicembre 15 dic – 14 gen 2,241840
2018 novembre 15 nov – 14 dic 2,191024
2018 ottobre 15 ott – 14 nov 2,214392
2018 settembre 15 set – 14 ott 2,089392
2018 agosto 15 ago – 14 set 2,335312
2018 luglio 15 lug – 14 ago 1,913576
2018 giugno 15 giu – 14 lug 1,566024
2018 maggio 15 mag – 14 giu 1,292656
2018 aprile 15 apr – 14mag 0,945104
2018 marzo 15 mar – 14apr 0,820104
2018 febbraio 15 feb – 14mar 0,546736
2018 gennaio 15 gen – 14 feb 0,421736
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