Cassazione civ., sez. 3, del 4 ottobre 2018, n. 24198: Diritto di proprietà, Occupazione abusi

 (di Carmela Rescigno- Avvocato Foro di Nola)

Nel  caso in cui sia stata accertata una occupazione abusiva di immobile, con particolare riferimento all’ordine di sgombero emesso dall’autorità giudiziaria, incorre in responsabilità civile verso il proprietario, l’amministrazione pubblica che non  esegui lo sgombero  tempestivamente e incondizionatamente. Non è possibile giustificare il ritardo nell’attuazione degli sgomberi con ragioni di ordine pubblico, perché è la stessa occupazione abusiva di massa degli immobili a rappresentare un turbamento di tale ordine, la cui tutela esige, al contrario, il pronto ripristino della legalità mediante la liberazione forzata degli stessi. Allo stesso modo, lo Stato non può garantire il “diritto alla casa” a spese dei privati cittadini, dovendovi provvedere attraverso politiche pubbliche. L’amministrazione pubblica è dunque obbligata a dare attuazione ai provvedimenti giudiziari, a maggior ragione quando questi abbiano ad oggetto  la tutela di un diritto riconosciuto dalla Costituzione o  dalla CEDU, come nel caso del diritto di proprietà, come nel casi di diritto di proprietà tutelato dall’art. 41 Cost. e dagli artt. 6 CEDU ed 1 del primo Protocollo addizionale CEDU. Per tali ragioni, la Cassazione ha ritenuto che la mancata assistenza della forza pubblica per lo sgombero di immobili ordinato da provvedimenti giurisdizionali rappresenti una condotta illecita, fonte di responsabilità civile e quindi di obblighi risarcitori in capo al Ministero dell’Interno.