(di Rocchina Staiano Avvocato, Docente all’Università di Teramo e Consigliera di Parità della Provincia di Benevento)
L’art. 1, commi da 251 a 253, della l. 30 dicembre 2018, n. 145, c.d. Legge di Bilancio 2019, prevede la concessione del trattamento di mobilità in deroga, nel limite massimo di dodici mesi, anche in favore dei lavoratori che:- hanno cessato la Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) nel periodo 1°dicembre 2017-31 dicembre 2018;- non hanno diritto all’indennità di disoccupazione Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), ossia quelli che non posseggono i requisiti per la fruizione della NASpI: almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione e 30 giornate di lavoro effettivo (a prescindere dal minimale contributivo) nei 12 mesi che precedono l’inizio del medesimo periodo di disoccupazione.
A tali lavoratori dal 1° gennaio 2019 vengono applicate misure di politica attiva, individuate da un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all’A.N.P.A.L.
L’operatività della disposizione sarà disciplinata da un decreto del Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.