Affidamento di figli di coppie non sposate – Tribunale di Trieste, decreto 5 settembre 2018

Oggetto: Affidamento di figli di coppie non sposate

Conclusioni delle parti

PER LA RICORRENTE Voglia l’Ill.mo Tribunale di Trieste, rigettata ogni diversa e contraria istanza e domanda del convenuto, Nel merito: -Disporre l’affido condiviso del figlio minore XXXXX (nato il 01.17) ad entrambi i genitori con residenza e collocamento privilegiato presso la madre XXXXXX, delegando l’esercizio della ordinaria amministrazione in capo alla madre anche in considerazione della tenera età del minore; – Regolamentare le visite paterne secondo un calendario preciso, disciplinando tempi e modalità prestabilite, autorizzando il padre a vedere e tenere con sé il figlio nei seguenti termini:

– due giorni infrasettimanali per tre ore ciascuno, di cui un pomeriggio dalle 16 alle 19 ed una mattina dalle 9 alle 12, ed inoltre un sabato o una domenica alternate dalle 10 alle 16; -gradualmente, in ragione della crescita e delle esigenze del minore, si prevederà un ampliamento dei tempi di permanenza e visita con il padre nel rispetto sempre delle esigenze di stabilità e serenità del minore con introduzione graduale dei pernotti dopo i tre anni; – Obbligare il sig. XXXXXXX a contribuire al mantenimento del figlio versando alla sig.ra XXXXXXXXXX, entro i primi cinque giorni di ogni mese, la somma di € 1.000,00 mensili, annualmente rivalutabili ex indici Istat, o la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre al 70% di tutte le spese straordinarie come previste dal Protocollo di Intesa dd.18.05.15, e ciò in ragione della diversità di reddito esistente tra le part e documentalmente evincibile in atti, e tenuto conto altresì che la ricorrente, collocataria del minore, ed il figlio minore, non hanno potuto beneficiare dell’assegnazione della casa familiare essendo stata venduta dal sig. XXXXXXXX dopo l’avvio della causa giudiziale. In via istruttoria: La ricorrente conferma la propria disponibilità a riprendere il percorso di sostegno e mediazione già delegato al Servizio Sociale / Consultorio Familiare e chiede sia espressamente dato mandato al Consultorio di proseguire in tale percorso sia ai fini del sostegno genitoriale che in funzione di mediazione. Ove il Tribunale decidesse di disporre una CTU sulle capacità genitoriali delle parti, la sottoscritta difesa chiede di voler porre a carico del sig. XXXXXXXX l’integrale onere di spesa essendo la sig.ra XXXXX impossibilitata a sostenerne l’onere e avendo peraltro il convenuto già dichiarato in udienza la sua disponibilità a farsene carico per l’intero. Con integrale vittoria di spese ed oneri di legge.

PER IL RESISTENTE Nel merito: che il Tribunale Ordinario di Trieste, in senso conforme alle sotto elencate conclusioni, Voglia: 1. disporre che il minore sia affidato ad entrambi i genitori con collocamento alternato presso entrambi, salvo che la CTU sulle capacità genitoriale evidenzi che l’affido alternato ad entrambi i genitori non corrisponde all’interesse del minore; 2. disporre che la responsabilità genitoriale sia esercitata da entrambi i genitori, salve le risultanze della CTU sopra indicata consiglino diversamente; 3. disporre che il padre, salve le risultanze della CTU sopra indicata consiglino diversamente, in ossequio al principio della bigenitorialità dell’affido materialmente condiviso: a) tenga con sé il figlio tutti i lunedì dalle 9.30, con pernottamento, fino alle 9 del venerdì mattina (quattro pernottamenti); la settimana successiva, alternativamente, fino alle 9 del giovedì (tre pernottamenti). o, in subordine per il seguente minor tempo: b) tutti i martedì dalle 9.30 fino alle 12 del giovedì (due pernottamenti); tutti i venerdì dalle 9 alle 19 e in ogni caso per un tempo non inferiore a un terzo del tempo totale ed orientata a modelli paritetici di affidamento “in linea con il corpus teorico di rifermento in ambito psicoforense relativo a questa tematica (certificato dott. XXXX, doc.20; relazione dott. XXXXX allegata); -qualora il Tribunale lo ritenga, introdurre il regime alternato con modalità gradate: una notte nel mese di luglio, due notti in quello di agosto, tre notti in settembre eventualmente quattro in ottobre; – qualora il Tribunale lo ritenga, prevedere la presenza obbligatoria della nonna materna per i pernotti per i primi tre mesi; – evitare comunque nell’assegnazione le giornate di sabato e domenica in quanto quelle di maggior impegno nell’attività lavorativa del padre. 4. disporre che in caso di impedimento del minore, il tempo non trascorso con un genitore venga interamente recuperato dall’altro nel primo giorno da questi dichiarato utile; 5. disporre che in caso di malata del minore, il padre possa recarsi in visita al figlio nella casa dei genitori materni portando con sé persona di sua fiducia; 6. disporre che in caso di visite pediatriche programmate o accessi in Pronto soccorso di XXXXXXX, sia chiamato il padre prima di altri parenti per l’accompagnamento valendosi di terzi solo in caso di sua impossibilità; disporre anche che i genitori avvisino tempestivamente l’altro in caso concordino visite pediatriche o mediche in generale; 7. disporre che XXXXXX passi dalla sfera della signora XXXXXX o della sua famiglia in prossimità delle telecamere della Caserma dei Carabinieri di via Pio X; 8. disporre che il padre contribuisca al mantenimento del figlio corrispondendo alla madre un assegno mensile di euro 400,00 oltre ad un eventuale ulteriore somma di 200,00 euro nel caso in cui la madre si trasferisca con il figlio in abitazione in affitto, da ridurre proporzionalmente in caso di affido alternato; oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo Ordine degli Avvocati   Tribunale di Trieste; 9. disporre che il padre trascorra almeno quindici giorni consecutivi con il figlio durante le vacanze estive concordando con la madre, che avrà pari diritto, il periodo con un preavviso di almeno trenta giorni; per l’anno 2018 una settimana continuativa da trascorrere in una vicina località di mare (XXXXX) con possibilità di visita per la madre e presenza continuativa della nonna materna; 10. disporre che XXXXXXXX trascorra l’intera giornata di Natale e Santo Stefano nonché del 31 dicembre e 1 gennaio comprensive di pernotto in modo alternato tra esse, un anno con il padre e l’anno successivo con la madre; l’anno in cui XXXXXX trascorrerà con un genitore il 31 dicembre – 1 gennaio starà con l’altro il giorno del compleanno e di nuovo con il primo a Pasqua e Pasquetta, pernotto compreso. Salvo diverso accordo. In via subordinata: qualora venga mantenuta la collocazione prevalente presso la madre disporre almeno un pernotto settimanale nella giornata di mercoledì sera fino al giovedì mattina alle 10, da implementare a partire da agosto a due pernotti dal martedì al giovedì mattina. In ogni caso evitando sempre sabato e domenica perché giornate più intense lavorativamente per il XXXXX. In ogni caso modificare le tre ore bisettimanali o nel senso di allargare l’orario agli interi due pomeriggi, potendo prendere XXXXXX per pranzo e riportarlo dopo cena o unificare il tempo in un’unica giornata dalla mattina alla sera eventualmente aggiungendo anche un terzo giorno da mattina a sera. In ogni caso: -inibire la pubblicazione delle immagini di XXXXXX sui social- network; – sia disposto che il minore non possa essere affidato in custodia esclusiva alla bisnonna materna e al nonno materno in quanto non adeguati, l’uno per ragioni anagrafiche il secondo per manifesta incapacità in ragione dei comportamenti aggressivi, verbali e fisici, tenuti anche in presenza del minore e nocivi per lo stesso; – sia disposto che il minore non venga esposto a fumo passivo nelle case di abitazione, in auto o in qualsiasi luogo chiuso; – sia disposto che ciascun genitore disponga di un documento del minore, l’uno la carta di identità l’altro il passaporto, o, in alternativa, disporre che venga consegnato il documento di identità al padre nei tempi di sua competenza;

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Dall’unione tra la giovane coppia composta dai signori  XXXXXX  XXXXXX  e  XXXXXX XXXXXX  è  nato  in  data  .1.2017  XXXXXX  XXXXXX.   La coppia è entrata definitivamente in crisi subito dopo la nascita del figlio e, su ricorso della madre, è stata chiesta al Tribunale di Trieste la regolamentazione delle modalità di affidamento del minore nel senso di un collocamento prevalente presso la madre, senza pernotto col padre fino al compimento dei tre anni e un contributo al mantenimento di 1000,00 euro oltre al 70% delle spese straordinarie. Il signor XXXXXX XXXXXX si è costituito in giudizio, aderendo alla domanda di affidamento condiviso, chiedendo però il collocamento alternato e una contribuzione mensile di 400,00 euro oltre al 50% delle spese straordinarie. Nel corso del giudizio è emersa un’aspra conflittualità tra le parti e le loro famiglie, che ha generato una situazione di complessiva tensione e sfiducia reciproca, con episodi ai quali sono anche seguite delle denunce alle forze dell’ordine. È stato esperito invano un tentativo di mediazione in sede di consultorio familiare e nelle more del giudizio è stato previsto, in via provvisoria, che XXXXXX sta con il padre tre pomeriggi a settimana e versi un contributo di mantenimento di 700,00 euro al mese oltre al 50% delle spese straordinarie. La fissazione di una regola ha contribuito a ridurre parzialmente la conflittualità, tant’è che su numerose istanze è stato trovato tra le parti un accordo. In particolare i genitori hanno condiviso l’opportunità che non fossero pubblicate sui social network foto del minore; che XXXXXX possa frequentare la piscina con il padre nei periodi di tempo di sua spettanza, sempreché s’intende, la sua salute lo consenta; hanno anche individuato di comune accordo un nuovo pediatra per il minore. Va evidenziato che le parti non hanno contestato le rispettive capacità genitoriali, per cui è stato ritenuto superfluo disporre una consulenza tecnica d’ufficio. È dunque pacifico che debba essere disposto un affidamento condiviso, come chiesto da entrambe le parti. Per quanto riguarda il collocamento del minore, che fino ad ora è stato in via prevalente con la madre, in ragione della tenera età e le conseguenti esigenze di provvedere all’allattamento, va disposto tendo conto in via prioritaria degli impegni lavorativi dei genitori, che sono stati precisati come di seguito: Il signor XXXXXX è impegnato per l’intera giornata sabato e domenica, il mercoledì non lavora, giovedì lavora sempre il pomeriggio, lunedì martedì e venerdì il turno può essere mattutino (8:00 15:00) oppure pomeridiano (16:00 – 23:00 d’estate e 14:00 21:00 d’inverno). La signora XXXXXX lavora tutti i giorni della settimana, tranne il martedì, dalle 14:00 alle 21:30, con la prospettiva di anticipare il turno domenicale alla mattina.

Ciò considerato, tenuto conto dell’età del minore, ormai svezzato, in assenza di elementi concreti nel senso di un’inadeguatezza del padre, il collegio ritiene di disporre una regolamentazione del collocamento che preveda l’immediata introduzione dei pernotti, sia pur graduale. Fin ora infatti XXXXXX è stato da solo con il padre solo tre mezze giornate a settimana. XXXXXX dunque, e salvo diverso accordo tra le parti, sia in ordine ai giorni, sia con riferimento agli orari, starà con il padre dal mercoledì mattina dalle 9:30 circa, fino al giovedì alle 13:00 circa (con pernotto); il lunedì e il venerdì pomeriggio dalle ore 13:30 circa alle 20:00 circa. Dal primo lunedì di aprile 2019 sarà introdotto un secondo pernotto e XXXXXX starà dunque con il padre dal lunedì alle 13.30 circa, fino a martedì alle 9:30 circa. Dopo il compimento del terzo anno d’età, verrà introdotto un ulteriore pernotto, per cui XXXXXX starà con il padre, anziché il venerdì pomeriggio, il giovedì pomeriggio fino al venerdì mattina alle 9:30 circa, o, comunque, con accompagnamento all’asilo/scuola materna.

Per quanto riguarda le festività, in mancanza di diverso accordo, varrà il principio dell’alternanza, per cui XXXXXX starà l’1-3 novembre, il 25 dicembre, il periodo che va dal 1° gennaio al 6 gennaio compreso, la giornata di pasquetta e il 2 giugno, con

un genitore; l’8 dicembre, il 24 dicembre, il periodo che va dal 26 dicembre al 1° gennaio, la giornata di Pasqua, il 25 aprile e l’1 maggio (ed eventualmente le vacanze di carnevale concesse dalla scuola materna) con l’altro. Per quest’anno il primo gruppo di festività spetterà, sempre salvo diverso accordo, alla signora XXXXXX e il secondo al signor XXXXXX, con successiva alternanza di anno in anno.

D’estate vengono concesse due intere settimane non consecutive esclusivamente con un genitore e due intere settimane non consecutive esclusivamente con l’altro. In mancanza di accordo un genitore sceglierà, comunicando all’altro, entro il 19 maggio, le date della prima settimana; quindi l’altro comunicherà le date della prima settimana di propria spettanza entro il 26 maggio; sceglierà poi la seconda settimana il primo genitore, comunicandola entro il 2 giugno; infine il secondo sceglierà la seconda settimana di propria spettanza entro il 9 giugno. Nel 2019 sceglierà, salvo diverso accordo, per primo il signor XXXXXX. L’anno successivo la signora XXXXXX, seguendo, negli anni futuri, il principio dell’alternanza.

Per il solo periodo di Natale 2018, al fine di garantire la gradualità nell’introduzione dei pernotti, il periodo 26 dicembre – 6 gennaio 2019, seguirà, salavo diverso accordo, il regime ordinario. Nell’estate 2019, nelle settimane di spettanza esclusiva di ciascun genitore, è in ogni caso consentita la visita da parte dell’altro in almeno tre giornate.

Il collegio prende atto dell’accordo delle parti in ordine al luogo di passaggio del minore dalla sfera di protezione di un genitore a quella dell’altro (innanzi alla stazione dei Carabinieri di via Pio X, salvo diverso accordo), così da contenere le reazioni per possibili dissapori che persistono, soprattutto tra le parti e i nonni di XXXXXX. Cionondimeno, il collegio auspica che questa scelta, con il tempo, sia mutata. Ciascun genitore deve essere nella disponibilità di un documento di identità del minore nei periodi in cui sta con il figlio.

Con riferimento alla richiesta del signor XXXXXX di impedire ai nonni materni di stare da soli con il minore, il collegio ritiene che, vista la giovane età dei genitori di XXXXXX e gli impegni lavorativi ai quali devono fare fronte, l’ausilio dei nonni sia allo stato un fattore positivo per XXXXXX. Ciononostante, come si è detto, finché persisterà una conflittualità così aspra, vanno ridotte al massimo le occasioni di contatto tra il signor XXXXXX e i genitori della signora XXXXXX in contesto privato in cui la situazione possa degenerare più facilmente.

Vista la richiesta della ricorrente ex art. 337-ter comma 4, c.c., e preso atto delle difficoltà comunicative dei genitori, si ritiene opportuno, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, che essi esercitino la responsabilità genitoriale separatamente nei periodi di permanenza del minore presso ciascuno. Ove le scelte prese senza l’accordo con l’altro siano però fonte di spese straordinarie, come definite di seguito, queste rimarranno interamente a carico del genitore che ha preso la decisione.

Per quanto riguarda le risorse economiche delle parti, è emersa una maggiore disponibilità del signor XXXXXX rispetto alla signora XXXXXX. È innanzitutto indice di una certa disponibilità la circostanza che egli abbia un appartamento in locazione per cui paga un canone di circa xxxx euro al mese (per contro la signora XXXXXX vive con la madre); per quanto riguarda, poi, i redditi da lavoro, la signora XXXXXX ha rappresentato di essere assunta con contratto a tempo determinato, percependo un compenso di circa xxxx euro mensili. Il signor XXXXXX, invece, è dipendente in un’azienda di proprietà dello xxxx e guadagna ora circa xxxxx euro mensili; tuttavia nel corso del 2017, gli import net in busta paga erano di circa xxxxx euro. La contrazione è stata invero giustificata dal signor xxxxxx, con il venir meno di premi di produzione che gli venivano riconosciuti in passato; ciononostante, il collegio ritiene che il signor XXXXXX, anche in ragione della disponibilità dell’appartamento in affitto, abbia una risorse economiche che gli consentono, tenuto conto dei tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore, di contribuire al mantenimento ordinario di XXXXXX con 500,00 euro al mese, rivalutabili annualmente ex indici ISTAT, da pagare con un assegno, oppure disponendo un bonifico bancario, entro il giorno 5 di ciascun mese. Qualora la signora XXXXXX si trasferisca in un appartamento in affitto, l’importo del mantenimento ordinario sarà aumentato automaticamente a 700,00 euro al mese. Le spese straordinarie, come definite dal protocollo siglato il 18/5/2015 tra l’Ordine degli avvocati di Trieste e il Tribunale di Trieste, sono a carico di ciascun genitore nella misura del 50% purché previamente concordate, salvo si sia trattato di situazioni urgenti.

Sussistono profili di soccombenza reciproca che giustificano un’integrale compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

Il TRIBUNALE DI TRIESTE SEZIONE CIVILE

così provvede: 1. Affida XXXXXX XXXXXX ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, con collocamento della residenza presso la madre e modalità di visita padre-figlio come di seguito salvo diverso accordo tra le parti, sia in ordine ai giorni, sia con riferimento agli orari: XXXXXX starà con il padre dal mercoledì mattina dalle 9:30 circa, fino al giovedì alle 13:00 circa (con pernotto) il lunedì e il venerdì pomeriggio dalle ore 13:30 circa alle 20:00 circa. Dal primo lunedì di aprile 2019 sarà introdotto un secondo pernotto e XXXXXX starà dunque con il padre dal lunedì alle 13.30 circa fino a martedì alle 9:30 circa. Dopo il compimento del terzo anno d’età, verrà introdotto un ulteriore pernotto, per cui XXXXXX starà con il padre, anziché o il venerdì pomeriggio, il giovedì pomeriggio fino al venerdì mattina alle 9:30 circa, o, comunque, con accompagnamento all’asilo/scuola materna. Per quanto riguarda le festività, in mancanza di diverso accordo, varrà il principio dell’alternanza, per cui XXXXXX starà l’1-3 novembre, il 25 dicembre, il periodo che va dal 1° gennaio al 6 gennaio compreso, la giornata di pasquetta e il 2 giugno, con un genitore; l’8 dicembre, il 24 dicembre, il periodo che va dal 26 dicembre al 1° gennaio, la giornata di Pasqua, il 25 aprile e l’1 maggio (ed eventualmente le vacanze di carnevale concesse dalla scuola materna) con l’altro. Per quest’anno il primo gruppo di festività spetterà, sempre salvo diverso accordo, alla signora XXXXXX e il secondo al signor XXXXXX, con successiva alternanza di anno in anno. D’estate vengono concesse due intere settimane non consecutive esclusivamente con un genitore e due intere settimane non consecutive esclusivamente con l’altro. In mancanza di accordo un genitore sceglierà, comunicando all’altro, entro il 19 maggio, le date della prima settimana; quindi l’altro comunicherà le date della prima settimana di propria spettanza entro il 26 maggio; sceglierà poi la seconda settimana il primo genitore, comunicandola entro il 2 giugno; infine il secondo sceglierà la seconda settimana di propria spettanza entro il 9 giugno. Nel 2019 sceglierà, salvo diverso accordo, per primo il

signor XXXXXX. L’anno successivo la signora XXXXXX, seguendo, negli anni futuri, il principio dell’alternanza. Per il solo periodo di Natale 2018, al fine di garantire la gradualità nell’introduzione dei pernotti, il periodo 26 dicembre – 6 gennaio 2019, seguirà, salavo diverso accordo, il regime ordinario. Nell’estate 2019, nelle settimane estive di spettanza esclusiva di ciascun genitore, è in ogni caso consentita la visita da parte dell’altro in almeno tre giornate. Il luogo di passaggio del minore dalla sfera di protezione di un genitore a quella dell’altro è fissato su accordo delle parti xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

2. Pone a carico del signor XXXXXX il pagamento di un contributo al mantenimento del figlio XXXXXX, da pagare alla signora XXXXXX XXXXXX entro il giorno 5 di ciascun mese, fissato in 500,00 euro (automaticamente aumentato a 700,00 euro qualora la signora XXXXXX lasci l’abitazione materna per vivere autonomamente), oltre al 50% delle spese straordinarie come definite da protocollo siglato il 18/5/2015 tra l’Ordine degli avvocati di Trieste e il Tribunale di Trieste, purché previamente concordate, salvo urgenze;

3. Spese di lite integralmente compensate tra le parti.

Così deciso a Trieste, il 5 settembre 2018.