Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 28-09-2018) 15-01-2019, n. 1650

Svolgimento del processo

1. – Con sentenza del 23 novembre 2017 la Corte d’appello di Milano ha parzialmente riformato la sentenza emessa il 10 marzo 2014 dal Tribunale di Milano, che aveva condannato l’imputata per i reati di cui a) all’art. 81 c.p., art. 40 c.p., comma 2, art. 609 bis c.p., art. 609 ter c.p., n. 5, perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, quale genitore della minore C.F.C., aveva omesso di impedire gli atti di violenza sessuale posti in essere a danno della figlia dal padre della stessa, C.R.; b) agli artt. 110 e 572 cod. pen., perché, in concorso con il marito C.R., quale genitore esercente la potestà nei confronti di C.F.C., aveva maltrattato la predetta con condotte reiterate e abituali, cagionandole pessime condizioni di vita.

La Corte d’appello di Milano ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti dell’imputata per il reato di cui agli artt. 110 e 572 cod. pen. e ha confermato nel resto la sentenza impugnata.

2. – Avverso la sentenza l’imputata ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento.

2.1. – Con un primo motivo di doglianza, si censurano il vizio di motivazione e la violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato. Secondo la difesa, il collegio del gravame sarebbe pervenuto ad una conferma della penale responsabilità, muovendo da una valutazione giudiziale delle risultanze processuali affetta da vizi logico-giuridici, da travisamenti di prova e dal ricorso ad elementi presuntivi, quanto ad alcuni aspetti di rilievo decisivo. In primo luogo, la difesa ritiene che la Corte distrettuale, facendo ampio richiamo alla sentenza di primo grado, non si sia confrontata adeguatamente con le doglianze proposte nell’atto di appello, volte a rilevare il travisamento delle risultanze probatorie, dalle quali sarebbe emerso che la S. non si era rappresentata il fatto di reato e, conseguentemente, non aveva avuto consapevolezza degli abusi perpetrati dal coniuge ai danni della figlia. Più in particolare, sarebbe erroneo ritenere che la persona offesa, dopo aver raccontato alla madre degli abusi subiti da parte del padre, era stata costretta a ritrattare tutto perché la S., dopo essersi confrontata con il marito, le aveva dato della bugiarda e aveva smesso di credere a quanto da lei riferito. Secondo la prospettazione difensiva, i fatti sarebbero andati in modo diverso: la S. – nonostante le peculiari modalità di esordio del racconto, effettuato dopo che la madre aveva accusato la minore di intraprendere una relazione con un uomo molto più grande di lei – avrebbe pacificamente creduto a quanto riferito dalla figlia, soffrendo con lei per l’accaduto e promettendo di proteggerla. La ricorrente avrebbe poi cambiato opinione, non – come erroneamente ritenuto dai giudici del merito – dopo essersi confrontata. con il marito, ma dopo che la stessa figlia, costretta dal padre senza che la madre sapesse nulla, aveva ritrattato la sua versione, affermando di essersi inventata tutto e di aver intrapreso la relazione con un proprio coetaneo. Solo a seguito di questa apparentemente convincente ritrattazione, l’imputata avrebbe smesso di credere alla figlia, dandole della bugiarda, accusandola di voler immotivatamente rovinare la famiglia e schernendola con frasi poco confacenti al suo ruolo di madre. A tale conclusione, secondo la difesa, si sarebbe dovuti pervenire sulla base di plurimi elementi probatori: intanto la genesi del racconto e la reazione positiva della madre sarebbe stata descritta in tal modo dalla vittima sentita in udienza, e la stessa sarebbe stata confermata anche da S.L., sorella dell’imputata. A tale proposito, infatti, i giudici di merito avrebbero errato nel fare riferimento ad una sola telefonata intercorsa tra le sorelle durante la quale l’imputata, a fronte delle preoccupazioni espresse dalla sorella che era venuta a conoscenza da Francesca degli abusi subiti dal padre, l’aveva tranquillizzata riferendole che in realtà la minore aveva intrapreso una relazione con un suo coetaneo e non certo con il padre. Per la difesa, tra le due sorelle sarebbero intercorse due telefonate, e solo nella seconda, avvenuta dopo che la minore aveva ritrattato con convinzione quanto da lei raccontato e dunque la madre aveva smesso di crederle, la S. aveva tranquillizzato la sorella smentendo quanto riferitole dalla stessa minore. I giudici del merito avrebbero, dunque, operato un palese travisamento probatorio, da un lato considerando un’unica telefonata (invece di due) e dall’altro collocando erroneamente tale unica telefonata, in cui la S. smentiva il racconto della persona offesa, prima della ritrattazione della minore e non in un momento successivo ad essa. Sarebbe stata la stessa S.L. a dichiarare in udienza che la seconda conversione era avvenuta dopo la ritrattazione della minore, che aveva addirittura giurato sulla la falsità di quanto da lei affermato. Ancora, secondo la difesa, a provare in modo decisivo il fatto che l’imputata avesse smesso di credere alla figlia solo dopo la sua ritrattazione contribuirebbero le dichiarazioni rese in udienza dalla stessa persona offesa, che aveva confermato di aver addirittura indicato alla madre il coetaneo con cui aveva rapporti sessuali e aveva precisato che il mutamento di atteggiamento da parte della madre, che l’aveva accusata di essere una bugiarda e di avere rovinato una famiglia, era avvenuto solo dopo la sua ritrattazione. In ogni caso, il fatto che l’imputata non volesse credere al marito al mero scopo di non alterare le proprie abitudini familiari, sarebbe anche dimostrato dagli atteggiamenti “di controllo” che la donna aveva iniziato a porre in essere nonostante la ritrattazione. Non si sarebbe considerato, sul punto, che la stessa persona offesa aveva dichiarato che la madre tentava di raccogliere elementi (soprattutto controllava cosa il padre e la minore facessero insieme e comunque soleva non lasciarli più soli) che potessero tranquillizzarla in merito al fatto che il convincimento da lei maturato dopo la ritrattazione della figlia fosse quello corretto. La minore avrebbe, altresì, aggiunto di avere tentato di lasciare in casa delle “prove” (in particolare cassette pornografiche) che potessero far ricredere la madre, la quale, tuttavia, non le aveva mai trovate a causa delle precauzioni adottate dal marito e, per questa ragione, era rimasta ferma nel suo convincimento. Proprio le attenzioni rivolte dalla S. agli incontri tra padre e figlia, se pure finalizzati solamente ad ottenere prove del proprio convincimento negativo avrebbero comunque determinato – secondo la difesa – la riduzione dei fenomeni d’abuso, come dichiarato dalla stessa persona offesa. I giudici del merito avrebbero dunque operato una scorretta e arbitraria ricostruzione dei fatti, disancorata rispetto a qualsivoglia risultanza processuale, giungendo ad affermare, al solo scopo di affermare la penale responsabilità dell’imputata, che il mutamento di convincimento della S. era avvenuto dopo il confronto con il marito, con cui aveva deciso di allearsi al fine di non mutare le proprie abitudini di vita. La difesa sostiene che la convinzione dell’imputata circa l’insussistenza delle violenze acquista centralità rispetto al complessivo impianto argomentativo, con riferimento all’elemento soggettivo. Lamenta, cioè, che i giudici di secondo grado avrebbero attribuito la penale responsabilità all’imputato sulla base della mera conoscibilità dell’evento e non dell’effettiva conoscenza dello stesso, laddove la fattispecie di cui all’art. 40 c.p., comma 1, imporrebbe di modulare il requisito della conoscibilità-conoscenza del presupposto di fatto che fonda l’azione doverosa in funzione della natura rispettivamente colposa o dolosa della contestazione che ne costituisce l’oggetto, sicché, in caso di contestazione di natura dolosa, la mera conoscibilità dell’evento non costituirebbe presupposto dell’obbligo di attivarsi.

2.2. – Con un secondo motivo di ricorso, si censurano il vizio di motivazione e la violazione dell’art. 62 bis cod. pen., con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sulla base della sola gravità del reato posto in essere; elemento che di per sé non sarebbe ostativo. Al contrario, il collegio del gravame avrebbe dovuto considerare gli elementi addotti dalla difesa, quali: il fatto che anche l’imputata come riferito dalla stessa persona offesa e dai testi S., M. e So., era a sua volta vittima delle vessazioni e dei maltrattamenti posti in essere dal marito; il fatto che la stessa era stata ritenuta dalla psicologa incaricata dal Tribunale per i minorenni incapace di revisionare criticamente i fatti di causa, “dissociata e negazionista”, a causa del quadro patologico da attribuire al proprio vissuto traumatico; lo stato di incensuratezza dell’imputata.

2.3. – La difesa ha depositato memoria, con la quale insiste in quanto già dedotto, allegando il verbale dell’audizione della persona offesa.

Motivi della decisione

3. – Il ricorso è inammissibile.

3.1. – il primo motivo – con cui si censura la riconosciuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato contestato – è inammissibile, perché, oltre a riproporre questioni già sollevate e correttamente disattese dai giudici del merito, si basa su una mera ricostruzione alternativa dei fatti, che non trova fondamento concreto in nessuno degli elementi probatori raccolti e, anzi, contrasta con le attendibili dichiarazioni rese dalla persona offesa, così come riscontrate dalle plurime testimonianze acquisite in dibattimento.

In particolare, deve rilevarsi che il principale elemento evidenziato dalla difesa per sostenere la mancata rappresentazione dei fatti da parte dell’imputata risulta frutto di una mera congettura: non è vero, infatti, che dal separato procedimento a carico di Roberto C., padre della minore, era emerso che questa aveva ritrattato la propria confessione perché da lui “minacciata in separata sede”. Al contrario, anche la pronuncia in esame – in perfetta sintonia con le statuizioni di primo e secondo grado a carico dell’odierna ricorrente – ha descritto un clima negativo, nel quale la madre, una volta informata dalla figlia di quanto da essa subito, spinta dalla volontà di non mutare la propria situazione familiare, aveva preferito prendere le parti del marito, insultando e schernendo la minore e, soprattutto, costringendo la stessa a ritrattare – con la complicità del coniuge – quanto da essa raccontato. Dai plurimi elementi raccolti – come correttamente evidenziato da entrambe le pronunce di merito – emerge, dunque, che la persona offesa ha ritrattato la sua tragica confessione non perché segretamente costretta dal padre, ma perché sollecitata e pressata da entrambi i genitori, tra loro saldamente alleati contro la verità emergente dal racconto della minore. Tale approdo è, altresì, confermato dalla stessa persona offesa – ritenuta pienamente attendibile in entrambi i processi – che ha giustificato la propria ritrattazione sulla base della frustrazione provata per il fatto di non essere creduta e per il timore di coinvolgere nella spiacevole vicenda la persona con cui intratteneva una relazione sentimentale. La medesima conclusione non è smentita neppure dalla ricostruzione delle telefonate intercorse tra l’odierna imputata e la sorella S.L.. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, infatti, la testimone non ha mai saputo spiegare compiutamente da chi avesse appresso degli abusi, né il momento esatto – se prima o dopo la ritrattazione – in cui aveva ricevuto la smentita dei fatti da parte della S.. Lei stessa, inoltre, ha indirettamente dato conto delle pressioni esercitate dalla madre sulla minore per forzarla a ritrattare, riferendo espressamente l’episodio in cui l’imputata l’aveva condotta in chiesa e l’aveva costretta a giurare di essersi completamente inventata quanto raccontato. Approdi non dissimili si raggiungono attraverso l’analisi – correttamente valorizzata dai giudici del gravame – delle ulteriori testimonianze, tutte concordi nel riferire che la minore subiva passivamente le vessazioni dei genitori, ovvero particolare le condotte sessuali del padre abusante e il comportamento negazionista della madre che, sebbene informata dell’accaduto, non la proteggeva in alcun modo.

A ciò, deve in ultimo aggiungersi che, ai fini della formazione del libero convincimento del giudice, sussiste un effettivo contrasto fra le opposte versioni rese dall’imputato e dalla persona offesa, oggetto di valutazione da parte del giudice anche al fine di verificare l’attendibilità di quest’ultima, solo nel caso in cui sia l’imputato personalmente ad aver fornito la contrastante versione dei fatti, non essendo sufficiente invece una mera prospettazione da parte del suo difensore (ex multis Sez. 3, n. 20884 del 22/11/2016). E nel caso di specie l’imputata non ha mai sostenuto in prima persona la propria versione difensiva, non essendosi sottoposta all’esame. Come ben evidenziato dai giudici di merito, il comportamento dell’imputata integra, dunque, i requisiti della conoscenza dell’abuso, della riconoscibilità dell’azione doverosa su di sè incombente, della volontaria omissione del comportamento impeditivo dell’evento, richiesti dalla giurisprudenza per configurare la fattispecie emergente dal combinato disposto di cui all’art. 40 c.p., comma 2 e art. 609 bis cod. pen (ex plurimis Sez. 3, n. 19603 del 28/02/2017; Sez. 3, n. 4730 del 14/12/2007).

3.2. – Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso, volto a contestare la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62 bis cod. pen..

A tale proposito, deve ricordarsi che, ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, può essere valutato il medesimo elemento considerato ai fini della gradazione della pena, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profili senza lesione del principio del ne bis in idem (ex plurimis Sez. 5, n. 24995 del 14/05/2015; Sez. 6, n. 45623 del 23/10/2013). Parimenti, deve rilevarsi che in tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la ratio della disposizione di cui all’art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle predette attenuanti (ex plurimis Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016). Facendo corretta applicazione di tali principi, la Corte d’appello ha valorizzato in senso negativo la grave condotta dell’imputata, consistita nell’omissione della vigilanza sull’operato del coniuge e nella accettazione delle sue condotte delinquenziali. Per contro, ha evidenziato la completa inconsistenza degli elementi positivi addotti dalla difesa, in quanto contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso – l’imputata non poteva ritenersi essa stessa vittima del coniuge, dal momento che conduceva una vita parallela esterna al nucleo familiare tramite la forzata collaborazione della figli, a la quale – attraverso ricatto e minaccia – era costretta ad inventare menzogne per nascondere al padre le svariate relazioni extraconiugali intrattenute dalla madre, nonché a gestire la casa e il fratellino minore, per il disinteresse di entrambi i genitori.

4. – Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 2.000,00.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003 art. 52 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2019

Allegato 2

ACCORDO INDIVIDUALE DIPENDENTI PER L’ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA NELLA FORMA DEL LAVORO AGILE

Con il presente accordo ……………… e la/il Sig.ra/Sig. …………………..

…………………..il ……………………, C.F. ………………….., dipendente di ………………….. con matricola n. … assegnata/o presso ………………….. con riferimento al rapporto di lavoro a tempo indeterminato in essere, fermi restando il livello inquadramentale, le mansioni attribuite, la Struttura di Appartenenza nonché il regime orario full time (ovvero: “part time con riduzione della prestazione lavorativa su base : “convengono, in coerenza con quanto stabilito dagli artt. 18 e ss. della legge n. 81/2017, e dell’Accordo sindacale del XX/01/2019, che regolamenta la fase di sperimentazione dell’istituto, la seguente disciplina della prestazione lavorativa nella forma del Lavoro Agile.

I contenuti del presente accordo costituiscono, per tutta la durata prevista dalla sperimentazione e dal successivo punto 3, integrazione del contratto individuale di lavoro già a suo tempo sottoscritto tra le parti e regolamentano l’esecuzione della prestazione lavorativa svolta all’esterno della ordinaria sede di lavoro, secondo quanto indicato al successivo punto 2.

1. DEFINIZIONE DI LAVORO AGILE

Il Lavoro Agile costituisce una modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato che consente attraverso l’uso delle tecnologie e nel rispetto degli obiettivi assegnati, di lavorare in tempi e spazi diversi rispetto a quelli abitualmente stabiliti, agevolando la conciliazione delle esigenze personali e familiari con quelle professionali.

2. LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE

Durante la giornata in cui viene resa l’attività lavorativa in modalità di Lavoro Agile, la/il dipendente può rendere la prestazione da uno dei seguenti luoghi:

a) proprio domicilio, propria residenza, sito/a in ………………….., via ………………….. n. …..

b) altro luogo chiuso …………………..

c) altro ufficio della Società ………………….. rispetto a quello di abituale assegnazione (“Hub aziendale”), compatibilmente con la disponibilità di una postazione di lavoro.

L’indicazione del luogo di volta in volta prescelto dovrà essere comunicata dalla/dal dipendente al proprio Responsabile diretto in sede di programmazione.

Qualora, durante la giornata di Lavoro Agile, la lavoratrice/il lavoratore abbia necessità di variare il luogo prescelto e/o di spostarsi verso un diverso luogo tra quelli sopra indicati dovrà darne preventiva comunicazione via email al Responsabile diretto.

La/il dipendente dichiara la conformità alle normative vigenti dell’ambiente e degli impianti del luogo di cui al precedente punto a).

La/il dipendente manleva l’Azienda rispetto ad eventuali danni occorsi durante le giornate di Lavoro Agile a cose proprie o di terzi nonché a soggetti terzi, verificatisi per cause non imputabili all’Azienda.

La/il dipendente si impegna, altresì, ad attuare tutte le cautele e ad adottare adeguati comportamenti nell’esecuzione della sua attività lavorativa al di fuori dei locali aziendali per assicurare la riservatezza dei dati trattati in coerenza con gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia Il luogo di svolgimento prescelto per la prestazione in Lavoro Agile costituisce sede di lavoro a tutti gli effetti legali e contrattuali, compresa la tutela in merito agli infortuni sul lavoro, in coerenza con le disposizioni previste dall’art. 23 della legge n. 81/2017.

Nelle giornate di Lavoro Agile non sarà di norma richiesto lo svolgimento dell’attività lavorativa presso la sede di un cliente e non troveranno applicazione le previsioni di cui all’art. 40 del CCNL vigente (Trasferta).

Qualora durante la giornata di lavoro Agile alla lavoratrice/al lavoratore venga richiesto di recarsi, per motivi di servizio sopraggiunti, presso altra sede di lavoro o presso un cliente, la/il dipendente sarà tenuta/o, salvo impedimenti, a recarsi presso il luogo indicato dall’Azienda ed alla stessa allo stesso saranno applicate – al ricorrere dei relativi presupposti contrattuali – le disposizioni della citata norma contrattuale in tema di Trasferta relativamente al tempo impiegato per recarsi presso la località di trasferta e a quello occorrente per rendere la prestazione richiesta dall’Azienda.

In tale fattispecie, la giornata di Lavoro Agile sarà recuperata nella medesima settimana oppure in quella immediatamente successiva.

Le parti si danno atto che le differenti modalità di esecuzione dell’attività lavorativa non incidono sull’inserimento della del dipendente nell’organizzazione aziendale né modificano la sua attuale sede di lavoro:

3. DURATA E PROGRAMMAZIONE DEL LAVORO AGILE

Il presente Accordo per lo svolgimento di Lavoro Agile da parte della del Sig.ra/Sig. …………..

decorre dalla data del ……….. sino al ……….. (inserire al massimo il termine del 31/03/2020).

Durante il periodo di vigenza del presente Accordo, il Lavoro Agile sarà reso a giornata intera con cadenza di 1 giorno a settimana.;

Qualora, per esigenze organizzative e/o produttive la giornata settimanale di lavoro Agile non possa essere eseguita, la/il dipendente, d’intesa con il proprio Responsabile, potrà ricalendarizzare detta giornata, di norma nella medesima settimana oppure in que?la immediatamente successiva.

La programmazione delle giornate lavorative da rendere in modalità di Lavoro Agile deve essere concordata preventivamente con il Responsabile della Struttura di assegnazione, di norma su base settimanale ed entro il giovedì della settimana precedente, tenendo conto delle esigenze lavorative ed organizzative della Struttura di appartenenza e delle esigenze del lavoratore. Tale programmazione può essere oggetto di modifiche con comunicazione a mezzo email da parte del Responsabile, per esigenze di servizio e con almeno un giorno di preavviso.

Durante il periodo di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità Agile, in presenza di un giustificato motivo (quale ad esempio, trasferimento del lavoratore Agile, assegnazione ad una nuova unità produttiva o variazione del ruolo e/o delle mansioni), ciascuna delle parti può recedere dal presente Accordo prima della scadenza del termine pattuito, mediante comunicazione scritta e motivata da fornire all’altra parte con un preavviso non inferiore a 15 giorni lavorativi. [Qualora il dipendente sia un lavoratore disabile di cui all’art. 1 della legge n. 68/99, sostituire il capoverso precedente con il seguente: “Durante il periodo di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità Agile in presenza di un giustificato motivo (quale, ad esempio, trasferimento del lavoratore Agile, assegnazione ad una nuova unità produttiva o variazione del ruolo e/o delle mansioni), a/il dipendente può recedere dal presente Accordo prima della scadenza del termine pattuito, mediante comunicazione scritta e motivata con un preavviso non inferiore a 15 giorni lavorativi; tale preavviso, non può essere inferiore a 90 giorni nel caso di recesso da parte dell’Azienda”).

Al termine del periodo di svolgimento del Lavoro Agile, anche in caso di recesso anticipato, verrà ripristinata – senza necessità di alcuna comunicazione preventiva – l’ordinaria modalità di esecuzione della prestazione di lavoro.

4. ORARIO DI LAVORO

La prestazione in Lavoro Agile viene svolta nel rispetto dei limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale della propria Struttura di appartenenza, derivanti dalla legge e dal CCNL vigente.

Fermo restando quanto sopra, la prestazione lavorativa in modalità Agile può essere resa dalla/dal dipendente, anche in modo non continuativo, nell’intervallo temporale compreso tra le ore 8.00 e le ore 20.00 (eventuale, per i lavoratori Inseriti in strutture che osservano l’intervallo per la consumazione del pasto: “con fruizione dell’intervallo per la consumazione del pasto di cui all’art. 29, comma VII, del vigente CCNL”).

La/Il dipendente è tenuta/o a comunicare preventivamente al Responsabile diretto la propria eventuale, indisponibilità lavorativa per pause dall’attività superiori ai 90 minuti.

Esaurita la prestazione giornaliera prevista, la lavoratrice/jl lavoratore potrà disattivare il personal computer ed il tablet eventualmente fornito.

Nelle giornate di Lavoro Agile è escluso il ricorso a prestazioni di tipo straordinario ai sensi dell’art. 31 del vigente CCNL [se il lavoratore è part time indicare anche: “e di lavoro supplementáre ai sensi dell’art. 23 del CCNL vigente”).

La pianificazione delle giornate di Lavoro Agile, la registrazione delle timbrature orarie e degli eventuali intervalli avviene per mezzo degli applicativi aziendali messi a disposizione dall’Azienda, secondo le specifiche indicazioni che saranno fornite dalla competente Funzione di Gestione. Restano confermate le caratteristiche di flessibilità orarie già riconosciute.

5. APPARECCHIATURE E STRUMENTI DI LAVORO

Ferma rimanendo la strumentazione già in dotazione, le apparecchiature necessarie per lo svolgimento della prestazione in modalità Agile sono fornite dall’Azienda.

Nello specifico, la Società ……………………… si impegna a dotare la/il dipendente di:

– un personal computer portatile;

– un telefono cellulare;

– …………………..

La strumentazione sopra indicata deve essere utilizzata dalla dal dipendente per lo svolgimento della prestazione Agile ed è configurata in modo da garantire la sicurezza della rete informatica aziendale, anche mediante l’installazione di un Personal Firewall che non potrà essere disattivato autonomamente dalla/dal dipendente. Tale strumentazione resterà a disposizione della del dipendente per tutta la durata dell’Accordo di Lavoro Agile.

Alla/Al dipendente spetta garantire la connessione ad internet fissa e(o mobile necessaria per il collegamento al web e alla intranet aziendale nelle giornate di Lavoro Agile (con eccezione di quelle rese da Hub aziendale, durante le quali si potrà utilizzare il collegamento diretto alla intranet aziendale via LAN o wi-fi).

In caso di impedimenti di. qualsivoglia natura che rendano in tutto o in parte impossibile la prestazione lavorativa (a titolo esemplificativo: malfunzionamento guasto delle strumentazioni assegnate che non i consentano il regolare svolgimento della prestazione lavorativa, mancata copertura di rete o ricezione dei dati necessari) la/il dipendente è tenuta/o a segnalare con la massima tempestività la situazione al proprio Responsabile diretto.

In tali fattispecie, il suddetto. Responsabile, ove lo riterrà opportuno, potrà richiedere per motivi di servizio alla/al dipendente di fare rientro presso la propria sede di lavoro o di recarsi presso l’Hub aziendale più prossimo al fine di completare la prestazione lavorativa giornaliera.

In tal caso, il tempo intercorrente tra l’insorgere del guasto tecnico e la ripresa dell’attività presso la sede concordata sarà computato nell’orario di lavoro giornaliero a tutti gli effetti. immediatamente successiva. Nel caso di impedimenti a rientrare presso l’Hub aziendale più prossimo o la propria sede, la lavoratrice/il lavoratore, non potendo completare la prestazione lavorativa, dovrà giustificare le ore di assenza con un titolo a proprio carico (ad esempio permessi per festività soppresse, PIR, permessi ex art. 34, commi l e XIII; del vigente CCNL).

La giornata di Lavoro Agile non completamente fruita potrà essere recuperata nella medesima settimana oppure in quella immediatamente successiva.

6. DIRITTI ED OBBLIGHI IN MERITO ALLE APPARECCHIATURE DI LAVORO

L’Azienda garantisce la conformità della strumentazione fornita per lo svolgimento del Lavoro Agile alle normative vigenti e assicura il buon funzionamento e la manutenzione degli apparati forniti.

La/Il dipendente si impegna a custodire con diligenza gli strumenti tecnologici assegnati dall’Azienda, a non lasciarli incustoditi ed accessibili a persone non autorizzate e ad adottare ogni misura necessaria per assicurare la riservatezza dei dati cui può accedere tramite gli stessi, in coerenza con gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia di privacy.

La/Il dipendente è tenuta/o ad utilizzare gli apparati aziendali esclusivamente per lo svolgimento dell’attività lavorativa in coerenza con le istruzioni, le procedure e le policy aziendali nonché con le disposizioni legali e contrattuali in materia, a non consentirne l’utilizzo ad altri, a non raccogliere né diffondere materiale illegale per mezzo degli stessi, né ad eseguire con la suddetta strumentazione lavoro per conto proprio e/o per conto terzi.

7. SICUREZZA SUL LAVORO

Nel rispetto delle vigenti normative di legge, l’Azienda garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità Agile ed assicura allo stesso, nel rispetto delle vigenti normative di legge, la tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti dai rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno del locali aziendali.

In particolare, la/il dipendente ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, nei limiti e alle condizioni di cui al terzo comma dell’art. 2 del Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, quando la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.

Alla/Al dipendente è fornita, in occasione della sottoscrizione del presente Accordo, un’informativa scritta relativa ai rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di svolgimento della prestazione.

Analoga informativa sarà resa al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza prima dell’avvio del lavoro Agile.

La/il dipendente si impegna a cooperare all’attuazione delle misére di prevenzione disposte dall’Azienda per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione resa all’esterno dei locali aziendali ed è tenuta/o ad applicare con diligenza le direttive aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro Eventuali periodi di infortunio occorsi nella giornata di Lavoro Agile che non dovessero essere riconosciuti come tali dall’INAIL saranno considerati neutri ai fini del calcolo dell’istituto del premio di risultato e dell’attribuzione del punteggio complessivo per la determinazione della graduatoria utile alla mobilità volontaria nazionale.

8. TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO

La dipendente che rende la prestazione lavorativa anche in modalità di Lavoro Agile ha diritto a un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’Azienda, ivi – incluso il riconoscimento, anche nelle giornate di prestazione resa in modalità Agile, del ticket per la consumazione del pasto secondo le previsioni dell’art. 85 del vigente CCNL.

In particolare:

– durante il periodo di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità Agile, l’Azienda assicura alla/al dipendente le medesime opportunità di accesso alla formazione previste per i lavoratori comparabili che svolgono l’attività lavorativa in modo esclusivo nei locali aziendali, in occasione dell’avvio del Lavoro Agile la/il dipendente riceve una specifica formazione su principi, logiche e modalità di funzionamento dell’istituto del Lavoro Agile, sulla normativa di riferimento e sulle relative regole di accesso delle risorse;

– i periodi di lavoro effettuati in modalità di Lavoro Agile concorrono al raggiungimento degli obiettivi previsti dal premio di risultato al pari delle giornate lavorative rese all’interno dei locali aziendali;

– la lavoratrice/il lavoratore Agile è soggetta/o alle medesime opportunità di sviluppo professionale previste per la generalità dei dipendenti ed ai medesimi criteri di valutazione adottati in Azienda;

– le particolari caratteristiche che connotano il Lavoro Agile non modificano il sistema di diritti e libertà sindacali, individuali e collettivi, sanciti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

In caso di ferie, malattia ovvero di qualunque altro tipo di assenza restano confermati in capo alla/al dipendente gli obblighi di comunicazione e/o richiesta, nonché le relative modalità e tempistiche, previsti dalle disposizioni legali e contrattuali vigenti.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Accordo, il rapporto di lavoro tra le parti continua ad essere regolato dalle disposizioni di legge in materia di lavoro subordinato e dalla contrattazione collettiva tempo per tempo vigente per il personale non dirigente di Poste Italiane S.p.A.

9. POTERE DI CONTROLLO E DISCIPLINARE

Nello svolgimento dell’attività in modalità di Lavoro Agile la/il dipendente continua ad essere soggetta/o al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro.

La prestazione lavorativa resa con la modalità del Lavoro Agile comporta, infatti, al pari di quella svolta presso la sede di assegnazione, l’obbligo di improntare il proprio comportamento ai principi di buona fede, correttezza, riservatezza, segretezza, diligenza, nel rispetto di tutte le norme di legge e di contratto, delle disposizioni di servizio e delle regole del Codice Etico del Gruppo Poste Italiane.

Fermo restando l’obbligo di rispettare i “doveri del dipendente” di cui all’art. 52 del vigente CCNL nonché le disposizioni di cui al presente Accordo, le condotte della/del dipendente che determinino la violazione delle disposizioni legali e contrattuali sono valutabili sotto il profilo disciplinare e sanzionabili secondo quanto riportato all’art. 54 del CCNL vigente.

L’Azienda potrà esercitare il proprio potere di controllo sulla prestazione resa dalla/dal dipendente all’esterno dei locali aziendali, anche mediante la strumentazione informatica/telematica, nel rispetto delle previsioni legislative tempo per tempo vigenti.

L’Azienda si impegna altresì a rispettare le disposizioni vigenti in materia di privacy.

10. DISPOSIZIONI FINALI

In coerenza con quanto previsto dall’art. 23 della legge n. 81/2017, il presente Accordo per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di Lavoro Agile è oggetto delle comunicazioni di cui all’art. 9-bis del D.L. n. 510/1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608/1996 e successive modificazioni.

A tale adempimento provvede il datore di lavoro nei termini stabiliti per legge.

[Luogo) ………….. [data] …………..

POSTE ITALIANE S.P.A. 
……………………….…..

LA/IL DIPENDENTE
……………………….…..

Allegato 1 SPERIMENTAZIONE LAVORO AGILE

AMBITI ORGANIZZATIVI COINVOLTI DALLA SPERIMENTAZIONE DEL LAVORO AGILE (1/2)

AREA ORGANIZZATIVA

RUOSIPOSTEPAYPOSTE VITA
Corporate University
46 risorse
Innovazione tecnologica
16 risorse
Sistemi Informativi
– Operation
18 risorse
RUO
20 risorse
Organizzazione e Sviluppo 
10 risorse

Internal Audit
10 risorse
RI, Leg Lav. Prev, RSI
6 risorse
RI, Normativa Lavoro
6 risorse
RUO
Staff tecnico 
2 risorse

Totale complessivo: 134 risorse

AMBITI ORGANIZZATIVI COINVOLTI DALLA SPERIMENTAZIONE DEL LAVORO AGILE (2/2)

Con rivisitazione degli spazi di lavoro

MBPA N. risorse
DIREZIONE 4
SUPP SVILUPPO KEY CLIENTS 3
PROGETTI E SERVIZI INNOVATIVI 6
VENDITORI TOP EXECUTIVE E COORDINAMENTO TOP BUSINES 11
ICOORD. COMMERCIALE E VENDITA CANALI PARTNER 31
COORD. VENDITA CORRIERE EXP E PACCHI 8
ANALISI E PORTAFOGLIAZIONE CLIENTI 20
SVILUPPO MERCATO PA 2
VEND PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CENTRALE 48
SUPPORTO COMMERCIALE 30
AREA TERRITORIALE CENTRO 49
Totale complessivo 211
Funzione di supporto MBPA N. risorte
AFFARI LEGALI – APPALTI E SERVIZI/SUPPORTO NORMATIVO MBPA 15
AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO/GROUP ADMIN,PLAN & CONTROL/FINANCIAL BUSINESS PARTNER MBPA 9
RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE/HRBP MBPA 13
Totale complessivo 37
Totale complessivo 248 risorse

Affidamento di figli di coppie non sposate – Tribunale di Trieste, decreto 5 settembre 2018

Oggetto: Affidamento di figli di coppie non sposate

Conclusioni delle parti

PER LA RICORRENTE Voglia l’Ill.mo Tribunale di Trieste, rigettata ogni diversa e contraria istanza e domanda del convenuto, Nel merito: -Disporre l’affido condiviso del figlio minore XXXXX (nato il 01.17) ad entrambi i genitori con residenza e collocamento privilegiato presso la madre XXXXXX, delegando l’esercizio della ordinaria amministrazione in capo alla madre anche in considerazione della tenera età del minore; – Regolamentare le visite paterne secondo un calendario preciso, disciplinando tempi e modalità prestabilite, autorizzando il padre a vedere e tenere con sé il figlio nei seguenti termini:

– due giorni infrasettimanali per tre ore ciascuno, di cui un pomeriggio dalle 16 alle 19 ed una mattina dalle 9 alle 12, ed inoltre un sabato o una domenica alternate dalle 10 alle 16; -gradualmente, in ragione della crescita e delle esigenze del minore, si prevederà un ampliamento dei tempi di permanenza e visita con il padre nel rispetto sempre delle esigenze di stabilità e serenità del minore con introduzione graduale dei pernotti dopo i tre anni; – Obbligare il sig. XXXXXXX a contribuire al mantenimento del figlio versando alla sig.ra XXXXXXXXXX, entro i primi cinque giorni di ogni mese, la somma di € 1.000,00 mensili, annualmente rivalutabili ex indici Istat, o la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre al 70% di tutte le spese straordinarie come previste dal Protocollo di Intesa dd.18.05.15, e ciò in ragione della diversità di reddito esistente tra le part e documentalmente evincibile in atti, e tenuto conto altresì che la ricorrente, collocataria del minore, ed il figlio minore, non hanno potuto beneficiare dell’assegnazione della casa familiare essendo stata venduta dal sig. XXXXXXXX dopo l’avvio della causa giudiziale. In via istruttoria: La ricorrente conferma la propria disponibilità a riprendere il percorso di sostegno e mediazione già delegato al Servizio Sociale / Consultorio Familiare e chiede sia espressamente dato mandato al Consultorio di proseguire in tale percorso sia ai fini del sostegno genitoriale che in funzione di mediazione. Ove il Tribunale decidesse di disporre una CTU sulle capacità genitoriali delle parti, la sottoscritta difesa chiede di voler porre a carico del sig. XXXXXXXX l’integrale onere di spesa essendo la sig.ra XXXXX impossibilitata a sostenerne l’onere e avendo peraltro il convenuto già dichiarato in udienza la sua disponibilità a farsene carico per l’intero. Con integrale vittoria di spese ed oneri di legge.

PER IL RESISTENTE Nel merito: che il Tribunale Ordinario di Trieste, in senso conforme alle sotto elencate conclusioni, Voglia: 1. disporre che il minore sia affidato ad entrambi i genitori con collocamento alternato presso entrambi, salvo che la CTU sulle capacità genitoriale evidenzi che l’affido alternato ad entrambi i genitori non corrisponde all’interesse del minore; 2. disporre che la responsabilità genitoriale sia esercitata da entrambi i genitori, salve le risultanze della CTU sopra indicata consiglino diversamente; 3. disporre che il padre, salve le risultanze della CTU sopra indicata consiglino diversamente, in ossequio al principio della bigenitorialità dell’affido materialmente condiviso: a) tenga con sé il figlio tutti i lunedì dalle 9.30, con pernottamento, fino alle 9 del venerdì mattina (quattro pernottamenti); la settimana successiva, alternativamente, fino alle 9 del giovedì (tre pernottamenti). o, in subordine per il seguente minor tempo: b) tutti i martedì dalle 9.30 fino alle 12 del giovedì (due pernottamenti); tutti i venerdì dalle 9 alle 19 e in ogni caso per un tempo non inferiore a un terzo del tempo totale ed orientata a modelli paritetici di affidamento “in linea con il corpus teorico di rifermento in ambito psicoforense relativo a questa tematica (certificato dott. XXXX, doc.20; relazione dott. XXXXX allegata); -qualora il Tribunale lo ritenga, introdurre il regime alternato con modalità gradate: una notte nel mese di luglio, due notti in quello di agosto, tre notti in settembre eventualmente quattro in ottobre; – qualora il Tribunale lo ritenga, prevedere la presenza obbligatoria della nonna materna per i pernotti per i primi tre mesi; – evitare comunque nell’assegnazione le giornate di sabato e domenica in quanto quelle di maggior impegno nell’attività lavorativa del padre. 4. disporre che in caso di impedimento del minore, il tempo non trascorso con un genitore venga interamente recuperato dall’altro nel primo giorno da questi dichiarato utile; 5. disporre che in caso di malata del minore, il padre possa recarsi in visita al figlio nella casa dei genitori materni portando con sé persona di sua fiducia; 6. disporre che in caso di visite pediatriche programmate o accessi in Pronto soccorso di XXXXXXX, sia chiamato il padre prima di altri parenti per l’accompagnamento valendosi di terzi solo in caso di sua impossibilità; disporre anche che i genitori avvisino tempestivamente l’altro in caso concordino visite pediatriche o mediche in generale; 7. disporre che XXXXXX passi dalla sfera della signora XXXXXX o della sua famiglia in prossimità delle telecamere della Caserma dei Carabinieri di via Pio X; 8. disporre che il padre contribuisca al mantenimento del figlio corrispondendo alla madre un assegno mensile di euro 400,00 oltre ad un eventuale ulteriore somma di 200,00 euro nel caso in cui la madre si trasferisca con il figlio in abitazione in affitto, da ridurre proporzionalmente in caso di affido alternato; oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo Ordine degli Avvocati   Tribunale di Trieste; 9. disporre che il padre trascorra almeno quindici giorni consecutivi con il figlio durante le vacanze estive concordando con la madre, che avrà pari diritto, il periodo con un preavviso di almeno trenta giorni; per l’anno 2018 una settimana continuativa da trascorrere in una vicina località di mare (XXXXX) con possibilità di visita per la madre e presenza continuativa della nonna materna; 10. disporre che XXXXXXXX trascorra l’intera giornata di Natale e Santo Stefano nonché del 31 dicembre e 1 gennaio comprensive di pernotto in modo alternato tra esse, un anno con il padre e l’anno successivo con la madre; l’anno in cui XXXXXX trascorrerà con un genitore il 31 dicembre – 1 gennaio starà con l’altro il giorno del compleanno e di nuovo con il primo a Pasqua e Pasquetta, pernotto compreso. Salvo diverso accordo. In via subordinata: qualora venga mantenuta la collocazione prevalente presso la madre disporre almeno un pernotto settimanale nella giornata di mercoledì sera fino al giovedì mattina alle 10, da implementare a partire da agosto a due pernotti dal martedì al giovedì mattina. In ogni caso evitando sempre sabato e domenica perché giornate più intense lavorativamente per il XXXXX. In ogni caso modificare le tre ore bisettimanali o nel senso di allargare l’orario agli interi due pomeriggi, potendo prendere XXXXXX per pranzo e riportarlo dopo cena o unificare il tempo in un’unica giornata dalla mattina alla sera eventualmente aggiungendo anche un terzo giorno da mattina a sera. In ogni caso: -inibire la pubblicazione delle immagini di XXXXXX sui social- network; – sia disposto che il minore non possa essere affidato in custodia esclusiva alla bisnonna materna e al nonno materno in quanto non adeguati, l’uno per ragioni anagrafiche il secondo per manifesta incapacità in ragione dei comportamenti aggressivi, verbali e fisici, tenuti anche in presenza del minore e nocivi per lo stesso; – sia disposto che il minore non venga esposto a fumo passivo nelle case di abitazione, in auto o in qualsiasi luogo chiuso; – sia disposto che ciascun genitore disponga di un documento del minore, l’uno la carta di identità l’altro il passaporto, o, in alternativa, disporre che venga consegnato il documento di identità al padre nei tempi di sua competenza;

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Dall’unione tra la giovane coppia composta dai signori  XXXXXX  XXXXXX  e  XXXXXX XXXXXX  è  nato  in  data  .1.2017  XXXXXX  XXXXXX.   La coppia è entrata definitivamente in crisi subito dopo la nascita del figlio e, su ricorso della madre, è stata chiesta al Tribunale di Trieste la regolamentazione delle modalità di affidamento del minore nel senso di un collocamento prevalente presso la madre, senza pernotto col padre fino al compimento dei tre anni e un contributo al mantenimento di 1000,00 euro oltre al 70% delle spese straordinarie. Il signor XXXXXX XXXXXX si è costituito in giudizio, aderendo alla domanda di affidamento condiviso, chiedendo però il collocamento alternato e una contribuzione mensile di 400,00 euro oltre al 50% delle spese straordinarie. Nel corso del giudizio è emersa un’aspra conflittualità tra le parti e le loro famiglie, che ha generato una situazione di complessiva tensione e sfiducia reciproca, con episodi ai quali sono anche seguite delle denunce alle forze dell’ordine. È stato esperito invano un tentativo di mediazione in sede di consultorio familiare e nelle more del giudizio è stato previsto, in via provvisoria, che XXXXXX sta con il padre tre pomeriggi a settimana e versi un contributo di mantenimento di 700,00 euro al mese oltre al 50% delle spese straordinarie. La fissazione di una regola ha contribuito a ridurre parzialmente la conflittualità, tant’è che su numerose istanze è stato trovato tra le parti un accordo. In particolare i genitori hanno condiviso l’opportunità che non fossero pubblicate sui social network foto del minore; che XXXXXX possa frequentare la piscina con il padre nei periodi di tempo di sua spettanza, sempreché s’intende, la sua salute lo consenta; hanno anche individuato di comune accordo un nuovo pediatra per il minore. Va evidenziato che le parti non hanno contestato le rispettive capacità genitoriali, per cui è stato ritenuto superfluo disporre una consulenza tecnica d’ufficio. È dunque pacifico che debba essere disposto un affidamento condiviso, come chiesto da entrambe le parti. Per quanto riguarda il collocamento del minore, che fino ad ora è stato in via prevalente con la madre, in ragione della tenera età e le conseguenti esigenze di provvedere all’allattamento, va disposto tendo conto in via prioritaria degli impegni lavorativi dei genitori, che sono stati precisati come di seguito: Il signor XXXXXX è impegnato per l’intera giornata sabato e domenica, il mercoledì non lavora, giovedì lavora sempre il pomeriggio, lunedì martedì e venerdì il turno può essere mattutino (8:00 15:00) oppure pomeridiano (16:00 – 23:00 d’estate e 14:00 21:00 d’inverno). La signora XXXXXX lavora tutti i giorni della settimana, tranne il martedì, dalle 14:00 alle 21:30, con la prospettiva di anticipare il turno domenicale alla mattina.

Ciò considerato, tenuto conto dell’età del minore, ormai svezzato, in assenza di elementi concreti nel senso di un’inadeguatezza del padre, il collegio ritiene di disporre una regolamentazione del collocamento che preveda l’immediata introduzione dei pernotti, sia pur graduale. Fin ora infatti XXXXXX è stato da solo con il padre solo tre mezze giornate a settimana. XXXXXX dunque, e salvo diverso accordo tra le parti, sia in ordine ai giorni, sia con riferimento agli orari, starà con il padre dal mercoledì mattina dalle 9:30 circa, fino al giovedì alle 13:00 circa (con pernotto); il lunedì e il venerdì pomeriggio dalle ore 13:30 circa alle 20:00 circa. Dal primo lunedì di aprile 2019 sarà introdotto un secondo pernotto e XXXXXX starà dunque con il padre dal lunedì alle 13.30 circa, fino a martedì alle 9:30 circa. Dopo il compimento del terzo anno d’età, verrà introdotto un ulteriore pernotto, per cui XXXXXX starà con il padre, anziché il venerdì pomeriggio, il giovedì pomeriggio fino al venerdì mattina alle 9:30 circa, o, comunque, con accompagnamento all’asilo/scuola materna.

Per quanto riguarda le festività, in mancanza di diverso accordo, varrà il principio dell’alternanza, per cui XXXXXX starà l’1-3 novembre, il 25 dicembre, il periodo che va dal 1° gennaio al 6 gennaio compreso, la giornata di pasquetta e il 2 giugno, con

un genitore; l’8 dicembre, il 24 dicembre, il periodo che va dal 26 dicembre al 1° gennaio, la giornata di Pasqua, il 25 aprile e l’1 maggio (ed eventualmente le vacanze di carnevale concesse dalla scuola materna) con l’altro. Per quest’anno il primo gruppo di festività spetterà, sempre salvo diverso accordo, alla signora XXXXXX e il secondo al signor XXXXXX, con successiva alternanza di anno in anno.

D’estate vengono concesse due intere settimane non consecutive esclusivamente con un genitore e due intere settimane non consecutive esclusivamente con l’altro. In mancanza di accordo un genitore sceglierà, comunicando all’altro, entro il 19 maggio, le date della prima settimana; quindi l’altro comunicherà le date della prima settimana di propria spettanza entro il 26 maggio; sceglierà poi la seconda settimana il primo genitore, comunicandola entro il 2 giugno; infine il secondo sceglierà la seconda settimana di propria spettanza entro il 9 giugno. Nel 2019 sceglierà, salvo diverso accordo, per primo il signor XXXXXX. L’anno successivo la signora XXXXXX, seguendo, negli anni futuri, il principio dell’alternanza.

Per il solo periodo di Natale 2018, al fine di garantire la gradualità nell’introduzione dei pernotti, il periodo 26 dicembre – 6 gennaio 2019, seguirà, salavo diverso accordo, il regime ordinario. Nell’estate 2019, nelle settimane di spettanza esclusiva di ciascun genitore, è in ogni caso consentita la visita da parte dell’altro in almeno tre giornate.

Il collegio prende atto dell’accordo delle parti in ordine al luogo di passaggio del minore dalla sfera di protezione di un genitore a quella dell’altro (innanzi alla stazione dei Carabinieri di via Pio X, salvo diverso accordo), così da contenere le reazioni per possibili dissapori che persistono, soprattutto tra le parti e i nonni di XXXXXX. Cionondimeno, il collegio auspica che questa scelta, con il tempo, sia mutata. Ciascun genitore deve essere nella disponibilità di un documento di identità del minore nei periodi in cui sta con il figlio.

Con riferimento alla richiesta del signor XXXXXX di impedire ai nonni materni di stare da soli con il minore, il collegio ritiene che, vista la giovane età dei genitori di XXXXXX e gli impegni lavorativi ai quali devono fare fronte, l’ausilio dei nonni sia allo stato un fattore positivo per XXXXXX. Ciononostante, come si è detto, finché persisterà una conflittualità così aspra, vanno ridotte al massimo le occasioni di contatto tra il signor XXXXXX e i genitori della signora XXXXXX in contesto privato in cui la situazione possa degenerare più facilmente.

Vista la richiesta della ricorrente ex art. 337-ter comma 4, c.c., e preso atto delle difficoltà comunicative dei genitori, si ritiene opportuno, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, che essi esercitino la responsabilità genitoriale separatamente nei periodi di permanenza del minore presso ciascuno. Ove le scelte prese senza l’accordo con l’altro siano però fonte di spese straordinarie, come definite di seguito, queste rimarranno interamente a carico del genitore che ha preso la decisione.

Per quanto riguarda le risorse economiche delle parti, è emersa una maggiore disponibilità del signor XXXXXX rispetto alla signora XXXXXX. È innanzitutto indice di una certa disponibilità la circostanza che egli abbia un appartamento in locazione per cui paga un canone di circa xxxx euro al mese (per contro la signora XXXXXX vive con la madre); per quanto riguarda, poi, i redditi da lavoro, la signora XXXXXX ha rappresentato di essere assunta con contratto a tempo determinato, percependo un compenso di circa xxxx euro mensili. Il signor XXXXXX, invece, è dipendente in un’azienda di proprietà dello xxxx e guadagna ora circa xxxxx euro mensili; tuttavia nel corso del 2017, gli import net in busta paga erano di circa xxxxx euro. La contrazione è stata invero giustificata dal signor xxxxxx, con il venir meno di premi di produzione che gli venivano riconosciuti in passato; ciononostante, il collegio ritiene che il signor XXXXXX, anche in ragione della disponibilità dell’appartamento in affitto, abbia una risorse economiche che gli consentono, tenuto conto dei tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore, di contribuire al mantenimento ordinario di XXXXXX con 500,00 euro al mese, rivalutabili annualmente ex indici ISTAT, da pagare con un assegno, oppure disponendo un bonifico bancario, entro il giorno 5 di ciascun mese. Qualora la signora XXXXXX si trasferisca in un appartamento in affitto, l’importo del mantenimento ordinario sarà aumentato automaticamente a 700,00 euro al mese. Le spese straordinarie, come definite dal protocollo siglato il 18/5/2015 tra l’Ordine degli avvocati di Trieste e il Tribunale di Trieste, sono a carico di ciascun genitore nella misura del 50% purché previamente concordate, salvo si sia trattato di situazioni urgenti.

Sussistono profili di soccombenza reciproca che giustificano un’integrale compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

Il TRIBUNALE DI TRIESTE SEZIONE CIVILE

così provvede: 1. Affida XXXXXX XXXXXX ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, con collocamento della residenza presso la madre e modalità di visita padre-figlio come di seguito salvo diverso accordo tra le parti, sia in ordine ai giorni, sia con riferimento agli orari: XXXXXX starà con il padre dal mercoledì mattina dalle 9:30 circa, fino al giovedì alle 13:00 circa (con pernotto) il lunedì e il venerdì pomeriggio dalle ore 13:30 circa alle 20:00 circa. Dal primo lunedì di aprile 2019 sarà introdotto un secondo pernotto e XXXXXX starà dunque con il padre dal lunedì alle 13.30 circa fino a martedì alle 9:30 circa. Dopo il compimento del terzo anno d’età, verrà introdotto un ulteriore pernotto, per cui XXXXXX starà con il padre, anziché o il venerdì pomeriggio, il giovedì pomeriggio fino al venerdì mattina alle 9:30 circa, o, comunque, con accompagnamento all’asilo/scuola materna. Per quanto riguarda le festività, in mancanza di diverso accordo, varrà il principio dell’alternanza, per cui XXXXXX starà l’1-3 novembre, il 25 dicembre, il periodo che va dal 1° gennaio al 6 gennaio compreso, la giornata di pasquetta e il 2 giugno, con un genitore; l’8 dicembre, il 24 dicembre, il periodo che va dal 26 dicembre al 1° gennaio, la giornata di Pasqua, il 25 aprile e l’1 maggio (ed eventualmente le vacanze di carnevale concesse dalla scuola materna) con l’altro. Per quest’anno il primo gruppo di festività spetterà, sempre salvo diverso accordo, alla signora XXXXXX e il secondo al signor XXXXXX, con successiva alternanza di anno in anno. D’estate vengono concesse due intere settimane non consecutive esclusivamente con un genitore e due intere settimane non consecutive esclusivamente con l’altro. In mancanza di accordo un genitore sceglierà, comunicando all’altro, entro il 19 maggio, le date della prima settimana; quindi l’altro comunicherà le date della prima settimana di propria spettanza entro il 26 maggio; sceglierà poi la seconda settimana il primo genitore, comunicandola entro il 2 giugno; infine il secondo sceglierà la seconda settimana di propria spettanza entro il 9 giugno. Nel 2019 sceglierà, salvo diverso accordo, per primo il

signor XXXXXX. L’anno successivo la signora XXXXXX, seguendo, negli anni futuri, il principio dell’alternanza. Per il solo periodo di Natale 2018, al fine di garantire la gradualità nell’introduzione dei pernotti, il periodo 26 dicembre – 6 gennaio 2019, seguirà, salavo diverso accordo, il regime ordinario. Nell’estate 2019, nelle settimane estive di spettanza esclusiva di ciascun genitore, è in ogni caso consentita la visita da parte dell’altro in almeno tre giornate. Il luogo di passaggio del minore dalla sfera di protezione di un genitore a quella dell’altro è fissato su accordo delle parti xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

2. Pone a carico del signor XXXXXX il pagamento di un contributo al mantenimento del figlio XXXXXX, da pagare alla signora XXXXXX XXXXXX entro il giorno 5 di ciascun mese, fissato in 500,00 euro (automaticamente aumentato a 700,00 euro qualora la signora XXXXXX lasci l’abitazione materna per vivere autonomamente), oltre al 50% delle spese straordinarie come definite da protocollo siglato il 18/5/2015 tra l’Ordine degli avvocati di Trieste e il Tribunale di Trieste, purché previamente concordate, salvo urgenze;

3. Spese di lite integralmente compensate tra le parti.

Così deciso a Trieste, il 5 settembre 2018.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 19-12-2018, n. 32871

SENTENZA

sul ricorso 11170/2015 proposto da:

M.R., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato Romito Domenico, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via Rodi n.32, presso lo studio dell’avvocato Monacelli Mario (Studio avv. Chiocci Umberto), che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 26/2015 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 14/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/2018 dal cons. GENOVESE FRANCESCO ANTONIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto;

udito, per il contro ricorrente, l’Avvocato Cristina Ciufoli, con delega avv. Monacelli, che si riporta per il rigetto.

Svolgimento del processo

1. – Con sentenza n. 26 del 2015 la Corte d’appello di Perugia, nel decidere sull’appello proposto dal signor C.A. contro la moglie M.R., nel corso del giudizio di separazione personale dei due coniugi, per quello che ancora rileva ed interessa, ha revocato l’assegno di mantenimento corrisposto dal primo in favore della seconda in considerazione del fatto che risultava provata (anche per mezzo di un certificato del Comune di G., estratto dal registro delle coppie di fatto, tenuto da quel Comune “ad uso assegni familiari”) l’instaurazione di una famiglia di fatto da parte dell’appellata e dunque applicabile al caso la giurisprudenza di legittimità in tema di assegno divorzile.

2. – Per la cassazione della sentenza la M. ha proposto ricorso con un articolato motivo.

2.1. – L’intimato ha resistito con controricorso e memoria illustrativa.

Motivi della decisione

1. – Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente, ha denunciato: “Violazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3″.

1.1. – Ha in breve sostenuto la ricorrente che la Corte territoriale avrebbe errato ad escludere l’assegno di mantenimento in ragione della prova di una sua convivenza more uxorio (che non presenterebbe caratteri di stabilità ma avrebbe natura precaria) senza aver accertato e valutato se, dalla nuova convivenza, la ricorrente ritraesse benefici economici idonei a giustificare la diminuzione dell’assegno o, addirittura, la sua revoca.

1.2. – Ha chiesto, perciò, la riconferma del principio di diritto secondo cui: il diritto all’assegno di mantenimento non può essere automaticamente negato per il fatto che il suo titolare abbia intrapreso una convivenza more uxorio, influendo tale convivenza solo sulla misura dell’assegno ove si dia la prova, da parte dell’onerato, che essa influisca in melius sulle condizioni economiche dell’avente diritto.

1.3. – La ricorrente ha concluso con la richiesta di annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al giudice di merito.

2. – Com’è noto, la legge sul divorzio prevede che il diritto all’assegno venga meno se l’ex coniuge beneficiario contragga nuove nozze (art. 5, comma 100, L. div.) ma nulla prevede, invece, per l’ipotesi che l’ex coniuge “debole”, in luogo del matrimonio, instauri una convivenza more uxorio, sicché si pone il problema di stabilire se, ed in che modo, una tale convivenza instaurata dal coniuge beneficiario incida sul diritto all’assegno di divorzio.

2.1. – Superando precedenti assetti dell’elaborazione giurisprudenziale in riferimento all’assegno divorzile, questa Corte ha, pochi anni addietro, affermato il principio di diritto secondo cui:

L’instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge, sicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso. Infatti, la formazione di una famiglia di fatto – costituzionalmente tutelata ai sensi dell’art. 2 Cost., come formazione sociale stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell’individuo – è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l’assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà postmatrimoniale con l’altro coniuge, il quale non può che confidare nell’esonero definitivo da ogni obbligo (Sez. 1, Sentenza n. 6855 del 2015; successivamente confermato da Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 2466 del 2016).

2.2. – In sostanza, aderendo ai voti di una larga dottrina, la Corte nel richiamato precedente – ha ritenuto che la causa estintiva prevista dalla legge (art. 5, comma 100, L. div.) andasse “letta” estensivamente ricomprendendo in essa non solo il caso delle nuove nozze (con la conseguente formazione di una famiglia fondata sul matrimonio) ma anche quello della formazione di una famiglia di fatto, per quanto nata da una relazione non formalizzata, ma pur sempre tutelata sul piano costituzionale (art. 2 Cost.).

2.3. – La parte più caratterizzante della decisione richiamata è costituita dall’affermazione del principio dell’autoresponsabilità ossia dal rilievo della scelta esistenziale, libera e consapevole, che comporta l’esclusione di ogni residua solidarietà postmatrimoniale con l’altro coniuge, il quale non può che confidare nell’esonero definitivo da ogni obbligo.

3. – Facendo seguito a tale nuova ermeneusi, la stessa Corte si è posta il problema (qui del tutto identico) della sopravvivenza dell’assegno di mantenimento, fissato a carico del più forte (sul piano redditual-patrimoniale) dei coniugi, non solo in caso di divorzio ma a seguito della separazione coniugale, quando non vi sia stata ancora la completa recisione del legame coniugale, potendo questo astrattamente, anche se sempre più raramente, secondo l’id quod prelumque accidit – risorgere in base alla scelta ripristinatoria dei separati.

3.1. – Ebbene, anche in un tal caso la Corte ha risposto positivamente all’istanza di esclusione dell’obbligo attraverso l’enunciazione del seguente principio:

In tema di separazione personale dei coniugi, la convivenza stabile e continuativa, intrapresa con altra persona, è suscettibile di comportare la cessazione o l’interruzione dell’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento che grava sull’altro, dovendosi presumere che le disponibilità economiche di ciascuno dei conviventi “more uxorio” siano messe in comune nell’interesse del nuovo nucleo familiare; resta salva, peraltro, la facoltà del coniuge richiedente l’assegno di provare che la convivenza di fatto non influisce “in melius” sulle proprie condizioni economiche e che i propri redditi rimangono inadeguati. (Sez. 1 -, Sentenza n. 16982 del 2018).

4. – Reputa la Corte di dover ribadire la recente conclusione interpretativa, ossia quella che, anche in tema di separazione personale dei coniugi, la convivenza stabile e continuativa, intrapresa con altra persona, è suscettibile di comportare la cessazione dell’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento che grava sull’altro.

4.1. – Alla riaffermazione di tale principio, tuttavia, vanno poste le seguenti ulteriori precisazioni.

5. – Il fondamento della cessazione dell’obbligo di contribuzione deve esser individuato, per quel che riguarda il divorzio ma anche la separazione personale, nel principio di autoresponsabilità, ossia nel compimento di una scelta consapevole e chiara, orgogliosamente manifestata con il compimento di fatti inequivoci, per aver dato luogo ad una unione personale stabile e continuativa, che si è sovrapposta con effetti di ordine diverso, al matrimonio, sciolto o meno che sia.

5.1. – Ovviamente, in caso di instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, si è rescissa ogni connessione “con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale”, poiché la nuova comunità familiare (per quanto non basata sul vincolo coniugale) ha fatto venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge, sicché il relativo diritto ne resta definitivamente escluso.

5.2. – Ma anche in caso di separazione legale dei coniugi, e di formazione di un nuovo aggregato familiare di fatto ad opera del coniuge beneficiario dell’assegno di mantenimento, indipendentemente dalla “risoluzione del rapporto coniugale” (per quanto – come si è già detto – il suo esito si renda assai probabile) si opera una rottura tra il preesistente “tenore e modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale” ed il nuovo assetto fattuale avente rilievo costituzionale, in quanto espressamente cercato e voluto dal coniuge beneficiario della solidarietà (in questo caso, ancora) coniugale.

5.3. – La ricerca, la scelta e il concreto perseguimento di un diverso assetto di vita familiare, da parte del coniuge che pur abbia conseguito il riconoscimento del diritto all’assegno di mantenimento, fa scaturire un riflesso incisivo dello stesso diritto alla contribuzione periodica, facendola venir meno.

5.4. – Né si alleghi la possibilità che i coniugi non divorziati possano (astrattamente) tornare a ricomporre la propria vita a seguito di un (improbabile) ripensamento, poiché anche in un tal caso l’assegno non rivivrebbe, ma tornerebbe a operare il precedente assetto di vita caratterizzato dalla ripresa della convivenza, giammai tornerebbe a vivere il contributo che era stato a suo tempo (e prima della operata opzione verso una nuova dimensione di aggregativa di fatto) assegnato dal giudice.

6. – In conclusione il ricorso va respinto, dovendosi applicare il seguente principio di diritto:

Anche in caso di separazione legale dei coniugi, e di formazione di un nuovo aggregato familiare di fatto ad opera del coniuge beneficiario dell’assegno di mantenimento, indipendentemente dalla “risoluzione del rapporto coniugale” (assai più che probabile) si opera una rottura tra il preesistente tenore e modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale ed il nuovo assetto fattuale avente rilievo costituzionale, in quanto espressamente cercato e voluto dal coniuge beneficiario della solidarietà (in questo caso, ancora) coniugale, con il conseguente riflesso incisivo dello stesso diritto alla contribuzione periodica, facendola venire definitivamente meno.

7. – Le spese seguono la soccombenza e si regolano come in dispositivo.

P.Q.M.

Respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo grado che liquida in complessivi Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto non della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 3 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2018