(di Rocchina Staiano Avvocato e Docente all’Università di Teramo e Consigliera effettiva di Parità della Provincia di Benevento)
L’Inps, con mess. n. 322 del 24 gennaio 2019, ha integrato la circ. n. 90 del 2018, che prende in considerazione l’art. 25ter del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni con la legge 17 dicembre 2018, n. 136, il quale, al comma 1, stabilisce che il trattamento di mobilità in deroga in deroga per i lavoratori occupati in aziende localizzate nelle aree di crisi industriale complessa – articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 – è concesso, per dodici mesi, anche in favore dei lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2018.
Gli operatori delle Strutture territoriali, nel liquidare la prestazione, dovranno controllare che il nominativo abbia terminato un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga non più nel semestre dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2018, bensì nel periodo dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2018. Resta confermato il controllo che la prestazione concessa dalla Regione sia senza soluzione di continuità rispetto alla precedente mobilità ordinaria o in deroga. Qualora non ricorrano queste due condizioni, non si potrà procedere al pagamento della prestazione. In tali casi la Struttura interessata dovrà darne notizia alla propria Direzione regionale, che informerà la Regione per i successivi adempimenti di competenza.