Società cooperative e trattamento retributivo: cass. Civ., n. 5189/2019

di Rocchina Staiano (Avv., docente all’Università di Teramo e Consigliera effettiva di Parità della Provincia di Benevento)

La Corte d’appello di Genova ha respinto l’appello proposto dalla società cooperativa  avverso la sentenza con cui la società datoriale e la committente erano state condannate, in solido, a corrispondere al lavoratore le differenze retributive calcolate in base al c.c.n.l. Pulizie e Multiservizi, anziché in base ai contratti collettivi Commercio Cisal e Portieri e Custodi. La Corte di merito ha confermato l’applicabilità al socio lavoratore dei trattamenti economici complessivi previsti dal c.c.n.l. Multiservizi, in base alle disposizioni degli artt. 3 e 6, L. n. 142 del 2001 e dell’art. 7, comma 4, D.L. n. 248 del 2007, convertito in L. n. 31 del 2008; inoltre, in base all’art. 118, D.Lgs. n. 163 del 2006, in quanto riferibile anche agli appalti affidati da imprese private con partecipazione pubblica.

La società cooperativa ha presentato ricorso per cassazione, la Cass. civ., sez. lav., con sentenza n. 5189 del 21 febbraio 2019 ha rigettato il ricorso e, riferendosi alle previsioni dell’art. 3 della legge n. 142/2001 e dell’art. 7 della legge n. 248/2007, ha previsto che ai lavoratori delle società cooperative deve essere assicurato un trattamento economico complessivo non inferiore ai minimi contrattuali previsti per analoghe mansioni dal CCNL di settore o della categoria affine, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tale principio non contraddice il principio del pluralismo di associazione sancito dalla nostra Costituzione, in quanto la scelta operata a suo tempo dal Legislatore di garantire dei minimi inderogabili non impedisce al datore di lavoro cooperativo di individuare un contratto collettivo da applicare. La scelta dei minimi complessivi inderogabili va correlata anche a quanto affermato dall’art. 36 della Costituzione ed è una finalità legittima destinata a combattere forme di dumping salariale.