Licenziamento e fatto materiale contestato

Con sentenza n. 12174/19 – Pres. Dott. Bronzini – pubblicata il 08.05.2019, la Sezione Lavoro
della Corte di Cassazione si è pronunciata sulla nozione di “fatto materiale contestato” con riferimento all’art. 23 d. lgs. 23/15.

Responsabilità solidale e termine decadenziale

Giovanni Ugo Bargiacchi (avv. in Roma)

Con sentenza n. 18004/19 pubblicata il 04.07.2019, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha statuito che il termine decadenziale di due anni per agire in giudizio, decorrente dalla cessazione dell’appalto e gravante in solido[1] tra committente ed appaltatore ex art. 29 comma II d.lgs. 276/03, si applica solamente alle obbligazioni retributive, non già a quelle di natura contributiva, per le quali trova applicazione il termine prescrizionale di cinque anni.

La sentenza in commento, ribadendo quindi un indirizzo già ampiamente consolidato dalla suddetta Corte in diversi arresti giurisprudenziali (cfr. ex multis Cass. n. 8662/19; Cass. n. 5353/04; Cass. n. 15979/03), ha affermato che: “L’obbligazione contributiva, derivante dalla legge e che fa capo alI’INPS, è distinta ed autonoma rispetto a quella retributiva (Cass. 8662 del 2019), essa (Cass. n. 13650 del 2019) ha natura indisponibile e va commisurata alla retribuzione che al lavoratore spetterebbe sulla base della contrattazione collettiva vigente (cd. “minimale contributivo”)” ed ancora “(…)Proprio dalla peculiarità dell’oggetto dell’obbligazione contributiva, che coincide con il concetto di <minimale contributivo> strutturato dalla legge in modo imperativo, discende la considerazione di rilevo sistematico che fa ritenere non coerente con tale assetto l’interpretazione che comporterebbe la possibilità, addirittura prevista implicitamente dalla legge come effetto fisiologico, che alla corresponsione di una retribuzione – a seguito dell’azione tempestivamente proposta dal lavoratore- non possa seguire il soddisfacimento anche dall’obbligo contributivo solo perché l’ente previdenziale non ha azionato la propria pretesa nel termine di due anni dalla cessazione dell’appalto”.

  1. Alla luce di ciò, si può sinteticamente riassumere che: 1) l’obbligo contributivo e quello retributivo hanno una funzione diversa e sono tra loro distinti per rilevanza sociale e natura; 2) la pretesa contributiva è finalizzata al soddisfacimento di un interesse indiretto del lavoratore e diretto della collettività, ossia il finanziamento del sistema previdenziale.

[1] nelle versioni post riforma apportate dal d.l. n. 5 del 2012, conv. con modif. in I. n. 35 del 2012, e dalla I. n. 92 del 2012 al criterio della solidarietà è stato sostituito quello della sussidiarietà tra committente ed appaltatore

TFR E PRESCRIZIONE

Giovanni Ugo Bargiacchi (avv. in Roma)

Con l’ordinanza n. 15157/19 – Pres. Manna, Relatore Cons. Curcio – pubblicata il 04.06.2019, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sia sulla decorrenza del termine prescrizionale circa la richiesta di pagamento del TFR da parte del prestatore al datore di lavoro, sia sull’inapplicabilità della prescrizione triennale presuntiva alla fattispecie testé richiamata.

L’ordinanza in commento, difatti, ribadendo un indirizzo già ampiamente consolidato dalla suddetta Corte in diversi arresti giurisprudenziali (cfr. ex multis Cass. n. 6522/17, Cass. 1684/17), ha statuito che: “al trattamento di fine rapporto non si applica la prescrizione triennale presuntiva, ma quella quinquennale (…) trattandosi di un’indennità che non viene erogata o corrisposta periodicamente, solo essendo riconosciuta annualmente nel suo importo progressivamente maturato (…) la prescrizione del diritto ad ottenere il pagamento del TFR decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro e tale diritto non va confuso col diritto, maturante anche nel corso del rapporto, all’accertamento della quota temporaneamente maturata  (…)” ed ancora “le prescrizioni presuntive, che trovano fondamento in quei rapporti che si svolgono senza particolari formalità in relazione ai quali il pagamento suole avvenire senza dilazione né rilascio di quietanza scritta, non operano quando il contratto sia stipulato per iscritto” ( cfr. ex multis Cass. n. 1392/16; Cass. n. 11145/12).

Alla luce di ciò, si può sinteticamente evidenziare che: A) la prescrizione del pagamento del trattamento di fine rapporto inizia a decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro; B) Il diritto ad ottenere il pagamento del TFR è giuridicamente diverso dal diritto all’accantonamento della quota del TFR che matura annualmente in favore del prestatore; C) la prescrizione presuntiva triennale si applica solo in rapporti giuridici che non richiedono particolari formalità.