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Protetto: Visualizzatore in Streaming del Webinar in data 2 luglio 2025 – LICENZIAMENTO INDIVIDUALE E DIMISSIONI 2025 modulo 1
Webinar 2 e 9 luglio -LICENZIAMENTO INDIVIDUALE E DIMISSIONI 2025
Rischiesto l’accreditamento al Consiglio Nazionale Forense
Prof.ssa Avv. Rocchina Staiano
Avvocato, Docente in Diritto della Previdenza e delle Assicurazioni Sociali presso l’Università di Teramo e in Diritto del Lavoro presso l’Università La Sapienza di Roma (sede Latina). Docente in D.lgs. 81/2008 presso l’Università della Niccolò Cusano; Docente-formatore sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.M. 3 marzo 2013; Formatore mediatore autorizzato dal Ministero della Giustizia; Consigliera di Parità di Benevento e Valutatore del Fondo professioni. Autrice di numerose pubblicazioni e di contributi in riviste anche telematiche.
1° Modulo 2 luglio 2025 – ore 15:30-18:30 (3 ore)
2° Modulo 9 luglio 2025 – ore 14:30-17:30 (3 ore)
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DESTINATARI
Avvocati
Consulenti del lavoro
Laureati in discipline giuridiche ed economiche
OFFERTA QUOTA DI ISCRIZIONE UNICA PER I DUE MODULI
SCONTO DEL 25% PER CHI SI ISCRIVE AI DUE MODULI COME UNICO PRODOTTO
| MODULO 1 | |
| MODULO 2 |
QUOTA DI ISCRIZIONE PER UN SINGOLO MODULO
Modulo 1 Euro 50,00+iva
Modulo 2 Euro 50,00+iva
Programma
MODULO 1
Dimissioni e licenziamento: differenze
Dimissioni per facta concludenti e legge n. 203/2024: nuova procedura
Impugnativa del licenziamento
Tentativo obbligatorio di conciliazione per licenziamento per giustificato motivo oggettivo
Tutela giudiziaria
Revoca del licenziamento
Licenziamento per giusta causa
Licenziamento giustificato motivo
Licenziamento discriminatorio
Licenziamento disciplinare
Licenziamento nullo
Licenziamento ad nutum (Licenziamento ed art. 32 del d.lgs. 149/2022, c.d. Riforma Cartabia (artt. 441bis, 441ter e 441quater c.p.c.)
Esiti del referendum 7/8 giugno 2025
MODULO 2
Regime sanzionatorio del licenziamento e d.lgs. 23/2015:
Contratto a tutele crescente;
Licenziamento nelle piccole e medie imprese;
Licenziamento nelle organizzazioni di tendenza;
Revoca del licenziamento;
Procedura di conciliazione;
Sentenze della Corte Costituzionale
RISPOSTE AI QUESITI
Webinar 20 e 25 marzo -LICENZIAMENTO INDIVIDUALE E DIMISSIONI
Sono stati riconosciuti 3 crediti formativi a ciascun Modulo per la formazione continua dal Consiglio Nazionale Forense
Prof. Avv. Rocchina Staiano
Avvocato, Docente in Diritto della Previdenza e delle Assicurazioni Sociali, presso l’Università di Teramo; Docente in d.lgs. 81/2008, presso l’Università Niccolò Cusano di Roma; Collaboratore della Cattedra di Diritto del Lavoro, prof. M. Martone, facoltà di Economia, La Sapienza Roma; Consigliera di parità effettiva della Provincia di Benevento; Docente in vari Corsi di formazione; Docente-formatore sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.M. 3 marzo 2013; Formatore mediatore autorizzato dal Ministero della Giustizia. Valutatore del Fondoprofessioni. Autrice di numerose pubblicazioni e di contributi in riviste anche telematiche.
1° Modulo 20 marzo 2024 – ore 15:30-18:30 (3 ore)
2° Modulo 25 marzo 2024 – ore 14:30-17:30 (3 ore)
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Dimissioni e licenziamento: differenze
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Tentativo obbligatorio di conciliazione per licenziamento per giustificato motivo oggettivo
Tutela giudiziaria
Revoca del licenziamento
Licenziamento per giusta causa,
Licenziamento giustificato motivo,
Licenziamento discriminatorio,
Licenziamento disciplinare,
Licenziamento nullo,
Licenziamento ad nutum (Licenziamento ed art. 32 del d.lgs. 149/2022, c.d. Riforma Cartabia (artt. 441bis, 441ter e 441quater c.p.c.)
MODULO 2
Regime sanzionatorio del licenziamento e d.lgs. 23/2015:
Contratto a tutele crescente;
Licenziamento nelle piccole e medie imprese;
Licenziamento nelle organizzazioni di tendenza;
Revoca del licenziamento;
Procedura di conciliazione;
Sentenze della Corte Costituzionale
RISPOSTE AI QUESITI
Webinar-LICENZIAMENTO INDIVIDUALE E DIMISSIONI
Sono stati riconosciuti 6 crediti formativi per la formazione continua dal Consiglio Nazionale Forense
Prof. Avv. Rocchina Staiano
Avvocato, Docente in Diritto della Previdenza e delle Assicurazioni Sociali, presso l’Università di Teramo; Docente in d.lgs. 81/2008, presso l’Università Niccolò Cusano di Roma; Collaboratore della Cattedra di Diritto del Lavoro, prof. M. Martone, facoltà di Economia, La Sapienza Roma; Consigliera di parità effettiva della Provincia di Benevento; Docente in vari Corsi di formazione; Docente-formatore sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.M. 3 marzo 2013; Formatore mediatore autorizzato dal Ministero della Giustizia. Valutatore del Fondoprofessioni. Autrice di numerose pubblicazioni e di contributi in riviste anche telematiche.
1° Parte 26 aprile 2023 – ore 14:30-17:30 (3 ore)
2° Parte 27 aprile 2023 – ore 14:30-17:30 (3 ore)
DESTINATARI
- Avvocati
- Consulenti del lavoro
- Laureati in discipline giuridiche ed economiche
Euro 81,80+iva (€99,80 iva compresa)

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Licenziamento e fatto materiale contestato
Giovanni Ugo Bargiacchi (avv. in Roma)
Con sentenza n. 12174/19 – Pres. Dott. Bronzini – pubblicata il 08.05.2019, la Sezione Lavoro
della Corte di Cassazione si è pronunciata sulla nozione di “fatto materiale contestato” con riferimento all’art. 23 d. lgs. 23/15.
Brevemente si riporta che ai prestatori di lavoro assunti con contratto a tutele crescenti, disciplinato dal suddetto decreto legislativo ed applicato: I) a coloro che sono stati assunti a partire dal 07.03.2015; II) a chi aveva un contratto di apprendistato o a tempo determinato ed è stato convertito a tempo indeterminato; III) a chi lavora per un’azienda che, dopo il 7 marzo 2015 ha superato la soglia dei 15 dipendenti in una sola unità produttiva, ovvero 60 dipendenti sull’intero territorio nazionale, possono richiedere al Giudicante la tutela reale, solamente nei seguenti casi: A) licenziamento per motivi discriminatori; B) licenziamento radicalmente nullo o inesistente; C) licenziamento per insussistenza del fatto materiale contestato.
Ciò premesso, con riferimento alla suddetta ultima ipotesi, appare utile comparare la disciplina attualmente vigente circa la nozione di “insussistenza del fatto materiale contestato”, con quella previgente dell’art. 18 legge n. 300/70 come modificata dalla legge n. 92/12, ove si fa riferimento solamente alla insussistenza del “fatto contestato”. In particolare, alcuni arresti giurisprudenziali del tutto conformi tra loro hanno riferito una lettura molto ampia della nozione di “insussistenza del fatto contestato”, la quale “comprende non soltanto i casi in cui il fatto non si sia verificato nella sua materialità, ma anche tutte le ipotesi in cui il fatto, materialmente accaduto, non abbia rilievo disciplinare o quanto al profilo oggettivo ovvero quanto al profilo soggettivo della imputabilità della condotta al dipendente” (cfr. ex multis Cass. n. 10019/16, Cass. n. 20540/16).
Orbene, la Corte di Cassazione, nella sentenza in commento, ha ritenuto applicabili i principi testé narrati anche alla disciplina dettata dal d. lgs. 23/15.
Difatti, osserva la Corte che “pur dovendosi valutare il tenore letterale della nuova disposizione, nondimeno sia parimenti indubitabile che le espressioni utilizzate (id est: “fatto materiale contestato) non possano che riferirsi alla stessa nozione di “fatto contestato (…)” ed ancora “quanto alla tutela reintegratoria, non è plausibile che il Legislatore, parlando di “insussistenza del fatto contestato” abbia voluto negarla nel casodi fatto sussistente ma privo di carattere di illiceità, ossia non suscettibile di alcuna sanzione”.
Alla luce di ciò, si deduce il principio di diritto secondo cui: “ai fini della pronuncia di cui al d. lgs. n.23/15, art. 3, comma II, l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, comprende non soltanto i casi in cui il fatto non si sia verificato nella sua materialità, ma anche tutte le ipotesi in cui il fatto, materialmente accaduto, non abbia avuto rilievo disciplinare”.
SOTTRAZIONE DI BENI AZIENDALI E CASS. CIV., N. 7064 DEL 2019
di Rocchina Staiano (Avv., docente all’Università di Teramo e Consigliera effettiva di Parità della Provincia di Benevento)
La Corte di appello di Potenza, confermando la sentenza del Tribunale della medesima sede, ha respinto la domanda di annullamento del licenziamento per giusta causa intimato dall’azienda al lavoratore, addetto a mansioni di sorvegliante della struttura aziendale, per sottrazione dalla pompa di erogazione del distributore interno alla società di carburante caricato, in una tanica di circa 25 litri, sull’autovettura.
La Corte respingeva l’appello proposto dal lavoratore confermando la declaratoria di legittimità del licenziamento all’esito della prova testimoniale espletata avanti al Tribunale (dovendo ritenersi correttamente respinta l’eccezione di decadenza dall’escussione dei testimoni della società sollevata tardivamente dal lavoratore) e ritenuto ricostituito regolarmente il rapporto di lavoro – seppur mediante collocamento in cassa integrazione guadagni ordinaria – a seguito di un precedente licenziamento, dichiarato giudizialmente illegittimo.
Il lavoratore ha presentato ricorso in Cassazione, i quali giudici hanno ritenuto legittimo il licenziamento del lavoratore.

Licenziamento per reazione alterata ed aggressiva: Cass. Civ., n. 1196 del 2019
(di Giovanna Romano Resp. Servizio P.O. Delegata – Provincia di Benevento)
La Cass. Civ., sez. lav., 17 gennaio 2019 n. 1196 ha confermato la sentenza della Corte d’appello, la quale rigettava la domanda proposto dal lavoratore avverso la sentenza di primo grado, che ne aveva respinto la domanda di accertamento dell’illegittimità del licenziamento intimatogli dalla società per giusta causa, consistente nella reazione intollerabilmente alterata ed aggressiva tenuta, il 28 maggio 2009 a seguito della contrarietà manifestata per le note annuali di valutazione negative, dal lavoratore che, con plateali reazioni di protesta con affissione di cartelloni visibili ai colleghi e al pubblico recanti a caratteri cubitali frasi di denuncia (“mi sta devastando”, “sono vittima di stalking”, “accetto tutti i lavori eccetto quelli che mi obbligano a tacere”), non abbandonava alla fine del turno di lavoro, benché invitato dal direttore, i locali aziendali, ivi trattenendosi fino a sera, quando ne era allontanato a forza per intervento del personale di polizia.
In base al complessivo comportamento di palese insofferenza del lavoratore e di sua incapacità a rispettare ruoli, direttive e doveri connessi al rapporto di impiego e tenuto anche conto delle precedenti sanzioni disciplinari conservative riportate, la Corte condivideva la valutazione di irreversibile lesione del vincolo fiduciario tra le parti, escludendo infine la prova, a carico del predetto, del dedotto motivo ritorsivo del licenziamento.
SENTENZA PER ESTESO
Fatto
Con sentenza del 3 ottobre 2015, la Corte d’appello di Roma rigettava l’appello proposto da A.A.B. avverso la sentenza di primo grado, che ne aveva respinto la domanda di accertamento dell’illegittimità del licenziamento intimatogli il 23 giugno 2009 da Banca XXX. s.p.a. per giusta causa, consistente nella reazione intollerabilmente alterata ed aggressiva tenuta, il 28 maggio 2009 a seguito della contrarietà manifestata per le note annuali di valutazione negative, dal lavoratore che, con plateali reazioni di protesta con affissione di cartelloni visibili ai colleghi e al pubblico recanti a caratteri cubitali frasi di denuncia (“mi sta devastando”, “sono vittima di stalking”, “accetto tutti i lavori eccetto quelli che mi obbligano a tacere”), non abbandonava alla fine del turno di lavoro, benché invitato dal direttore, i locali aziendali, ivi trattenendosi fino a sera, quando ne era allontanato a forza per intervento del personale di polizia.
In base al complessivo comportamento di palese insofferenza del lavoratore e di sua incapacità a rispettare ruoli, direttive e doveri connessi al rapporto di impiego e tenuto anche conto delle precedenti sanzioni disciplinari conservative riportate, la Corte territoriale condivideva la valutazione di irreversibile lesione del vincolo fiduciario tra le parti, escludendo infine la prova, a carico del predetto, del dedotto motivo ritorsivo del licenziamento.
Con atto notificato il 25 gennaio 2016, il lavoratore ricorreva per cassazione con tre motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., cui la società resisteva con controricorso.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2119 c.c., 5 I. 604/1966 e 7 I. 300/1970, per mancata prova, a carico datoriale, della legittimità delle sanzioni disciplinari considerate ai fini della sussistenza della giusta causa di licenziamento.
2. Con il secondo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 c.c., per insussistenza della giusta causa di licenziamento, per la dipendenza del comportamento del lavoratore, mai lesivo del minimo etico, da una condizione di malattia causata dalla condotta mobbizzante datoriale, come accertato dalla sentenza resa dal Tribunale di Torre Annunziata nel corso del giudizio di appello, non considerata dalla Corte territoriale.
3. Con il terzo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 c.c., per l’erronea esclusione del carattere ritorsivo del licenziamento, alla luce della ricostruzione in fatto dell’andamento del rapporto tra le parti, non correttamente accertato, in particolare dal giudice di primo grado, in ordine alla condotta mobbizzante datoriale.
4. Il primo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione degli artt. 2119 c.c., 3 I. 604/1966 e 7 I. 300/1970 per mancata prova della legittimità delle sanzioni disciplinari valutate a fini di sussistenza della giusta causa di licenziamento, è inammissibile.
4.1. Esso è infatti generico, violando il principio di specificità prescritto dall’art. 366, primo coma, n. 4 c.p.c., che esige una specifica enunciazione così da rientrare nelle categorie logiche stabilite dall’art. 360 c.p.c. e tale da contenere una puntuale critica delle argomentazioni della sentenza impugnata (Cass. 22 settembre 2014, n. 19959; Cass. 19 agosto 2009, n. 18421; Cass. 3 luglio 2008, n. 18202).
In particolare, esso omette alcuna censura in riferimento all’accertamento di assenza di alcuna doglianza del lavoratore appellante sui fatti oggetto delle sanzioni disciplinari precedenti il licenziamento (e valutate ai soli fini di sussistenza, nel più globale scrutinio degli elementi probatori acquisiti, della giusta causa: Cass. 21 maggio 2008, n. 12958), “quando invece avrebbe dovuto proporre domanda di annullamento delle stesse … e non certo riservarsi per una futura, eventuale ed ormai superflua impugnazione o riversare sulla banca l’onere di proporre domanda di accertamento della legittimità delle precedenti sanzioni” (così all’ultimo capoverso di pg. 5 della sentenza).
5. Il secondo (violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 c.c., per insussistenza della giusta causa di licenziamento) e il terzo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 c.c., per l’erronea esclusione del carattere ritorsivo del licenziamento) possono essere congiuntamente esaminati, per ragioni di stretta connessione.
5.1. Essi sono infondati.
5.2. La censura di violazione dell’art. 2119 c.c. deve investire (come ancora recentemente ritenuto da: Cass. 15 aprile 2016, n. 7568; Cass. 2 settembre 2016, n. 17539; Cass. 10 luglio 2018, n. 18170) una questione di sindacabilità, sotto il profilo della falsa interpretazione di legge, del giudizio applicativo di una norma cd. “elastica” (quale indubbiamente è la clausola generale della giusta causa), che indichi solo parametri generali e pertanto presupponga da parte del giudice un’attività di integrazione giuridica della norma, a cui sia data concretezza ai fini del suo adeguamento ad un determinato contesto storico – sociale: in tal caso ben potendo il giudice di legittimità censurare la sussunzione di uno specifico comportamento del lavoratore nell’ambito della giusta causa (piuttosto che del giustificato motivo di licenziamento), in relazione alla sua intrinseca lesività degli interessi del datore di lavoro (Cass. 18 gennaio 1999, n. 434; Cass. 22 ottobre 1998, n. 10514). E ciò per la sindacabilità, da parte della Corte di cassazione, dell’attività di integrazione del precetto normativo compiuta dal giudice di merito, a condizione che la contestazione del giudizio valutativo operato in sede di merito non si limiti ad una censura generica e meramente contrappositiva, ma contenga, invece, una specifica denuncia di incoerenza del predetto giudizio rispetto agli standards, conformi ai valori dell’ordinamento, esistenti nella realtà sociale (Cass. 26 aprile 2012, n. 6498; Cass. 2 marzo 2011, n. 5095)
5.3. Ma nel caso di specie, oggetto di doglianza non è l’erronea sussunzione della fattispecie nella clausola elastica della giusta causa, in assenza di una censura alla correttezza dell’operazione compiuta dal giudice di merito, secondo gli standards, conformi ai valori dell’ordinamento, esistenti nella realtà sociale (Cass. 2 marzo 2011, n. 5095; Cass. 26 aprile 2012, n. 6498; Cass. 24 marzo 2015, n. 5878; Cass. 15 aprile 2016, n. 7568), avendo la Corte territoriale correttamente proceduto alla suddetta qualificazione del comportamento del lavoratore alla stregua dello standard normativo (in particolare ai primi due capoversi di pg. 6 della sentenza).
5.4. Oggetto di censura è piuttosto la contestazione della valutazione probatoria e dell’accertamento di fatto della Corte territoriale, insindacabili in sede di legittimità, qualora sorretti da adeguata argomentazione (Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 18 marzo 2011, n. 6288; Cass. 19 marzo 2009, n. 6694), come appunto nel caso di specie (per le ragioni esposte dal penultimo capoverso di pg. 6 al terz’ultimo di pg. 8 della sentenza), tanto meno alla luce del più rigoroso ambito devolutivo del novellato testo dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 20 novembre 2015, n. 23828; Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940), applicabile ratione temporis.
Per giunta, con riferimento ad una sentenza di primo grado resa in altro giudizio (del Tribunale di Torre Annunziata, citata a pgg. 17 e 24 del ricorso), di cui è stata completamente omessa la trascrizione, neppure per estratto delle parti rilevanti, in violazione della prescrizione di specificità prescritto dall’art. 366, primo comma n. 4 e n. 6 c.p.c., sotto il profilo di inosservanza del principio di autosufficienza (Cass. 30 luglio 2010, n. 17915; Cass. 31 luglio 2012, n. 13677; Cass. 3 gennaio 2014, n. 48; Cass. 7 giugno 2017, n. 14107): e comunque con censure evidentemente inammissibili in quanto specificamente indirizzate alla sentenza di primo grado (Cass. 15 marzo 2006, n. 5637; Cass. 21 marzo 2014, n. 6733), confermata dalla sentenza della Corte territoriale impugnata (a pgg. 27 SS. del ricorso).
6. Dalle superiori argomentazioni discende coerente il rigetto del ricorso e la regolazione delle spese del giudizio di legittimità secondo il regime di soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il lavoratore alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 5.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.
