di Maurizio Villani
1.Premessa
2.Normativa
di riferimento
3.La
Consulta e la Suprema Corte richiedono l’intervento del legislatore
4.La
proposta di legge che riforma la giustizia tributaria
4.1.Gli
organi della giurisdizione tributaria
4.2.
I giudici onorari tributari
4.3.I
giudici dei Tribunali Tributari e delle Corti d’Appello
4.4. La Corte di Cassazione, Sezione Tributaria
4.5. Il Consiglio di Presidenza della Giustizia
tributaria
1.Premessa
A seguito dell’ampia discussione
parlamentare in materia di “riforma fiscale” che ha deflazionato il contenzioso
tributario e posto delle ottime basi per portare avanti la tanto auspicata
riforma della giustizia tributaria, chiesta a gran voce dal mondo
professionale, ancor più forte è la necessità di porre al centro del processo
tributario il binomio contribuente-cittadino.
Per tale ragione, il 23 Gennaio alle ore
11.30, presso la sala conferenza della Camera dei Deputati, è stata presentata
una proposta di legge(primi firmatari Giulio Centemero e Alberto Gusmeroli) che
riprende in gran parte la riforma legislativa dell’Avv. Maurizio Villani e che si
pone l’obiettivo di garantire al contribuente un’efficace difesa davanti a un
giudice tributario veramente terzo e imparziale, nel pieno rispetto dei dettami
dell’art. 111, secondo comma della Costituzione, come è stato più volte rilevato
dalla stessa Consulta e dalla Suprema Corte.
In tal senso si è espressa, recentemente,
l’Autorità Nazionale Anticorruzione che,
nel documento di aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione, con
riferimento alle Commissioni Tributarie, evidenziandone le criticità, ha
auspicato un intervento legislativo “
volto a rideterminare l’ambito delle professionalità idonee a esercitare la
funzione giurisdizionale attribuita” alle stesse; in tale documento, altresì, si afferma che: “una riflessione più ampia potrebbe riguardare la riforma dell’intero sistema della giurisdizione tributaria, al
fine di riservare tale funzione a giudici in possesso di una preparazione
specifica, a garanzia dell’imparzialità e dell’indipendenza dell’organo
giudicante e di ridefinire le regole del processo nel rispetto dei principi
fissati dall’art. 111 della Costituzione, anche con riferimento alle procedure
deflattive del contenzioso”.
Prima di esaminare la predetta proposta di legge, giova
inquadrare i principi costituzionali, cardini della riforma in oggetto, e fare
un breve excursus della giurisprudenza costituzionale e di legittimità che ha
da sempre auspicato l’intervento del legislatore.
2.Normativa
di riferimento
E’ opportuno evidenziare che le
Commissioni tributarie provinciali e regionali si sono insediate il 1°aprile
1996, con il decreto ministeriale 26 gennaio 1996; dopo oltre 20 anni,
pertanto, è giunto il momento di modificare radicalmente il sistema della
giustizia tributaria, affidandolo a una
magistratura specialistica e autonoma, per completare la parziale riforma
del processo tributario, attuata con il D.lgs n.156 del 24 settembre 2015.
Per riformare strutturalmente tali
Commissioni, la proposta di legge ha osservato scrupolosamente i principi della
seguente normativa di riferimento:
- Art. 111, comma secondo,
della Costituzione:
“Ogni
processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge
ne assicura la ragionevole durata”.
Pertanto, non potendosi considerare terzo e imparziale un giudice
tributario nominato su proposta del
Ministro delle finanze (art. 9, primo comma, D.Lgs. n. 545/92), la proposta
di legge citata ha previsto, come si
vedrà nei paragrafi seguenti, che l’organizzazione e la gestione dei giudici
tributari sia affidata esclusivamente alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, onde assicurare terzietà e
imparzialità dell’organo giudicante.
- Art. 106, comma primo, della
Costituzione:
“Le nomine dei magistrati hanno luogo
per concorso”.
- Art. 108, comma secondo, della
Costituzione:
“La
legge assicura l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del
pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all’amministrazione
della giustizia”.
- Art. 6, paragrafo primo, della
Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) del 04/11/1950, ratificata
dall’Italia con Legge n. 848 del 04/08/1955 (art. 117 della Costituzione):
“Ogni persona ha diritto a che la sua
causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da
un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge….”.
Essendo
la CEDU una norma interposta, la sua applicazione nell’ordinamento interno è
mediata dalla norma costituzionale dell’art.
117, primo comma della Costituzione che subordina, appunto, l’esercizio
della potestà legislativa dello Stato ai vincoli derivanti dagli obblighi
internazionali assunti. Inoltre, anche le principali Carte internazionali dei
diritti, nel garantire ad ogni persona il cosiddetto diritto di “accesso alla giustizia”,
affermano che tale diritto deve essere esercitato dinanzi al giudice – lato sensu – “competente” secondo le leggi nazionali (cfr., ad esempio, l’art. 8 della Dichiarazione universale dei
diritti dell’uomo: “Ogni individuo ha
diritto ad una effettiva possibilità di
ricorso ai competenti tribunali nazionali [….]”; l’art. 14, prf. 1, secondo periodo, del Patto internazionale sui
diritti civili e politici, reso esecutivo dalla legge 25 ottobre 1977, n.
881: “Ogni individuo ha diritto ad un’equa e pubblica udienza dinanzi a un tribunale competente, indipendente e
imparziale stabilito dalla legge[….]”;l’art. 47, prf. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea: “Ogni persona ha diritto a
che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente [….] da un giudice
indipendente e imparziale, precostituito per legge”).
- Art. 39, comma primo, D.L. n. 98 del
06/07/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 111 del 15/07/2011
(in G.U. n. 164 del 16/07/2011) <<Disposizioni in materia di riordino
della giustizia tributaria>>:
“Al fine di assicurare una maggiore
efficienza del sistema della giustizia tributaria, garantendo altresì
imparzialità e terzietà del corpo giudicante, sono introdotte disposizioni
volte a:
- rafforzare
le cause di incompatibilità dei giudici tributari;
- incrementare
la presenza nelle Commissioni tributarie regionali di giudici selezionati tra i
magistrati ordinari, amministrativi, militari, e contabili in servizio o a
riposo ovvero tra gli avvocati dello Stato a riposo (Lettera così modificata,
in sede di conversione, dalla Legge n. 111 del 15 luglio 2011);
- ridefinire
la composizione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria in
analogia con le previsioni vigenti per gli organi di autogoverno delle magistrature.”
- Art. 10 della Legge delega n. 23
dell’11/03/2014:
- “Il
Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all’articolo
1, norme per il rafforzamento della tutela giurisdizionale del contribuente,
assicurando la terzietà dell’organo giudicante….” (primo comma);
- “rafforzamento
della qualificazione professionale dei componenti delle commissioni tributarie,
al fine di assicurarne l’adeguata preparazione specialistica”
(primo comma, lett. b), n. 8).
Norma
citata dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 8053 del 07
aprile 2014 e totalmente ignorata e disattesa dall’odierno legislatore.
3.La
Consulta e la Suprema Corte richiedono l’intervento del legislatore
La
Corte Costituzionale, nel corso degli anni, è più volte intervenuta
sollecitando il legislatore a riformare strutturalmente la giustizia
tributaria.
Già a partire dagli anni ’80, la Consulta
auspicava l’intervento del legislatore con due pronunce, la n. 154/1984 e la n.212/1986; rispettivamente
nella prima sentenza (n.154/1984) la
Suprema Corte ha affermato che “…rimangono le molte deficienze del
contenzioso tributario, ampiamente segnalate in dottrina e dagli operatori del
settore, per le quali il Parlamento è ora chiamato a porre rimedio” e
nella seconda(n. 212/1986) ha
ribadito che “…risultando definitivamente
consolidati l’opinione dottrinale e l’orientamento della giurisprudenza sulla
natura giurisdizionale delle predette commissioni, non potrebbe ritenersi
consentita un’ulteriore protrazione della disciplina attuale: per contro, è
assolutamente indispensabile, al fine di evitare gravi conseguenze, che il
legislatore intervenga onde adeguare il processo tributario all’art. 101 della
Costituzione, correttamente interpretato”.
Successivamente la Consulta, con ordinanza
n.144/1998, sollecitata dalla CTP di
Lecce con ordinanza del 24 febbraio 1997,
su eccezione dell’Avv. Maurizio Villani, ha statuito che “L’obbligo di procedere alla revisione delle anzidette giurisdizioni
speciali preesistenti ha consentito l’intervento del legislatore con leggi
posteriori a Costituzione attraverso mutamenti graduali (v., per tutte, le
disposizioni integrative e correttive emanate in base all’art. 17, secondo
comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, i cui termini sono stati ripetutamente
prorogati) e con parziali adeguamenti, anche per colmare “le molte deficienze del contenzioso tributario” sottolineate dalla Corte
con invito a “riordino legislativo dell’intera materia” (sentenze n. 154 del
1984 e n. 212 del 1986).
Che
allo stesso modo l’intervenuta revisione
non vincola il legislatore ordinario a mantenere immutati nell’ordinamento e
nel funzionamento le commissioni tributarie come già revisionate”;
“per le preesistenti giurisdizioni
speciali, una volta che siano state assoggettate a revisione, non si crea una
sorta di immodificabilità nella
configurazione e nel funzionamento, né si consumano le potestà del legislatore
ordinario; che questi conserva il
normale potere di sopprimere ovvero di trasformare, di riordinare i giudici
speciali, conservati ai sensi della VI disposizione transitoria, o di
ristrutturarli nuovamente anche nel funzionamento e nella procedura, con il
duplice limite di non snaturare (come elemento essenziale e caratterizzante la
giurisprudenza speciale) le materie attribuite alla loro rispettiva competenza
e di assicurare la conformità a Costituzione, fermo permanendo il principio che
il divieto di giudici speciali non riguarda quelli preesistenti a Costituzione
e mantenuti a seguito della loro revisione” (sull’obbligo di non
snaturare la competenza tributaria dei giudici speciali, si rinvia anche alla
sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 24/07/2009).
Inoltre, anche la Suprema Corte in
numerose sentenze ha ribadito la necessità di un intervento legislativo che
garantisca un’adeguata tutela al contribuente dinanzi a un giudice terzo, imparziale
e specializzato.
Precisamente, nella decisione n.44/2016 i
giudici di legittimità hanno
sottolineato che in altre loro pronunce, con riferimento all’art. 24 Cost, è
stato chiarito che “«tale
precetto costituzionale “non impone che il cittadino possa conseguire la tutela
giurisdizionale sempre nello stesso modo e con i medesimi effetti […] purché
non vengano imposti oneri tali o non vengano prescritte modalità tali da
rendere impossibile o estremamente difficile l’esercizio del diritto di difesa
o lo svolgimento dell’attività processuale” (sentenza n. 63 del 1977;
analogamente, cfr. sentenza n. 427 del 1999 e ordinanza n. 99 del 2000)» (ordinanza
n. 386 del 2004).
Alla luce di
questi principi, deve ritenersi che nella disciplina in esame il legislatore,
nell’esercizio della sua discrezionalità, abbia individuato un criterio
attributivo della competenza che concretizza «quella condizione di “sostanziale
impedimento all’esercizio del diritto di azione garantito dall’art. 24 della
Costituzione” suscettibile “di integrare la violazione del citato parametro
costituzionale” (così, nuovamente, la sentenza n. 237 del 2007)» (ordinanza n.
417 del 2007)”.
In riferimento alle sentenze manipolative
della Consulta, la Suprema Corte nell’ordinanza n. 227 del 21.09.2016 ha statuito che “interventi di questo tipo – manipolativi di sistema – sono in linea di
principio estranei alla giustizia costituzionale, poiché eccedono i poteri di
intervento della Corte, implicando
scelte affidate alla discrezionalità del legislatore (ex plurimis, sentenze
n. 248 del 2014 e n. 252 del 2012; ordinanze n. 269 del 2015, n. 156 del 2013,
n. 182 del 2009, n. 35 del 2001 e n. 117 del 1989)”.
In ultimo, con le due pronunce a Sezioni
Unite, la Suprema Corte ha richiamato i suesposti principi della Corte
Costituzionale, con la sentenza n. 13902
del 05 giugno 2007.
Ancora, con la sentenza n.8053/2014 , le Sezioni Unite, in riferimento alla professionalità del giudice tributario, hanno precisato che: “Mentre resta nel limbo del “non giuridico”
ogni discorso sulla (mancanza di adeguata) “professionalità” del giudice
tributario, che non reclama come ineludibile corollario logico una specialità del controllo di
legittimità, ma semmai pone l’accento sulla irrinunciabile
professionalizzazione del giudice quale elemento determinante della tutela
giurisdizionale dei diritti (e in ciò sembra rientrare, a pieno titolo, la
previsione dell’art. 10, comma 1,
lettera b), n. 8), della ricordata legge n. 23 del 2014, circa la doverosa
ispirazione del legislatore delegato all’adozione di misure volte al “rafforzamento
della qualificazione professione dei componenti delle commissioni tributarie,
al fine di assicurarne l’adeguata preparazione specialistica” nel quadro di una
prospettiva di crescita dello spessore della tutela giurisdizionale del
contribuente con l’assicurata terzietà dell’organo giudicante”.
Altresì, nelle sentenze nn.29 e 30, pronunciate a Sezioni Unite e depositate il 5 gennaio 2016, il Supremo Consesso, ha
aggiunto che “…come per la giurisdizione
ordinaria (cfr., in generale, artt. da 7 a 36, 39 e 40, nonché da 42 a 50 cod.
proc. civ.), così anche per la giurisdizione amministrativa e per ciascuna
altra giurisdizione “speciale”
– non la Costituzione, che non detta disposizioni sulla “competenza in
senso stretto”, ma la legge
ordinaria non soltanto distingue nettamente “giurisdizione” e
“competenza” (come, del resto, fa l’art. 117, secondo comma,
lettera I, Cost., che riserva allo Stato la legislazione esclusiva nelle
materie «giurisdizione e norme processuali»), ma detta proprie e specifiche
regole processuali, che stabiliscono sia criteri per la distribuzione delle
controversie tra i vari organi appartenenti a ciascuna giurisdizione (competenza
in senso stretto, appunto), sia forme e modi per il promovimento e per la
risoluzione delle questioni e dei conflitti concernenti l’applicazione di detti
criteri (cfr., ad esempio: per la giurisdizione amministrativa, gli artt. 4, da
7 a 12, da 13 a 16 cod. proc. amm., il quale ultimo articolo ha introdotto
anche nella giustizia amministrativa l’istituto del regolamento di competenza,
deciso dal Consiglio di Stato; per la giurisdizione della Corte dei conti,
l’art. 1, comma 7, del d.l. 15 novembre 1993, n. 453, convertito in legge, con
modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 19, che
attribuisce alle sezioni riunite della Corte, tra l’altro, la decisione sui
«conflitti di competenza»; per la giurisdizione tributaria, gli artt. da 2 a
5 del D.Lgs.. 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni)”.
Infatti, la Corte Costituzionale ha
costantemente riconosciuto che spetta sempre al legislatore ordinario decidere
discrezionalmente la sorte delle giurisdizioni speciali preesistenti(Corte Costituzionale sentenza n.
17/1965), come corollario della ritenuta legittimità della sopravvivenza delle
stesse dopo il compimento del quinquennio fissato per la loro revisione
(orientamento costante fin da Corte Costituzionale n. 41/1957)”.
In
conclusione, pertanto, sia la Corte Costituzionale sia la Corte di Cassazione a
Sezioni Unite, hanno da sempre sollecitato il legislatore a riformare
strutturalmente la giustizia tributaria con legge ordinaria e non
costituzionale, come sopra esposto.
4.
La proposta di legge che riforma la giustizia tributaria
4.1.Gli organi della giurisdizione
tributaria
La proposta di legge prevede
che la giurisdizione tributaria è esercitata-in forma autonoma e indipendente
sull’intero territorio nazionale- dal giudice onorario tributario, dai Tribunali
Tributari, dalle Corti d’Appello tributarie, con le relative sedi distaccate, e
dalla sezione tributaria della Corte di Cassazione, secondo criteri di
efficienza e di professionalità.
I giudici tributari applicano le norme
processuali di cui al D.lg.s n.546/1992, così come modificato dal D.lgs n.
156/2015, per l’uniformità del rito come strumento di semplificazione e
celerità.
Inoltre, per quanto non disposto dal
citato D.lgs n.546/1992, il giudice tributario applica le disposizioni del codice
di procedura civile, qualora siano compatibili con il giudizio tributario.
La novità di rilievo della
proposta di legge di riforma della giustizia tributaria è che, per rendere effettiva l’indipendenza dei
giudici tributari, ai sensi dell’art.111 comma 2 Cost, ha sottratto al
Ministero dell’Economia e delle Finanze la loro gestione e organizzazione , in
quanto esso stesso parte interessata nel contenzioso, per affidare tale
organizzazione e gestione alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri, organismo terzo per eccellenza, affinchè la
giustizia tributaria sia nella sostanza,ma anche nell’apparenza, indipendente e
autonoma.
La proposta di legge in questione, che è
stata presentata alla Camera il 23
gennaio scorso, istituisce la quinta
magistratura, quella tributaria, speciale e indipendente rispetto a quella
ordinaria, amministrativa, contabile e militare.
Giova mettere in
evidenza, altresì, che la proposta di
legge prevede un numero massimo nazionale di giudici tributari, fissato in 800 unità, al fine di realizzare in
maniera efficiente e concreta, tenendo presente le risorse economiche dello
Stato, la riforma della giustizia tributaria.
4.2.I
giudici onorari tributari
La proposta di legge introduce la figura del giudice onorario
tributario per le controversie di minore rilevanza economica.
E invero, sebbene dalla relazione MEF di
giugno 2018 il trend del contenzioso
tributario risulta in diminuzione; di converso, si evidenzia che il dato
relativo al deposito dei ricorsi con valore
inferiore a € 3.000, 00 è pari a
65.786(44, 3%), con valore complessivo di €57.784.885(0,35%) e con valore medio
di €878,00.
Pertanto, in presenza di un numero così
elevato di ricorsi di valore modesto, la figura del giudice onorario potrebbe
smaltire i giudizi pendenti di tale importo, che altrimenti appesantirebbero i
giudici togati, così consentendo a un congruo numero di magistrati
professionali di occuparsi delle cause di più elevato valore; così facendo la
figura del giudice onorario tributario consentirebbe di non disperdere le
indiscusse professionalità di cui il sistema si pregia.
Così articolato, la presente proposta di
legge si pone l’obiettivo ambizioso di riformare la giustizia tributaria prima
ancora che nella struttura territoriale, creando un sistema tributario autonomo
e indipendente, caratterizzato da forte professionalità e tecnicismo.
Ciò posto, tale proposta di legge prevede, precisamente, che le controversie tributarie di cui
all’art. 2 del Dlgs n.546/1992, il cui valore ai sensi dell’art. 12 comma 2 del
citato D.lgs, non superi tremila euro, vengano
decise dal giudice onorario tributario; l’ufficio
di tale giudice può essere articolato in sezioni e ha sede presso ogni tribunale
tributario.
E’disposto, altresì, che i giudici onorari
tributari vengano nominati con decreto del Presidente del Consiglio, in
conformità alla deliberazione del Consiglio di Presidenza delle giustizia tributaria;
laddove non sia diversamente ordinato, ai giudici onorari tributari si
applicano le disposizioni di cui al D.lgs n. 116 del 23 luglio 2017, in quanto
compatibili.
Tale decreto del presidente del Consiglio,
per di più, disciplina le modalità per il procedimento di nomina, per le
incompatibilità, per lo svolgimento del tirocinio e i criteri di attribuzione del
titolo di preferenza.
Ai giudici onorari tributari è corrisposta
l’indennità di cui all’art.23, comma 2 del D.lgs n. 116/2017.
4.3.I
giudici dei Tribunali Tributari e delle Corti d’Appello
La proposta di legge in
oggetto dispone che la selezione dei giudici dei tribunali tributari e delle
Corti di appello deve avvenire mediante
concorso pubblico, a base regionale, per titoli ed esami orali, ex art. 97
ultimo comma della Costituzione; le prove orali avranno ad oggetto il diritto
tributario e il diritto processuale civile.
Per quanto riguarda le
specifiche modalità di svolgimento del concorso a base regionale, dovrà essere
emanato un successivo regolamento attuativo.
Per quanto riguarda i requisiti per la partecipazione al concorso per giudici dei Tribunali Tributari è
previsto che i candidati devono essere in possesso di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia e commercio. La Commissione giudicatrice per il
concorso di giudici dei tribunali tributari sarà formata da :
E’ anche previsto che, a parità di
votazione, rappresenta titolo preferenziale la partecipazione alla cessate
commissioni provinciali e, ad ogni modo, nel corso degli anni deve essere
previsto il rafforzamento della qualificazione professionale dei giudici
tributari, al fine di assicurarne un’adeguata preparazione specialistica.
Per quanto riguarda i requisiti di partecipazione per il concorso per la selezione dei
giudici di Corte d’Appello, è necessario essere in possesso della laurea magistrale in giurisprudenza o in
economia e commercio, conseguita da almeno dieci anni.
La Commissione giudicatrice è formata
dagli stessi componenti della commissione per la selezione dei giudici dei
tribunali tributari.
Per di più, presso ogni Corte d’appello
tributaria è istituito un ufficio del massimario che provvede a rilevare, a
classificare e ordinare in massime le sentenze pronunciate nel distretto.
Al Tribunale Tributario e alla Corte
d’appello tributaria è preposto un Presidente, che presiede anche la prima
sezione; tale incarico ha durata quinquennale
a decorrere dalla data di esercizio effettivo e non è rinnovabile.
La proposta di legge dispone, inoltre, che
a ciascuna sezione venga assegnato un presidente, un vicepresidente e due
giudici tributari, per un totale di quattro giudici tributari; il collegio, se
non è a composizione monocratica, è presieduto dal Presidente della sezione o dal
vicepresidente e giudica con un numero variabile di tre votanti.
Il presidente di ciascun Tribunale Tributario
e di ciascuna Corte d’Appello tributaria, all’inizio di ogni anno, stabilisce
con proprio decreto la composizione delle sezioni in base ai criteri fissati dal
consiglio di presidenza della giustizia tributaria per assicurare
l’avvicendamento dei componenti tra le stesse.
La proposta di legge, prevede che il
Tribunale e la Corte d’Appello giudicano in composizione monocratica nelle seguenti
controversie:
Inoltre,
il Tribunale Tributario e la Corte d’Appello giudicano in composizione monocratica le controversie per le quali la legge
prevede il previo esperimento del
reclamo-mediazione.
In
riferimento alla difesa tecnica innanzi
al giudice collegiale e monocratico, sono
abilitati tutti i professionisti che attualmente difendono dinanzi alle Commissioni
Tributarie, ex art. 12 D.lgs. n.546/1992.
I
giudici tributari, invece, secondo la proposta di legge dovranno cancellarsi dai
rispettivi albi professionali; così facendo potrà essere garantita la loro imparzialità.
Con tale tipo di reclutamento dei giudici
dei Tribunali Tributari e della Corte d’Appello, ossia tramite concorso
pubblico, per titoli ed esami, si darebbe vita a una classe di giudici
altamente professionale e specializzata, competente per decidere questioni giuridiche
caratterizzate da elevato tecnicismo.
La normativa vigente, allo stato attuale,
prevede giudici a tempo parziale e
questo, certamente, non ne tutela la loro professionalità, atteso il delicato e
complesso tecnicismo della materia tributaria in cui si trovano a operare,
nonché il valore spesso elevato delle questioni trattate.
Per quanto riguarda il trattamento economico, per i giudici
tributari si devono prevedere criteri di determinazione del trattamento
economico congruo e dignitoso, tenendo in considerazione la delicatezza del
lavoro svolto e la professionalità richiesta.
La proposta di legge, a tal proposito, dispone
che oltre al trattamento economico, al giudice tributario si applichi il trattamento
previdenziale, assistenziale, comprensivo di ferie e permessi, e del sistema di
guarentigie del magistrato ordinario di prima nomina al momento del conferimento
delle funzioni giurisdizionali; invece, per gli aumenti successivi del
trattamento economico, tenendo conto dell’anzianità di servizio, si rinvia a un
successivo regolamento.
La
professionalizzazione dei giudici tributari consentirebbe, pertanto, di riconoscere
agli stessi una retribuzione congrua al ruolo e alle responsabilità, come è stato
adeguatamente previsto dalla proposta di legge in questione; ad oggi, invece, i
giudici tributari, pagati in ritardo dal MEF, non percepiscono nulla per le sospensive, 15 euro
nette a sentenza depositata e 1,50
euro a sentenza per rimborso spese (art. 13 D.Lgs. n. 545/92 e Decreto
Ministeriale 05 febbraio 2016, in attuazione della sentenza del Consiglio di Stato
n. 6086/2014) indipendentemente
dal valore della causa.
E’ di tutta evidenza che, solo attraverso
una retribuzione proporzionata alla professionalità dei giudici, richiesta per
le controversie tributarie aventi ad oggetto questioni giuridiche delicate e altamente
tecniche, si potrà garantire il tanto auspicato giusto processo, con la parità
processuale tra cittadino-contribuente e Fisco, senza limiti d’istruttoria nella
difesa.
4.4. La Corte di Cassazione, Sezione Tributaria
La proposta di legge dispone, per l’ultimo
grado di giudizio che, salva la competenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione
relativamente alle sole questioni di giurisdizione, la sezione tributaria della
Corte di Cassazione giudica le impugnazioni delle sentenze delle Corti d’Appello
Tributarie.
Il Supremo Consesso è composto da trentacinque giudici, ripartiti in
cinque sotto sezioni, in ragione della materia (imposta sui redditi, imposta sul
valore aggiunto, altri tributi, riscossione, rimborsi). Inoltre, il presidente
della sezione tributaria è anche presidente della prima sottosezione. Le altre
sotto sezioni sono presiedute da uno dei loro componenti. I collegi sono
composti da un numero fisso di tre membri.
4.5. Il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria
La proposta di legge de qua dispone che il Consiglio di Presidenza della giustizia
tributaria esercita la vigilanza su tutti gli uffici e su tutti i magistrati e
ha autonoma sede in Roma; pertanto, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha
facoltà di chiedere direttamente al predetto Consiglio informazioni circa il
funzionamento della giurisdizione tributaria.
Inoltre, i componenti del Consiglio della
giustizia tributaria sono:
- il
Presidente della sezione tributaria della Corte di Cassazione, componente di
diritto ratione officii ;
- quattro
magistrati delle Corti di Appello Tributarie, componenti eletti;
- nove
magistrati dei tribunali tributari, componenti eletti;
- quattro
esperti eletti dal Parlamento; due dalla Camera dei Deputati e due dal Senato
della Repubblica, con votazione distinta per ciascuno esperto, a maggioranza
dei due terzi dei componenti di ciascuna camera nelle prime tre votazioni e,quindi,
con ballottaggio tra i due candidati più votati nella terza votazione.
Precisamente,
ogni Camera elegge un esperto tra i professori di università in materia
tributaria e un altro tra i soggetti abilitati alla difesa dinanzi ai Tribunali
Tributari e alle Corti d’Appello Tributarie, che risultano iscritti nei
rispettivi albi professionali da almeno dieci anni.
La proposta di legge prevede, inoltre, la durata di cinque anni per il Consiglio
di Presidenza e che le sue elezioni hanno luogo entro i tre mesi anteriori alla
scadenza del precedente Consiglio e sono indette con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri pubblicato nella Gazzetta Ufficiale almeno trenta giorni
prima della data stabilita.
Per l’elezione di tale Consiglio i
magistrati tributari possono esprimere il proprio voto personale, diretto e
segreto, per un solo candidato.
La
proposta di legge in esame, per di più, individua le seguenti attribuzioni del
Consiglio di Presidenza:
- verifica
i titoli di ammissione dei propri componenti e decide sui reclami attinenti
alle elezioni;
- disciplina
con regolamento di organizzazione il proprio funzionamento;
- formula
al Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i presidenti dei Tribunali
Tributari e delle Corti d’Appello Tributarie, proposte per l’adeguamento e
l’ammodernamento delle strutture e dei servizi;
- predispone
la relazione annuale;
- promuove,
avvalendosi dell’Ufficio e di specialisti esterni, iniziative volte a
perfezionare la formazione e l’aggiornamento tecnico-professionale;
- esprime
parere sugli schemi di regolamento e di convenzioni previsti dal presente
codice o che comunque riguardano il funzionamento dei Tribunali e Corti d’Appello
Tributarie dei fondi stanziati per le spese di loro funzionamento;
- esprime
parere sulla ripartizione tra Tribunali Tributari e Corti di Appello Tributarie
dei fondi stanziati per le spese di loro funzionamento;
- delibera
su ogni altra materia a esso attribuita dalla legge.
5. Conclusioni
Dopo aver esposto i punti essenziali in
cui si articola la presente proposta di legge, può ritenersi con certezza che questo sia il momento
favorevole per avviare la riforma della giustizia tributaria, anche perché si sono creati degli spazi attuativi
sia grazie alle misure deflattive della pace fiscale, che grazie al minor contenzioso registratosi,
come emerge dalla relazione annuale del
MEF.
Invero, l’obiettivo ambizioso e
lungimirante che si pone la citata proposta di legge è riformare, come
anzidetto, la giustizia tributaria prima ancora che nella struttura territoriale, nei principi
ispiratori, proponendo un sistema tributario autonomo e indipendente,
caratterizzato da forte professionalità e tecnicismo, nel pieno rispetto del
giusto processo ex art. 111 Cost.
Solo un sistema giudiziario più equo,
efficiente e trasparente può determinare un diverso rapporto tra lo Stato e il Cittadino,
basato sulla parità processuale e sull’adeguata difesa, prima ancora che tra il
Fisco e il Contribuente.