Congedo obbligatorio di paternità e equiparazione tra dipendenti pubblici e privati

Dott. Alfredo Naselli (Funzionario Amministrativo Senior ASL Napoli 1 Centro)

Congedo parentale obbligatorio: fine disparità di trattamento tra dipendente pubblico e privato

Con l’entrata in vigore del decreto legislativo 105/2022 (Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2022) è stata sancita la fine della disparità di trattamento tra dipendenti pubblici e privati iniziata nel 2012 ad opera della legge n. 92 che ha introdotto il congedo obbligatorio in favore dei padri privati.

Tale equiparazione tanto attesa si realizza con la modifica del testo unico sulla maternità e paternità che rende strutturale la misura fino ad oggi garantita ed ampliata di anno in anno, dalle diverse leggi di Bilancio.

Il congedo di paternità

Il congedo di paternità obbligatorio di dieci giorni sarà fruibile anche dai padri dipendenti pubblici ed è garantito dall’articolo 1, comma 2, del Dlgs 105/2022.

Tale decreto specifica che, nell’ottica della piena equiparazione dei diritti alla genitorialità e all’assistenza, i congedi, i permessi e gli altri istituti oggetto del decreto, salvo che non sia diversamente specificato, sono direttamente applicabili anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Come si fruisce del congedo

L’articolo 27-bis, inserito nel Dlgs 151/2001 dall’articolo 2, comma 1, lettera c) del Dlgs 105/2022, prevede per il padre lavoratore (privato e pubblico quindi) il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzarsi anche in via non continuativa.

Il congedo è fruibile dai due mesi precedenti la data presunta del parto, e quindi anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice, ed entro i cinque mesi successivi la data del parto.

Tale congedo spetta al padre adottivo o affidatario, spetta in caso di morte perinatale del figlio ed in caso di parto plurimo, il congedo è raddoppiato (20 giorni lavorativi).

Congedo di paternità alternativo

In aggiunta a tutto ciò vi è da specificare che, tale congedo spetta anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell’articolo 28 del Dlgs 151/2001, rinominato congedo di paternità alternativo.

Per meglio distinguerlo dal congedo obbligatorio: l’uno alternativo ad un congedo di maternità non goduto dalla madre, l’altro, quello di nuova introduzione per i padri dipendenti pubblici, aggiuntivo rispetto al congedo di maternità della madre.

La comunicazione al datore di lavoro

Il padre deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo obbligatorio, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva.

La forma scritta della comunicazione può essere sostituita dall’utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e gestione delle assenze.

Congedo retribuito

Il congedo obbligatorio è retribuito con un’indennità pari al 100% della retribuzione, deve essere computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, è utile ai fini della tredicesima e delle ferie e va considerata come attività lavorativa ai fini della progressione di carriera.

Da ultimo, non va goduto contemporaneamente alle ferie o ad altre tipologie di assenze eventualmente spettanti alla lavoratrice madre ad altro titolo.

Telematizzazione delle domande di congedo per le donne vittime di violenza di genere

(di Rocchina Staiano Avvocato, Docente all’Università di Teramo e Consigliera di Parità della Provincia di Benevento)

L’INPS, con circolare  n. 3 del 25 gennaio 2019 comunica che dal 25 gennaio 2019 si applica il regime telematico per la presentazione delle domande di congedo indennizzato per le donne vittime di violenza di genere. Il congedo indennizzato per le donne vittime di violenza di genere, introdotto dall’articolo 24 del D.Lgs 15 giugno 2015, n. 80, è un congedo retribuito che può essere utilizzato esclusivamente dalle lavoratrici inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere per un periodo massimo di 3 mesi (equivalenti a 90 giornate di prevista attività lavorativa) fruibili nell’arco temporale di tre anni. Tale congedo, inizialmente previsto solo per le lavoratrici dipendenti del settore pubblico e privato, è stato successivamente esteso, con decorrenza 1° gennaio 2017, alle lavoratrici autonome (articolo 1, comma 241, della legge di bilancio 2017) e, con decorrenza 1° gennaio 2018, alle lavoratrici del settore domestico (articolo 1, comma 217, della legge di bilancio 2018).

Nella prima fase di attuazione del processo di telematizzazione è previsto un periodo transitorio fino al 31 marzo 2019, durante il quale tali domande potranno essere presentate sia attraverso la consueta modalità, in formato cartaceo, sia nella modalità telematica. Al termine di tale periodo transitorio, e quindi a decorrere dal 1° aprile 2019, l’impiego del canale telematico diventerà esclusivo.