La Pas nella giurisprudenza della Cassazione

(di Valeria Cianciolo – Ondif Sez. Bologna)

L’espressione alienazione genitoriale compare per la prima volta nelle sentenze della Corte di cassazione civile nel 2012[1].

Nel 2013 il Palazzaccio con una sentenza che ha fatto grande clamore[2] affermava il principio utopistico: spetta al giudice, ricorrendo alle proprie cognizioni, ovvero avvalendosi di idonei esperti, verificare il fondamento, sul piano scientifico, di una consulenza che presenti aspetti difformi dagli orientamenti tradizionali, talvolta criticati e comunque non da tutti condivisi, come nel caso della sindrome di alienazione genitoriale.

Dal 2016 gli Ermellini hanno sposato una tesi che si può definire “realistica”.

La decisione che ha impresso questa svolta realistica, è la Cass. civ. Sez. I, 8 aprile 2016, n. 6919 nella quale si chiarisce che “non compete a questa Corte dare giudizi sulla validità o invalidità delle teorie scientifiche e, nella specie, della controversa PAS”. Compete invece, al giudice provare la eventuale alienazione genitoriale, prescindendo dalla verifica della validità scientifica o meno della sindrome, affermando che qualora il genitore non affidatario o collocatario, per conseguire la modifica delle modalità di affidamento del figlio minore, denunci l’allontanamento morale e materiale di quest’ultimo, attribuendolo a condotte dell’altro genitore, a suo dire espressive di una Pas (sindrome di alienazione parentale), il giudice di merito (prescindendo dalla validità o invalidità teorica di detta patologia) è tenuto ad accertare, in concreto, la sussistenza di tali condotte, alla stregua dei mezzi di prova propri della materia, quali l’ascolto del minore, nonché le presunzioni, ad esempio desumendo elementi anche dalla eventuale presenza di un legame simbiotico e patologico tra il figlio ed il genitore collocatario, motivando quindi adeguatamente sulla richiesta di modifica, tenendo conto che, a tale fine, e a tutela del diritto del minore alla bigenitorialità ed alla crescita equilibrata e serena, tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali del figlio con l’altro genitore, al di là di egoistiche considerazioni di rivalsa su quest’ultimo 

Con questa sentenza del 2016 alla quale sembra ispirarsi il decreto del TM di Brescia in epigrafe, la Cassazione ha enunciato il seguente principio: “In tema di affidamento di figli minori, qualora un genitore denunci comportamenti dell’altro genitore, affidatario o collocatario, di allontanamento morale e materiale del figlio da sé, indicati come significativi di una PAS (sindrome di alienazione parentale), ai fini della modifica delle modalità di affidamento, il giudice di merito è tenuto ad accertare la veridicità in fatto dei suddetti comportamenti, utilizzando i comuni mezzi di prova, tipici e specifici della materia, incluse le presunzioni, ed a motivare adeguatamente, a prescindere dal giudizio astratto sulla validità o invalidità scientifica della suddetta patologia, tenuto conto che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l’altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena.”


[1] Cass. civ. Sez. I, 14 maggio 2012, n. 7452. In questa sentenza la madre della minore ricorreva per cassazione lamentando che la diagnosi di alienazione genitoriale non solo era stata recepita acriticamente dal giudice, ma era stata effettuata da una psicologa (e non da uno psichiatra) la quale non aveva tenuto in considerazione i rilievi critici del suo consulente di parte. La madre della minore lamentava anche che la sindrome da alienazione parentale, allorché sussiste, deriva da una situazione di grave conflittualità fra i genitori, onde le relative responsabilità vanno ascritte a entrambi e non a uno solo di essi. La Corte di cassazione rigettava il ricorso affermando che nessuna norma impone di affidare a medici piuttosto che a psicologi le consulenze tecniche riguardanti disturbi psicologici essendo la verifica della concreta qualificazione dell’esperto chiamato a rendere la consulenza compito esclusivo del giudice di merito il quale peraltro, nella sua decisione, ben può motivare per relationem richiamando il contenuto della consulenza tecnica di ufficio. (cfr. G. Dosi, Lessico di diritto di Famiglia, voce Alienazione Parentale).

[2] Cass. civ. Sez. I, 20 marzo 2013, n. 7041

La PAS (Parental Alienation Syndrome).

(di Valeria Cianciolo – Ondif Sez. Bologna)

 Tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l’altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità ed alla crescita equilibrata e serena.

La teoria della PAS (Parental Alienation Syndrome) è stata introdotta in Italia nel 1997 con la traduzione dell’articolo di un medico americano, il dott. Richard Alan Gardner, pubblicato nel 1985 sulla rivista Academy Forum.

La sindrome è a tutt’oggi una ipotetica e controversa dinamica psicologica disfunzionale che, secondo le teorie dello statunitense Richard Gardner, si attiverebbe sui figli minori coinvolti in contesti di separazione o divorzio conflittuale dei genitori, non adeguatamente mediati. Gardner definisce la PAS come un disturbo, effetto di una supposta programmazione, quando non vera e propria manipolazione, del bambino da parte di un genitore cosiddetto “alienante”.

Secondo Gardner, la PAS è riconoscibile da otto sintomi:

1. campagna di denigrazione verso il genitore rifiutato, e che comprende false accuse di violenza intrafamiliare o di abusi sessuali e incestuosi;
2. motivazioni futili per giustificare il rifiuto: il bambino motiva il suo disagio verso il genitore che rifiuta adducendo motivazioni insensate o prive di logica o meramente superficiali;
3. mancanza di ambivalenza: il genitore rifiutato è visto dal bambino come “completamente negativo”, l’altro come “completamente positivo”;
4. fenomeno del pensatore indipendente: la determinazione del bambino ad affermare di saper ragionare senza influenze esterne;
5. sostegno al genitore alienante: il bambino prende posizione sempre e soltanto a favore del genitore “alienante”;
6. assenza di senso di colpa verso il genitore alienato: tutte le espressioni di rifiuto, di disprezzo, di accusa verso il genitore rifiutato o “alienato” sono secondo il bambino una sorta di “giusta punizione” e sono meritate;
7. presenza di sceneggiature prese a prestito: ciò che il bambino riferisce su quello che gli ha fatto il genitore rifiutato;
8. animosità verso la famiglia e gli amici del genitore alienato.

Il rimedio a tale “sindrome” consisterebbe nel “resettare” il bambino dalla manipolazione subita con l’allontanamento dal genitore alienante; ciò significa che, in caso di perdurante rifiuto nei confronti dell’altro genitore, il bambino dev’essere collocato provvisoriamente in una comunità etero-familiare. Tale rimedio è stato definito da più parti “terapia della minaccia“.

La Corte EDU ha più volte affermato che godere della reciproca presenza, di quotidianità o, comunque, di continuità ed assiduità di relazione, costituisce per figli e genitori un aspetto importante del diritto alla vita familiare alla luce dell’art. 8 della Convenzione.

l’allontanamento di un minore dalla sua famiglia, la sua istituzionalizzazione e ogni misura limitativa, sospensiva o ablativa della potestà genitoriale che gravino in modo decisivo su tale aspetto fondamentale, debbano essere assunti con estrema prudenza ed esatta ponderazione degli interessi pubblici e privati in gioco.

In caso contrario, si attuerebbe, infatti, un’indebita ingerenza della pubblica autorità nella vita privata e familiare che è obiettivo primario dell’art. 8 della Convenzione evitare.

Lo Stato non ha però solo l’obbligo di astensione da tali indebite ingerenze: sussistono per le pubbliche autorità anche obblighi positivi, tra i quali certamente quello di implementare e di proteggere i rapporti e le relazioni tra i componenti della famiglia e di renderli effettivi.

 Anche l’affidamento del minore alla pubblica autorità deve avere come obiettivo finale la ricostituzione dell’unione familiare e questo obiettivo deve effettuarsi attraverso un equo bilanciamento tra l’interesse del minore a rimanere lontano dai genitori e quello dei genitori a vedersi riuniti ai propri figli, posto che l’interesse del minore deve sempre prevalere su quello dei genitori. Poiché criterio determinante è l’interesse del minore, la decisione di prolungare l’affidamento al servizio sociale può non essere in contrasto con lo stesso e, quindi, non violare l’articolo 8 della Convenzione. Perché ciò si verifichi, debbono però sussistere circostanze eccezionali o esigenze di particolare importanza[1].


[1] CEDU, sent. 8 giugno 2010 def. 8 settembre 2010, ric. n. 67/04 Dolhamre c. Svezia, la Corte EDU ha considerato come i genitori non avessero anteposto l’interesse dei figli minori al loro, dal momento che avevano rifiutato i programmi del Servizio Sociale volti alla ricostituzione dell’unione familiare, attraverso incontri in modalità protetta e, nel corso dei contatti anche telefonici coi due figli più piccoli, avevano provocato in loro gravi traumi. Pertanto, la Corte EDU ha ritenuto che prolungare l’affidamento alla pubblica autorità e limitare visite e contatti fossero misure giustificate e aderenti all’interesse del minore e non sussistesse violazione dell’art. 8.

PAS (Parental Alienation Syndrome). Il caso di un padre fortemente ostacolante agli incontri fra la figlia adolescente e la madre Nota a Tribunale per i Minori di Brescia, decreto 26 luglio 2018

(di Valeria Cianciolo – Ondif Sez. Bologna)

Ben articolato il decreto del Tribunale per i Minorenni di Brescia

Il Tribunale per i Minorenni di Brescia riscontrato il progressivo deterioramento del rapporto genitoriale materno con la figlia adolescente, ha attribuito ogni responsabilità al padre mettendo in rilievo la criticità dell’idoneità genitoriale di quest’ultimo, e decidendo per l’affido a terzi della minore.

Il caso.

La figlia di una coppia divorziata era stata affidata ad entrambi genitori con collocamento prevalente presso la madre. La stessa si era recata presso l’abitazione paterna per trascorrere il fine settimana, ma il padre non l’aveva più riaccompagnata dalla madre e da quel momento, aveva ostacolato qualsiasi rapporto tra la figlia e l’ex moglie, negando qualsiasi tipo di contatto.

Il padre aveva allontanato la ragazzina non soltanto dalla dimora materna, ma gli aveva impedito di andare a scuola e di continuare le sue attività sportive e musicali. La madre faceva ricorso al giudice tutelare che sentiva oltre che i genitori anche la minore, la quale in quella sede dichiarava che la madre, quando aveva saputo che non aveva fatto i compiti, le aveva dato un ceffone e le aveva rotto il telefono cellulare.

Il tribunale disponeva che la minore venisse collocata presso il padre e che tornasse a frequentare la scuola nel luogo in cui viveva con il padre, anche con il dissenso della madre.

La madre chiedeva che venisse disposta C.T.U. Il tribunale disponeva che i servizi sociali organizzassero con urgenza incontri settimanali madre /figlia, inizialmente in forma vigilata.

Dalla relazione dei servizi sociali emergeva che la ragazzina si rifiutava di vedere la madre.

Il tribunale autorizzava il C.T.U. ad avvalersi di uno psichiatra per sottoporre i genitori della minore a una valutazione psicodiagnostica. Dall’elaborato peritale depositato, si segnalava la necessità del collocamento urgente della bambina in un contesto diverso da quello paterno, ravvisando nell’adolescente una forte dipendenza dalla figura paterna che non faceva nulla per favorire il riavvicinamento alla madre.

Venivano svolti con esito fallimentare, diversi colloqui di sostegno alla genitorialità.

Durante questo lungo e faticoso percorso, se da un lato continuava l’atteggiamento fortemente ostativo del padre, dall’altro la madre faceva di tutto per riconquistare l’amore della figlia. Durante uno degli incontri della madre con la figlia, la prima aveva risposto che aveva capito che lei voleva vivere con il padre, ma che al tempo stesso non voleva perderla desiderando di avere un rapporto con lei e passare del tempo durante fine settimana. La ragazza aveva risposto alla madre che non credeva nelle sue parole ed aveva comunicato agli operatori sociali una crescente fatica nel continuare ad incontrare la madre.

Alla luce di queste considerazioni, il tribunale arriva all’amara considerazione che il caso presenti una situazione di sindrome da alienazione parentale. D’altro canto, lo stesso C.T.U. aveva affermato che il padre esercitava un forte carisma sulla minore la quale sentiva di non poterlo deludere tanto da arrivare ad inibire emozioni e stati d’animo per evitare eventuale disapprovazione paterna.

Per quanto riguarda la figura paterna, la C.T.U. aveva rilevato che l’uomo presentava importanti tratti narcisistici che tu non connotando si in senso psicopatologico rappresentavano un aspetto per pervasivo della sua personalità che tale funzionamento ostacolava la sua capacità di sintonizzarsi con i bisogni più autentici della figlia. Il C.T.U. avere evidenziato che il padre della ragazza non era in grado di ottemperare neppure minima parte il criterio dell’accesso nella figlia verso l’altro genitore. La relazione peritale concludeva nel senso che la collocazione della ragazzina presso il padre rappresentava un fattore di rischio significativo per il suo benessere psicologico e aveva suggerito che la stessa fosse temporaneamente affidato ai servizi sociali è collocata provvisoriamente preso la zia materna con la quale aveva sempre avuto un buon legame al fine di riavvicinarla alla madre evitando così che venisse inserita in comunità.

Anche questo tentativo fallisce.

Il tribunale per i minorenni di Brescia, dopo svariati tentativi di conciliazione durati circa tre anno,  ha disposto che la minore venisse affidata ai servizi sociali che l’avrebbero collocata in un idoneo contesto etero familiare e che la stessa frequentasse la scuola in località prossima a quella a dove sarebbe stata collocata attivando al contempo, un percorso psicoterapico ed incontri vigilati con ciascuno dei genitori.