Senza convivenza è configurabile il reato di maltrattamenti in famiglia, purché la relazione abbia ingenerato l’aspettativa di un vincolo di solidarietà

(di Valeria Cianciolo – Sez. Osservatorio nazionale del Diritto di Famiglia di Bologna-)

Cass. pen. Sez. VI, Sent., 11 settembre 2019, n. 37628 – Pres. Tronci, Cons. Rel. Costanzo

Il reato di maltrattamenti in famiglia descritto dall’art. 572 c.p. non è riferito unicamente ai rapporti scaturenti dalla famiglia, ma anche ad altre situazioni non necessariamente familiari.

Nel caso di specie, gli Ermellini hanno affermato che il solo difetto di una  iniziale materiale convivenza, non esclude che la circostanza di condivisa genitorialità derivante dalla filiazione possa ammettere le condizioni per l’applicabilità dell’art. 572 c.p., se la filiazione non è stata il risultato casuale dei rapporti sessuali, qualora si sia instaurata una  relazione di carattere sentimentale, tale da ingenerare l’aspettativa di un vincolo di solidarietà personale autonoma rispetto ai vincoli giuridici derivanti dalla filiazione.

Sulla base di queste considerazioni, la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata  con rinvio per un nuovo esame degli eventuali elementi al fine di poter affermare se prima della nascita del figlio si fosse instaurata fra l’imputato e la persona offesa una relazione tale da ingenerare l’aspettativa di un vincolo di solidarietà personale.

Maltrattamenti in famiglia – Rif. Leg. art. 572 c.p.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRONCI Andrea – Presidente –
Dott. COSTANZO Angelo – rel. Consigliere –
Dott. GIORGI Maria Silvia – Consigliere –
Dott. ROSATI Martino – Consigliere –
Dott. SILVESTRI Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
C.C., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 19/12/2018 della CORTE APPELLO di MESSINA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. COSTANZO Angelo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. DE MASELLIS Mariella, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
L’avvocato B. F., del foro di MESSINA difensore di fiducia di C.C., deposita nomina, si riporta ai motivi di ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza n. 3328/2018 la Corte d’Appello di Messina ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Messina il 21/06/2017 a C.C., condannato per i reati a lui ascritti ex art. 572 c.p., comma 1, (capo A assorbito nello stesso il capo B), ex art. 61 c.p., n. 2, art. 81 c.p. e art. 614 c.p., comma 4, (capo C,), ex art. 582 c.p. (capo E, fatto del (OMISSIS)), ex art. 582 c.p. (capo F, fatto del (OMISSIS)), ex artt. 81 e 581 c.p. e art. 612 c.p., comma 1 (capo G), tutti in danno di B.O., madre del figlio comune C.A., riuniti ex art. 81 c.p., comma 2.

2. Nel ricorso presentato dal difensore del C. si chiede l’annullamento della sentenza.

2.1. Con il primo motivo si deducono inosservanza e erronea applicazione degli artt. 572 e 612 bis c.p. nel ritenere sussistente un rapporto di tipo familiare (mentre il Giudice per le indagini preliminari aveva qualificato ex art. 612 bis c.p. i fatti contestati nei capi A e B) anche sulla base dell’avvenuto concepimento del figlio, ma trascurando che C. e B. non sono mai stati conviventi e che i fatti sono avvenuti dopo la nascita del loro figlio, quando i due conducevano vite autonome, collegate solo dalla gestione del figlio, e che tutti i dati acquisiti (la dichiarazione della persona offesa, di un altro suo figlio nato da un’altra unione della B.) escludono l’esistenza di una relazione affettiva al momento dei fatti che, pertanto, dovrebbero qualificarsi ex art. 612-bis c.p..

2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce inosservanza dell’art. 192 c.p.p., commi 1 e 2, mancando riscontri esterni che confermino e una valutazione circa la sua credibilità soggettiva e l’attendibilità del suo racconto considerata anche la conflittualità dei rapporti con l’imputato. Si evidenzia che la B. non risulta avere mai modificato il proprio sistema di vita, il che esclude che temesse C., né suo figlio ha mai riferito di aggressioni fisiche da parte dell’imputato.

Inoltre, si rileva che il reato di violazione di domicilio (capo C) viene ravvisato sulla base delle sole dichiarazioni della persona offesa e senza risolvere la questione relativa alla compatibilità, fra i reati di maltrattamenti e la violazione di domicilio dovendosi presupporre un domicilio comune.

Con riferimento ai capi E, F e G, si osserva che non è chiaro come la Corte ritenga le dichiarazioni di F.M. idonee a fornire un “pieno riscontro” alle accuse della persona offesa considerato che la teste ha escluso di avere assistito all’aggressione e di avere notato solo un arrossamento (inidoneo a configurare una lesione), mentre, se sussistessero solo percosse, la condotta andrebbe assorbita nel reato di maltrattamenti.

Con riferimento alle percosse e alle minacce (capo G), si deduce mancanza di motivazione circa l’ipotesi aggravata ex art. 612 c.p., comma 2, per cui ricorrerebbe solo una minaccia semplice per la procedibilità del quale manca la querela, mentre, comunque, la condotta descritta nel capo G non costituisce percossa perché inidonea a produrre dolore fisico.

2.3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce violazione degli artt. 88, 99 e 90 c.p. nel rigettare la richiesta di rinnovazione del dibattimento per valutare se lo stato di “psicolabilità strutturato” del ricorrente costituisca vizio totale o parziale di mente.

2.4. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce erronea applicazione dell’art. 133 c.p. e art. 62 bis cod. nella determinazione della pena e nel diniego delle circostanze attenuanti generiche, non valorizzando il percorso terapeutico intrapreso e l’incensuratezza dell’imputato, così da ricondurre l’entità della sanzione a misura compatibile con la sospensione condizionale della pena.

Motivi della decisione

1. Conviene trattare, anzitutto, il secondo (composito) motivo di ricorso che risulta parzialmente fondato nei termini che seguono.

1.1. Va ribadito che le dichiarazioni della persona offesa – alle quali non si applicano le regole dettate dall’art. 192 c.p.p., comma 3, – possono essere fondamento dell’affermazione della responsabilità penale, previa verifica, più rigorosa rispetto a quella cui vanno sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto (ex multis: Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104; Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014, dep. 2015, Rv. 261730).

Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha rilevato che le dichiarazioni della persona offesa, rese sia nelle querele sia in sede di sommarie informazioni, acquisite con il consenso delle parti, e in dibattimento sono “logiche, coerenti, circostanziate e dettagliate”, oltretutto anche confermate dalla dichiarazione di altri testi escussi e dalla documentazione medica in atti.

Invece, il ricorso non si confronta con la parte della sentenza che afferma che, a prescindere dalle dichiarazioni della persona offesa, i fatti “trovano conferma nella documentazione medica in atti” (p. 8). Pertanto, risulta, già sotto questo profilo, aspecifico, mentre, per altro verso, entra inammissibilmente nel merito delle convergenti valutazioni discrezionali del Tribunale e della Corte di appello senza evidenziarne manifeste illogicità.

1.2. Il motivo di ricorso risulta infondato anche nel contestare la sussistenza del reato di cui al capo C. La Corte indica quattro episodi sulla base delle dichiarazioni della persona offesa: tre (del (OMISSIS)) in relazione alle quali il ricorso semplicemente adduce che ” C. era andato dalla B. esclusivamente per vedere il figlio A.” e un quarto (del (OMISSIS)) relativamente al quale il ricorso non si confronta con le argomentazioni svolte dalla Corte di appello che ha considerato come sia stato lo stesso C. a preannunciare la sua condotta, chiamando la B. e minacciandola che, se non fosse tornata, avrebbe fatto a pezzi la casa. Né, per altro verso, la Corte aveva motivo di rispondere alle deduzioni circa la incompatibilità fra la convivenza e la violazione di domicilio perché la sentenza non afferma che vi fosse convivenza fra l’imputato e la persona offesa.

1.3. Invece, il motivo di ricorso risulta fondato nella parte in cui deduce che la condotta (una spinta) descritta nel capo G non costituisce percossa perché inidonea a produrre dolore fisico, infatti la spinta costituisce percossa solo se provoca al soggetto passivo una sensazione fisica di dolore che, dalla ricostruzione del fatto offerta dalla sentenza (p. 9) non risulta esservi stata (Sez. 5, n. 33361 del 2506/2008, non mass.), come pure non emerge quella violenta manomissione dell’altrui persona fisica che è richiesta affinché una spinta integri il reato ex art. 581 c.p. (Sez. 5, n. 51085 del 13/06/2014, Rv. 261451 Sez. 5, n. 11638, Rv. 252953; Sez. 5, n. 51085 del 13/06/2014, Rv. 261451).

Ne deriva l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di percosse di cui al capo G perché il fatto non sussiste.

1.4. Il motivo di ricorso risulta fondato con riferimento ai reati di lesioni descritti nei capi E e F. La motivazione della sentenza impugnata risulta ellittica sul punto, genericamente assumendo che le lesioni risultano dalle dichiarazioni della persona offesa e trovano conferma nella documentazione medica in atti (p. 8) e, dopo avere rilevato che trattasi di lesioni lievi, mentre correttamente esclude che queste possano qualificarsi come percosse (condizione che comporterebbe l’assorbimento sotto il reato di maltrattamenti) non motiva circa la presenza dell’intento di ledere l’integrità fisica della persona offesa, come è, invece, necessario per escludere l’assorbimento sotto il reato di maltrattamenti (Sez. 5, n. 42599 del 18/07/2018, Rv. 274010; Sez. 3, n. 50208 del 29/04/2015, Rv. 267283). Pertanto, la sentenza impugnata va annullata relativamente ai reati di lesioni personali sub E) e F), con rinvio per nuovo giudizio che sopperisca alle carenze evidenziate.

Invece, il reato di atti persecutori di cui al capo B, nel rispetto della clausola di sussidiarietà prevista dall’art. 612 bis c.p., comma 1, è assorbito in quello di maltrattamenti di cui al capo A (Sez. 5, n. 41665 del 04/05/2016, Rv. 268464; Sez. 6, n. 7369 del 13/11/2012, dep. 2013, Rv. 254026), non giustificandosi, allo stato, l’autonoma imputazione delineata nel capo B. 2. Il primo motivo di ricorso è fondato nei termini che seguono.

Il reato di maltrattamenti presuppone una relazione (tra agente e vittima) che richiede un rapporto stabile di affidamento e solidarietà, per cui le aggressioni che il soggetto attivo compie – sul fisico e sulla psiche del soggetto passivo – ledono la dignità della persona infrangendo un rapporto che dovrebbe essere ispirato a fiducia e condivisione.

In particolare, l’esistenza di una prole comune produce un sistema di obblighi e doveri che i genitori devono rispettare anche se non conviventi: l’obbligo di mantenimento, di educazione, di istruzione e in generale di assistenza morale e materiale verso i figli, ai quali i genitori sono tenuti a rapportarsi e per l’interesse dei quali devono cooperare nel reciproco rispetto.

La continuità dei contatti necessariamente connessa a questa situazione determina un ambito nel quale condotte lesive della dignità personale possono integrare il reato di maltrattamenti.

Nel confermare la sentenza di primo grado, la Corte di appello ha affermato il principio secondo cui la convivenza non è un presupposto indispensabile per configurare il reato di maltrattamenti, ritenendo sufficiente al riguardo un vincolo di solidarietà atto a generare un rapporto dotato di una certa stabilità con doveri di reciproca assistenza, connesso a una “stabile relazione discendente dal rapporto di filiazione” (p. 7).

La condivisibile giurisprudenza di questa Corte ha riconosciuto il reato di maltrattamenti anche in relazione a situazioni di non convivenza, ma in quanto succedute a precedente convivenza e, quindi, non nel senso di assenza di convivenza ma di cessata convivenza.

Ha affermato che il reato di maltrattamenti in famiglia è configurabile anche al di fuori della famiglia legittima, in presenza di un rapporto di stabile convivenza, come tale suscettibile di determinare obblighi di solidarietà e di mutua assistenza, senza che sia richiesto che tale convivenza abbia una certa durata, quanto – piuttosto – che sia stata istituita in una prospettiva di stabilità, quale che sia stato poi in concreto l’esito di tale comune decisione (Sez. 6, n. 20647 del 29/01/2008, Rv. 239726; Sez. 3, n. 44262 dell’8/11/2005, Rv. 232904; Sez. 6, n. 21329 del 24/01/2007, Rv. 236757; Sez. 3, n. 44262 del 08/11/2005, Rv. 232904). In particolare, ha ritenuto che pur mancando vincoli nascenti dal coniugio, il delitto di maltrattamenti in famiglia è configurabile nei confronti di persona non più convivente more uxorio con l’agente purché questi conservi con la vittima una stabilità di rapporti dipendente dai doveri connessi alla filiazione (Sez. 6, n. 25498 del 20/04/2017, Rv. 270673). Sez. 6, n. 33882 del 08/07/2014, Rv. 262078). Anche in presenza di una relazione sentimentale, che abbia comportato un’assidua frequentazione della abitazione della persona offesa tale da far sorgere sentimenti di solidarietà e doveri di assistenza morale e materiale (Sez. 5, n. 24688 del 17/03/2010, Rv. 248312) o di un rapporto familiare di mero fatto in assenza di una stabile convivenza ma con un progetto di vita basato sulla reciproca solidarietà e assistenza si è riconosciuto il reato di maltrattamenti (Sez. 6, n. 22915 del 07/05/2013, Rv. 25562; Sez. 6, n. 23830 del 07/05/2013, Rv. 256607).

In questa linea, deve ritenersi che, l’assenza di una anche solo iniziale materiale convivenza, non escluda che la situazione di condivisa genitorialità derivante dalla filiazione possa produrre le condizioni per l’applicabilità dell’art. 572 c.p., se la filiazione non è stata un esito occasionale dei rapporti sessuali ma – almeno nella fase iniziale del rapporto – si è instaurata una significativa relazione di carattere sentimentale, tale da ingenerare l’aspettativa di un vincolo di solidarietà personale autonoma rispetto ai vincoli giuridici derivanti dalla filiazione.

Su queste basi, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per un nuovo esame degli eventuali elementi che consentano di affermare se prima della nascita del figlio (avvenuta nel 2014, mentre il reato è contestato “dal 2013”)) si era instaurata fra l’imputato e la persona offesa una relazione tale da ingenerare l’aspettativa di un vincolo di solidarietà personale.

3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché il ricorrente non si confronta con le argomentazioni a sostegno della sentenza impugnata secondo cui è infondata la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, in quanto, già il Giudice in primo grado aveva evidenziato che la documentazione medica prodotta dalla difesa attestare solo uno stato ansioso e agitato dell’imputato, che non vale a escludere la punibilità.

4. Sulla base di quanto precede, perde rilevanza attuale il quarto motivo di ricorso concernente il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di percosse di cui al capo G) perché il fatto non sussiste.

Annulla la sentenza impugnata, relativamente al reato di maltrattamenti, ivi assorbito quello di cui al capo B) della rubrica, ed ai reati di lesioni personali sub E) ed F) e rinvia per nuovo giudizio su tali capi alla Corte di appello di Reggio Calabria.

Così deciso in Roma, il 25 giugno 2019.

https://revelinoeditore.it/2019/08/31/il-curatore-delleredita-giacente-e-lamministrazione-dei-beni-ereditari/

Abusi familiari: ordini di protezione – TRIBUNALE DI BOLOGNA Sezione Prima Civile n. 5244 /2018

Maltrattamenti in famiglia – Procedimento penale -Pregiudizio dell’integrità fisica e morale del coniuge e della prole – Misure di protezione

Accertata la situazione di “violenza” , nell’accezione di cui all’art. 342 bis,c.c., il giudice può disporre l’allontanamento del coniuge, convivente o familiare “colpevole” dalla casa familiare, prescrivendogli altresì, di non avvicinarsi ai luoghi frequentati da colui che ha invocato l’ordine di protezione.

La L. 4.4.2001, n. 154 ha introdotto significative innovazioni ai codici di rito, civile e penale, nonché al codice civile prevedendo una serie di misure di tipo cautelare, finalizzate, come espressamente indicato nella rubrica della legge, contro la «violenza nelle relazioni familiari».

Come è noto, l’art. 342 ter 1°co. c.c. dispone che “Con il decreto di cui all’articolo 342 bis il giudice ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l’allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall’istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d’origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro.

Si tratta di previsione estremamente ampia, che va dal grave pregiudizio alla vita, alla salute fisica e all’incolumità del familiare, fino ad includere la salute psichica e la “libertà”: il giudice, adito con procedimento di cognizione sommaria, di tipo sostanzialmente cautelare, può assumere provvedimenti che incidono su diritti fondamentali della persona, riconosciuti e garantiti dalla Carta costituzionale, in particolare gli artt. 13e 16 (libertà personale, libertà di circolazione e soggiorno), ma anche l’art. 42(proprietà privata).

La norma nella sua formulazione risulta dunque, molto sommaria.

La configurazione dello strumento di tutela è ancorata alle peculiari esigenze della vittima, attribuendo la norma alla discrezionalità del giudice la scelta del provvedimento più adeguato.

I limiti di tale potere discrezionale non risultano del tutto chiari. In particolare, un’opinione piuttosto diffusa in dottrina è nel senso che l’art. 342 ter c.c. preveda misure necessarie di protezione – la cui applicazione non risulterebbe affatto subordinata all’apprezzamento del giudice – e misure così dette eventuali – la cui applicazione risulterebbe ancorata, invece, al libero apprezzamento dell’autorità giudiziaria – (SCARANO, L’ordine di allontanamento dalla casa familiare, in Familia, 2003, 340).

Il contenuto necessario comprenderebbe l’ordine di cessazione della condotta e il contestuale ordine di allontanamento dalla casa familiare. Il contenuto eventuale, invece, comprenderebbe: l’ordine di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dal ricorrente; l’intervento dei servizi sociali, di centri di mediazione familiare nonché di associazioni che hanno lo scopo di prestare sostegno alle vittime di abusi; la corresponsione di un assegno periodico.

In verità, la norma attribuisce al giudice di configurare lo strumento più adeguato alle esigenze concrete, rimettendo dunque la scelta alla mera discrezionalità del giudice. Ed infatti, l’art. 342 bis c.c. prevede che l’autorità giudiziaria possa adottare «… uno o più dei provvedimenti di cui all’art. 342 ter». Le misure elencate nell’art. 342 ter, 1° co., c.c. costituiscono differenti modalità di realizzazione di uno scopo unitario: proteggere il familiare “debole” attraverso l’interruzione di qualunque contatto con l’autore della condotta pregiudizievole. Scopo realizzato sulla scorta delle modalità dettate dal giudice.

Come consentito dall’art. 342 bis c.c., nel caso in esame, sono state applicate più tipi di misure di salvaguardia: l’allontanamento dalla casa familiare e l’inibitoria ad avvicinarsi alla casa familiare e alla scuola dei figli.

Nel provvedimento in commento, le misure di protezione o salvaguardia in oggetto sono disposte in via temporanea, e comunque per la durata massima di quattro mesi.

Tribunale di Bologna, decreto 8.10.2018

TRIBUNALE DI BOLOGNA

Sezione Prima Civile

Vg n. 5244 /2018

Il giudice, a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 2.10.2018,

letto il ricorso proposto da X ai sensi dell’art. 342 bis c.c. al fine di ottenere l’emissione nei confronti del marito convivente Y dell’ordine di protezione di cui all’art. 342 ter c.c., per avere lo stesso posto in essere condotte di grave pregiudizio per la integrità fisica e morale e la libertà della moglie e delle figlie minori;

letta la memoria di costituzione depositata dal convenuto,

sentite le parti,

vista la documentazione prodotta dalla ricorrente (cfr doc. 3) dalla quale si evince che il resistente per diversi anni (dal 2012 al 2016) ha posto in essere atti lesivi dell’integrità fisica e morale della moglie e delle figlie minori, tanto che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna in data 3.10.2017 ha chiesto l’emissione del decreto che dispone il rinvio a giudizio di Y , imputato dei reati previsti dagli artt. 572 c.p., 572 e 61 n. 11 quinquies c.p., 582, 585, 576 n. 1 in relazione all’art. 61 n. 2 e 577 n. 1 c.p., giudizio ancora sub iudice, trattandosi di reati perseguibili d’ufficio, a prescindere pertanto dalla remissione di querela presentata dalla ricorrente per salvaguardare la famiglia (comportamento tipico delle donne vessate e maltrattate per anni, prive di mezzi economici, che temono ritorsioni da parte del coniuge),

rilevato inoltre che la ricostruzione dei fatti fornita dal resistente in udienza in merito a quanto accaduto in data 22.6.2018 non appare verosimile: lo stesso infatti non ha negato la circostanza che si trovasse nel luogo in cui era parcheggiata l’auto della moglie proprio pochi minuti prima che la testata della stessa prendesse fuoco ma ha dichiarato di essersi trovato in tale posto casualmente (“il 22 giugno al mattino sono venuto a Bologna con mia moglie e i miei figli per acquistare lo pneumatico; successivamente mia moglie è andata via con la sua auto; io ho preso l’autobus per *** e appena giunto alla fermata, siccome il mio vicino di casa che doveva venirmi a prendere non era ancora arrivato, sono andato a comprare le sigarette. In quel frangente ho visto l’auto di mia moglie con il motore acceso e chiusa; preciso che perdeva acqua. Ho provato a telefonarle ma non mi rispondeva e quindi sono andato a casa. Io non ha mai incendiato la testata”), circostanza questa inverosimile, considerato che era stato lasciato a Bologna e non sapeva dove fosse andata la moglie. Rilevato che le condotte poste in essere da Y hanno causato un rilevante pregiudizio all’integrità fisica morale e alla libertà della ricorrente e delle figlie, ritenuta, pertanto, necessaria l’adozione dell’ordine di protezione richiesto dalla ricorrente;

ritenuta l’opportunità che i Servizi Sociali competenti monitorino la situazione familiare, organizzino gli incontri padre/figlie, inizialmente in forma protetta e, solo qualora non risultasse pregiudizievole per le minori, anche senza la presenza di una figura educativa,

rilevato che le spese di lite seguono la soccombenza,

visti gli articoli 324 bis, 342 ter c.c. e 736 bis comma 3 c.p.c.

PQM

1) Ordina ad Y la cessazione immediata di ogni condotta pregiudizievole in danno della convivente X e delle figlie A e B;

2) Ordina ad Y l’immediato allontanamento dalla casa familiare sita in ***,

3) prescrive ad Y di non avvicinarsi ai seguenti luoghi:

– casa familiare;

– scuola frequentata dalle minori,

4) autorizza parte ricorrente ad avvalersi dell’ausilio della forza pubblica, per l’esecuzione del presente provvedimento;

5) stabilisce in mesi 4 la durata della misura, e questo a partire dalla sua esecuzione, tempo che si ritiene adeguato anche per depositare eventualmente un ricorso per la separazione personale dei coniugi;

6) incarica i Servizi Sociali territorialmente competenti di monitorare la situazione familiare, organizzare gli incontri padre/figlie, inizialmente in forma protetta e, solo qualora non risultasse pregiudizievole per le minori, anche senza la presenza di una figura educativa;

7) condanna parte resistente a rifondere all’Erario le spese di lite che liquida in € 1.112,50 per compensi, oltre accessori come per legge.

Si comunichi alle parti e ai Servizi Sociali territorialmente competenti

Bologna, 03/10/2018