Violazione dell’obbligo di fedeltà e risarcimento del danno. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 7 marzo 2019, n. 6598

(di Valeria Cianciolo – Sez. Ondif di Bologna)

Cassazione Civile, sez. III, sentenza 7 marzo 2019, n. 6598

Violazione dell’obbligo di fedeltà e risarcimento del danno

La violazione di obblighi nascenti dal matrimonio costituisce causa di intollerabilitĂ  della convivenza, giustificando la pronuncia di addebito. Qualora dia luogo ad un comportamento (doloso o colposo) che, incidendo su beni essenziali della vita, produce un danno ingiusto, può esservi un conseguente risarcimento, secondo lo schema generale della responsabilitĂ  civile.  

Se da un lato, vi è il dovere di fedeltĂ , dall’altro, non esiste un corrispondente diritto alla fedeltà coniugale costituzionalmente protetto: la sua violazione è sanzionabile civilmente quando, per le modalitĂ  dei fatti, uno dei coniugi ne riporti un danno alla propria dignitĂ  personale, o eventualmente un pregiudizio alla salute.

Nel caso di specie, la corte d’appello ha escluso che la violazione del dovere di fedeltĂ  fosse stata causa della separazione (perchĂ© la moglie avrebbe svelato al marito il suo tradimento solo mesi dopo la separazione), ed ha altresì, escluso che il tradimento avesse arrecato un pregiudizio all’onore e alla dignitĂ  del coniuge, in quanto non commesso con modalitĂ  tali da poter essere lesivo della dignitĂ  della persona.

Dunque, la violazione del dovere di fedeltĂ , sebbene possa essere causa di un dolore per l’altro coniuge, provocando la disgregazione del nucleo familiare, non automaticamente è risarcibile.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3258-2017 proposto da:

L.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MANLIO DI VEROLI 2, presso lo studio dell’avvocato L. G. difensore di sĂ© medesimo;

– ricorrente –

contro

I.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA 7, presso lo studio dell’avvocato L. I., che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;

SOC COOP ARL CATTOLICA DI ASSICURAZIONE, SOC COOP PA CATTOLICA SERVICES, entrambe in persona del Dott. C.M., nella qualitĂ  di Direttore Generale della SocietĂ  Cattolica Assicurazione e Amministratore Delegato della Cattolica Service, elettivamente domiciliate in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell’avvocato F. G., che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato G. B. giuste procure speciali in calce al controricorso;

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITTORIO COLONNA 39, presso lo studio dell’avvocato M. P., che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati A. B., G. P. giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4357/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 34/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/12/2018 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.

Svolgimento del processo

1. Il giudizio di primo grado.

1.1.Nel 2010 L.G. convenne in giudizio la moglie I.C., dalla quale si era separato, e B.A., nonchĂ© la societĂ  Cattolica Services, della quale entrambi erano dipendenti, e la societĂ  capogruppo di quest’ultima, Cattolica Assicurazioni S.p.a., per ottenere la condanna di tutti i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della violazione del dovere di fedeltĂ  coniugale da parte della moglie, a causa della relazione da lei intrattenuta per anni con il collega B., il quale l’avrebbe anche favorita nell’avanzamento in carriera.

1.2. In particolare, il L. addusse che la moglie gli aveva confessato la relazione, che la suddetta relazione si era protratta dalla fine del 2003, ossia circa quattro mesi prima del concepimento del loro figlio G.M., al periodo compreso tra gli ultimi mesi del 2007 e i primi mesi del 2008; che, pertanto, il L. aveva chiesto di essere sottoposto, insieme al bambino, al test di accertamento della paternitĂ  biologica; e che, a fronte di tale richiesta, la I. aveva elaborato una nuova versione del fatto, secondo cui la relazione col B. sarebbe stata frutto della sua fantasia, motivato da risentimento nei confronti del L..

L’attore affermava che dalla scoperta della relazione extraconiugale gli era derivato un disturbo depressivo cronico. Individuava la responsabilitĂ  delle societĂ  datrici di lavoro nella mancata vigilanza sui propri dipendenti al fine di evitare le conseguenze pregiudizievoli per i terzi.

Ciò premesso il L. chiese, al suddetto titolo, il pagamento della somma di Euro 14.642,02, di cui Euro 4.642,00 per il danno alla salute e Euro 10.000 per il danno morale.

1.3. Costituitisi in giudizio, tutti i convenuti chiesero il rigetto della domanda; il B., inoltre, propose in riconvenzionale domanda di risarcimento danni per la lesione al proprio onore derivante dai fatti attribuitigli nell’atto di citazione; lo stesso B. e le societĂ  di assicurazione chiesero, inoltre, la condanna dell’attore per lite temeraria.

1.4. A seguito delle domande riconvenzionali avanzate, il L. formulò istanza di chiamata in causa a fini di garanzia della società Cattolica Assicurazioni, in virtù di una polizza per responsabilità civile in essere, e della convenuta I., perché responsabile dei fatti costitutivi della pretesa da lui azionata, per essere da entrambi manlevato da eventuali condanne; istanza, peraltro, respinta dal Giudice istruttore.

1.5. Il Tribunale rigettò la domanda risarcitoria e dichiarò inammissibile la domanda ex art. 89 c.p.c. proposta dall’attore; rigettò altresì la domanda di risarcimento proposta in via riconvenzionale dal convenuto B.; e condannò il L. al pagamento delle spese processuali in favore di ciascuna parte e alla somma di Euro 1.500 ciascuno ai sensi dell’art. 96 c.p.c. in favore dei convenuti B., Cattolica Services e Cattolica Assicurazioni.

2. Il giudizio di appello.

2.1. Avverso la sentenza n. 10733/2014, depositata il 10.05.2014, del Tribunale di Roma, Sezione 1 civile, il L. propose appello. Si costituirono gli appellati, chiedendo il rigetto dell’appello, e il B. reiterando altresì la richiesta di condanna dell’appellante ex art. 96 c.p.c..

2.2. La Corte d’appello accolse parzialmente l’appello del L., riducendo la liquidazione delle spese in favore di Cattolica Services e Cattolica Assicurazioni, confermando per il resto la sentenza impugnata, da intendersi di rigetto della domanda anche nei confronti della I., e condannando l’appellante al risarcimento del danno per lite temeraria in favore del B. anche in appello, nonchĂ© alla rifusione delle spese legali in favore dei convenuti.

2.2.1. In particolare, la Corte d’appello -pur richiamando Cass. n. 18853/2011 (secondo cui, poichĂ© i doveri derivanti dal matrimonio hanno natura giuridica e la loro violazione non trova necessariamente sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, la relativa violazione, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, può integrare gli estremi dell’illecito civile e dar luogo a un’autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c., senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia a questa preclusiva), e tenuto conto che, ai fini della risarcibilitĂ  del danno, è altresì necessario che la lesione abbia determinato un’offesa che superi la soglia minima di tollerabilitĂ  e che il danno possa considerarsi giuridicamente apprezzabile – riteneva doversi escludere che, nel caso di specie, la violazione del dovere di fedeltĂ  coniugale attribuita al coniuge avesse costituito la causa della separazione e che, ove corrispondente al vero, fosse stata attuata con modalitĂ  tali da poter generare effetti lesivi della dignitĂ  dell’altro coniuge, in quanto scoperta da quest’ultimo alcuni mesi dopo la separazione legale e per rivelazione della stessa coniuge nel contesto di una conversazione privata, e non da parte di terzi in un contesto di riferimento sociale-personale del L., o comune dei coniugi-.

2.2.2. Il Giudice d’appello escludeva pertanto ab origine la sussistenza di una condotta illecita tale da configurare una potenzialitĂ  lesiva dei diritti -alla dignitĂ  e alla salute- rappresentati dal L., e riconduceva il nesso di causalitĂ  delle lesioni asseritamente sofferte alla condizione di dispiacere e difficoltĂ  assolutamente soggettiva rientrante in una soglia di tollerabilitĂ  giuridicamente non apprezzabile.

2.2.3. La Corte d’appello reputava, inoltre, che non fosse giuridicamente configurabile una condotta illecita in capo al B. o una responsabilitĂ , quali datori di lavoro, delle societĂ  convenute, soggetti del tutto estranei all’obbligo di fedeltĂ  coniugale tra i coniugi L.- I..

2.2.4. Il Giudice d’appello affermava altresì la correttezza della pronuncia impugnata, ritenendo inconferente l’intera attivitĂ  istruttoria richiesta dall’attore ai fini della decisione in merito della domanda principale risarcitoria, alla stregua del percorso logico sotteso al convincimento giudiziale del Tribunale.

2.2.5. La Corte d’appello, infine, reputava corretta la condanna in primo grado del L. ex art. 96 c.p.c., ricorrendo nella specie (oltre alla soccombenza) la coscienza dell’infondatezza delle tesi sostenute a fondamento della pretesa azionata nei confronti dei soggetti estranei al rapporto coniugale.

3. Il giudizio di legittimitĂ .

Avverso la sentenza n. 4375/2016, emessa dalla Corte d’appello civile di Roma, depositata il 15.06 – 04.07 2016, propone ricorso per Cassazione, con otto motivi, L.G..

Resistono con controricorso I.C., B.A., Cattolica Services e Cattolica Assicurazioni.

Sia il ricorrente principale, avv. L., che il controricorrente B. hanno depositato memoria.

Il ricorso è stato trattato in adunanza camerale non partecipata.

Motivi della decisione

I motivi.

1.Costituzione di parte civile nel processo penale.

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’omessa pronuncia su un motivo di gravame e la violazione degli artt. 306 e 307 c.p.c. e art. 75 c.p.p., comma 2.

Il ricorrente deduce che il B. avesse dato avvio ad un processo penale nei suoi confronti per i medesimi fatti per i quali il L. aveva formulato domanda risarcitoria, costituendosi parte civile in quel processo; che il Giudice di prime cure non si fosse pronunciato sull’eccezione, sollevata dal L., di estinzione della domanda riconvenzionale del B. in conseguenza del trasferimento della stessa in sede penale nel corso del giudizio di primo grado, respingendo nel merito la domanda risarcitoria del B.; che, nell’atto di appello, il L. avesse dedotto l’omessa pronuncia; che tuttavia la Corte d’appello, esaminato il motivo di impugnazione, lo avesse respinto per carenza di interesse.

In proposito, il ricorrente lamenta che, omettendo di pronunciarsi sull’eccezione, il Tribunale abbia violato il disposto dell’art. 112 c.p.c.; e che, affermando invece la carenza di interesse ad impugnare, la Corte d’appello abbia dimostrato di non aver colto la ragione sottesa alla richiesta di diversa pronuncia (di rito e non di merito), precludendo per l’effetto all’odierno ricorrente di ottenere l’obbligatoria condanna del convenuto al rimborso delle spese di lite connesso con la rinuncia del B. ex art. 75 c.p.p..

2. Produzione del verbale del processo penale.

2. Con il secondo motivo, si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 112 c.p.c.consistente nella l’omessa pronuncia su un motivo di gravame e la violazione dell’art. 153 c.p.c., comma 2.

Il ricorrente lamenta di aver denunciato, nell’atto di appello, l’illegittimitĂ  dell’affermazione, contenuta nella sentenza di primo grado, secondo cui l’istanza di produzione del verbale del processo penale (e contestuale remissione in termini, poichĂ© prodotto solo dopo la sua giuridica venuta a esistenza) sarebbe stata inaccoglibile attesa la mancata definizione del processo stesso.

Il ricorrente deduce che, poichĂ© l’utilizzabilitĂ  processuale di tale documento era da ritenersi conseguenza diretta e immediata del suo rilascio da parte della cancelleria del Giudice titolare di quel processo, la sentenza di primo grado avrebbe dovuto essere riformata sul punto, affermando la tempestivitĂ  e ritualitĂ  del deposito del suddetto verbale di udienza, contenente dichiarazioni (testimoniali e di parte) rilevanti per la decisione sulla domanda attorea.

Il L. lamenta che, omettendo di pronunciarsi sul punto, la Corte d’appello abbia violato l’art. 112 c.p.c., impedendo l’acquisizione al materiale probatorio di un documento (un verbale di udienza di un processo penale, contenente deposizioni testimoniali) il cui esame avrebbe introdotto nel processo elementi a sostegno della fondatezza della domanda dell’istante (in particolare, dall’esame delle deposizioni testimoniali contenute in quel verbale si sarebbe potuto desumere agevolmente l’intervento attivo del B. nell’iter per la promozione a funzionario della I., circostanza questa sempre negata dagli interessati).

3. Conseguenze della violazione del dovere di fedeltĂ .

3. Con il terzo motivo, si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione degli artt. 2043 e 2059 c.c., nonchĂ© l’errata e illegittima motivazione relativamente a un punto decisivo della controversia.

Il ricorrente lamenta che la Corte d’appello -pur affermando di condividere il principio di diritto secondo cui una relazione extraconiugale assurge a fatto illecito produttivo di obbligo risarcitorio se l’infedeltĂ  per le sue modalitĂ  abbia trasmodato in comportamenti che, oltrepassando i limiti dell’offesa di per sĂ© insita nella violazione dell’obbligo in questione, si siano concretizzati in atti specificamente lesivi della dignitĂ  della persona, costituente bene costituzionalmente protetto- abbia tuttavia statuito che, laddove il coniuge vittima dell’infedeltĂ  ne abbia conoscenza dal coniuge (e non da terzi) e in una conversazione privata (e non aperta al pubblico ascolto), quei limiti possano ritenersi ab origine non oltrepassati.

Il ricorrente deduce viceversa che, da un lato, sia irrilevante che la vittima dell’illecito abbia saputo del fatto presto o tardi, dal coniuge o da un terzo, in pubblico o in privato; e, dall’altro, non si possa da ciò solo dedurre che nessun altro, a parte i tre soggetti coinvolti, ne fosse a conoscenza.

Lamenta inoltre che, nonostante fossero state articolate prove dirette a dimostrare l’ostentazione in pubblico, nĂ© il Tribunale nĂ© la Corte d’appello abbiano ritenuto di dover condurre alcuna indagine.

Il ricorrente deduce infine che un fatto produttivo di danno ex art. 2043 c.c. comporti sempre l’obbligo del suo risarcimento; che l’infedeltĂ  sia comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio in quanto violazione dell’obbligo della fedeltĂ  coniugale, costituente una regola di condotta imperativa, oltre che una direttiva morale di particolare valore sociale; che, secondo la giurisprudenza di legittimitĂ , l’illecito sia considerato di una gravitĂ  ancora maggiore allorchĂ© venga attuato in maniera reiterata, o addirittura attraverso una stabile relazione extraconiugale (Cass. n. 7859/2000), e l’infedeltĂ  assurga a illecito risarcibile qualora, per le sue modalitĂ  e in relazione alla specificitĂ  della fattispecie, abbia dato luogo a lesione della salute del coniuge (Cass. 18853/2001), circostanze asseritamente verificatesi nel caso di specie, come dimostrerebbero anche le perizie medico-legali.

Il ricorrente lamenta pertanto che, affermando la legittimitĂ  di un fatto illecito senza alcuna indagine che ne accertasse le modalitĂ  di esecuzione, la Corte d’appello abbia creato una fattispecie di infedeltĂ  legittima, un’area di danno da non risarcire che l’altro coniuge deve tollerare e non lamentare, così violando l’art. 29 Cost., artt. 2043 e 2059 c.c., e falsamente applicando i principi di diritto posti dalla giurisprudenza di legittimitĂ .

4. CorresponsabilitĂ  nella violazione del dovere di fedeltĂ .

4. Con il quarto motivo, si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione degli artt. 2055 e 2049 c.c., nonchĂ© l’errata e illegittima motivazione relativamente a un punto decisivo della controversia.

Il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata, laddove esclude la configurabilitĂ  di una condotta illecita con riguardo al B. e alle societĂ  convenute in giudizio, presupponga una valutazione errata del concetto di “corresponsabile”.

Deduce che, se il titolo per ottenere l’affermazione di responsabilitĂ  del coniuge è l’art. 2043 c.c., allora sia anche ipotizzabile l’altrui concorso nella condotta colposa ex art. 2055 c.c..

Il ricorrente lamenta che, viceversa, affermare che di un’infedeltĂ  possa rispondere solo colui o colei che abbia violato il patto di fedeltĂ  significhi connotare questa responsabilitĂ  di una natura contrattuale.

Deduce che lo stesso valga per la negazione di una responsabilitĂ  concorrente ex art. 2049 c.c. delle societĂ  convenute, datrici di lavoro del B. e della I.; ciò in quanto l’art. 2049 c.c. esclude la responsabilitĂ  del datore di lavoro solo quando l’illecito non sia stato commesso “nell’esercizio delle incombenze a cui sono stati adibiti” i dipendenti, laddove invece il B., nella prospettazione del ricorrente, aveva la posizione per procurare alla I. un avanzamento in carriera.

Lamenta pertanto che la pronuncia della Corte d’appello abbia aprioristicamente escluso, dal novero dei possibili responsabili, alcuni soggetti del processo solo perchĂ© non legati all’attore da un vincolo di natura contrattuale.

5.Rilevanza della confessione stragiudiziale di violazione del dovere di fedeltĂ .

5. Con il quinto motivo, si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione dell’art. 2735 c.c., nonchĂ© l’errata e illegittima motivazione relativamente a un punto decisivo della controversia.

Il ricorrente lamenta che, anche volendo restare sul piano della responsabilitĂ  contrattuale (per ciò che attiene alla I.), dimostrato il fatto della confessione dell’infedeltĂ  (che, peraltro, la stessa sentenza impugnata ritiene pacifico), in assenza di prova di efficace revoca e in presenza, invece, di un’allegazione (perizia medica) che da questa confessione fa derivare un danno alla salute, la Corte d’appello non avrebbe potuto ritenere legittimo il precedente rigetto, da parte del Tribunale, della domanda risarcitoria nei confronti della convenuta e che il rigetto della domanda nei confronti di chi abbia confessato stragiudizialmente un illecito causativo di danno apparirebbe contra legem. Ciò in quanto, ai sensi dell’art. 2735 c.c., la confessione (e non giĂ  la sua ritrattazione) stragiudiziale fatta alla parte o a chi la rappresenta ha la medesima efficacia probatoria di quella giudiziale; nĂ© rileverebbe nella specie che il fatto confessato sia vero o falso, circostanza che al piĂą avrebbe potuto rilevare nei confronti degli altri convenuti, ma non della I., responsabile di un’azione (il fatto-confessione) che, unitamente al suo contenuto, avrebbe determinato il danno lamentato dall’istante.

6. Diniego delle prove sulla violazione del dovere di fedeltĂ .

6. Con il sesto motivo, si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degli artt. 2730, 2731 e 2733 c.c. e degli artt. 230 e 244 c.p.c. ovvero l’omessa ammissione di interrogatorio formale e prove testimoniali.

Il ricorrente lamenta di aver denunciato invano, nel proprio atto d’appello, l’illegittimitĂ  della pronuncia di primo grado nella parte in cui aveva negato l’ammissione di tredici capitoli di prova per interrogatorio formale e per testi.

Il ricorrente lamenta quindi che il giudizio della Corte d’appello sul punto sia stato errato tanto sotto il profilo della ammissibilitĂ  che della rilevanza.

Il ricorrente deduce pertanto che risulti contra legem il rigetto, aprioristico e cumulativo, di tutte le istanze istruttorie da parte della sentenza impugnata.

7. La condanna per responsabilitĂ  processuale aggravata.

7. Con il settimo motivo, si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione la violazione dell’art. 96 c.p.c..

Il ricorrente lamenta che l’affermazione della temerarietĂ  della lite nei confronti dei destinatari delle azioni ex artt. 2055 e 2049 c.c. appaia ispirata a una visione contrattualistica, ossia basata sul “contratto di matrimonio”, dell’azione giudiziaria proposta dall’istante; laddove invece, nel caso di specie, per la giurisprudenza di legittimitĂ  si è in presenza di un illecito aquiliano o, al piĂą, avente natura insieme contrattuale ed extracontrattuale.

Il ricorrente deduce pertanto l’erroneitĂ  della sentenza impugnata sia nella parte in cui ha confermato la condanna di primo grado, sia nella parte in cui ha nuovamente condannato il ricorrente per appello temerario.

8. Condanna alle spese.

8. Con l’ottavo motivo, si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c..

Il ricorrente lamenta che, in conseguenza dell’erroneo rigetto della propria domanda, sia stato condannato al pagamento delle spese di lite per entrambe le fasi di giudizio; e che, dal riconoscimento dell’erroneitĂ  di detto presupposto, dovrĂ  conseguire la condanna degli intimati al rimborso di ogni somma a tale titolo percepita.

Al termine della esposizione dei motivi, il ricorrente reitera tutte le difese già svolte nel secondo grado di giudizio, affinché non si considerino abbandonate o non impugnate e rinnova la richiesta di cancellazione delle espressioni sconvenienti e offensive, formulata in primo grado e riproposta inutilmente in appello.

Il ricorso deve essere rigettato, in quanto la sentenza resiste alle critiche mosse con i numerosi motivi di ricorso, tra i quali è preliminare l’esame del motivo n. 3, l’infondatezza del quale rende in larga parte superfluo, per le ragioni che si diranno, l’esame degli altri.

Con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata laddove ha escluso che la violazione del dovere di fedeltĂ , perpetrata dalla moglie nei suoi confronti, abbia integrato la violazione di un diritto costituzionalmente protetto e sia da considerarsi pertanto fonte di un danno risarcibile.

La sentenza impugnata muove dall’affermazione contenuta in Cass. n. 18853 del 2011, secondo la quale “I doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio hanno natura giuridica e la loro violazione non trova necessariamente sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, quale l’addebito della separazione, discendendo dalla natura giuridica degli obblighi suddetti che la relativa violazione, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell’illecito civile e dare luogo ad un’autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell’art. 2059 c.c., senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia a questa preclusiva”.

Da questa affermazione, pienamente condivisa (richiamata da ultimo da Cass. n. 4470 del 2018, che puntualizza che i danni alla persona, come danni conseguenza, debbano essere specificamente allegati e provati, anche a mezzo di presunzioni) ed alla quale si intende dare continuitĂ , discendono alcune conseguenze.

La violazione dei doveri discendenti dal matrimonio rileva in primo luogo all’interno del rapporto matrimoniale stesso.

Anche nell’ambito della famiglia i diritti inviolabili della persona rimangono tali, e danno diritto alla protezione prevista dall’ordinamento, cosicchĂ© la loro lesione da parte di altro componente della famiglia può costituire presupposto di responsabilitĂ  civile.

I doveri che derivano dal matrimonio non costituiscono però in capo a ciascun coniuge e nei confronti dell’altro coniuge automaticamente altrettanti diritti, costituzionalmente protetti, la cui violazione è di per sè fonte di responsabilitĂ  aquiliana per il contravventore, ma la violazione di essi può rilevare, oltre che in ambito familiare, come presupposto di fatto della responsabilitĂ  aquiliana, qualora ne discenda la violazione di diritti costituzionalmente protetti, che si elevi oltre la soglia della tollerabilitĂ  e possa essere in tal modo fonte di danno non patrimoniale.

– La mera violazione dei doveri matrimoniali non integra quindi di per sĂ© ed automaticamente una responsabilitĂ  risarcitoria, dovendo, in particolare, quanto ai danni non patrimoniali, riscontrarsi la concomitante esistenza di tutti i presupposti ai quali l’art. 2059 c.c. riconnette detta responsabilitĂ , secondo i principi affermati nella sentenza 11 novembre 2008, n. 26972 delle Sezioni Unite, la quale ha ricondotto sotto la categoria e la disciplina dei danni non patrimoniali tutti i danni risarcibili non aventi contenuto economico.

Isolando, tra i vari doveri che derivano dal matrimonio, il dovere di fedeltĂ , del quale si assume la violazione nel caso in esame, ne discende che la violazione del dovere di fedeltĂ , sebbene possa indubbiamente essere causa di un dispiacere per l’altro coniuge, e possa provocare la disgregazione del nucleo familiare, non automaticamente è risarcibile, ma in quanto l’afflizione superi la soglia della tollerabilitĂ  e si traduca, per le sue modalitĂ  o per la gravitĂ  dello sconvolgimento che provoca nell’altro coniuge, nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto, primi tra tutti il diritto alla salute o alla dignitĂ  personale e all’onore, richiamati del resto nelle stesse prospettazioni del ricorrente.

La risarcibilitĂ  di tali violazioni, si è detto altresì, esula e prescinde dall’ambito dei rimedi endofamiliari, quindi da un lato la mera violazione di tale dovere, o anche l’addebito della separazione in conseguenza della violazione di tale dovere non sono automaticamente fonte di responsabilitĂ  aquiliana (v. Cass. n. 610 del 2012, che ha escluso il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale in tesi connesso con l’infedeltĂ  del coniuge cui la separazione per tale motivo era stata addebitata, in mancanza di prova della lesione dei diritti fondamentali e segnatamente dell’integritĂ  psicofisica, e della conseguente ingiusta lesione di un suo diritto costituzionalmente protetto, ossia di circostanze atte ad integrare gli estremi dell’invocata tutela risarcitoria; v. anche Cass. n. 8862 del 2012), e per contro l’azione risarcitoria può essere promossa anche autonomamente ed a prescindere dal giudizio di addebito della responsabilitĂ  della separazione personale.

– L’autonomia delle due forme di tutela non implica naturalmente una impermeabilitĂ  delle circostanze eventualmente accertate in un giudizio rispetto all’altro, nel senso che i fatti che vengono in considerazione all’interno del giudizio di separazione personale, possono essere gli stessi, per la loro offensivitĂ , a rilevare nel diverso giudizio risarcitorio.

Il bene tutelato è però diverso: nel primo caso, ad essere invocate sono le conseguenze giuridiche che l’ordinamento specificamente ricollega alla pronuncia di addebito (e che sono, per il coniuge a carico del quale venga presa, l’esclusione del diritto al mantenimento -con salvezza del solo credito alimentare, ove ne ricorrano i requisiti- e la perdita della qualitĂ  di erede riservatario e di erede legittimo, con salvezza del diritto ad un assegno vitalizio in caso di godimento degli alimenti al momento dell’apertura della successione – artt. 156, 548 e 585 c.c.-); nel secondo, invece, viene in rilievo il risarcimento del pregiudizio non patrimoniale da lesione di diritti costituzionalmente garantiti.

Soprattutto, l’ordinamento non tutela il bene del mantenimento della integritĂ  della vita familiare fino a prevedere che la sua violazione di per sĂ© possa essere fonte di una responsabilitĂ  risarcitoria per dolo o colpa in capo a chi con la sua volontĂ  contraria o comunque con il suo comportamento ponga fine o dia causa alla fine di tale legame. L’ammissione di una tale affermazione incondizionata di responsabilitĂ  potrebbe andare a confliggere con altri diritti costituzionalmente protetti, quali la libertĂ  di autodeterminarsi ed anche la stessa libertĂ  di porre fine al legame familiare, riconosciuta nel nostro ordinamento fin dal 1970.

Per contro, l’ordinamento protegge e sostiene dall’esterno il bene della vita familiare, con misure anche materiali a tutela del nucleo familiare e dei soggetti che fanno parte di tale essenziale formazione sociale.

Il dovere di fedeltà non trova il suo corrispondente quindi in un diritto alla fedeltà coniugale costituzionalmente protetto, piuttosto la sua violazione è sanzionabile civilmente quando, per le modalità dei fatti, uno dei coniugi ne riporti un danno alla propria dignità personale, o eventualmente un pregiudizio alla salute.

Nel caso di specie, la corte d’appello, attenendosi a questi principi, ha escluso in radice che la violazione del dovere di fedeltĂ  fosse stata causa della separazione (perchĂ© la moglie avrebbe svelato al marito il suo tradimento solo mesi dopo la separazione), ed ha escluso anche che il tradimento, per le sue modalitĂ , avesse potuto recare un apprezzabile pregiudizio all’onore e alla dignitĂ  del coniuge, in quanto non noto neppure nell’ambiente circostante e di lavoro o comunque non posto in essere con modalitĂ  tali da poter essere lesivo della dignitĂ  della persona.

Parimenti infondata è la contestazione contenuta nel sesto motivo, con la quale il L. si duole di non essere stato ammesso a provare il pregiudizio subito: la corte d’appello ha valutato, con suo apprezzamento discrezionale, e dato atto in motivazione, che i capitoli di prova erano volti a provare circostanze che, di per sĂ©, non sarebbero state sufficienti ad integrare la prova di un rilevante pregiudizio alla dignitĂ  del L. per le caratteristiche del tradimento, e per il fatto che, anche se i testi avessero ammesso le circostanze oggetto di prova, ne sarebbe emersa la conoscenza della situazione non da parte del suo ambiente di lavoro ma di quello della moglie.

Il rigetto del terzo motivo porta con sĂ© anche l’irrilevanza del quarto motivo in relazione alla posizione del B..

In proposito, è opportuno rilevare che, in sĂ©, l’amante non è ovviamente soggetto all’obbligo di fedeltĂ  coniugale – il quale riveste un evidente carattere personale-, e pertanto non potrebbe essere chiamato a rispondere per la violazione di tale dovere.

Laddove si alleghi, correttamente, che il diritto violato non è quello alla fedeltĂ  coniugale, bensì il diritto alla dignitĂ  e all’onore, non può escludersi, in astratto, la configurabilitĂ  di una responsabilitĂ  a carico dell’amante. Essa, peraltro, potrĂ  essere affermata soltanto se l’amante stesso, con il proprio comportamento e avuto riguardo alle modalitĂ  con cui è stata condotta la relazione extraconiugale, abbia leso o concorso a violare diritti inviolabili -quali la dignitĂ  e l’onore- del coniuge tradito (si pensi, per esempio, all’ipotesi in cui egli si sia vantato della propria conquista nel comune ambiente di lavoro o ne abbia diffuso le immagini), e purchĂ© risulti provato il nesso causale tra tale condotta, dolosa o colposa, e il danno prodotto. In caso contrario, infatti, il comportamento dell’amante è inidoneo a integrare gli estremi del danno ingiusto, costituente presupposto necessario del risarcimento ex art. 2043 c.c., avendo egli semplicemente esercitato il suo diritto, costituzionalmente garantito, alla libera espressione della propria personalitĂ , diritto che può manifestarsi anche nell’intrattenere relazioni interpersonali con persone coniugate; allo stesso modo in cui, sia pure entro i limiti delineati, resta libero di autodeterminarsi ciascun coniuge.

Ciò premesso, il quarto motivo è comunque, in parte qua, irrilevante, dal momento che avrebbe potuto farsi questione dell’esclusa corresponsabilitĂ  dell’amante della controricorrente, come co-artefice della distruzione del nucleo familiare o come corresponsabile delle lesioni ai valori costituzionalmente protetti riportate dal marito, soltanto qualora la moglie stessa fosse stata ritenuta responsabile di ciò, in accoglimento del terzo motivo di ricorso, non essendo mai stata allegata una autonoma condotta denigratoria o diffamatoria del B. Quanto alla posizione delle due societĂ , il quarto motivo è comunque infondato, in quanto non è configurabile, in ogni caso, una responsabilitĂ  (concorrente con quella del danneggiante principale) della societĂ  datrice di lavoro per non aver sorvegliato e evitato che tra i dipendenti si instaurassero relazioni personali lesive del diritto alla fedeltĂ  coniugale; e ciò anche nel piĂą limitato ambito della rilevanza solo indiretta della violazione di tali doveri, qualora la violazione di essi abbia dato causa alla violazione del rispetto alla dignitĂ  personale dell’altro coniuge. L’ingerenza del datore di lavoro nelle scelte di vita personali dei dipendenti integrerebbe di per sĂ©, al contrario, la violazione di altri diritti costituzionalmente protetti, quali il diritto alla privacy nel luogo di lavoro.

Il rigetto del terzo motivo porta con sĂ© l’irrilevanza del quinto motivo. Dalla sentenza impugnata non emerge affatto che corte d’appello abbia attribuito una scarsa rilevanza alla confessione stragiudiziale della I. in ragione della sua revoca è stato invece escluso che i fatti integranti la violazione del dovere di fedeltĂ , per come si erano svolti, avessero potuto comportare una violazione del diritto alla propria dignitĂ  personale del L..

Riprendendo l’esame del primo motivo, sulla omessa declaratoria di estinzione nei confronti della riconvenzionale del B., che si era costituito parte civile nel processo penale, il ricorso è eccessivamente generico.

Anche il secondo motivo è eccessivamente generico e inoltre è irrilevante, perchĂ© la finalitĂ  cui era tesa la produzione documentale richiesta e non ammessa era provare che tutti sapessero, nell’ambiente di lavoro della moglie, che la stessa avesse conseguito un avanzamento in carriera solo grazie al supporto dell’uomo col quale aveva una relazione, circostanza ritenuta irrilevante dalla corte d’appello ai fini della prova della lesione del diritto alla dignitĂ  personale del marito.

Il settimo motivo, con il quale il ricorrente lamenta di aver subito una ingiusta condanna per lite temeraria nei confronti degli appellati, è infondato: in primo luogo, è stato condannato ex art. 96 c.p.c. nei soli confronti del B., in secondo luogo, la sentenza di appello, che conferma il rigetto della sua domanda, ha valutato la sussistenza dei presupposti della responsabilitĂ  processuale aggravata per aver evocato e costretto a resistere ad una impugnazione infondata, situazione valutabile dalla parte, anch’essa avvocato. L’ottavo, con il quale si lamenta la condanna alle spese, conseguente all’esito negativo del giudizio di merito, è inammissibile perchĂ© è strumentale alla contestazione dell’esito stesso del giudizio, ed infondato laddove non c’è stata alcuna violazione delle regole di soccombenza.

Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo. Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e il ricorrente risulta soccombente, pertanto egli è gravato dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico del ricorrente le spese di giudizio sostenute dalle tre parti controricorrenti, che liquida in complessivi Euro 1.800,00 per ciascuno, oltre 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori.

DĂ  atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte de ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Corte di Cassazione, il 11 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2019

AttivitĂ  lavorativa in locali insalubri e risarcimento del danno: Cass. Civ., sez. VI, Ord., 9 gennaio 2019, n. 276

Mario Scola (Ingegnere e Docente al Liceo Scientifico di Vallo della Lucania-SA)

La Corte d’Appello di Messina confermava la pronuncia del Tribunale della stessa sede che aveva accolto la domanda proposta dal lavoratore nei confronti della societĂ  , volta a conseguire il risarcimento del anno biologico per aver prestato la propria attivitĂ  lavorativa dal 1980 al 1994 in locali insalubri, perchĂ© di ridotte dimensioni e saturi di fumo, così contraendo un tumore faringeo, diagnosticato dopo la cessazione del rapporto di lavoro, rimosso chirurgicamente, e dal quale era derivata una invaliditĂ  permanente quantificata nella misura del 40%.

Avverso tale decisione interpone ricorso per cassazione la societĂ , la Cass. civ., sez. VI Lavoro, ord., 9 gennaio 2019,n. 276 rigetta il ricorso, ritenendo sussistente la eziologia professionale della affezione neoplastica contratta dal lavoratore, sulla scorta del motivato parere espresso dal consulente, che, dopo aver escluso l’ascrivibilitĂ  della patologia ad altri fattori (quali alcool o familiaritĂ  con malattie professionali), aveva affermato che il lavoratore era stato esposto in modo significativo all’inalazione di fumo passivo – riconosciuto, secondo le acquisizioni della scienza medica, quale causa di cancro delle vie aeree superiori – per circa quattordici anni e per una media di almeno sei ore al giorno.

SENTENZA PER ESTESO

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VILAV., Ordinanza 09 gennaio 2019, n. 276

Rilevato che

La Corte d’Appello di Messina con sentenza resa pubblica il 14/4/2014 confermava la pronuncia del Tribunale della stessa sede che aveva accolto la domanda proposta da F.B. nei confronti della societĂ  P.I., volta a conseguire il risarcimento del anno biologico per aver prestato la propria attivitĂ  lavorativa dal 1980 al 1994 in locali insalubri, perchĂ© di ridotte dimensioni e saturi di fumo, così contraendo un tumore faringeo, diagnosticato dopo la cessazione del rapporto di lavoro, rimosso chirurgicamente, e dal quale era derivata una invaliditĂ  permanente quantificata nella misura del 40%.

Avverso tale decisione interpone ricorso per cassazione la s.p.a. P.I. affidato a tre motivi cui resiste con controricorso l’intimato.

Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.

Considerato che

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione, dell’art. 2087 c.c., violazione degli artt. 62, 156, 157 e 161 c.p.c. e nullitĂ  della sentenza per violazione dell’art. 111 Cost.

Si duole che la Corte distrettuale, senza in alcun modo considerare il non corretto espletamento del mandato da parte del nominato ausiliare prof. P. e le osservazioni al riguardo formulate dalla societĂ  appellante, si sia limitata a confermare la sussistenza del nesso eziologico fra patologia diagnosticata ed attivitĂ  lavorativa. Stigmatizza altresì lĂ  sentenza impugnata sotto il profilo della apparenza della motivazione, giacchĂ© l’acritico riferimento alle risultanze della CTU pra inidoneo a giustificare l’accertamento della ricorrenza di un nesso causale fra esposizione al fumo del lavoratore ed insorgenza della patologia neoplastica, considerato l’intervallo temporale che separava l’epoca di tale insorgenza e la cessazione del rapporto (la prima coincidente con il dicembre 2000, la seconda risalente al febbraio 1994).

Sempre con riferimento a tale ampio spazio temporale si prospetta, con il secondo motivo, vizio di omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti, argomentandosi che, ove debitamente valutato, tale fatto avrebbe certamente escluso qualsiasi nesso causale fra attivitĂ  lavorativa e patologia diagnosticata.

2. I motivi, che possono congiuntamente trattarsi siccome connessi, sono infondati.

Diversamente da quanto dedotto dalla societĂ  ricorrente, il giudice del gravame ha espressamente vagliato la questione scrutinata, pervenendo alla argomentata conclusione della sussistenza di una eziologia professionale della affezione neoplastica contratta dal lavoratore, sulla scorta del motivato parere espresso dal nominato ausiliare; questi, dopo aver escluso l’ascrivibilitĂ  della patologia ad altri fattori (quali alcool o familiaritĂ  con malattie professionali), aveva affermato che il B. era stato esposto in modo significativo all’inalazione di fumo passivo – riconosciuto, secondo le acquisizioni della scienza medica, quale causa di cancro delle vie aeree superiori – per circa quattordici anni e per una media di almeno sei ore al giorno; così indubbiamente fornendo positivo riscontro al quesito specifico formulato al riguardo.

L’iter motivazionale che innerva l’impugnata sentenza, appare, dunque, assolutamente articolato e coerente sulla questione dedotta in lite, non rispondendo ai requisiti della motivazione apparente ovvero della illogicitĂ  manifesta che avrebbero giustificato il sindacato in questa sede di legittimitĂ , secondo gli stringenti limiti posti dal novellato art. 360 comma primo n. 5 c.p.c.. (vedi Cass. S.U. 7/4/2014 nn. 8053 e 8054 cui adde Cass. S.U. n. 19881 del 2014, Cass. S.U. n.25008 del 2014, Cass. S.U n.417 del 2015).

Le Sezioni unite hanno infatti affermato su tale norma che; a) la disposizione deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 disp. prel. c.c., come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimitĂ , per cui l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimitĂ  è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sĂ©, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza”, nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e “grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”; b) il nuovo testo introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso * esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia); c) l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sevizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchĂ© la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie; d) la parte ricorrente

dovrĂ  indicare – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui agli artt. 366, primo comma, n. 6), c. p. c. e 369, secondo comma, n. 4), c. p. c. – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui ne risulti l’esistenza, il “come” e il “quando” (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la “decisivitĂ ” del fatto stesso.

La Corte di merito, per quanto sinora detto, facendo richiamo agli esiti degli espletati accertamenti medico-legali, ha reso una motivazione congrua e completa, che rende ragione della eziologia professionale della patologia contratta dal lavoratore e si sottrae, pertanto, alle censure all’esame.

3. Da ultimo, con il terzo motivo ed in via di subordine, si prospetta violazione dell’art. 13 c.2 d.Igs. n. 38/2000 e del d.m. 12/7/2000 di approvazione delle tabelle delle menomazioni.

Si deduce l’erroneitĂ  della valutazione dei postumi invalidanti correlata dalla Corte di merito al n. 134 della tabella allegata al d.m. 12/7/2000 (implicante un range sino a 60 punti), in coerenza con le conclusioni rassegnate dal nominato ausiliare, giacchĂ© detto codice si riferisce alle neoplasie maligne che non si giovano di trattamento medico e/o chirurgico ai fini di prognosi quoad vitam superiore ai cinque anni, quindi incurabili e non operabili; nella specie, sarebbe stato appropriato il richiamo al codice 131 relativo a neoplasie maligne che si giovano di trattamento medico e/o chirurgico locale, radicale, implicante menomazione fino a 10 punti, ovvero ’ al codice 134 (con valutazione sino a 30 punti) per neoplasie maligne che si giovano di trattamento medico e/o chirurgico ai fini di prognosi quoad vitam superiore ai cinque anni a seconda della persistenza e dell’entitĂ  dei segni e sintomi minori della malasttia, comprensivi degli effetti collaterali della malattia.

4. Il motivo non è fondato.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio in materia di invaliditĂ  il vizio – denunciabile in sede di legittimitĂ  – della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice (vedi Cass. 3/2/2012 n. 1652, Cass. 20/2/2009 n. 4254).

Nello specifico, le censure del ricorrente si risolvono in un mero dissenso in relazione alla diagnosi operata dal c.t.u., cui la Corte di merito ha prestato adesione, essendo del tutto generiche, in particolare, quelle espresse in ordine alle carenze della valutazione medico-legale operata dall’ausiliare di secondo grado per quanto riguarda la gravitĂ  e il carattere invalidante del quadro patologico riscontrato a carico dell’Interessato.

5. In definitiva, al lume delle superiori argomentazioni, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimitĂ , liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione in favore dell’avv. C.M.

Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’arti co 17 L. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 DPR 115/2002) – della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 6.000,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15%, ed accessori di legge da distrarsi in favore dell’avv.C.M.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115 del 2002, dĂ  atto della, sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.