La Circ. Inps n. 119 del del 18 dicembre 2018 fornisce le modalità applicative dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, che prevede che i periodi di servizio comunque prestati possono essere riscattati, con un onere parziale a carico dell’interessato e fino ad un massimo di cinque anni, ai fini del riconoscimento degli aumenti di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165. Tale circolare riguarda il personale in servizio attivo nel ruolo militare ed il superstite avente diritto a pensione, il quale quest’ultimo può presentare la domanda di riscatto entro i previsti novanta giorni dalla data di decesso del militare. Pertanto, gli ex militari transitati all’impiego civile non possono avvalersi della facoltà di riscatto in parola, avendo gli stessi acquisito un diverso status.
articolo a cura di Rocchina Staiano (Avvocato, Docente all’Università di Teramo e Consigliera di Parità della Provincia di Benevento)