CASSAZIONE CIV., SEZ. VI-2 CIVILE, ORD. 22/10/18 N. 26633: AUTOVELOX; SEGNALAZIONE; DISCREZIONALITÀ DELLA P.A.

(di Carmela Rescigno- Avv. Foro di Nola)

La Suprema Corte, nel confermare precedenti pronunce, subordina all’effettiva segnalazione della postazione di controllo automatico la validità delle sanzioni per eccesso di velocità, anche laddove dette segnalazioni non siano indicate e riportate nel verbale di accertamento ma di cui se ne sia comunque verificata la presenza.

La Suprema Corte, chiarisce  che né il D.L. 117/2007, né norme successive,  indica le caratteristiche dei cartelli di segnalazione ma stabilisce che sia sufficiente che il dispositivo di rilevazione della velocità sia segnalato agli utenti con qualsiasi strumento, purché in maniera adeguata e visibile. In particolare, il D.L. 117/2007 specifica che le postazioni di controllo della velocità possono essere segnalate o con segnali stradali di indicazione (temporanei o permanenti), o con segnali stradali luminosi a messaggio variabile, o con dispositivi di segnalazione luminosa installati su veicoli.

 La Corte, sottolineando il valore della disgiunzione “o” contenuta nel dettato normativo del richiamato D.L., conferma di fatto la discrezionalità dei Comuni nella scelta della segnaletica. In definitiva, la Corte ha precisato che, nella contestazione di una violazione per eccesso di velocità rilevata a mezzo apparecchiatura elettronica, l’unico accertamento da compiere è quello circa la adeguatezza ed la visibilità della segnaletica, e non quello relativo alla tipologia, che rimane nella discrezionalità dei Comuni.

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