di Giuseppe Sauchella (Avv., Amministratore unico di Sannioeuropa)
Congedo obbligatorio e facoltativo dei padri lavoratori dipendenti per l’anno 2021
Le modifiche apportate dall’art. 1, comma 363, lettere a) e b), della l. 178/2020, c.d. legge di bilancio 2021, al comma 354 dell’art. 1 della l. 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) comportano:
- la proroga del congedo obbligatorio e del congedo facoltativo del padre, che costituiscono misure sperimentali introdotte dalla l. 92/2012, anche per le nascite, le adozioni e gli affidamenti avvenuti nell’anno 2021 (1° gennaio – 31 dicembre);
- l’ampliamento da sette a dieci giorni del congedo obbligatorio dei padri, da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita o dall’ingresso in famiglia o in Italia (in caso, rispettivamente, di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore.
Fruizione del congedo obbligatorio e facoltativo dei padri in caso di morte perinatale del figlio L’art. 1, comma 25, della l. 178/2020 ha modificato l’art. 4, comma 24, lettera a), della l. 92/2012, aggiungendo dopo le parole “nascita del figlio” le seguenti: “, anche in caso di morte perinatale”. Pertanto, il primo periodo della citata lettera a) risulta così modificato: “Il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, anche in caso di morte perinatale, ha l’obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di […]”. Di conseguenza il congedo può essere fruito, sempre entro i cinque mesi successivi alla nascita del figlio, anche nel caso di:
1) figlio nato morto dal primo giorno della 28° settimana di gestazione (il periodo di cinque mesi entro cui fruire dei giorni di congedo decorre dalla nascita del figlio che in queste situazioni coincide anche con la data di decesso);
2) decesso del figlio nei dieci giorni di vita dello stesso (compreso il giorno della nascita).
Il periodo di cinque mesi entro cui fruire dei giorni di congedo decorre comunque dalla nascita del figlio e non dalla data di decesso. Dalla tutela restano pertanto esclusi i padri i cui figli (nati, adottati o affidati) siano deceduti successivamente al decimo giorno di vita (il giorno della nascita è compreso nel computo).
Infine, per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti nell’anno 2020, i padri lavoratori dipendenti hanno diritto a sette giorni di congedo obbligatorio (più uno di congedo facoltativo), anche se ricadenti nei primi mesi dell’anno 2021. Anche nei casi di morte perinatale avvenuti nell’anno 2020, con periodo di fruizione totalmente o parzialmente ricadente nell’anno 2021, acquisito il parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, è riconosciuto il diritto a sette giorni di congedo obbligatorio e uno di congedo facoltativo.