Le sentenze di San Martino 2109 -Primo Commento-

Consenso informato
Danno differenziale
Azione di rivalsa
Personalizzazione del danno
Danno da perdita del rapporto parentale
Legge Balduzzi e liquidazione del danno con le Tabelle
c.d. “micropermanenti”
Danno terminale
Onere della prova e nesso causale
Perdita di chance
Retroattività della legge Balduzzi

Paolo Vinci Irene Vinci

ISBN 978-88-32149-40-1

Pag. 60

€ 20,00 (iva compresa)

Esattamente 11 anni dopo quelle sentenze delle Sezioni Unite che nel 2008 ebbero una vastissima eco in tema di danno non patrimoniale e posero fine al proliferare di una serie di voci di danno apparentemente inarrestabile,
riconducendo tutte le species all’unico genus del danno non patrimoniale, ma valorizzandole con un’adeguata personalizzazione ove ne sussistessero i presupposti, l’11 novembre 2019 sono state pubblicate dieci sentenze della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione su temi assai dibattuti.


Gli argomenti trattati sono quelli del:

consenso informato (sent. n. 28985),

del danno differenziale e delle sue modalità di calcolo (sent. n. 28986),

delle azioni di rivalsa e regresso prima e dopo la legge Gelli-Bianco (sent. n. 28987),

dei criteri per riconoscere la personalizzazione del danno (sent. n. 28988),

dei presupposti e delle modalità di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale e del danno terminale (sent. n. 28989),

della necessità di applicare le Tabelle del Codice delle Assicurazioni per liquidazione del danno di lieve entità (sent. n. 28990),

dell’onere della prova nei giudizi per responsabilità professionale medica (sent. n. 28991 e sent. n. 28992),

del danno da perdita di chances (sent. n. 28993),

dell’irretroattività della legge Balduzzi e della legge Gelli- Bianco (sent. n. 28994).

Profili della responsabilità medica dopo le sentenze di San Martino

Gli aspetti penali della responsabilità medica
Gli aspetti processuali della responsabilità medica

La responsabilità dello psichiatra e il consenso informato
La responsabilità del medico in équipe
Il danno da nascita indesiderata

PAOLO VINCI – IRENE VINCI

Pagine 338 ISBN 978-88-32149-35-7

Prezzo € 35,00 (iva compresa)– sconto 5% €33,25 + spese di spedizione (Italia+ isole)

Questo libro, aggiornato alle sentenze di San Martino 2019, pone
l’attenzione anche sugli aspetti processuali e si propone come uno
strumento di ausilio per il professionista utile per individuare le casistiche di responsabilità medica in un ambito in costante divenire.
L’obiettivo dell’opera è quello di inquadrare gli argomenti rimanendo il più possibile fedeli alla pratica delle aule giudiziarie, pur non escludendo una peculiare attenzione verso particolari aspetti della responsabilità professionale medica sui quali il dibattito dottrinale e giurisprudenziale è particolarmente vivace.
Viene riportata ampia casistica che coinvolge la Responsabilità dello Psichiatra e il Consenso informato in psichiatria, la Responsabilità dell’équipe medica e la Nascita indesiderata. Oltre agli aspetti civilistici sono analizzati anche i profili penali della responsabilità medica.

LE SENTENZE DI SAN MARTINO 2019

primo commento

Consenso informato
Danno differenziale
Azione di rivalsa
Personalizzazione del danno
Danno da perdita del rapporto parentale
Danno terminale
Onere della prova e nesso causale
Perdita di chance
Retroattività della legge Balduzzi


PAOLO VINCI IRENE VINCI

ISBN 978-88-32149-38-8

Pagine 55

Prezzo € 15,00 (iva compresa)

Esattamente 11 anni dopo quelle sentenze delle Sezioni Unite che nel 2008 ebbero una vastissima eco in tema di danno non patrimoniale e posero fine al proliferare di una serie di voci di danno apparentemente inarrestabile, riconducendo tutte le species all’unico genus del danno non patrimoniale, ma valorizzandole con un’adeguata personalizzazione ove ne sussistessero i presupposti , l’11 novembre 2019 sono state pubblicate dieci sentenze della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione su temi assai dibattuti.
Gli argomenti trattati sono quelli del consenso informato (sent. n. 28985), del danno differenziale e delle sue modalità di calcolo (sent. n. 28986), delle azioni di rivalsa e regresso prima e dopo la legge Gelli-Bianco (sent. n. 28987), dei criteri per riconoscere la personalizzazione del danno (sent. n. 28988), dei presupposti e delle modalità di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale e del danno terminale (sent. n. 28989), della necessità di applicare le Tabelle del Codice delle Assicurazioni per liquidazione del danno di lieve entità (sent. n. 28990), dell’onere della prova nei giudizi per responsabilità professionale medica (sent. n. 28991 e sent. n. 28992), del danno da perdita di chances (sent. n. 28993), dell’irretroattività della legge Balduzzi e della legge Gelli-Bianco (sent. n. 28994).

PROFILI DI RESPONSABILITÀ MEDICA CIVILE E PENALE DOPO LE SENTENZE DI SAN MARTINO 2019

DATA DA DEFINIRE

RICHIEDI INFORMAZIONI

RELATORI:

Dott. Patrizio Gattari
Prof. Avv. Paolo Vinci
Dott. Franco Marozzi
Prof. Fabio Basile
Avv. Irene Vinci
Dott.Marcello Polo

PROGRAMMA:

L’evoluzione della responsabilità penale medica dalla sentenza Franzese alla legge Gelli – Prof. Fabio Basile

La responsabilità dello psichiatra e i problemi del consenso informato in psichiatria – Prof. Avv. Paolo Vinci

Coffee Break

Il danno da nascita indesiderata: criteri assicurativi di valutazione e quantificazione dal punto di vista dell’Assicuratore – Dott. Marcello Polo

Pausa pranzo

La responsabilità dell’équipe medica e la dicotomia della responsabilità della Struttura e del medico prima e dopo le leggi Balduzzi e Gelli – Dott. Patrizio Gattari

L’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’Assicuratore: orientamenti a confronto – Avv. Irene Vinci

Il ruolo (e il “peso”) del CTU prima e dopo la legge Gelli – Dott. Franco Marozzi

DOVE:

Hotel Michelangelo – Piazza Luigi di Savoia, n. 6, 20124 Milano

9.30 – 13.00 / 14.00 – 17.30 (7 ore)
(registrazione dei partecipanti a partire dalle ore 9.00)

La responsabilità civile e penale del medico: profili di diritto sostanziale e processuale -Aggiornato con le sentenze di San Martino 2019-

Responsabilità della guardia medica
Responsabilità dello psichiatra
Responsabilità del personale infermieristico
Obbligo del referto

CON FORMULARIO

Contiene il Codice di Deontologia Medica

Monia Dottorini

ISBN 978-88-32149-25-8

Pag.146


Capitolo 1. Elemento psicologico, nesso di causalità ed aspetti risarcitori nell’ambito della responsabilità medica
1.1 L’elemento psicologico ed il c.d. comportamento alternativo lecito ai fini della configurabilità della responsabilità medica
1.1.a Caso giurisprudenziale in materia di giudizio controfattuale nella responsabilità medica
1.2 Individuazione del nesso di causalità tra colpa medica ed evento
1.2.a Caso giurisprudenziale in materia di responsabilità ripartita tra medico e struttura sanitaria
1.3 Responsabilità medica d’equipe e reato omissivo improprio- Commento alla sentenza della Corte di Cassazione sez.IV 13.12.2012, n.48226
1.3.a Caso giurisprudenziale in materia di responsabilità medica d’equipe
1.4 La rilevanza della cartella clinica – Cassazione Civile sez.III 23.03.2018, n.7250
1.4.a Caso giurisprudenziale in materia di difettosa tenuta della cartella clinica ed onere della prova
Capitolo 2. Casi di responsabilità professionale medica
2.1 Responsabilità della guardia medica nel caso di inosservanza delle prescrizioni sanitarie
2.2 Responsabilità dello psichiatra tra posizione di garanzia ed osservanza delle regole cautelari
2.3 Ruolo e responsabilità del personale infermieristico
Capitolo 3. Obblighi dell’esercente la professione sanitaria e danno da malpratice medica
3.1 L’adempimento dell’obbligo del referto da parte dell’esercente la professione sanitaria
3.2 Il diritto ad essere informato ed il dovere di informare nel rapporto medico-paziente. Inversione dell’onere della prova
3.3 Riparto dell’onere probatorio tra medico-paziente ai fini della dimostrazione dell’esistenza od inesistenza del danno (cenni alla sentenza del Tribunale di Milano 2014)
3.4 La natura del risarcimento del danno conseguenziale alla condotta illecita del medico
3.5 La personalizzazione del danno sanitario – commento alla sentenza della Corte di Cassazione Civile, Sez. III, 11.11.2019, n. 28988
3.6 Danno da perdita di chance quale conseguenza di omessa diagnosi di malattia oncologica
3.7 Danno da nascita indesiderata
Capitolo 4. Evoluzione normativa in materia di responsabilità medica
4.1 Nuovi parametri di valutazione della responsabilità del medico, a seguito dell’introduzione della Legge Balduzzi 08.11.2012, n. 189 (depenalizzazione della colpa medica lieve)
4.2 Disquisizioni giurisprudenziali ai fini dell’inquadramento della colpa professionale medica
4.3 Le novità in tema di responsabilità medica successivamente all’entrata in vigore della Legge Gelli-Bianco
Capitolo 5. Le prime applicazioni giurisprudenziali dopo l’entrata in vigore della legge 08-03-2017, n.24 (c.d. legge Gelli-Bianco)
5.1 Osservare le buone pratiche clinico-assistenziali. Commento alla sentenza della Corte di Cassazione, Sezione IV, 20.04.2017, n. 28187 – ric. T.
5.2 Superamento della dicotomia tra colpa lieve e colpa grave. Commento alla sentenza della Corte di Cassazione, 19.10.2017, n. 50078
5.3 L’orientamento delle Sezioni Unite del 21.12.2017 – l’informativa provvisoria n. 31
5.4 La riforma Lorenzin (Legge 11.01.2018, n. 3)
Capitolo 6. Aspetti processuali in tema di responsabilità medica
6.1 La responsabilità medica nel processo penale
6.2 La responsabilità medica nel processo civile
Capitolo 7. FORMULARIO ricorrente nel processo civile
7.1 Ricorso per accertamento tecnico preventivo
7.2 Atto di citazione
7.3 Comparsa di costituzione e risposta
7.4 Ricorso ex art.702 bis c.p.c.
Capitolo 8. Conclusioni
Capitolo 9. Codice di deontologia medica
Giurisprudenza
Sitografia
Bibliografia

X-Ligo Responsabilità civile sanitaria e medica

IRENE PATELLA

ISBN 978-88-32149-029

Pagine 90 + Giurisprudenza e Normativa citata nel testo

€ 18,00 (iva compresa)

pubblicato il 6 luglio 2019

La presente trattazione si pone l’obiettivo di rappresentare uno strumento chiaro, organico ed efficace per l’approfondimento di un settore della responsabilità civile non poco complesso, qual è quello della responsabilità sanitaria, su cui negli anni si sono focalizzate numerose riforme e che da sempre dà vita ad un’intensissima produzione giurisprudenziale, per gli innumerevoli problemi interpretativi che ha comportato e tuttora comporta.
Proprio tramite una disamina completa, ma allo stesso tempo breve e non dispersiva dei temi affrontati, si è provveduto a cogliere ed approfondire gli aspetti più rilevanti della disciplina, compiendo, ove necessario, anche brevi excursus sulla sua evoluzione, al fine di donare al lettore una visione d’insieme quanto più possibile organica dell’argomento e garantirgli una esaustiva comprensione di cosa debba intendersi oggi per responsabilità sanitaria, intesa nel suo duplice atteggiarsi a responsabilità contrattuale o extracontrattuale, di quali ne siano le cause e quali le eventuali conseguenze giuridiche.

L’intervento processuale dell’assicurazione nella responsabilità medica e sanitaria

Antonio Serpetti di Querciara – Ilaria De Luca

ISBN 978-88-32149-23-4

Pag. 50

Prezzo €15,00 (iva compresa)

In questo volume si vuole evidenziare gli aspetti più problematici riguardanti l’intervento processuale delle Assicurazioni alla luce delle novità introdotte dalla Legge Gelli-Bianco.

Come indicato, l’art. 8, comma 4 della predetta Legge disciplina in buona sostanza tre aspetti: impone al paziente danneggiato un percorso negoziale quale condizione di procedibilità; introduce una previsione di favore per il rito sommario di cognizione di cui agli artt. 702-bis ss. c.p.c.; impone a tutte le parti l’obbligo di cooperare, e alle Compagnia di assicurazione di formulare una proposta conciliativa.

Il Legislatore, inoltre, all’art. 8, comma 4, ha previsto che la partecipazione alla consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis, c.p.c., sia obbligatoria “per tutte le parti, ivi comprese le Compagnie assicurative”, ponendo questioni: su chi è tenuto a partecipare al tentativo obbligatorio di conciliazione; se L’Assicurazione è legittimata passiva nel procedimento per A.T.P. finalizzato alla conciliazione della lite e se in caso di inerzia delle parti, può, eventualmente, essere chiamata in causa per ordine del giudice.


SOMMARIO

Introduzione: quadro normativo pregresso e breve rassegna delle novità introdotte dalla legge n. 24/2017 (c.d. legge “Gelli-Bianco”).
Capitolo 1. L’attuale quadro normativo: il c.d. “doppio filtro di procedibilità” ex art. 8, Legge n. 24/2017.
1.1 Il procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c.
1.2 La legittimazione processuale delle parti coinvolte e delle Assicurazioni.
Capitolo 2. L’assicurazione nel procedimento di ATP
2.1 L’intervento processuale delle Imprese di assicurazione nel procedimento di accertamento tecnico preventivo: una questione ancora controversa.
Capitolo 3. Gli orientamenti della giurisprudenza sull’intervento processuale delle assicurazioni nel giudizio di ATP: casistica
3.1 L’orientamento favorevole all’intervento processuale delle Compagnie di assicurazione: la significativa pronuncia del Tribunale di Verona del 10 maggio 2018
3.2 L’orientamento giurisprudenziale opposto
3.3 La possibilità della chiamata in causa dell’Assicurazione iussu iudicis, ex art. 107 c.p.c.
3.3 Conclusioni e criticità

X-Ligo L’intervento processuale dell’assicurazione nella responsabilità medica e sanitaria

Antonio Serpetti di Querciara – Ilaria De Luca

ISBN 978-88-32149-23-4

Pag. 50 + collegamento banca dati Giurisprudenza e Normativa citata nel testo

Prezzo €18,00

pubblicato il 19 giugno 2019

In questo volume si vuole evidenziare gli aspetti più problematici riguardanti l’intervento processuale delle Assicurazioni alla luce delle novità introdotte dalla Legge Gelli-Bianco.

Come indicato, l’art. 8, comma 4 della predetta Legge disciplina in buona sostanza tre aspetti: impone al paziente danneggiato un percorso negoziale quale condizione di procedibilità; introduce una previsione di favore per il rito sommario di cognizione di cui agli artt. 702-bis ss. c.p.c.; impone a tutte le parti l’obbligo di cooperare, e alle Compagnia di assicurazione di formulare una proposta conciliativa.

Il Legislatore, inoltre, all’art. 8, comma 4, ha previsto che la partecipazione alla consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis, c.p.c., sia obbligatoria “per tutte le parti, ivi comprese le Compagnie assicurative”, ponendo questioni: su chi è tenuto a partecipare al tentativo obbligatorio di conciliazione; se L’Assicurazione è legittimata passiva nel procedimento per A.T.P. finalizzato alla conciliazione della lite e se in caso di inerzia delle parti, può, eventualmente, essere chiamata in causa per ordine del giudice.


SOMMARIO

Introduzione: quadro normativo pregresso e breve rassegna delle novità introdotte dalla legge n. 24/2017 (c.d. legge “Gelli-Bianco”).
Capitolo 1. L’attuale quadro normativo: il c.d. “doppio filtro di procedibilità” ex art. 8, Legge n. 24/2017.
1.1 Il procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c.
1.2 La legittimazione processuale delle parti coinvolte e delle Assicurazioni.
Capitolo 2. L’assicurazione nel procedimento di ATP
2.1 L’intervento processuale delle Imprese di assicurazione nel procedimento di accertamento tecnico preventivo: una questione ancora controversa.
Capitolo 3. Gli orientamenti della giurisprudenza sull’intervento processuale delle assicurazioni nel giudizio di ATP: casistica
3.1 L’orientamento favorevole all’intervento processuale delle Compagnie di assicurazione: la significativa pronuncia del Tribunale di Verona del 10 maggio 2018
3.2 L’orientamento giurisprudenziale opposto
3.3 La possibilità della chiamata in causa dell’Assicurazione iussu iudicis, ex art. 107 c.p.c.
3.3 Conclusioni e criticità

Il contratto di spedalità

di Irene Patella


(tratto dall’e-book Responsabilità civile sanitaria e medica)

Il rapporto di assistenza sanitaria che si instaura tra struttura sanitaria e paziente comprende una complessità ed un’eterogeneità di prestazioni non facilmente determinabili a priori che, pertanto, non consentono di ridurlo a mero rapporto di prestazione di opera professionale.

Proprio per la poliedrica funzione che l’assistenza sanitaria ricopre nel suo complesso, formato da innumerevoli prestazioni accessorie e doveri organizzativi della struttura, essa non può ridursi ad una prestazione di tipo medico – chirurgica in senso stretto, ma merita di essere sussunta all’interno di una fattispecie contrattuale atipica ad hoc, adatta a rappresentarne le caratteristiche. È per tale ragione che dottrina[1] e giurisprudenza[2] hanno coniato il contratto atipico di spedalità.

Con tale nomen si intende quel complesso contratto sinallagmatico a prestazioni corrispettive intercorrente tra struttura sanitaria e paziente, dal contenuto piuttosto complesso.

Esso, infatti, comprende tutta una serie di prestazioni ulteriori rispetto all’assistenza medica e/o chirurgica che si sostanziano in doveri di gestione logistica delle risorse, predisposizione di strumentazioni idonee agli scopi curativi, gestione del personale medico e paramedico, manutenzione dei macchinari e dei locali della struttura, garanzia di mantenimento delle condizioni igienico – sanitarie necessarie alla fruizione dei servizi e di utilizzo di apparecchiature moderne, di vigilanza e di controllo degli strumenti e dei prodotti farmaceutici utilizzati, di accertamento dell’impiego di sangue controllato, ecc.[3]

Tutti i suddetti doveri sono ritenuti strumentali rispetto all’obbligazione principale che è quella di cura ed il loro inadempimento configura un’ipotesi di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria ex art. 1218 c.c., poiché si porrebbe in contrasto con l’interesse del paziente creditore. In un certo senso tutti i suddetti doveri, il cui rispetto forma oggetto del cosiddetto “contratto di spedalità”, si inseriscono in un generico obbligo gravante sulla struttura che è quello di buona organizzazione.[4]

Risulta essenziale a tal fine comprendere quale generale condotta sia richiesta alla struttura sanitaria affinché si intendano rispettati i suddetti obblighi ed è per questo che giurisprudenza e dottrina hanno incentrato la loro attenzione sul concetto di diligenza che, in questo caso, non può che essere una diligenza professionale, quindi qualificata, ai sensi del secondo comma dell’art. 1176 c.c.[5]

La struttura è diligente qualora faccia quanto è possibile per garantire l’adempimento dei suddetti doveri e il soddisfacimento integrale del paziente, secondo un giudizio da operarsi in concreto ed in modo oggettivo. Tale dovere si può sostanziare anche in atti omissivi o di opposizione a ciò che in concreto possa pregiudicare le legittime aspettative del paziente preso in cura.

Il giudizio di diligenza, infatti, non deve comportare valutazioni soggettive sullo sforzo individuale compiuto da un soggetto (in questo caso dal soggetto giuridico ente sanitario) ma deve consistere in una valutazione oggettiva della condotta da cui emerga che la disfunzione rilevata non potesse in alcun modo evitarsi, nemmeno utilizzando particolari metodi tecnico – organizzativi. Qualora questo giudizio ex post dovesse dare risultati negativi allora si dovrebbe configurare una responsabilità civile in capo all’ente.[6]

Tutto ciò naturalmente comporta delle pesanti conseguenze sul piano probatorio, poiché la struttura (sulla cui responsabilità contrattuale non sussistono dubbi) dovrà provare non già di avere adottato un comportamento diligente, ma di aver adottato tutti gli accorgimenti tecnici ed organizzativi necessari e possibili sulla base delle circostanze del caso concreto, dimostrando così un inadempimento inevitabile dovuto a cause ad essa non imputabili e da essa non controllabili, quindi eccezionali ed imprevedibili. In pratica, la struttura dovrebbe dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.[7]

Inoltre, la struttura sanitaria non è responsabile contrattualmente unicamente per i fatti addebitabili a proprio inadempimento, ma anche per quelli compiuti dai medici che vi operano ex art. 1228 c.c., siano o meno dipendenti della struttura, come viene unanimemente rilevato dalla giurisprudenza. Il Tribunale di Arezzo, ad esempio, ha recentemente ribadito che “In tema di contratto di c.d. spedalità, l’accettazione del paziente in una struttura deputata a fornire assistenza sanitario-ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d’opera atipico di spedalità, in base alla quale la stessa è tenuta ad una prestazione complessa, che non si esaurisce nella effettuazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche già prescritte dall’art. 2 l. 132/68. In presenza di contratto di spedalità la responsabilità della struttura ha natura contrattuale, sia in relazione a propri fatti d’inadempimento sia per quanto concerne il comportamento dei medici dipendenti, a norma dell’art. 1228 c.c., secondo cui il debitore che nell’adempimento dell’obbligazione si avvale dell’opera di terzi, ancorché non alle sue dipendenze risponde anche dei fatti dolosi o colposi dei medesimi. A questi fini è sufficiente che la struttura sanitaria comunque si avvalga dell’opera di un medico. Ove anche non sia stato stipulato un contratto formale apposito – come è nella specie – le relative obbligazioni si fondano comunque sul “contatto sociale”, connotato dallo speciale affidamento, che il malato ripone, in chi esercita una professione protetta avente ad oggetto beni costituzionalmente tutelati e di importanza apicale, quale la salute. Dunque, le obbligazioni hanno natura contrattuale in riferimento al contenuto e, in taluni casi, anche alla fonte del rapporto giuridico.”[8]

Un problema applicativo connesso al contratto di spedalità, inoltre, consisterebbe nella disciplina ad esso applicabile, poiché, trattandosi di un contratto atipico, non può esservi applicata interamente e pedissequamente la disciplina giuridica di un contratto tipizzato, proprio perché il legislatore non lo ha predisposto (altrimenti si tratterebbe di contratto tipico).

Per tale ragione, è l’interprete a dover definire la disciplina applicabile tra le ipotesi tipiche ed a colmare i vuoti per quegli aspetti a cui le discipline tipizzate non dovessero risultare confacenti, con l’aiuto naturalmente della giurisprudenza. In essa, però, è ancora forte il richiamo alla disciplina tipica del contratto d’opera professionale, per quanto non contrastante, in un certo senso rinnegando tutte le elucubrazioni argomentative su cui si è fondata la distinzione e la contrapposizione tra i due contratti.


[1] Cfr. P. Stanzone, V. Zambrano, Attività sanitaria e responsabilità civile, Giuffrè, 1998, p. 505 ss.; G. Toscano, Il difetto di organizzazione: una nuova ipotesi di responsabilità? in Responsabilità civile e previdenza, 1996, p.395 ss.

[2] Cfr. ex multis, Corte d’Appello di Roma, 3 marzo 1998 e Cassazione civile, 1/07/2002, n. 9556.

[3]È sulla base di tali doveri che sono stati articolati i requisiti minimi che una struttura sanitaria deve possedere.

[4] Su di esso, si veda N. Mazzia, Furto di neonato e responsabilità civile dell’ospedale, in Foro italiano, 1988, I, p. 1629.

[5] Esso infatti disponendo che “Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata” richiede una diligenza qualificata in relazione all’attività svolta che sia maggiore di quella media richiesta al buon padre di famiglia. In seno a tale disposto vi è un richiamo chiaro all’art. 2236 c.c. su prestatore d’opera.

[6] Sui criteri oggettivi di valutazione della diligenza, cfr. P. Trimarchi, Istituzioni di diritto privato, XII ed. Giuffrè, 1998, p. 339 ss.

[7]Di contro, alcuni autori hanno ritenuto che la particolare natura impersonale del debitore – struttura rendesse impossibile una tale gravosa prova; cfr.  A. Gabrielli, La r.c. del professionista: generalità, in P. Cendon (a cura di), La responsabilità civile, Giappichelli, 1998, p. 305.

[8]Tribunale di Arezzo, sentenza del 23/07/2018, n.776. In ogni caso, il Tribunale di Mantova, con sentenza del 01/03/2018, n.163, precisa che “La struttura sanitaria, pubblica o privata, risponde della condotta dolosa o colposa del medico di cui si avvalga, quando non siano stati dedotti profili ulteriori di colpa propria ed esclusiva (quali ad esempio la carenza della struttura sotto il profilo tecnico-organizzativo) …”.