(di Giovanna Romano – Funzionario – Provincia di Benevento)
Il 23 gennaio 2019 tra POSTE ITALIANE S.p.A. anche in rappresentanza di Poste Vita S.p.A. e PostePay S.p.A. e SLC-CGIL, SLP-CISL, UILposte, FAILP-CISAL, CONFSAL Comunicazioni, e FNC UGL Comunicazioni è stato sottoscritto accordo sul lavoro agile. A partire dal 24/01/2019 e sino al 31/03/2020 verrà avviato un periodo di sperimentazione per l’introduzione del Lavoro Agile nel Gruppo Poste Italiane che coinvolgerà, su base volontaria, tutti i lavoratori appartenenti agli ambiti organizzativi di cui all’allegato 1 del presente Accordo, per i quali l’Azienda ha riconosciuto la piena compatibilità delle attività svolte con l’esecuzione della prestazione lavorativa in modalità Agile. Ferma restando l’assegnazione della lavoratrice/del lavoratore Agile presso la propria sede di lavoro, nella giornata di esecuzione dell’attività lavorativa in modalità Agile la prestazione potrà essere svolta presso uno dei luoghi indicati dalla lavoratrice/dal lavoratore nell’Accordo Individuale, riconducibili alle seguenti tipologie:
a) proprio domicilio/propria residenza;
b) altro luogo chiuso;
c) altro ufficio della Società rispetto a quello di abituale assegnazione, compatibilmente con la disponibilità di una postazione di lavoro.
ACCORDO PER ESTESO
Il giorno 23 gennaio 2019
tra
POSTE ITALIANE S.p.A. anche in rappresentanza di Poste Vita
S.p.A. e PostePay S.p.A.
e SLC-CGIL, SLP-CISL, UILposte, FAILP-CISAL, CONFSAL Comunicazioni,
e FNC UGL Comunicazioni
Premesso che
– in occasione del rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale
avvenuto il 30 novembre 2017, le Parti hanno introdotto nell’articolato
contrattuale l’istituto del Lavoro Agile, manifestando l’interesse comune a
ricercare soluzioni: di flessibilità organizzativa che consentano ai
dipendenti, attraverso l’uso delle tecnologie e nel rispetto degli obiettivi
assegnati, di lavorare in tempi e spazi diversi rispetto a quelli abitualmente
stabiliti;
– le Parti identificano nel Lavoro Agile uno strumento di
welfare aziendale che permette di agevolare la conciliazione delle esigenze
personali e familiari con quelle professionali, nel rispetto della produttività
aziendale, in un’ottica di maggiore focalizzazione degli obiettivi e
responsabilizzazione sui risultati;
– nell’interesse della sostenibilità ambientale e del benessere
collettivo, Azienda e OO.SS, riconoscono nel Lavoro Agile uno strumento capace
di contribuire alla riduzione delle emissioni di CO2, e della congestione del
traffico cittadino, limitando l’impatto ambientale dovuto agli spostamenti
casa-lavoro e favorendo la contestuale riduzione dei consumi energetici;
– le Parti convengono che il Lavoro Agile costituisce una
diversa modalità di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo
indeterminato, distinta dall’istituto del Telelavoro;
– l’Azienda, con comunicazione del 20 luglio 2018, ha già reso
noto alle OO.SS. di voler effettuare la messa a punto del modello in materia di
Lavoro Agile, attraverso l’avvio di una sperimentazione che si realizzerà nel
2019;
– la suddetta fase di sperimentazione del Lavoro Agile risponde
all’esigenza di mettere a punto un modello, da estendere successivamente su
ambiti organizzativi più ampi che saranno individuati in coerenza con quanto
previsto dall’art. 27 del CCNL vigente;
– le Parti, nell’ambito della presente intesa, convengono
sull’opportunità di condividere i principi guida che, in coerenza con le
disposizioni di legge in materia di Lavoro Agile, orienteranno la fase di sperimentazione;
Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:
le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.
A partire dal 24/01/2019 e sino al 31/03/2020 verrà avviato un
periodo di sperimentazione per l’introduzione del Lavoro Agile nel Gruppo Poste
Italiane che coinvolgerà, su base volontaria, tutti i lavoratori appartenenti
agli ambiti organizzativi di cui all’allegato 1 del presente Accordo, per i
quali l’Azienda ha riconosciuto la piena compatibilità delle attività svolte
con l’esecuzione della prestazione lavorativa in modalità Agile.
Il Lavoro Agile potrà essere richiesto dalle lavoratrici e dai
lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche part-time; e dai
Responsabili di Struttura; con riferimento alle lavoratrici nei tre anni
successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità e alle
lavoratrici/ai lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi
dell’art. 3, comma 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104, troverà inoltre
applicazione quanto disposto dal comma 3bis dell’art. 18 della legge n.
81/2017, introdotto dalla legge n. 145/2018.
L’adesione al Lavoro Agile avverrà mediante sottoscrizione di uno specifico Accordo individuale tra Azienda e lavoratrice/lavoratore, il cui format è allegato alla presente intesa (allegato 2). In caso di modifiche che dovessero essere apportate al suddetto format, l’Azienda si impegna a darne informativa alle OO.SS. stipulanti la presente intesa.
Tale Accordo individuale costituirà, per tutta la durata del
Lavoro Agile, parte integrante del contratto individuale di lavoro in essere
tra Azienda e dipendente e regolamenterà l’esecuzione della prestazione
lavorativa svolta all’esterno della ordinaria sede di lavoro.
La prestazione di lavoro in modalità Agile sarà resa, durante la
fase di sperimentazione, ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 18 e ss.
della legge n. 81/2017 ed in conformità con i principi di seguito delineati.
1. LUOGO DELLA PRESTAZIONE
Ferma restando l’assegnazione della lavoratrice/del lavoratore Agile
presso la propria sede di lavoro, nella giornata di esecuzione dell’attività
lavorativa in modalità Agile la prestazione potrà essere svolta presso uno dei
luoghi indicati dalla lavoratrice/dal lavoratore nell’Accordo Individuale,
riconducibili alle seguenti tipologie:
a) proprio domicilio/propria residenza;
b) altro luogo chiuso;
c) altro ufficio della Società rispetto a quello di abituale
assegnazione, compatibilmente con la disponibilità di una postazione di lavoro.
In occasione della programmazione delle singole giornate di
Lavoro Agile, di cui al successivo punto 2, la/il dipendente dovrà di volta in
volta indicare il luogo, tra quelli riportati nell’Accordo Individuale, in cui
presterà l’attività per la giornata oggetto di pianificazione.
Qualora, durante la giornata di Lavoro Agile, la lavoratrice/il
lavoratore abbia necessità di variare il luogo prescelto e/o di spostarsi verso
un diverso luogo tra quelli, riportati nell’Accordo Individuale, presso cui
completare la prestazione lavorativa, la stessa/lo stesso dovrà darne
preventiva comunicazione via email al Responsabile diretto.
Con riferimento al luogo di svolgimento della prestazione in
Lavoro Agile, si precisa che lo stesso costituisce sede di lavoro a tutti gli
effetti legali e contrattuali, compresa la tutela in merito agli infortuni sul
lavoro, in coerenza con le disposizioni previste dall’art. 23 della legge n.
81/2017.
Nelle giornate di Lavoro Agile non sarà di norma richiesto lo
svolgimento dell’attività lavorativa presso la sede di un cliente e nei
confronti della lavoratrice/del lavoratore non troveranno applicazione le
previsioni di cui all’art. 40 (Trasferta) del CCNL vigente. Fa eccezione il
caso in cui durante la giornata di Lavoro Agile alla lavoratrice/al lavoratore
venga richiesto di recarsi, per motivi di servizio sopraggiunti, presso altra
sede di lavoro o presso un cliente.
Nella fattispecie di cui sopra, la/il dipendente sarà tenuta/o,
salvo impedimenti, a recarsi presso il luogo indicato ed alla stessa/allo
stesso saranno applicate – al ricorrere dei relativi presupposti contrattuali –
le disposizioni previste dalla citata norma contrattuale in tema di trasferta
relativamente al tempo impiegato per recarsi presso la località di trasferta e
a quello occorrente per rendere la prestazione richiesta dall’Azienda.
La giornata di Lavoro Agile non completamente fruita potrà
essere recuperata nella medesima settimana oppure in quella immediatamente
successiva.
2. DURATA E PROGRAMMAZIONE DEL LAVORO AGILE
Durante la fase sperimentale, la prestazione potrà essere resa
in modalità Agile a giornata intera con cadenza di 1 giorno a settimana.
Qualora, per esigenze organizzative e/o produttive la giornata
settimanale, di lavoro Agile non possa essere eseguita, la lavoratrice/il
lavoratore, d’intesa con il proprio Responsabile, potrà ricalendarizzare detta
giornata, di norma nella medesima settimana oppure in quella immediatamente
successiva.
La pianificazione delle giornate di lavoro in modalità Agile
sarà concordata fra dipendente e Responsabile diretto, di norma su base
settimanale, tenendo conto delle esigenze lavorative ed organizzative della
struttura coinvolta.
Durante il periodo di svolgimento della prestazione lavorativa
in modalità Agile, l’Azienda e la lavoratrice/il lavoratore potranno recedere
dall’Accordo individuale in presenza di un giustificato motivo quali ad esempio
il trasferimento, l’assegnazione ad una nuova unità produttiva, la variazione
del ruolo e/o delle mansioni, con comunicazione scritta e motivata da fornire
all’altra parte con un preavviso non inferiore a 15 giorni. lavorativi. Qualora
il Lavoro Agile venga effettuato da lavoratori disabili di cui all’art. 1 della
legge n. 68/99, l’Azienda potrà recedere dall’Accordo individuale di Lavoro
Agile con un preavviso non inferiore a 90 giorni.
Al termine del periodo di svolgimento del Lavoro Agile, anche in
caso di recesso anticipato, verrà ripristinata – senza necessità di alcuna
comunicazione preventiva – l’ordinaria modalità di esecuzione della prestazione
di lavoro.
3. ORARIO DI LAVORO
La prestazione in Lavoro Agile dovrà essere svolta nel rispetto
dei limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale
della propria Struttura di appartenenza, derivanti dalla legge e dal CCNL
vigente.
Fermo restando quanto sopra, la prestazione lavorativa in
modalità Agile potrà essere resa, anche in modo non continuativo,
nell’intervallo temporale tra le ore 8,00 e le ore 20,00 (le lavoratrici/i
lavoratori dovranno altresì fruire dell’intervallo previsto dall’art. 29, comma
VII, del vigente CCNL per la consumazione del pasto).
L’eventuale indisponibilità a rendere la prestazione lavorativa
per periodi temporali superiori ai 90 minuti dovrà essere preventivamente
comunicata dalla lavoratrice/dal lavoratore al proprio Responsabile diretto.
Esaurita la prestazione giornaliera prevista, la lavoratrice/il
lavoratore potrà, disattivare il personal computer ed il tablet eventualmente
fornito.
Nelle giornate di lavoro Agile sarà escluso il ricorso a
prestazioni straordinarie o di lavoro supplementare.
Per quanto attiene l’attestazione della presenza nelle giornate
di Lavoro: Agile, questa verrà effettuata tramite Lettore virtuale delle
timbrature; restano confermate le caratteristiche di flessibilità orarie già
riconosciute agli interessati.
4. APPARECCHIATURE E STRUMENTI DI LAVORO
Ferma rimanendo la strumentazione già in dotazione, le
apparecchiature necessarie per lo svolgimento della prestazione in modalità
Agile saranno fornite dall’Azienda, che ne garantirà la conformità alle
normative vigenti assicurando il buon funzionamento e la manutenzione degli
apparati forniti.
In particolare, le strumentazioni di lavoro: (quali ad es.
computer portatili; dispositivi palmari, tablet e smartphone aziendali) che la
lavoratrice/il lavoratore è tenuta/o ad utilizzare per lo svolgimento della
prestazione Agile, saranno configurate in modo da garantire la sicurezza della
rete informatica aziendale, anche mediante l’installazione di un personal
Firewall che non potrà essere disattivato autonomamente dalla lavoratrice/dal
lavoratore Agile.
Eventuali impedimenti tecnici allo svolgimento dell’attività
lavorativa durante la prestazione in modalità Agile dovranno essere
tempestivamente comunicati al proprio Responsabile diretto che, ove lo riterrà
opportuno per motivi di servizio, potrà richiedere alla lavoratrice/al
lavoratore di fare rientro presso la propria sede di lavoro o di recarsi presso
l’Hub aziendale più prossimo al fine di completare la prestazione lavorativa
giornaliera.
In tal caso, il tempo intercorrente tra l’insorgere del guasto
tecnico e la ripresa dell’attività presso la sede concordata sarà computato
nell’orario di lavoro giornaliero a tutti gli effetti. Nel caso di impedimenti
a rientrare presso l’Hub aziendale più prossimo o la propria sede, la
lavoratrice/il lavoratore, non potendo completare la prestazione lavorativa,
dovrà giustificare le ore di assenza con un titolo a proprio carico (ad
esempio: permessi per festività soppresse, PIR, permessi ex art. 34, commi I e
XIII, del vigente CCNL).
La giornata di Lavoro Agile non completamente, fruita potrà
essere recuperata nella medesima settimana oppure in quella immediatamente
successiva.;
5. SICUREZZA SUL LAVORO
In tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, l’Azienda, in
occasione della sottoscrizione dell’Accordo individuale, si impegna a fornire
un’informativa scritta relativa ai rischi generici e ai rischi specifici
connessi all’effettuazione della prestazione lavorativa in modalità Agile.
Analoga informativa sarà resa ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
prima dell’avvio della sperimentazione.
Attesa la rilevanza della tematica, le Parti concordano
sull’opportunità che la stessa sia oggetto di approfondimento nell’ambito della
prima convocazione utile dell’Organismo Paritetico Nazionale per la Salute e
Sicurezza sui Luoghi di lavoro, di cui all’art. 5 del vigente CCNL.
Nel rispetto delle vigenti normative di legge, l’Azienda
assicurerà alla lavoratrice/al lavoratore Agile la tutela contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dipendenti dai rischi connessi alla
prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali. :
La lavoratrice/Il lavoratore/Agile avrà l’obbligo di cooperare
all’attuazione delle misure di prevenzione disposte dall’Azienda per
fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione resa
all’esterno dei locali aziendali e sarà tenuta/o ad applicare le direttive
aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, a custodire con
diligenza le apparecchiature in dotazione e ad utilizzarle esclusivamente per
lo svolgimento dell’attività lavorativa, in conformità con le istruzioni
ricevute, nonché con le disposizioni legali e contrattuali in materia.
Per tutta la durata della sperimentazione, eventuali periodi di
infortunio occorsi nella giornata di Lavoro Agile che non dovessero essere
riconosciuti, come tali dall’INAIL saranno considerati neutri ai fini del
calcolo dell’istituto del premio di risultato e dell’attribuzione del punteggio
complessivo per la determinazione della graduatoria utile alla mobilità
volontaria nazionale.
6. FORMAZIONE
Le lavoratrici/I lavoratori appartenenti ai bacini organizzativi
coinvolti nella sperimentazione, i loro Responsabili riceveranno una specifica
formazione su principi, logiche e modalità di funzionamento del Lavoro Agite,
sulla normativa di riferimento e sulle relative regole di accesso delle
risorse. Il relativo progetto sarà esaminato in sede di Ente Bilaterale, per la
Formazione e Riqualificazione Professionale di cui all’art. 5 del vigente CCNL.
Sugli stessi temi sarà inoltre attivato un momento di
approfondimento dedicato, che coinvolgerà congiuntamente Responsabili aziendali
e componenti delle Segreterie Nazionali delle OO.SS. stipulanti la presente
intesa.
Durante 10 svolgimento della prestazione lavorativa in modalità
Agile, alle lavoratrici/ai lavoratori saranno, inoltre, garantite le medesime
opportunità di accesso alla formazione previste per i lavoratori comparabili
che non rendono la prestazione in modalità Agile.
7. TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO
La lavoratrice/Il lavoratore che svolge la prestazione, in
modalità di Lavoro Agile ha diritto ad un trattamento economico e normativo non
inferiore a quello applicato nei confronti dei dipendenti che svolgono le
medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’Azienda.
Nello svolgimento della prestazione lavorativa in modalità Agile
il comportamento della lavoratrice/del lavoratore dovrà essere sempre
improntato a principi di correttezza e buona fede.
I periodi di lavoro effettuati in modalità di Lavoro Agile
concorrono al raggiungimento degli obiettivi previsti dal premio di risultato
al pari delle giornate lavorative rese all’interno dei locali aziendali.
Fatto salvo quanto espressamente previsto dalla presente intesa
e dall’Accordo individuale, la lavoratrice/il lavoratore Agile sono soggetti
alla medesima disciplina normativa ed economica del restante personale in tutte
le fasi (costituzione, svolgimento e cessazione) del rapporto di lavoro. In
particolare, il Lavoro Agile non modifica il sistema di diritti e libertà
sindacali, individuali e collettivi, sanciti dalla legge e dalla contrattazione
collettiva. Alla lavoratrice/al lavoratore Agile saranno altresì garantite le
medesime opportunità di sviluppo professionale previste per la generalità dei
dipendenti nonché il riconoscimento, anche nelle giornate di prestazione resa
in modalità Agile, del ticket per la consumazione del pasto secondo le
previsioni dell’art. 85 del vigente CCNL.
La lavoratrice/Il lavoratore sarà tenuta/o ad attuare tutte le
cautele e ad adottare adeguati comportamenti nell’esecuzione della sua attività
lavorativa al di fuori dei locali aziendali per assicurare la riservatezza dei
dati trattati in coerenza con gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in
materia di privacy. Parimenti, anche il datore di lavoro si impegna a
rispettare le disposizioni in materia di privacy tempo per tempo vigenti.
La lavoratrice/Il lavoratore Agile, anche con riferimento alla
prestazione resa all’esterno dell’Azienda, sarà tenuta/o ad una condotta
informata ai principi di correttezza, riservatezza, segretezza, diligenza, nel
rispetto di tutte le norme di legge e di contratto tempo per tempo vigenti e
delle regole del Codice Etico del Gruppo Poste Italiane.
Resta l’obbligo di rispettare i doveri del dipendente di cui
all’art. 52 del CCNL vigente, nonché le disposizioni di cui al presente Accordo
e quelle previste nell’Accordo individuale di Lavoro Agile.
***
Le Parti si incontreranno entro 3 mesi dall’avvio della
sperimentazione al fine di confrontarsi in merito alle prime risultanze della
stessa.
Nel corso del 2019 l’andamento ed il gradimento della
sperimentazione saranno monitorati, attraverso la somministrazione di
questionari volontari secondo le consuete modalità – anche informatiche – atte
comunque a garantire il completo anonimato dei partecipanti, il cui format sarà
preventivamente fornito alle OO.SS. stipulanti la presente intesa. L’esito del
monitoraggio sarà reso noto alle OO.SS. medesime.
I contenuti della presente intesa producono effetti
limitatamente al periodo di durata della sperimentazione (31/03/2020); entro il
31/12/2019 le Parti si impegnano ad incontrarsi con l’obiettivo di definire un
Accordo per la regolamentazione dell’istituto, in coerenza con le previsioni
del vigente CCNL.
Poste Italiane S.p.A.
SLC CGIL
SLP CISL
FAILP CISAL
CONFSAL Com.ni
FNC UGL Com.ni