WEBINAR -LA DIFESA DEL CLIENTE BANCARIO NELLA CESSIONE DEI CREDITI

È stato riconosciuto 1 credito formativo dal Consiglio Nazionale Forense

Avv. Gianluca Bozzelli


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16 aprile 2021
ore 15:30-17:30

€40,00+iva
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Argomenti

  • Principi generali e normativa, generale e speciale della cessione del credito (L. 130/1999 e TUB)
  • Patrimonio separato ed effetti sostanziali e processuali. Vizi ed irregolarità
  • Comunicazioni e notificazioni ai debitori. Trasferimento garanzie
  • Titolo esecutivo del cessionario: giudiziale o stragiudiziale
  • Presupposti dell’azione esecutiva del cessionario
  • Strategie difensive: argomentazioni pregiudiziali, preliminari e di merito
  • Novità giurisprudenziali
  • Risposte ai quesiti

16 aprile 2021
ore 15:30-17:30
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WEBINAR -LA RILEVANZA USURARIA DEGLI INTERESSI MORATORI DOPO LE SEZIONI UNITE N.19597/2020

È stata presentata la richiesta di accreditamento al Consiglio Nazionale Forense

Avv. Luigi Quintieri


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26 marzo 2021
ore 15:30-17:30

€40,00+iva
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Argomenti

  • Rapporti tra interessi moratori e disciplina antiusura
  • Come verificare l’usurarietà degli interessi moratori
  • Conseguenze dell’usura sul tasso di mora
  • Anatocismo e interessi moratori
  • Strategie difensive e novità giurisprudenziali
  • Risposte ai quesiti

26 marzo 2021
ore 15:30-17:30
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WEBINAR – ANALISI DELLE MODIFICHE DEL DECRETO CORRETTIVO AL CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E I NUOVI PRINCIPI D’ATTESTAZIONE DEI PIANI DI RISANAMENTO

È stata presentata la richiesta di accreditamento al Consiglio Nazionale Forense

Dott.ssa Marcella Caradonna – Dott. Massimiliano Castagna


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17 marzo 2021
ore 15:30-17:30

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Argomenti

  • Il decreto correttivo al codice della crisi d’impresa
  • Le modifiche agli strumenti per la soluzione alla crisi d’impresa
  • La nuova transazione fiscale
  • Il nuovo sovraindebitamento
  • I nuovi principi d’attestazione dei piani di risanamento
  • Responsabilità dell’attestatore
  • Risposte ai quesiti

17 marzo 2021
ore 15:30-17:30
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WEBINAR – LA MERITEVOLEZZA E LA COLPA NEL NUOVO SOVRAINDEBITAMENTO

Il restyling della Legge n.3/2012 aggiornato
alla legge 18 dicembre 2020 n.176

Avv. Giuliana Gianna

È stata presentata la richiesta di accreditamento al Consiglio Nazionale Forense

solo 30 posti disponibili


In occasione della pubblicazione del volume (stesso titolo), il webinar intende approfondire le principali novità in vigore dal 25 dicembre 2020, applicabili anche alle procedure pendenti, in un settore in continua ascesa, come dimostra l’evoluzione giurisprudenziale degli ultimi anni.

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9 marzo 2021 – ore 15:30-17:30


Prezzo €40,00+iva
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Argomenti

  • La composizione della crisi da sovraindebitamento: dalla Legge n. 3/2012 alle novità introdotte dalla Legge n. 176/2020
  • Dal consumatore al socio illimitatamente responsabile
  • Il sovraindebitamento familiare
  • La falcidia dei crediti tributari e la ristrutturazione dei debiti derivanti da cessione del quinto/tfr
  • Moratoria annuale e durata del piano/accordo
  • La meritevolezza del debitore-consumatore
  • Il merito creditizio
  • Inammissibilità delle contestazioni del creditore colpevole
  • Atti in frode ai creditori
  • La relazione particolareggiata e l’attestazione del gestore-O.C.C.
  • Il ruolo del Giudice
  • L’esdebitazione del debitore incapiente
  • Risposte ai quesiti

9 marzo 2021 – ore 15:30-17:30


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WEBINAR – LA CONTESTAZIONE DELLA FALSITÀ DELLA FIRMA E DEI DOCUMENTI NELLE CONTROVERSIE BANCARIE: PROFILI GIURIDICI E GRAFOLOGICI

È stata presentata la richiesta di accreditamento al Consiglio Nazionale Forense

Avv. Roberto Di Napoli – Dott.ssa Licia Selvaggio


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5 marzo 2021
ore 15:30-17:30

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Argomenti

  • Il disconoscimento della firma: forma e termini
  • La CTU: poteri e preclusioni del consulente e oneri delle parti
  • La firma
  • Tecniche di contraffazione delle firme
  • Generi grafici e diverso valore probatorio
  • Come si procede nell’accertamento peritale grafologico
  • Le possibili insidie nell’indagine grafo-tecnica
  • Risposte ai quesiti

5 marzo 2021
ore 15:30-17:30
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WEBINAR – ISTITUTI ALTERNATIVI AL TESTAMENTO

Relatrice: Avv. Valeria Cianciolo

È stata presentata la richiesta di accreditamento al Consiglio Nazionale Forense

solo 30 posti disponibili


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16 febbraio 2021 WEBINAR
ore 14:30-16:30


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Argomenti

  • Divieto dei patti successori
  • Donazione e condizione di riversibilità
  • Donazione con riserva di disporre
  • Il trust
  • Il prestito vitalizio ipotecario
  • Il negozio fiduciario e l’affidamento fiduciario alla luce della c.d. legge del “dopo di noi”
  • Il patto di famiglia
  • L’atto di destinazione. Ammissibilità della costituzione per testamento?
    Risposte ai quesiti

16 febbraio 2021 WEBINAR
ore 14:30-16:30
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WEBINAR – LE FIDEIUSSIONI OMNIBUS: CASI DI NULLITÀ, IPOTESI DI RESPONSABILITÀ E STRATEGIE PROCESSUALI

Prof. Avv. Andrea Sirotti Gaudenzi

EVENTO ACCRDITATO DAL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE CON N.1 CREDITO FORMATIVO

solo 30 posti disponibili



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12 febbraio 2021
ore 15:30-17:30


Prezzo €40,00+iva
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Argomenti

  • Inquadramento della fideiussione omnibus
  • Il provvedimento della Banca d’Italia del 2 maggio 2005
  • L’adozione delle clausole presenti nello schema ABI: conseguenze
  • Rapporti tra accordo a monte e intese a valle
  • Casi dubbi: la qualifica di consumatore riconosciuta al fideiussore
  • La giurisprudenza: nullità totale o nullità parziale degli accordi?
  • Strategie processuali
  • Risposte ai quesiti

12 febbraio 2021
ore 15:30-17:30

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WEBINAR – L’AZIONE DI RIDUZIONE

Relatrice: Avv. Valeria Cianciolo

È stata presentata la richiesta di accreditamento al Consiglio Nazionale Forense

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10 febbraio 2021 WEBINAR
ore 14:30-16:30


prezzo €40,00+iva


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Argomenti

  • I Legittimari
  • Cosa è la riduzione
  • Il calcolo della riduzione
  • Cosa inserire nell’atto di citazione
  • Casi pratici
  • Risposte ai quesiti

10 febbraio 2021 WEBINAR
ore 14:30-16:30
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WEBINAR – LE SOLUZIONI STRAGIUDIZIALI DELLE CONTROVERSIE BANCARIE E FINANZIARIE

È stata presentata la richiesta di accreditamento al Consiglio Nazionale Forense

Avv. Gianluca Bozzelli


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5 febbraio 2021
ore 15:30-17:30

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Argomenti

  • Reclamo all’intermediario
  • Mediazione obbligatoria e conciliazione
  • Arbitro Bancario Finanziario e Arbitro Controversie Finanziarie
  • Consulenza tecnica preventiva art.696 bis c.p.c. e trattative giudiziali
  • Trattative stragiudiziali e saldo stralcio (crediti deteriorati NPL e UTP)
  • Risposte ai quesiti

5 febbraio 2021
ore 15:30-17:30
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e-book – I controlli del custode giudiziario ante udienza ex art. 569 c.p.c.

CON SCHEDA PRATICA E MODELLO DI RELAZIONE scaricabile in formato pdf

Maria Teresa De Luca

ISBN 978-88-32149-69-2

Pag. 138

Prezzo €18,00 (iva compresa)


Da qualche anno nei procedimenti esecutivi immobiliari vengono coinvolte diverse figure professionali, ai quali il Giudice dell’esecuzione ha affidato il compito di custode giudiziario e delegato alla vendita.

La crescente importanza di queste figure professionali per il funzionamento di questo aspetto della Giustizia, ha comportato, sia un incremento delle competenze, che una presa di responsabilità sulla necessità di un controllo dell’intera procedura.

Il compito di controllo della regolarità della procedura esecutiva, che è prerogativa del Giudice dell’Esecuzione, viene sempre più frequentemente, se non esclusivamente, affidato agli ausiliari, ovvero C.T.U. incaricati delle perizie sugli immobili, professionisti ai quali è affidata la custodia dei beni o al delegato alla vendita.

Il presente lavoro si sofferma sui controlli che il custode giudiziario deve effettuare prima dell’udienza ex art. 569 c.p.c. per assicurare la corretta incardinazione, e quindi prosecuzione, della procedura esecutiva immobiliare.

INDICE SOMMARIO

Capitolo 1. L’udienza ex art.569 c.p.c.

Capitolo 2. La nomina del custode giudiziario
2.1 L’impugnabilità del provvedimento di nomina e di revoca del custode giudiziario
2.2 I controlli del custode giudiziario ante udienza ai sensi dell’art. 569 c.p.c.

Capitolo 3. I controlli del primo gruppo
3.1 Il titolo esecutivo
3.2 Il precetto
3.2.1 L’avvertimento ai sensi della L. 27 gennaio 2012, n. 3
3.2.2 L’elezione di domicilio
3.2.3 La sottoscrizione dell’atto di precetto
3.2.4 La notifica del precetto
3.3 Il pignoramento
3.3.1 L’ingiunzione ex art. 492 c.p.c.
3.3.2 Gli altri avvertimenti al debitore
3.3.3 L’esame dei beni e dei diritti pignorati
3.3.4 Le attestazioni di conformità

Capitolo 4. I controlli del secondo gruppo
4.1 L’iscrizione a ruolo e la nota di iscrizione a ruolo
4.2 L’istanza di vendita
4.3 La documentazione ex art. 567 c.p.c.
4.4 I creditori iscritti e i comproprietari
4.5 Il deposito della nota di trascrizione
4.6 La rinnovazione della trascrizione del pignoramento
4.7 La notifica del decreto ex art. 569 c.p.c. al debitore e ai creditori iscritti

Capitolo 5. I controlli del terzo gruppo
5.1 L’acquisto a titolo di erede
5.2 Il rischio di evizione e usucapione
5.3 La coincidenza dei dati catastali fra il pignoramento, la nota di trascrizione e l’iscrizione ipotecaria
5.4 La documentazione ex art. 567 c.p.c.
5.5 La provenienza del bene pignorato per donazione o successione
5.6 Il regime patrimoniale del debitore
5.7 I debitori esecutati stranieri
5.8 Creditore procedente, il mandatario e la cessione dei crediti
5.9 La trascrizione del contratto preliminare di acquisto
5.10 Gli ulteriori controlli del custode

Capitolo 6. Scheda controlli ante udienza ex art.2

Capitolo 7. Relazione iniziale del custode giudiziale

LA CENTRALE RISCHI E LA NUOVA DEFINIZIONE DI DEFAULT DOPO IL REGOLAMENTO DELEGATO (UE)

di Enrico Sirotti Gaudenzi

Il default alla luce del Regolamento Delegato (UE) n. 171/2018 e delle linee guida EBA. Secondo l’art. 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013 un debitore è considerato in default quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: «a. condizione soggettiva (“unlikeliness to pay”) – l’ente giudica improbabile che, senza il ricorso ad azioni quale l’escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni creditizie verso l’ente stesso, la sua impresa madre o una delle sue filiazioni; b. (“past-due criterion”) – il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni su una obbligazione creditizia rilevante verso l’ente, la sua impresa madre o una delle sue filiazioni. Le autorità competenti possono sostituire il periodo di 90 giorni con uno di 180 giorni per le esposizioni garantite da immobili residenziali o da immobili non residenziali di PMI nella classe delle esposizioni al dettaglio, nonché per le esposizioni verso organismi del settore pubblico».

IL TEMA VERRÀ APPROFONDITO NEL VOLUME IN MATERIA DI CENTRALE RISCHI GIÁ IN LAVORAZIONE CON L’AVV. ENRICO SIROTTI GAUDENZI

Gli intermediari applicano questi parametri tenendo in considerazione l’insieme di tutte le esposizioni del debitore e, relativamente a quelle che vengono classificate nel portafoglio regolamentare “al dettaglio”, possono anche prendere in considerazione la singola transazione dalla quale si è originata l’esposizione. Il Regolamento Delegato, integrando il Regolamento (UE) n. 575/2013, ha individuato i casi secondo i quali un’esposizione creditizia scaduta diventi rilevante con conseguente configurazione di uno stato di default rientrante nella condizione oggettiva, indicandone i termini assoluti e relativi per l’applicazione della soglia a fini prudenziali. Gli Orientamenti EBA (European Banking Authority) sull’applicazione della definizione di default, ai sensi dell’articolo 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013, in conformità al mandato conferito dall’ABE (Autorità Bancaria Europea), forniscono i criteri di calcolo dei giorni di scaduto per la individuazione del default, i trattamenti specifici in caso di verso le amministrazioni centrali, le autorità locali e gli organismi del settore pubblico, i criteri di uscita dallo stato di default e tutti gli indicatori (sia qualitativi che quantitativi) da tenere in considerare ai fini della corretta individuazione di probabile e definitivo inadempimento.

I parametri individuati dalla completa disciplina sopra richiamata riguardano: le soglie di rilevanza per la classificazione dell’esposizione creditizia scaduta in stato di default; i criteri di calcolo dei giorni di scaduto per la classificazione a default; i criteri di uscita dallo stato di default e gli indicatori di probabile inadempimento.

Le soglie di rilevanza ai fini della classificazione di un’esposizione in default. Le soglie di rilevanza per la classificazione di un’esposizione in default (artt. 1 e 2, R.D. 171/2018 della Commissione Europea del 19 ottobre 2017) sono: «in termini assoluti 100,00 euro per le esposizioni al dettaglio e 500,00 euro per le altre esposizioni; in termini relativi l’1% dell’importo complessivo di tutte le esposizioni verso il debitore facenti capo agli intermediari creditizi e finanziari appartenenti a un medesimo perimetro di consolidamento prudenziale (non rilevano le esposizioni in strumenti di capitale). Le autorità competenti possono individuare una soglia diversa, compresa nell’intervallo da 0 a 2,5%, nel caso ritengano che la soglia di rilevanza dell’1% non corrisponda a un livello ragionevole di rischio».

Qualora venga fissata una componente relativa alla soglia di rilevanza che preveda una percentuale superiore o inferiore all’1%, l’autorità competente deve fornire all’ABE i motivi di tale scelta.

Relativamente alla soglia espressa in termini relativi, la Banca d’Italia ha individuato per le banche meno significative e per le SIM, un valore pari all’1%. Affinchè un’esposizione scaduta sia considerata rilevante devono essere superate entrambe le soglie precedentemente indicate.

I criteri di calcolo dei giorni di scaduto. In relazione ai criteri di calcolo dei giorni di scaduto il Regolamento Delegato ha sancito che tali soglie devono essere superate per 90 giorni consecutivi. Il medesimo decreto impone che non vi sia la possibilità di compensazione fra gli importi scaduti con le linee di credito aperte e non utilizzate (margini disponibili); relativamente al conteggio dei giorni consecutivi di scaduto, ne viene fatto coincidere l’inizio col superamento delle soglie di rilevanza. Particolari trattamenti, con diverse condizioni, sono riservati, poi, per i crediti commerciali nei confronti dell’amministrazione centrale, delle autorità locali e degli organismi del settore pubblico.

I parametri per uscire dallo stato di default. Un’esposizione già classificata in stato di default può essere riclassificata ad uno stato di non default qualora siano decorsi almeno tre mesi dal momento in cui venga a cessare la precedente condizione che ha visto classificare la posizione in stato di default.

Gli Orientamenti EBA (European Banking Authority), in relazione alle condizioni minime per la riclassificazione a uno stato di non default impongono agli enti di «(a) considerare che l’attivazione del default non continua ad applicarsi a una esposizione precedentemente classificata come in stato di default, laddove siano trascorsi almeno tre mesi dal momento in cui non siano più rispettate le condizioni di cui all’art. 178, paragrafo 1, lettera b), e all’art. 178, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013; (b) tener conto del comportamento del debitore durante il periodo di cui alla lettera a); (c) tener conto della situazione finanziaria del debitore durante il periodo di cui alla lettera a); (d) successivamente al periodo di cui alla lettera a), effettuare una valutazione e, laddove l’ente constati ancora l’improbabile adempimento integrale delle proprie obbligazioni senza l’escussione di garanzie, le esposizioni dovrebbero continuare a essere classificate come in default fino a che l’ente è soddisfatto che il miglioramento della qualità creditizia sia effettivo e permanente; (e) le condizioni di cui alle lettere da a) a d) dovrebbero verificarsi anche con riferimento alle nuove esposizioni verso il debitore, in particolare qualora le precedenti esposizioni in stato di default verso il suddetto debitore siano state vendute o annullate. Gli enti possono applicare il periodo di cui alla lettera a) a tutte le esposizioni, o applicare periodi diversi per i diversi tipi di esposizioni».

Gli indicatori che fanno presumere un probabile inadempimento. Gli intermediari devono attenersi a tutti gli indicatori qualitativi e quantitativi indicati dagli orientamenti forniti dall’EBA sull’applicazione della definizione del default al fine di procedere a una corretta valutazione che possa far presumere un probabile inadempimento.

L’attuale disciplina nazionale. Relativamente alla disciplina nazionale ricordiamo come le Circolari n. 148 del 2 luglio 1991 “Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Intermediari del Mercato Mobiliare”, n. 217 del 5 agosto 1996 “Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL” e n. 189 del 21 ottobre 1993 “Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio” ci offrano la definizione delle esposizioni creditizie deteriorate, in linea con la definizione europea e una classificazione di tutte le esposizione in relazione alla loro anomalia e gravità (dalla più lieve allo stato più grave delle sofferenze). Al fine di determinare le esposizioni creditizie deteriorate si applicano le seguenti modalità: l’esposizione è rilevata come scaduta quando, in caso di approccio per singolo debitore, venga superata la soglia di rilevanza pari al 5% dell’esposizione complessiva con la possibilità di compensare le esposizioni scadute con i margini disponibili presenti in altre linee di credito dello stesso debitore. Il conteggio dei giorni di scaduto avviene con inizio dal giorno successivo alla scadenza prevista per il pagamento, senza considerare il momento in cui viene superata la soglia di rilevanza.

L’attuale disciplina nazionale differisce dalla nuova disciplina imposta dal Regolamento Delegato in quanto, in caso di approccio per debitore, è prevista una soglia diversa (5% in luogo del nuovo 1%) e la possibilità di compensare le esposizioni scadute coi margini disponibili; al contrario, in caso di approccio per transazione non è prevista nessuna soglia. Come già anticipato il conteggio dei giorni di scaduto inizia il giorno successivo alla data di inadempienza, anche se essa abbia un importo non rilevante.

Il Regolamento Delegato, al contrario, stabilisce che: il conteggio inizi solo quando l’ammontare scaduto ecceda le soglie di rilevanza; non prevede dei criteri per l’uscita dalle esposizioni creditizie deteriorate; disciplina trattamenti diversi per esposizioni correlate a operazioni di factoring ed esposizioni verso amministrazioni pubbliche.

Sintesi sui principali cambiamenti

  • Disciplina attuale:
  • a) L’istituto di credito classifica il cliente a default quando risulta un arretrato di pagamento che costituisca almeno il 5% del totale delle esposizioni del cliente.
  • b) L’istituto di credito classifica il cliente a default nel caso in cui l’arretrato di pagamento si protragga per più di 90 giorni consecutivi.
  • c) Lo stato di default decade dal momento in cui il cliente regolarizza nei confronti dell’istituto di credito l’arretrato di pagamento.
  • d) Per evitare di essere classificato a default, la normativa permette la compensazione degli importi scaduti con la disponibilità presente su altre linee di credito non utilizzate.
  • Nuova disciplina:
  • a) L’istituto di credito classifica il cliente a default quando risulta un arretrato di pagamento di: oltre 100,00 euro per le persone fisiche e di oltre 500,00 euro per le imprese. L’arretrato indicato deve rappresentare più dell’1% del totale delle esposizioni del cliente verso l’istituto di credito. La soglia dei 500,00 euro viene ridotta a 100,00 euro per le imprese che, individuate come tali sulla base del Settore di Attività Economica (SAE), presentano un indicatore dimensionale inferiore ai 2,5 milioni di euro ed esposizioni verso la banca per un ammontare complessivo inferiore a 1 milione di euro.
  • b) L’istituto di credito classifica il cliente a default se l’arretrato di pagamento si protrae per più di 90 giorni consecutivi.
  • c) Lo stato di default permarrà per almeno 90 giorni dal giorno in cui il cliente ha regolarizzato nei confronti dell’istituto l’arretrato di pagamento.
  • d) La normativa non permette più la compensazione degli importi scaduti con la disponibilità presente su altre linee di credito non utilizzate. L’ istituto di credito sarà quindi obbligato a classificare il cliente a default anche nel caso in cui sia presente della disponibilità su altre linee di credito non utilizzate.

L’avv. Enrico Sirotti Gaudenzi è anche coautore dei seguenti ebook.

WEBINAR – LA RESPONSABILITÀ SANITARIA AI TEMPI DEL COVID-19

Avv. Antonio Serpetti di Querciara


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27 gennaio 2021 WEBINAR
ore 15:30-17:30

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Argomenti

  • Corretta tenuta della cartella clinica
  • La responsabilità della struttura sanitaria pubblica e privata anche alla luce dell’emergenza sanitaria
  • La responsabilità nelle R.S.A.
  • La responsabilità per la c.d. medicina d’urgenza
  • La responsabilità del 118 e della Regione
  • La responsabilità di equipe e dei suoi singoli componenti
  • Risposte ai quesiti

27 gennaio 2021 WEBINAR
ore 15:30-17:30
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WEBINAR – LA “MALA”SORTE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILIARE AI TEMPI DEL COVID-19 NELL’ITALIA DEI COLORI(zona rossa, arancione, gialla e verde). RIMEDI PRESENTI E PROSPETTIVE FUTURE

Avv. Saverio Luppino

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14 dicembre 2020
ore 14:30-16:30


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Argomenti

  • Covid-19: inquadramento generale del problema e gestione dei rapporti giuridici nel periodo emergenziale
  • L’approccio tradizionale offerto dai rimedi del diritto positivo: impossibilità sopravvenuta, eccessiva onerosità, riconduzione contratto ad equità
  • L’applicabilità della legislazione emergenziale ai soli contratti commerciali; ed i contratti abitativi per studenti universitari fuori sede?
  • L’adempimento dell’obbligazione di pagamento dei canoni: la sospensione e/o “l’ibernazione” dell’obbligazione: mora o impedimento per causa di forza maggiore ?
  • Le ricadute processuali, le azioni giudiziarie esercitabili e gli approcci metodologici non univoci, della giurisprudenza di merito della Penisola, da Bolzano a Palermo
  • Prospettive de iure condito (La relazione tematica dell’Ufficio del Massimario della Cassazione -8.7.2020) e de iure condendo (DDL, Senato della Repubblica XVIII Legislatura, n.1151: “Delega al governo per la revisione del codice civile”) sull’ammissibilità della rinegoziazione del contratto di locazione imposta per legge
  • Risposte ai quesiti

14 dicembre 2020
ore 14:30-16:30

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WEBINAR – IL PROCESSO PENALE ED ERARIALE PER LA RESPONSABILITÀ MEDICA

Relatori: Prof. Avv. Paolo Vinci e Avv. Irene Vinci

Evento accreditato dal Consiglio Nazionale Forense con n.1 credito formativo

SCONTO DEL 20%

solo 30 posti disponibili


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15 dicembre 2020 WEBINAR
ore 15:30-17:30


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Argomenti

  • Il procedimento erariale in Italia
  • L’azione di rivalsa prima e dopo la legge Gelli
  • Il procedimento erariale: dall’invito a dedurre alla citazione
  • Il procedimento penale in Italia
  • Il principio della preponderanza dell’evidenza nei processi per responsabilità medica
  • Il ruolo dei Consulenti Tecnici nel procedimento penale
  • Prescrizione e decadenza
  • Il rito abbreviato
  • Risposte ai quesiti

15 dicembre 2020 WEBINAR
ore 15:30-17:30
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WEBINAR – SEPARAZIONE E DIVORZIO: LE NORME SULLA GIURISDIZIONE

Prof. Avv. Michele Angelo Lupoi

È stata presentata la richiesta di accreditamento al Consiglio Nazionale Forense

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17 dicembre 2020
ore 15:30-17:30


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Argomenti

  • La crisi della famiglia nello spazio di giustizia europea
  • Introduzione al regolamento n.2201/2003
  • Le regole sulla giurisdizione in materia di separazione e divorzio
  • Analisi della giurisprudenza della Corte di Giustizia
  • Le riforme introdotte dal Regolamento n.1111/2019
  • Risposte ai quesiti

17 dicembre 2020
ore 15:30-17:30

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WEBINAR – LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE ATTRAVERSO LE FRONTIERE

Prof. Avv. Michele Angelo Lupoi

È stata presentata la richiesta di accreditamento al Consiglio Nazionale Forense

solo 30 posti disponibili


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1 dicembre 2020
ore 17:00-19:00


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Argomenti

  • Principi generali in materia di responsabilità genitoriale nel Regolamento n.2201/2003
  • Le norme sulla giurisdizione nei procedimenti in materia di figli minorenni
  • La nozione di residenza abituale del minore
  • Analisi della giurisprudenza della Corte di Giustizia
  • Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni straniere in materia di responsabilità genitoriale
  • Le novità introdotte dal Regolamento n.1111/2019
  • Risposte ai quesiti

1 dicembre 2020
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WEBINAR – IL SOVRAINDEBITAMENTO NEL NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL’INSOLVENZA DOPO IL DECRETO CORRETTIVO G.U. N.276 DEL 5-11-2020

Avv. Giuliana Gianna

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Argomenti

  • La nuova definizione di “sovraindebitamento” e “consumatore”
  • Ambito di applicazione delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento
  • Presentazione della domanda e attività dell’O.C.C.
  • Le procedure familiari
  • Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e la sua esecuzione post omologa
  • Condizioni soggettive ostative
  • Trattamento dei crediti privilegiati e maggioranza nel concordato minore
  • Omologazione ed esecuzione nel concordato minore
  • La liquidazione controllata del sovraindebitato
  • L’Albo dei gestori della crisi
  • Risposte ai quesiti

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LA CASSAZIONE INTERVIENE NUOVAMENTE SULLE FIDEIUSSIONI OMNIBUS: IN UN PROVVEDIMENTO CHE NON “RIBALTA” L’INDIRIZZO ORAMAI CONSOLIDATO, SI INDICA LA NECESSITÀ DI CONTESTARE PUNTUALMENTE LE CLAUSOLE DEL CONTRATTO “A VALLE” Cass. civ., sez. III, ord., 10 novembre 2020, n. 25273

a cura di Andrea Sirotti Gaudenzi

Avvocato cassazionista, docente universitario e direttore di trattati giuridici. Ha patrocinato dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea e alla Corte europea dei diritti dell’uomo. è responsabile scientifico di vari enti in Italia e all’estero, tra cui l’Istituto nazionale per la formazione continua.


Brevi note sull’ordinanza n. 25273/2020

La recente ordinanza emessa dalla Suprema Corte sta provocando un ampio dibattito tra gli operatori del settore bancario, dato che non sono mancate le voci di chi ha espresso perplessità di fronte a un apparente mutamento di orientamento in tema di fideiussioni omnibus. Tuttavia, spesso l’apparenza inganna, così come ingannano le massime e le sintesi fatte circolare da chi ha letto superficialmente il provvedimento dei giudici di legittimità. Infatti, la Cassazione non ha affatto sconfessato il proprio precedente indirizzo che tende a censurare i contratti relativi a fideiussioni omnibus contenenti le clausole presenti nel ben noto schema ABI risalente al 2002 e sottoposto ad ampia e articolata analisi da parte della Banca d’Italia nel provvedimento n. 55/2005.

Nell’ordinanza qui sinteticamente oggetto di analisi, in realtà, si è ribadito expressis verbis che – in tema di accertamento dell’esistenza di intese anticoncorrenziali vietate dall’art. 2 della legge n. 287/1990 – la censura dei negozi stipulati «a valle» in applicazione delle intese illecite concluse «a monte» comporta sicuramente la possibilità di prendere in considerazione anche i contratti stipulati anteriormente all’accertamento dell’intesa da parte dell’Autorità indipendente preposta alla regolazione o al controllo di quel mercato, a condizione che l’intesa «a monte» sia stata posta in essere materialmente prima del negozio denunciato come nullo, come peraltro già chiarito in un provvedimento del 2017 (Cass. civ., sez. I, 12 dicembre 2017, n. 29810).

Si ricorda che nel 2017, la Cassazione aveva evidenziato l’erroneità del ragionamento espresso dai giudici di merito che avevano optato per il mancato accoglimento della richiesta giudiziale del fideiussore volta ad accertare la nullità dell’accordo contrattuale anteriore all’esito dell’istruttoria condotta da parte della Banca d’Italia. Nell’occasione, la Suprema Corte aveva chiarito che tale conclusione fosse errata in quanto tesa a istituire «una sorta di potere di prescrizione, necessario e pregiudiziale rispetto ad ogni accertamento del giudice, da parte dell’Autorità garante rispetto ai comportamenti svolti in facto dai soggetti da essa vigilati che non trova riscontro in nessuna previsione di legge nè nei principi regolatori della materia».

Ebbene, la Corte, con l’ordinanza depositata il 10 novembre 2020, non ha messo in discussione questo ragionamento. Le considerazioni svolte, infatti, sono legate più all’esame circa le modalità di affrontare la questione tecnica in sede di giudizio che non all’analisi delle questioni sostanziali.

Infatti, secondo la Corte di legittimità, se – come nel caso in esame – nel lamentare la pretesa nullità di fideiussione omnibus risalente al 1997, la parte si limita ad affermare che l’invalidità deriverebbe dall’adozione dello schema predisposto dall’ABI nell’ottobre 2002, si dovrebbe giungere alla conclusione secondo cui l’intesa non possa essere stata posta in essere materialmente prima del negozio «a monte» denunciato come nullo. In estrema sintesi, la Corte di Cassazione non sembra essersi discostata dal proprio precedente orientamento, limitandosi a far presente la necessità di fornire chiarimenti e allegazioni in ordine alla necessaria valutazione di una condotta anticoncorrenziale che, peraltro, era già riconosciuta come conclamata prima del 2002.

Difatti, la Banca d’Italia si è espressa sulla inadeguatezza e sulla illegittimità delle clausole standard riconducibili al modello adottato dalla maggior parte degli istituti di credito italiani principalmente in due occasioni, ovvero con il provvedimento n. 12 del 3 dicembre 1994 e con il (più noto) provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005. Giova ricordare che – già con il primo provvedimento – la Banca d’Italia ritenne che le c.d. «Norme Bancarie Uniformi» (note con l’acronimo «NBU») fossero in grado di alterare il gioco della concorrenza e potessero costituire un pregiudizio concreto. In particolare, nella circostanza le clausole ricorrenti in tema di prestazione delle garanzie bancarie furono ritenute «lesive della concorrenza».

In estrema sintesi, il provvedimento reso dalla Suprema Corte tende a censurare gli argomenti difensivi della parte che aveva invocato la nullità dell’accordo «a valle». Difatti, secondo la Terza Sezione, il ricorrente, pur avendo impugnato in modo idoneo la parte della ratio decidendi della sentenza di merito relativa alla clausola c.d. «a semplice richiesta», non avrebbe espresso censure adeguate in relazione alla deroga all’art. 1939 c.c., formulando una critica priva di specificità ed esposta in maniera apodittica, dal momento che il ricorrente si sarebbe limitato a denunciare che il richiamo alla clausola in deroga non avrebbe potuto provare il carattere autonomo della garanzia. Sicuramente, la Corte è stata molto severa nell’applicazione dei princìpi in tema di giudizio di legittimità, stante il tenore del provvedimento, ma non si può omettere la constatazione che il controllo operato dalla Cassazione debba essere strettamente legato al rispetto delle disposizioni che lo regolano. Forse, si sarebbe potuto dichiarare la nullità della fideiussione in ragione del riconoscimento del carattere di «prova privilegiata» attribuita in altre sedi ai provvedimenti assunti dalle Autorità indipendenti (Cass. civ., sez. I, 22 maggio 2019, n. 13846) e, quindi, estendendo anche al provvedimento del 1994 tale natura, ma sembra che – nei vari gradi di giudizio – questo aspetto non fosse stato sollevato dalla difesa del garante.

Quindi, la Cassazione non ha rivisto il proprio orientamento sulla nullità (parziale o totale) degli schemi di fideiussione omnibus adottati secondo il modello redatto dall’ABI e già censurato dalla Banca d’Italia, in funzione di Autorità di controllo di quel segmento di mercato sino al 2006, ma ha valutato, nello specifico, le condotte denunciate dal fideiussore e le difese svolte da quest’ultimo a sostegno delle proprie tesi.