Responsabilità medica: l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore dopo la legge Gelli-Bianco

Orientamenti giurisprudenziali di merito:
Tribunale di Milano
Tribunale di Verona
Tribunale di Venezia
Tribunale di Benevento
Tribunale di Foggia
Tribunale di Lecce
Tribunale di Marsala
Tribunale di Bergamo
Tribunale di Lodi
Tribunale di Brescia
Tribunale di Roma

Paolo Vinci Irene Vinci

ISBN 978-88-32149-55-5

Pag. 50

Prezzo €15,00 (iva compresa)



Uno dei mezzi introdotti dalla legge Gelli – Bianco per tutelare il paziente e velocizzare il pagamento è senza dubbio (o almeno, così era nelle intenzioni del legislatore) la previsione contenuta nell’art. 12. L’obiettivo del legislatore era facilmente comprensibile: creare un parallelismo rispetto a quanto avviene in ambito RCA, dove da decenni il danneggiato ha un’azione diretta nei confronti della Compagnia.

In realtà, la situazione è profondamente differente, dal momento che, a tacer d’altro, in RCA c’è un obbligo a contrarre in capo all’Assicurazione, mentre in ambito sanitario quest’obbligo non c’è e, anzi, l’aumento del contenzioso spesso rischia di creare “fughe” dal mercato.

Il legislatore del 2017, però, ha previsto un ulteriore step per “completare” il modello di azione diretta ideato dalla legge Gelli-Bianco, cioè l’emanazione di decreti attuativi che, nelle originarie intenzioni, avrebbero dovuto vedere la luce entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Già dalle prime applicazioni della norma, tuttavia, molti soggetti che hanno introdotto un procedimento ex art. 696 bis c.p.c. (assurto a condizione di procedibilità della domanda) hanno agito, pur in assenza dei decreti attuativi, sia contro la Struttura Sanitaria che contro la sua Compagnia Assicurativa, con esiti diversi e, anzi, opposti tra loro, a seconda del Foro adito.

Si è, infatti, venuta a creare questa particolare situazione nella quale alcuni Tribunali ammettono l’azione diretta pur in assenza dei decreti attuativi e altri Tribunali che, in senso diametralmente opposto, decidono nel senso dell’inammissibilità della domanda e del rigetto del ricorso nei confronti della Compagnia.

e-book/Libro cartaceo – LA PROVA NELLA RESPONSABILITÀ MEDICA DOPO LE SENTENZE DI SAN MARTINO 2019

  • La prova liberatoria
  • L’onere della prova nelle linee guida
  • La prova del paziente

Antonio Serpetti di Querciara

Elena Colafrancesco

Si può acquistare la versione e-book direttamente scaricabile dopo aver eseguito il pagamento, oppure la versione Libro Cartaceo, rilegato come tutti gli altri volumi cartacei di Revelino Editore, direttamente spedito all’indirizzo che si indica nell’ordine.

Pag. 118 Prezzo e-book €18,00 (iva compresa)

Pag. 115 Prezzo Libro €23,00 (iva compresa) + spese di spedizione



Questo ebook/Libro cartaceo aggiornato alle sentenze di San Martino 2019 illustra il tema dell’onere della prova in materia di responsabilità medica.

I fondamentali punti cardine dell’evoluzione legislativa e giurisprudenziale avvenuta in materia possono essere così sintetizzati:

  • abbandono della regola del contatto sociale e affermazione del principio del “doppio binario”: responsabilità contrattuale in capo alla Struttura sanitaria; ed extracontrattuale o aquiliana in capo al medico dipendente (salvo che lo stesso abbia agito in base ad un rapporto contrattuale vero e proprio col paziente);
  • separazione della causalità civile da quella penale: la prima, orientata verso la teoria del “più probabile che non”; la seconda verso il principio della “certezza oltre ogni ragionevole dubbio”;
  • superamento della distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato, con conseguenti ripercussioni sull’onere probatorio .
  • ripensamento delle regole probatorie sancite dalla sentenza della Cassazione n. 577/2008: l’ultimo recente filone giurisprudenziale precisa che, in tema di responsabilità contrattuale della Struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno, l’onere di provare il nesso di causalità tra l’aggravamento della patologia (o l’insorgenza di una nuova malattia) e l’azione o l’omissione dei sanitari; mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla Struttura dimostrare l’impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l’inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l’ordinaria diligenza.

Come applicare la privacy e il GDPR agli avvocati e commercialisti

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CON ESEMPI DOCUMENTALI E CASI PRATICI
pubblicato 11 giugno 2020

Paolo Rosetti – Fabio Pari – Eugenia Canistro
Filippo Capanni – Massimiliano Sarto – Camilla Cicchetti

ISBN 978-88-32149-57-9

Pag. 83

Prezzo €24,40 (iva compresa)


ESTRATTO dall’e-book

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INDICE SOMMARIO

Capitolo 1. Lo studio professionale: come impatta il GDPR
1.1 L’Abc della privacy: i concetti base
1.1.1 Il principio di accountability
1.1.2 Privacy by design e privacy by default
1.1.3 Le categorie di dati personali e le basi giuridiche
1.2 I soggetti
1.3 Gli adempimenti
1.3.1 L’informativa
1.3.2 Le nomine
1.3.3 Il registro dei trattamenti

Capitolo 2. Come organizzare lo studio professionale
2.1 Organizzazione logistica: focus misure organizzative
2.2 Formazione e nomina di responsabili e autorizzati
2.3 Contitolarità
2.3.1 L’accordo interno e la responsabilità dei contitolari
2.3.2 Casi esemplificativi di contitolarità nello studio professionale

Capitolo 3. Quando il professionista è responsabile esterno del trattamento
3.1 La figura del Responsabile del trattamento
3.2 Il commercialista e l’avvocato: responsabili del trattamento o titolari autonomi?
3.2.1 Quando il commercialista è responsabile del trattamento?
3.2.2 Quando l’avvocato è responsabile del trattamento?
3.3 La nomina del responsabile del trattamento ed il regime di responsabilità
3.3.1 La nomina del responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR
3.3.2 Il regime di responsabilità per i danni causati all’interessato
3.4 Il registro delle attività di trattamento del Responsabile

Capitolo 4. Fattispecie peculiari: Titolari, Responsabili o Incaricati?
4.1 I professionisti in outsourcing nell’era del GDPR
4.2 Il Consulente del lavoro
4.2.1 Il consulente del lavoro come Titolare del trattamento
4.2.2 Esempio parziale di scheda dipendenti di registro di trattamenti redatto in qualità di Titolare (categorie di dati, finalità e basi giuridiche)
4.2.3 Esempio parziale di scheda clienti persone fisiche di registro di trattamenti redatto in qualità di Titolare
4.2.4 Il consulente del lavoro come Responsabile del trattamento
4.3 Il medico del lavoro
4.4 L’ODV (Organismo di Vigilanza) alla luce del D. Lgs. 231/2001

Capitolo 5. Sicurezza informatica e conservazione digitale dei dati
5.1 Analisi dei rischi e Valutazione d’impatto
5.2 Sicurezza del dato
5.2.1 Classificazione del dato
5.2.2 Redigere una policy di sicurezza informatica
5.2.3 Determinare le misure fisiche, tecnologiche e di processo
5.3 Il fattore umano
5.4 Conservazione digitale dei dati

CORONAVIRUS E FORZA MAGGIORE

di Maurizio Villani e Lucia Morciano

1.Premessa – 2. La forza maggiore in ambito tributario- 3. Crisi di liquidità come causa di forza maggiore- 3.1. La definizione dei forza maggiore- 3.2. La giurisprudenza sulla crisi di liquidità e forza maggiore- 4. Osservazioni conclusive

1.Premessa

A seguito della dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica   legata al Covid-19, dichiarata dall’Organizzazione Mondiale della sanità  il 30 gennaio 2020, il Governo italiano con delibera del Consiglio dei Ministri dello scorso 31 gennaio ha dichiarato lo stato di emergenza per un periodo di sei mesi. A  causa di tale situazione epidemiologica, il Governo nel D.L. n. 6/2020, rubricato  “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”( convertito in legge, con modifiche, dalla L. 05.03.2020, n. 13, con decorrenza dal 10.03.2020 e successivamente  abrogato dall’art. 5, D.L. 25.03.2020, n. 19 con decorrenza dal 26.03.2020, ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4),all’art. 3, comma 6-bis ha così statuito:” Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”. 

Più nel dettaglio, il comma 6-bis del D.L.n.6/2020 è stato inserito dall’art. 91, D.L. n.18 del 17.03.2020, così come modificato dall’allegato alla legge di conversione, L.n.27 del 24.04.2020, con decorrenza dal 30.04.2020.La norma impone al giudice che sia chiamato a decidere su un inadempimento di  poter escludere la responsabilità del debitore nel caso in cui l’inadempimento sia stato provocato dal rispetto delle misure di contenimento per causa COVID-19.

Tanto chiarito, occorre rilevare che, in riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, il Governo ha previsto all’art. 68, comma 1 del D.L. n.18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”(convertito in legge, con modifiche, dalla L. 24.04.2020, n. 27, con decorrenza dal 30.04.2020), che:

“… sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159

 Inoltre, il comma 2 del citato art.68 dispone:

“Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all’articolo 9, commi da 3-bis a 3- sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all’articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160”.

Esemplificando, il Legislatore ha disposto la sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, da avvisi di accertamento e di addebito Inps, nonché dagli atti di accertamento esecutivo emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dagli accertamenti esecutivi degli enti locali, in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020.

Dopo aver delineato i confini e i contorni di questa particolare circostanza che involge concetti di spessore tecnico giuridico quali l’imputabilità dell’inadempimento, la forza maggiore e l’impossibilità sopravvenuta totale o parziale della prestazione, è bene effettuare alcune puntualizzazioni.

 Ciò posto, occorre rilevare che l’art.3, comma 6-bis del D.L. n.6/2020, che prevede l’esclusione di responsabilità del debitore in caso di inadempimento per causa a lui non imputabile, non trova applicazione nel rapporto obbligatorio tra contribuente e Fisco.

Difatti, i contribuenti italiani che non hanno adempiuto ai versamenti dovuti subito dopo il periodo di sospensione previsto dal Legislatore, rischiano di ricevere delle richieste di pagamento dei tributi, aggravate dalle sanzioni previste dall’ordinamento nel caso di omesso versamento.

Per di più vi è un grosso numero di contribuenti che ad oggi non ha avuto alcuna proroga di versamenti ( trattasi delle imprese che hanno avuto al 31.12.2019 ricavi superiori a due milioni di euro).

In questa situazione emergenziale, il pericolo primario che si sta paventando è quello della crisi di liquidità dei contribuenti che in questo periodo non riescono a incassare quello che dovrebbero e, di conseguenza, ciò potrebbe comportare, in alcuni casi, l’oggettiva difficoltà da parte dei contribuenti, di effettuare il regolare versamento delle imposte.

A parere di chi scrive, per le ipotesi di mancato versamento delle imposte dovuto alla crisi di liquidità derivante dall’attuale emergenza epidemiologica si configura la causa di forza maggiore, che consente di essere esonerato dal pagamento delle sanzioni.

Sul punto, l’ordinamento tributario prevede due disposizioni  normative in tema di forza maggiore:

  • l’art. 9 comma 2 L. n.212/2000(Statuto del contribuente)  secondo cui: “Con proprio decreto il Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, può sospendere o differire il termine per l’adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili”;
  • l’art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 472/1997 secondo cui: “Non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore”.

In riferimento all’art. 6 comma 5 appena citato, è stata emanata la circolare n. 180/E del 10 luglio 1998, Dip. acc. e progr., recante chiarimenti in tema di “Sanzioni – Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie – D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni, che chiarisce cosa debba intendersi per forza maggiore.

 In particolare, secondo la citata circolare: Per forza maggiore si deve intendere ogni forza del mondo esterno che determina in modo necessario e inevitabile il comportamento del soggetto. Si può ipotizzare un’interruzione delle comunicazioni, in conseguenza di eventi naturali, tale da impedire di raggiungere il luogo ove il pagamento può essere eseguito anche se, in casi del genere, come nel caso di sciopero che impedisca l’esecuzione dell’adempimento dovuto, la causa di forza maggiore viene di solito accertata con apposito decreto”.

Peraltro, si evidenzia che in seguito all’odierna situazione di emergenza , si porrà il problema di cosa accadrà con gli adempimenti tributari(una volta cessata la sospensione disciplinata dalla legislazione d’emergenza), atteso che la crisi economica contingente  non cesserà con il venir meno dell’emergenza sanitaria e delle misure di contenimento.

Più nel dettaglio, è opportuno domandarsi cosa accadrà per i contribuenti che, fino ad oggi in regola  con gli adempimenti fiscali, abbiano cercato di affrontare l’emergenza economica, nell’alternativa secca tra  adempimento delle obbligazioni tributarie  e continuità aziendale, in quest’ultimo caso con l’intento di tutelare i ruoli occupazionali e le correlate esigenze retributive dei lavoratori.

A tal proposito, prima di affrontare la questione attuale di emergenza e i risvolti che la crisi di liquidità  determinerà sui contribuenti, appare opportuno dare definizione alla nozione di forza maggiore in ambito tributario e fiscale.

2. La forza maggiore in ambito tributario

La nozione di forza maggiore in materia tributaria è mutuata dal diritto penale, nella quale assumono una preminente rilevanza gli aspetti naturalistici, che pongono l’attenzione sulle caratteristiche principali dell’evento, ossia l’esogenità, l’imprevedibilità e l’irresistibilità, nonché sul nesso di causalità tra l’accadimento imprevisto e la condotta scaturita, verosimilmente difforme da quella voluta dall’agente in situazioni di assoluta normalità.  

Più nel dettaglio, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sentenza del 17 ottobre 2002, C-208/01, Parras Medina) ha  chiarito che la nozione di forza maggiore non  si limita all’impossibilità assoluta ad adempiere all’obbligazione prevista dalla legge, ma deve essere intesa nel senso che si applica anche a circostanze, anormali ed imprevedibili, le cui conseguenze non  sarebbero potuto essere evitate malgrado la dovuta cura del contribuente.

La Corte di Cassazione si è espressa più volte sul perimetro applicativo dell’art. 6, comma 5 D.lgs n.472/1997, definendo con una prima pronuncia, la n. 22153/2017, la portata applicativa della forza maggiore, quale causa di non punibilità che esclude l’assoggettabilità del contribuente moroso alle sanzioni amministrative in materia tributaria.

I giudici di legittimità nel determinare i presupposti applicativi della forza maggiore,si  sono basati su quanto affermato dalla Corte di Giustizia CE C/314/06 che, al punto 24, ha specificato che “[…]la nozione di forza maggiore, in materia tributaria e fiscale, comporta la sussistenza di un elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee all’operatore, e di un elemento soggettivo, costituito dall’obbligo dell’interessato di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi (cfr. anche Ord. 18.1.2005 Causa C-325/03 P, Zuazaga Meabe/UAMI punto 25); che è stato, altresì, evidenziato che la nozione di forza maggiore non si limita all’impossibilità assoluta, ma deve essere intesa nel senso di circostanze anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado l’adozione di tutte le precauzioni del caso (CGCE sent. 15.12.1994 causa C-195/91 P, Bayer/Commissione, punto 31, nonche’ sent. 17.10.2002 causa C-208/01, Parras Medina punto 19);che, pertanto, sotto il profilo naturalistico, la forza maggiore si atteggia come una causa esterna che obbliga la persona a comportarsi in modo difforme da quanto voluto, di talchè essa va configurata, relativamente alla sua natura giuridica, come una esimente poichè il soggetto passivo è costretto a commettere la violazione a causa di un evento imprevisto, imprevedibile ed irresistibile, non imputabile ad esso contribuente, nonostante tutte le cautele adottate…”[1].

E ancora, con sentenza della Suprema Corte di Cassazione n.3049/2018, è stato evidenziato, in primo luogo,  che non si deve valutare ex ante l’onere di prevenzione generico, poiché non fornisce al contribuente alcun elemento nella prassi per definire propriamente le misure più idonee ed eque volte a sventare il realizzarsi dell’evento anormale, o comunque, se del caso, escludere la rimproverabilità della successiva condotta antigiuridica; difatti, la valutazione del giudice nazionale dovrebbe avvenire sulla base di un giudizio controfattuale che ponga il confronto tra il caso di specie e la condotta  che avrebbe tenuto il “buon contribuente”, inteso come soggetto accorto e diligente che ha  adottato tutti quegli atti idonei a premunirsi da accadimenti anormali e straordinari.

In secondo luogo, sulla base del principio di proporzionalità, se da una parte le misure di precauzione adottate da un contribuente avveduto devono contemperarsi ai sacrifici economici che esse comportano, dall’altra parte tali misure dovranno ragionevolmente calibrarsi alla maggiore o minore prevedibilità del fatto storico che costringe alla condotta inadempiente del contribuente.

In sintesi, l’onere del contribuente di predisporre la dovuta cura e le cautele necessarie per garantire la corresponsione dei tributi, così come statuito dalla Corte di Giustizia e dalla Corte di Cassazione nelle citate sentenze, si traduce in una sorta di “giudizio sulla ragionevole lungimiranza” del contribuente, non privo di sensibilità al margine di prevedibilità dei fatti storici[2].

Inoltre, nell’art. 6, comma 5 D.lgs n. 472/1997 che prevede l’esimente della sanzione amministrativa tributaria, il costringimento coartato dell’evento anomalo e irresistibile, a differenza  che nel diritto penale, è più oggettivo che psicologico,  atteso che l’arco temporale per l’assolvimento tempestivo e sine poena del tributo, di regola, garantisce una maggiore riflessione delle azioni del contribuente, ben superiore a quella che può  avere chi è obbligato a  nell’immediatezza per  ovviare un male notevole[3].

Per quanto riguarda un altro aspetto della forza maggiore,sempre la Corte di Giustizia ha sottolineato che, in mancanza di armonizzazione della normativa sulle sanzioni per l’inosservanza delle norme impositive, gli Stati membri restano competenti a scegliere le sanzioni che sembrano loro appropriate, tuttavia, esercitando tale competenza nel rispetto del diritto dell’Unione e dei suoi principi generali e, di conseguenza, nel rispetto del principio di proporzionalità[4].

Difatti, sulla base di tale assunto, la causa di non punibilità prevista dall’art. 6, co. 5, del D.lgs. n. 472/1997, benché riferita alle imposte sui redditi e l’IVA, si estende a tutti i tributi armonizzati, come nel caso dell’ordinanza della Suprema Corte, la n. 3049/2018, in virtù del fatto che tale estensione  trova fondamento sovranazionale proprio nell’esercizio  di predetta competenza volta a garantire che la punizione non vada oltre quanto necessario per il raggiungimento degli interessi pubblici sottesi alla norma impositiva tributaria.

Inizialmente la giurisprudenza di legittimità più risalente, ha riconosciuto una forma di tutela al contribuente che versa in situazioni di disagio per aver subito una diminuzione patrimoniale ingiusta.

In via esemplificativa , la  Suprema Corte (Cass.Sez. V, ord., 15/01/2009, n. 884) ha ricondotto all’alveo dell’art. 6, comma 5, del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, il caso del contribuente che, per tempo, avesse informato l’autorità giudiziaria del fatto che in buona fede ha affidato il denaro necessario ad assolvere al suo debito tributario ad un consulente il quale,  violando i doveri del proprio incarico, abbia poi omesso di effettuare il versamento.

In tale ipotesi, seppur la condotta inadempiente è dipesa dal fatto del terzo (inadempimento dei doveri da parte del  consulente),  il contribuente non si trovava nell’ipotesi dell’irresistibilità della forza maggiore, atteso che egli non ha sofferto un impedimento oggettivo- quale una mancanza di liquidità per assolvere all’obbligazione tributaria-  poiché l’imprenditore, anche a seguito della truffa subita, avrebbe ben potuto assolvere al debito fiscale, senza incorrere nella sanzione.

Invece, la giurisprudenza di legittimità recente ha dato un’interpretazione più stringente dei casi in cui si configura l’esimente della forza maggiore, ritenendo che   non sia  sufficiente fare riferimento a una generica “crisi aziendale”, con conseguente scarsa liquidità; difatti, oltre a tale condizione, devono essere“ […] espressamente considerate le condizioni di imprevedibilità ed inevitabilità, non fronteggiabili con le normali misure quali accantonamenti etc. per fare fronte ad eventuali inadempimenti”[5].

In senso conforme, altresì, si è orientata la giurisprudenza penale di legittimità recente che ha assunto una posizione rigida in merito al riconoscimento della crisi di liquidità come forza maggiore, esimente della responsabilità penale, in caso di omessi versamenti IVA e ritenute oltre soglia.

Tanto chiarito, si auspica un intervento ermeneutico da parte della Suprema Corte, anche alla luce della contingente crisi di liquidità che dovranno affrontare le imprese, volto ad allargare le maglie dei casi di tale crisi, così da ampliare il concetto di forza maggiore e giustificare eventuali omissioni di versamenti tributari dovuti all’emergenza covid-19.  

Ciò posto, di seguito si esamineranno i recenti arresti della giurisprudenza di legittimità e di merito in riferimento alla crisi di  liquidità come causa di forza maggiore e si confronteranno tali assunti con l’attuale emergenza economica  conseguente a quella epidemiologica.

 3.Crisi di liquidità come causa di forza maggiore

Lo scenario palese che si prospetta dopo il periodo forzato di lockdown è che la sospensione prolungata di numerose attività produttive cagionerà un’importante crisi di liquidità per le imprese,  tanto da non riuscire a far fronte alle proprie obbligazioni tributarie, oltre che a quelle nei confronti di dipendenti e fornitori.

Difatti, i riflessi economici destabilizzanti sull’economia, a seguito della crisi epidemiologica in atto, si verificheranno nonostante misure adottate dal Governo per prorogare le scadenze dei versamenti e agevolare prestiti e finanziamenti alle imprese; tali  misure  sono state disposte dai D.L.n.18/2020(Decreto Cura Italia)e D.L.n. 23/2020 (Decreto Liquidità) e dai successivi provvedimenti[6].

In tema di crisi di liquidità si è espressa principalmente la giurisprudenza di legittimità penale; pertanto al fine di comprendere appieno i principi espressi dalla suddetta giurisprudenza, si procederà ad un breve inquadramento normativo dei reati oggetto di esame delle sentenze.

Com’è noto, le fattispecie incriminatrici di “Omesso versamento di ritenute”(art. 10-bis D.lgs n. 74/2000)e di “Omesso versamento di IVA”(art.10-ter D.lgs n.74/2000) puniscono rispettivamente chi omette di versare rispettivamente : 1)le ritenute dovute per un ammontare superiore a 150.000 euro per periodo d’imposta; 2) l’Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale per un ammontare superiore a 250.00 euro.

L’omissione diventa penalmente rilevante al verificarsi della scadenza di un determinato termine; per le ritenute tale termine  coincide con quello di presentazione del modello 770 e, invece,   per l’IVA con quello per il versamento dell’acconto per il periodo d’imposta successivo (27 dicembre).

Le fattispecie incriminatrici in questione sono reati propri (difatti l’agente può essere solo il soggetto obbligato) di natura omissiva, istantanei e puniti a titolo di dolo generico, non essendo rilevante il fine perseguito dall’agente nel porre in essere il comportamento illecito.

Precisamente, ne discende che, per la consumazione del reato, è sufficiente che il soggetto obbligato ometta volontariamente il versamento dell’imposta dovuta nella consapevolezza della sussistenza dell’obbligo e della inutile scadenza del termine previsto per il pagamento.

Per quanto attiene all’elemento psicologico, la giurisprudenza di legittimità appare uniforme nel ritenere sufficiente il dolo  generico, inteso come mera consapevolezza di omettere il versamento di quanto ricevuto dal sostituito o dal cliente, superando anche la soglia di punibilità. L’onere probatorio del dolo secondo il Supremo Consesso è in re ipsa nella presentazione della dichiarazione annuale, dalla quale emerge quanto dovuto a titolo d’imposta(Cass. sez. un., 12 settembre 2013, n. 37424) o si evince dal rilascio della certificazione e dalla presentazione della dichiarazione annuale del sostituto (Cass.Sez. III, sent. 15 maggio 2014, n. 20266)[7].

In riferimento al bene giuridico da tutelare, la Suprema Corte, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 37424/2013[8] ha rilevato che l’obbligo di versare le ritenute e l’IVA è collegato sia ad attività svolte dal contribuente nel corso dell’anno, che all’erogazione degli emolumenti ai collaboratori; mentre l’obbligo di versare l’IVA è collegato al compimento delle operazioni imponibili[9].

Precisamente, i giudici di legittimità,  in riferimento all’illecito penale di cui all’art. 10- ter D.lgs n.74/2000, hanno sottolineato che “[…]il presupposto è costituito sia dal compimento di operazioni imponibili comportanti l’obbligo di effettuare il versamento periodico dell’I.v.a., sia dalla presentazione della dichiarazione annuale I.v.a. relativa all’anno precedente: che tale presentazione sia un necessario presupposto del reato è stato puntualizzato, sulla base dell’inequivoco tenore testuale delle norma incriminatrice, dalla giurisprudenza (Sez. 3, n. 6293 del 14/10/2010, Ioele); la condotta omissiva si concretizza nel mancato versamento, per un ammontare superiore a cinquantamila euro [ora, € 250.000], dell’I.v.a. dovuta in base alla dichiarazione annuale; il termine per l’adempimento è individuato in quello previsto per il versamento dell’acconto I.v.a. relativo al periodo d’imposta successivo”.

3.1. La definizione di forza maggiore in ambito penale

L’art. 45 c.p. così definisce l’istituto della  forza maggiore: “Non è punibile chi ha commesso il caso fortuito o per forza maggiore”.

La forza maggiore(allo stesso modo del caso fortuito) è considerata un istituto “senza patria”per la sua controversa collocazione sistematica. Secondo la dottrina e la giurisprudenza tradizionale, la forza maggiore presuppone il nesso causale  tra la condotta e l’evento  e viene, pertanto, studiata nell’ambito della colpevolezza o, anche della stesa condotta, quali cause di esclusione della colpevolezza o della suitas[10].

Nello specifico, la forza maggiore si  realizza in un evento derivante dalla natura o dal fatto dell’uomo che, pur se preveduto, non può essere impedito, sottraendo all’agente la coscienza e la volontarietà della condotta (vis maior cui resisti non potest a causa della quale l’uomo non agit sed agitur).

3.2. La giurisprudenza sulla crisi di liquidità e forza maggiore in ambito penale

Ad oggi la giurisprudenza di legittimità ha avuto un’interpretazione rigorosa, oramai pacifica, nel valutare le esimenti e, più in generale, nell’escludere la colpevolezza nelle ipotesi di omesso versamento IVA e ritenute, partendo dall’assunto che tali condotte omissive sono punite a titolo di dolo generico.

In linea di principio, nella prevalenza dei casi esaminati dalla giurisprudenza di legittimità, la crisi di liquidità , non è considerata una circostanza atta a escludere il reato o la punibilità del soggetto che ha posto in essere la condotta.

E invero, affinchè si consumi l’illecito, è sufficiente la mera coscienza e volontà da parte del soggetto obbligato di omettere il versamento entro il termine previsto, superando la soglia di punibilità prevista dal legislatore.

La Corte di Cassazione, nel reato di omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-bis D.Lgs. n. 74/ 2000), ha affermato che l’imputato può invocare l’assoluta impossibilità di adempiere il debito di imposta- quale causa di esclusione della responsabilità penale- qualora assolva all’onere probatorio di allegazione, concernente sia il profilo della non imputabilità a lui medesimo della crisi economica che ha investito l’azienda, sia l’aspetto della impossibilità di fronteggiare la crisi di liquidità tramite il ricorso a misure idonee da valutarsi in concreto.

Pertanto, a parere del Supremo Consesso, è irrilevante addurre come causa di forza maggiore la mancata riscossione dei crediti osservando che l’inadempimento dei clienti rientra nel normale rischio di impresa[11].

Inoltre, la Suprema Corte, in una recente pronuncia[12], in tema di omesso versamento IVA, ha ribadito che la crisi di liquidità nella quale versava l’impresa inadempiente- che vantava crediti non riscossi per importi di gran lunga superiori al debito fiscale- non vale come scriminante ove manchi la prova che non sia stato altrimenti possibile per lo stesso contribuente reperire le risorse economiche e finanziarie necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza appunto di un’improvvisa crisi di liquidita’, quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e ad egli non imputabili.

Ciò posto, ne discende che è irrilevante la cosiddetta “crisi di liquidità” del debitore alla scadenza del termine per operare il versamento dell’Iva, poiché il debitore ha l’obbligo non solo di accantonare le risorse necessarie per l’adempimento dell’obbligazione tributaria, ma anche di adottare tutte le iniziative per provvedere alla corresponsione del tributo.

Tanto rilevato, si osserva, tuttavia, che la giurisprudenza di merito ha puntualmente disatteso  l’obiter dictum  della Suprema Corte, ma  al contempo il Supremo Consesso ha disatteso il più delle volte quanto statuito dai giudici di merito. In particolare, nelle decisioni dei giudici di merito era consolidato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui per configurare il reato tributario deve sussistere  non solo l’elemento oggettivo del ritardato o omesso versamento dei tributi e delle imposte, ma  anche l’elemento psicologico della volontà di evadere.

A riguardo, si rammenta una sentenza del Tribunale penale di Brindisi del  12 gennaio 2017, nella quale è stato sancito  che in caso di omesso pagamento di IVA  sopra le soglie di punibilità previste, deve sussistere non solo l’omesso o il ritardato versamento ma anche l’elemento soggettivo del reato ( c.d. dolo di evasione) che non può considerarsi sussistente quando il contribuente si trovi nell’impossibilità oggettiva di adempire il proprio debito tributario.

Più nel dettaglio, nel caso esaminato, le condizioni economico- finanziarie in cui  versava la società nonché i concreti tentativi dell’amministratore tesi a proseguire l’attività sociale, al concreto fine di procedere al pagamento dei debiti maturati, hanno fatto ritenere insussistente il necessario dolo di evasione richiesto per procedere alla condanna prevista per il reato tributario[13].

Ad ogni modo, in linea con la giurisprudenza di merito, la Suprema Corte ha previsto alcune ipotesi in cui si applica il principio di “forza maggiore”  disciplinato dall’art. 45 c.p.; tra queste rileva la crisi economica  quale scriminante  quando sia cagionata in via esclusiva da circostanze contingenti, imprevedibili e non imputabili all’imprenditore,  che si sia trovato nell’impossibilità di porre tempestivamente rimedio alla situazione per cause indipendenti dalla propria volontà.

In una recente decisione, la Corte di Cassazione, Sez. Pen, con sentenza n. 9960 del 13 marzo 2020  ha evidenziato che “la “forza maggiore” si configura come un evento, naturalistico o umano, che fuoriesca dalla sfera di dominio dell’agente e che sia tale da determinarlo incoercibilmente (vis maior cui resisti non potest) verso la realizzazione di una determinata condotta, attiva od omissiva, la quale, conseguentemente, non puo’ essergli giuridicamente attribuita (in questa direzione Sez. 5, n. 23026 del 3/04/2017, Mastrolia, Rv. 270145). Secondo questa ricostruzione, dunque, la forza maggiore si colloca su un piano distinto e logicamente antecedente rispetto alla configurabilita’ dell’elemento soggettivo, ovvero nell’ambito delle situazioni in grado di escludere finanche la cd. suitas della condotta”.

Infatti, secondo l’orientamento pacifico della giurisprudenza di legittimità, la forza maggiore rileva come causa esclusiva dell’evento, mai quale causa concorrente di esso[14]; pertanto, la forza maggiore sussiste solo e in tutti quei casi in cui la realizzazione dell’evento stesso o la consumazione della condotta antigiuridica è dovuta all’assoluta e incolpevole impossibilità  dell’agente di uniformarsi al comando, e non può quindi ricollegarsi in alcun modo ad un’azione od omissione cosciente e volontaria dell’agente.

In sostanza, ai fini della configurazione della causa di forza maggiore, ciò che rileva nei reati omissivi è l’assoluta impossibilità e non la semplice difficoltà di porre in essere il comportamento omesso.

Per completezza si segnala che già nel 2014 tale assunto era stato rilevato dalla Corte di Cassazione[15] che ha riconosciuto la sussistenza dei presupposti dell’esimente avendo il soggetto agente posto in essere tutte le possibili azioni dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di una improvvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà.

Precisamente, nel caso esaminato dal Supremo Consesso, vi era una circostanza che lo aveva portato ad escludere la responsabilità penale del soggetto agente, ossia il fatto che quest’ultimo  non aveva ricevuto dal cliente i corrispettivi e l’IVA da accantonare e versare e non aveva, dunque, posto in essere alcuna condotta “distrattiva”.

Alla luce della  consolidata giurisprudenza di legittimità, si può invocare l’esimente in questione solo laddove derivi da fatti contingenti e imprevedibili non imputabili all’imprenditore che non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico[16].

Ebbene, alla luce del quadro giurisprudenziale sopra delineato, è di tutta evidenza che la crisi economica derivante da “emergenza sanitaria conseguente a coronavirus” possa rientrare nel novero dei casi di “forza maggiore”, trattandosi di un evento straordinario che determina la non punibilità dell’agente.

4.Osservazioni conclusive

 Dall’esame della giurisprudenza di legittimità sulla nozione di forza maggiore e sulle perplessità connesse alla possibilità di ritenere la crisi di liquidità un’esimente configurabile nei casi in esame,

 è auspicabile che la Corte di Cassazione riveda la sua interpretazione rigoristica,  non lasciandola avulsa dal particolare momento storico  causato della pandemia in atto e adattando il suo orientamento a quanto già affermato da buona parte della giurisprudenza di merito.

Certamente, l’applicazione della scriminante della forza maggiore non potrà essere applicata in maniera indiscriminata, ma dovrà essere valutata in relazione alle fattispecie concrete, dopo aver verificato l’effettivo impatto della epidemia sulla possibilità di assolvere al versamento di imposta.

A causa dell’emergenza  epidemiologica potrebbero configurarsi due situazioni:

 la prima, attiene ai contribuenti non in regola con i versamenti dovuti prima della pandemia ma che avevano predisposto le risorse per adempiere ai propri debiti entro i termini previsti dal legislatore penal-tributario. (In tale ipotesi l’imprenditore, per poter invocare la scriminante della forza maggiore, dovrà provare, da una parte, che al momento dell’emergenza sanitaria, aveva tutte le risorse per pagare l’ IVA e le  ritenute entro la scadenza penale; dall’altra, di aver messo in atto tutte le misure disponibili per reperire la liquidità necessaria per il pagamento delle imposte, tra le quali anche quelle specificamente approntate dal Governo  con la legislazione emergenziale(finanziamenti garantiti, cassa integrazione ecc.);

  • la seconda, riguarda i contribuenti in regola con i versamenti fino all’arrivo della pandemia da COVID-19, che a causa di quest’ultima non riusciranno più ad accantonare le risorse per  poter effettuare i versamenti  IVA  e le ritenute entro le scadenze penalmente rilevanti. (Ebbene, anche in questo caso, per poter invocare l’esimente nel momento (successivo) in cui l’omesso versamento di IVA o ritenute dovesse divenire penalmente rilevante, si dovrà provare di essersi avvalsi di tutte le misure di sostegno per rinvenire la liquidità necessaria per adempiere al pagamento delle imposte)[17].

Alla luce di tanto, potrà in definitiva ritenersi che, nelle predette ipotesi potrà operare l’esimente della forza maggiore, atteso che l’impossibilità  di adempiere  ai versamenti delle imposte deriva dal fatto di non poter affrontare in un modo diverso le conseguenze dell’imprevedibile pandemia; difatti, in questi casi, l’emergenza sanitaria rileva quale causa esclusiva del mancato versamento, non essendovi cause concorrenti o preesistenti  che abbiano portato il soggetto obbligato all’inadempimento tributario.

A tale novero di ipotesi, potrebbe aggiungersi  quella in cui l’impresa abbia adottato iniziative idonee a tentare di fronteggiare la crisi finanziaria( facendo ricorso, qualora possibile, anche al patrimonio personale), dando rilievo alla crisi di liquidità come causa di esclusione del dolo, con il conseguente esonero della responsabilità penale.

In conclusione, a parere degli scriventi, stante la gravità del momento storico e degli effetti  che potrebbero protrarsi nel breve e lungo periodo, si ritiene che i contribuenti, laddove risulti del tutto necessario, potranno posticipare il versamento di eventuali imposte, rispetto all’adempimento di esigenze più urgenti per la ripresa aziendale(pagamenti di dipendenti, fornitori, banche), provando – poiché lo stesso Governo ha sospeso alcuni versamenti tributari in ragione  dell’emergenza epidemiologica- di aver messo in campo tutti i mezzi a disposizione per arginare la crisi di liquidità, utilizzando anche tutte le misure di sostegno  messe a disposizione dal Governo.


[1] Vedi in tal senso anche Cassazione, Sez.Trib., ordinanza n. 1972 del 24 gennaio 2019;  Cass.Sez.Trib., n. 3049 dell’8 febbraio 2018.

[2] STRAZZERI M. “L’esimente della forza maggiore in materia tributaria: commento a Cass. n. 3049/2018”, in http://www.europeanrights.eu/index.php?funzione=S&op=5&id=1469.

[3] ibidem

[4] ex multis: sentenze CGUE 16 dicembre 1992, Commissione/Grecia, C-210/91e 7 dicembre 2000, de Andrade, C-213/99.

[5] Cass.Sez.Trib. Ordinanza 24 gennaio 2019, n. 1972

[6] COLAIANNI F. “Crisi di liquidità, quando la forza maggiore «giustifica» l’omesso versamento”in Norme&Tributi Plus Fisco del 6 maggio 2020.

[7] CANNIZZARO S., “Omitted tax payment and liquidity crisis: recent trends of the case law”, in Rivista Trimestrale di Dirtto Tributario, Giappichelli, 14/05/2020, p.2.

[8] Vedi in tal senso anche  Cass.Pen.S.U.12 settembre 2013, n. 37425

[9]CANNIZZARO S., “Omitted tax payment and liquidity crisis: recent trends of the case law”, in Rivista Trimestrale di Dirtto Tributario, Giappichelli, 14/05/2020, p.1.

[10] MANTOVANI F., “Diritto penale- Parte generale”,CEDAM WOLTERS KLUWER,ed.2017, pagg.150-151.

[11]  Cass. Pen.Sez.III, del 15 maggio 2014, n. 20266.

[12]  Cass.Pen.Sez.III, del  13 marzo 2018,  n. 11035

[13] VALLEFUOCO V.,  Norme&Tributi Plus Fisco, 15 febbraio 2017.

[14] Cass.Pen.Sez.IV n. 1492 del 23 novembre 1982; Cass.Pen.Sez. IV,  n. 1966 del 06 dicembre 1966.

[15] Cass., Pen., del 3 aprile 2014, n. 15176. In tal senso si è espresso anche il Tribunale di Firenze con la sentenza n.4/2018,  affermando che, in caso di omesso versamento Iva, non è punibile l’imprenditore che dimostra di aver fronteggiato la crisi economica che ha investito la sua azienda, a lui non imputabile, ponendo in essere tutte le azioni possibili, anche sfavorevoli per il suo patrimonio

[16] LAURENZI C. Omesso versamento iva: l’esimente della causa di forza maggiore da covid – 19, in Diritto.it.

[17] MAGRONE N., “La crisi di liquidità da COVID-19 può essere causa di “forza maggiore” esimente della responsabilità penale in caso di omesso versamento di IVA e ritenute?”, in  Tax Review.

L’impresa al tempo del covid-19

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ANALISI DEGLI STRUMENTI PER LA RIPRESA

Aggiornato con la Legge 5 giugno 2020, n. 40
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché’ interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.

(GU Serie Generale n.143 del 06-06-2020)

  • Aspetti societari, fiscali e civili
  • Sostegno finanziario alle micro e medie imprese
  • Sospensione dei pagamenti
  • Contributo a fondo perduto
  • Credito per canoni di locazione

Marcella Caradonna Massimiliano Castagna

ISBN 978-88-32149-56-2

Pag. 111

Prezzo €20,00 (iva compresa)



Il Covid 19 ha cambiato radicalmente in due mesi il nostro modo di vivere, di lavorare e di produrre. Il Governo sta cercando di mettere in atto tutte le misure economiche e finanziarie per contrastare l’evoluzione della crisi, altre dovranno ancora essere adottate per poter limitare gli effetti economici della pandemia.

Con Tabelle e Schemi che riepilogano le varie scadenze e le condizioni per la richiesta dei fondi e aiuti alle imprese.


In questo volume sono analizzate le problematiche delle imprese riguardo agli ASPETTI SOCIETARI :

  • La continuità aziendale
  • Differimento dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa
  • Procedure concorsuali
  • Concordati preventivi, accordi di ristrutturazione e piani attestati
  • Riduzione del capitale
  • Finanziamenti soci
  • Misure a favore degli aumenti di capitale
  • Incentivi agli investimenti in aumenti di capitale in imprese danneggiate da epidemia COVID-19
  • Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni

E poi si analizzano anche le misure a sostegno finanziario alle micro e medie imprese:

  • Prestiti bancari garantiti
  • La garanzia di SACE S.p.A. (art. 1 D.L. Liquidità)
  • Osservazioni ed approfondimenti
  • Sospensione dei pagamenti, moratoria ABI e rating
  • Contributo a fondo perduto
  • Credito per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, affitto d’azienda e cessione del credito

Inoltre si esaminano anche gli ASPETTI FISCALI:

  • Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori
  • Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione
  • Sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari e previdenziali
  • Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria
  • Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi

E non potevano mancare gli ASPETTI CIVILI:

  • Risoluzione per inadempimento per causa non imputabile
  • Le sospensioni e i provvedimenti in materia di emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale e tributaria
  • Le sospensioni e i provvedimenti in materia di emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia amministrativa

L’applicazione della Privacy (GDPR) agli Enti non Profit

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CON ESEMPI DOCUMENTALI E CASI PRATICI
pubblicato il 29 maggio 2020

Paolo Rosetti – Fabio Pari – Eugenia Canistro
Filippo Capanni – Massimiliano Sarto – Camilla Cicchetti

ISBN 978-88-32149-54-8

Pag. 78

Prezzo €24,40 (iva compresa)


ESTRATTO dall’e-book

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INDICE SOMMARIO

Capitolo 1. Come il GDPR impatta sul Terzo Settore
1.1 L’ambito di applicazione materiale del GDPR
1.2 Il GDPR nel terzo settore
1.3 I dati personali, la base giuridica, la comunicazione e la finalità di trattamento nel terzo settore
1.3.1 I dati comuni e i dati particolari
1.3.2 La base giuridica per il trattamento di dati particolari
1.4 Le conseguenze connesse al mancato rispetto della normativa sulla privacy
1.5 Approccio basato sulla gestione del rischio

Capitolo 2. DPO e Data Breach
2.1 Il DPO
2.2 Nomina e revoca del DPO
2.3 Data breach

Capitolo 3. L’informativa per gli Enti del Terzo Settore
3.1 La funzione dell’informativa ed il suo contenuto
3.2 Gli enti del terzo settore e le basi giuridiche
3.3 Il provvedimento del Garante n. 146 del 5 giugno 2019
3.4 La diffusione delle immagini

Capitolo 4. Fundraising: come gestirlo
4.1 Fundraising: uno strumento per realizzare un progetto sociale
4.2 Le maggiori attività di fundraising: quali sono e come impatta il GDPR su di loro
4.2.1 Fundraising e il mailing
4.2.2 La gestione degli eventi: focus informative, immagini e salvataggio dati
4.2.3 Il tesseramento
4.2.4 L’implementazione del sito internet

Capitolo 5. Marketing e GDPR
5.1 Perché gli enti non profit devono adeguarsi al GDPR
5.2 Marketing diretto e GDPR
5.3 Le basi giuridiche
5.3.1 Cosa si intende per consenso valido
5.3.2 Cosa si intende per interesse legittimo
5.4 Fonte dei dati
5.5 Profilazione e dati in eccesso
5.6 Conservazione dei dati
5.7 Protezione dei dati
5.8 Diritti degli interessati

Capitolo 6. Focus: le attività di mailing nel ciclo di Fundraising
6.1 Mailing come attività di raccolta fondi
6.2 Le categorie di dati vengono coinvolti nelle attività comunicative
6.2.1 Il consenso
6.2.2 Il legittimo interesse
6.3 LIA – check list di ponderazione di interessi contrapposti
6.3.1 Le fasi uno della LIA: scopo del trattamento, necessità di trattamento, test di bilanciamento, giungere a decisione

PACCHETTO 4 WEBINAR PRIVACY E GDPR

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Revelino Editore e Consulenti Privacy srl organizzano 4 WEBINAR (di 1 ora ciascuno) in materia di Privacy e GDPR. Il team di esperti legali e informatici tratterà degli aspetti operativi sia per l’applicazione della normativa vigente in generale che per la definizione della Privacy e GDPR nelle singole fattispecie (Enti non profit, Onlus, Associazioni sportive, Avvocati, Commercialisti, Medici ecc.). Sarà possibile porre quesiti ai relatori.
Per ogni WEBINAR sarà realizzato un e-book con esempi pratici, approfondimenti e schemi operativi. Iscrivendosi al WEBINAR si riceverà GRATIS l’ebook di riferimento.

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Guida pratica per l’applicazione della privacy (GDPR)

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CON ESEMPI E SCHEMI RIEPILOGATIVI
pubblicato il 12 maggio 2020

Paolo Rosetti – Fabio Pari – Eugenia Canistro
Filippo Capanni – Massimiliano Sarto – Camilla Cicchetti

ISBN 978-88-32149-53-1

Pag. 101

Prezzo €15,00 (iva compresa)


ESTRATTO dall’e-book

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INDICE SOMMARIO

Capitolo 1. Privacy: evoluzione normativa
1.1 Evoluzione normativa e GDPR
1.2 L’ambito di applicazione
1.3 I dati personali
1.3.1 Il trattamento dei dati comuni
1.3.2 Il trattamento dei dati particolari
1.3.3 Il trattamento dei dati giudiziari
1.4 I soggetti coinvolti nell’ambito privacy
1.5 I rischi per imprese e professionisti: sanzioni
1.6 Tabella esemplificativa dei provvedimenti correttivi e sanzionatori dell’Autorità Garante

Capitolo 2. L’informativa ex artt.13 e 14 GDPR
2.1 L’importanza e la funzione dell’informativa
2.2 Il contenuto dell’informativa
2.2.1 I dati di contatto
2.2.2 Le finalità e le basi giuridiche
2.2.3 L’eventuale trasferimento di dati fuori dall’Unione europea
2.2.4 Il tempo di conservazione dei dati
2.3 Le modalità di rilascio dell’informativa
2.4 Schema riepilogativo del capitolo

Capitolo 3. Il Responsabile del trattamento e il Contitolare
3.1 La figura del Responsabile del trattamento
3.2 La nomina del Responsabile del trattamento
3.3 Il Contitolare del trattamento
3.4 Il regime di responsabilità
3.5 Schema riepilogativo del capitolo

Capitolo 4. L’obbligo di formazione
4.1 Le basi normative dell’obbligo di formazione
4.2 Il programma di formazione, istruzioni per la pianificazione
4.2.1 Individuazione del personale interessato dall’obbligo formativo
4.2.2 Definire un programma di formazione
4.2.3 Come verificare lo stato di apprendimento dei corsisti e mapparne la formazione
4.2.4 Definire una procedura di verifica circa lo stato dell’arte della formazione
4.2.5 Gli strumenti a supporto della mera attività formativa
4.2.6 Incaricare gli autorizzati al trattamento dei dati
4.3 Schema riepilogativo del capitolo

Capitolo 5. Il Registro dei Trattamenti
5.1 L’importanza del registro delle attività di trattamento
5.2 Chi è tenuto a redigerlo?
5.3 Cosa deve contenere il registro?
5.4 Schema riepilogativo del capitolo

Capitolo 6. Il Responsabile della protezione dei dati personali – DPO
6.1 Il DPO e i suoi compiti
6.2 Scherma riepilogativo dei compiti del DPO
6.3 Chi è tenuto a redigerlo?
6.4 Schema riepilogativo dei casi di nomina obbligatoria di DPO
6.5 Schema riepilogativo del capitolo

Capitolo 7. Aspetti generali di Cybersecurity
7.1 L’evoluzione delle minacce informatiche
7.2 Approccio basato sulla gestione del rischio
7.3 Le strategie di difesa
7.4 La continuità operativa
7.5 Gli standard internazionali
7.6 L’evoluzione delle minacce informatiche

Locazioni commerciali in tempi d’emergenza da COVID-19

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COME TROVARE LE SOLUZIONI
TRA LOCATORE E CONDUTTORE

Gianluca Bozzelli

ISBN 978-88-32149-52-4

Pag. 91

Prezzo €15,00 (iva compresa)



Questo ebook tratta delle problematiche inerenti la situazione critica di emergenza sanitaria in cui si trovano tutti coloro che devono pagare un canone per le locazioni ad uso commerciale.

In modo pratico si inquadra l’argomento sotto il profilo giuridico e si valutano gli strumenti che si possono utilizzare al fine di trovare una soluzione contrattuale che riporti in equilibrio le prestazioni e gli obblighi tra il locatore e il conduttore.

INDICE SOMMARIO

Capitolo 1. Inquadramento della problematica


Capitolo 2. Modificazioni sopravvenute del rapporto nella normativa codicistica
2.1 La modifica del contratto di locazione nella normativa speciale


Capitolo 3. Rinegoziazione in forza dei princìpi generali


Capitolo 4. Risoluzione o rinegoziazione ex 1467 segg. c.c. per “eccessiva” onerosità sopravvenuta


Capitolo 5. Impossibilità sopravvenuta delle prestazioni: totale (temporanea e definitiva) e parziale


Capitolo 6. Una prima soluzione: rinegoziazione per “notevoli” modifiche del rapporto: applicabilità dell’art. 1623 c.c.
6.1 Rinegoziazione: applicabilità diretta
6.2 Rinegoziazione: applicabilità mediante interpretazione estensiva o analogica


Capitolo 7. Recesso ex art. 27 L.392/1978


Capitolo 8. Una seconda soluzione: il factum principis come fatto impeditivo avente efficacia sospensiva del contratto di locazione


Capitolo 9. Conclusioni


Capitolo 10. Bibliografia

COVID-19: il prontuario delle risposte per imprese e famiglie

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AGGIORNATO AL D.L. RILANCIO

Aspetti di pratica contabile
Fiscalità e consulenza
Crisi di impresa e insolvenza
Terzo settore
Minimi e forfetari
Paghe e contributi

FABIOLA PIETRELLA SARA MAGI

ISBN 978-88-32149-51-7

Pag. 149

Prezzo €15,00 (iva compresa)


QUESTO E-BOOK VERRÀ AGGIORNATO SECONDO LE NORMATIVE EMANATE DURANTE IL TEMPO DELL’EMERGENZA COVID-19.

COLORO CHE ACQUISTERANNO L’EBOOK RICEVERANNO IN OMAGGIO LE VERSIONI SUCCESSIVE SEMPRE AGGIORNATE


AGGIORNATO AL 24 GIUGNO 2020

Nuova versione dell’ebook aggiornato alla data 24 giugno 2020 con nuovi quesiti

Questo vademecum si articola in sei sezioni corrispondenti alla contabilità, alla fiscalità e la consulenza, al diritto fallimentare, al terzo settore, ai soggetti in regime dei minimi e forfetari e alle paghe e contributi..

Per ogni area tematica sono riportati i quesiti posti dai nostri clienti che hanno richiesto uno studio ed un’apposita soluzione.


L’elaborato termina riportando i Decreti che hanno concorso ad essere studiati ed applicati ai fini di un corretto accesso alle misure previste.

INDICE SOMMARIO

Introduzione

Capitolo 1. Aspetti di pratica contabile
1.1 Quando si deve convocare l’assemblea per l’approvazione del bilancio di esercizio?
1.2 Nel bilancio di esercizio devono essere date informazioni circa il Covid-19?
1.3 Non ho pagato la tassa di vidimazione dei libri sociali al 20 marzo. Che succede?
1.4 Chi riguarda la sospensione dei versamenti?
1.5 Posso utilizzare il credito IVA 2019 per pagare l’imposta sul valore aggiunto di febbraio, scaduta il 16 marzo e che verrà pagata entro il 31 maggio 2020 (ovvero 1° giugno 2020)?
1.6 Le moratorie sui mutui e finanziamenti previste dall’art. 56 D.L. 18/2020 che effetti hanno in bilancio?
1.7 La sospensione del pagamento delle rate di leasing quindi che effetti ha in bilancio?
1.8 In cosa consiste il credito di imposta per la protezione e la sanificazione del luogo di lavoro? Chi può beneficiarne?
1.9 Sono un’impresa, cosa devo fare per il riconoscimento del credito di imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro ovvero per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale?
1.10 Gli enti non commerciali possono usufruire del credito di imposta per la sanificazione del luogo di lavoro?
1.11 Quali sono le spese di sanificazione che godono della detraibilità al 60%?
1.12 Insieme alle spese di sanificazione ho effettuato anche interventi edilizi per l’adeguamento di alcuni ambienti di lavoro alle nuove direttive (ingresso, spogliatoio, mensa). È prevista qualche agevolazione?
1.13 Le spese eventualmente sostenute per l’effettuazione dei tamponi sierologici rientrano nella fattispecie per cui è riconosciuto il credito di imposta per la protezione e sanificazione del luogo di lavoro?
1.14 La mia s.r.l. ha chiuso il bilancio 2019 con una perdita che ha eroso il capitale sociale per oltre un terzo. È vero che posso non ricapitalizzare la società?
1.15 Siamo 3 soci e potremmo finanziare la nostra impresa, ma la crisi sanitaria sta incidendo sulla solidità aziendale. La restituzione dell’eventuale finanziamento sarebbe quindi postergata. Tanto vale rivolgerci ad un istituto creditizio.
1.16 La nostra azienda è conosciuta in tutta il mondo per i prodotti di alta qualità tutti targati made in Italy. La pandemia ci causerà ingentissime perdite. Il governo deve aiutarci.

Capitolo 2. Fiscalità e consulenza
2.1 Ho un’impresa il cui codice Ateco non è contenuto tra quelle espressamente previste nel DPCM 22 marzo 2020, ma la mia attività è funzionale alle attività non sospese. Cosa posso e devo fare?
2.2 Ho un negozio di ortofrutta, posso proseguire l’attività?
2.3 Cosa devo fare per effettuare le consegne a domicilio?
2.4 Esistono anche altri oneri per effettuare le consegne a domicilio?
2.5 Quali sono gli oneri fiscali in caso di vendita a domicilio?
2.6 Un centro estetico può consegnare prodotti a domicilio?
2.7 Gli amministratori di una società, iscritti alla gestione separata INPS e che ricevono anche un cedolino per compenso amministratori possono richiedere l’accesso all’indennità dei 600 euro?
2.8 È possibile accedere all’indennità dei 600 Euro seppur abbia proseguito la mia attività (non rientranti tra quelle sospese) in qualità di titolare di bottega anche se con una riduzione evidente del fatturato?
2.9 Posso godere della sospensione dei mutui prima casa?
2.10 Vorrei accedere al Fondo Centrale di Garanzia ma negli ultimi periodi non sono stato un buon pagatore. Sono escluso dalla misura a-priori perché le mie posizioni potrebbero essere incagliate?
2.11 Due delle mie imprese hanno aderito alla rottamazione-ter e alla definizione con saldo e stralcio. Le rate in scadenza rispettivamente il 28 febbraio e il 31 marzo non devono essere pagate?
2.12 Per quanto riguarda invece gli avvisi bonari?
2.13 È oggetto di sospensione la risposta alla richiesta di documentazione pervenuta nell’ambito di attività di controllo formale delle dichiarazioni ai sensi dell’articolo 36-ter del d.P.R 29 settembre 1973, n. 600?
2.14 Il D.L.18/2020, all’articolo 62, comma 1, prevede la sospensione dei termini per i versamenti dell’imposta di registro da effettuare in sede di registrazione di un contratto di comodato o di locazione?
2.15 In merito all’articolo 67 del D.L. 18/2020, con riferimento ai termini di prescrizione e di decadenza dell’attività degli uffici degli enti impositori si prevede l’applicazione dell’articolo 12 del D. Lgs 159/2015. Qual è l’ambito applicativo di tale disposizione legislativa?
2.16 La rimessione in termini per i versamenti disposta dall’articolo 60 D.L. 18/2020 è estesa anche ai termini di prescrizione e decadenza, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del D.Lgs 159/2015?
2.17 La sospensione dei termini prevista ai sensi dell’articolo 67 è da intendere riferita a tutti gli atti in relazione ai quali è prevista una decadenza infrannuale dell’azione degli uffici entro il 31 dicembre dell’anno della sospensione?
2.18 Per accedere alla moratoria dei versamenti di iva e ritenute previste dall’art. 18 del D.L. 23/2020 è necessaria una riduzione del 33% del fatturato o dei ricavi?
2.19 La riduzione del fatturato pari al 33% ai fini della sospensione dei versamenti tributari è la medesima per tutte le imprese?
2.20 Cosa deve intendersi per fatturato?
2.21 La sospensione dei versamenti tributari, iva e ritenute, è ammessa anche per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020?
2.22 Per le Pmi che fanno ricorso al Fondo di Garanzia vige il divieto di distribuzione dei dividendi? Quali sono le caratteristiche principali del Fondo di Garanzia?
2.23 Quali sono quindi le novità introdotte dalla Legge 40 del 6 giugno 2020 di conversione del D.L. 23/2020?
2.24 Per le Pmi che fanno ricorso al Fondo di Garanzia vige il divieto di distribuzione dei dividendi? Quali sono le caratteristiche principali del Fondo di Garanzia?
2.25 Il Fondo Centrale di Garanzia è cumulabile con altri incentivi?
2.26 Cosa devo fare per richiedere il finanziamento di euro 25.000 previsto dal Fondo Centrale di Garanzia come stabilito dal Decreto Liquidità?
2.27 Quali sono i requisiti da rispettare per usufruire della garanzia SACE di cui all’art. 1 del D.L. 23/2020? 51
2.28 Gli agenti assicurativi possono accedere al Fondo Centrale di Garanzia?
2.29 Cosa si intende per “impresa in difficoltà” ai fini dell’accesso alla Garanzia Sace?
2.30 Sono un’impresa che si occupa di allevamento di trote e risento di una forte contrazione del fatturato. Per me esistono particolari misure?
2.31 Alle imprese agricole si applicano le sospensioni dei versamenti in autoliquidazione di aprile e maggio 2020?
2.32 Quali sono i crediti di imposta riconosciuti con il Decreto liquidità e con il Decreto Cura Italia?
2.33 Cosa cambia tra il credito di imposta per canoni di locazione previsto dal Decreto Cura Italia o quello previsto dal Decreto Rilancio?
2.34 Il Decreto Rilancio ha istituto o rafforzato altri crediti di imposta?
2.35 In cosa consiste il credito di imposta per i conferimenti di capitali a pagamento?
2.36 Una società costituita a febbraio 2020, non avendo periodi di confronto con l’anno 2019, gode della sospensione degli adempimenti fiscali e contributivi riferiti ai mesi di Aprile e Maggio 2020?
2.37 Il termine di proposizione dell’atto di riassunzione innanzi alla Commissione Tributaria Regionale scade il 30 aprile 2020. Tale termine è stato prorogato a causa dell’epidemia?
2.38 Le udienze innanzi alle Commissioni Tributarie sono sospese?
2.39 Gli atti introduttivi del giudizio sono sospesi ex art. 83, comma 2, Decreto “Cura Italia”?
2.40 Ho ricevuto un avviso di accertamento per il quale ho presentato un’istanza di accertamento con adesione a fine febbraio. Anche per tale tipologia di atto vale la sospensione di cui all’art. 83 in materia di giustizia tributaria?
2.41 Un accertamento di adesione sottoscritto e la cui rata scada il 31 marzo beneficia della sospensione?
2.42 È preferibile applicare il metodo storico o previsionale per il calcolo degli acconti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive? Si può applicare l’istituto del ravvedimento operoso nel caso di omesso o insufficiente versamento degli acconti delle imposte di cui sopra?
2.43 La disposizione all’articolo 20 del D.L. 23/2020 si applica anche agli acconti successivi al mese di giugno 2020?
2.44 In presenza di fattura elettronica vi è l’obbligo di emettere documenti di trasporto (cd. d.d.t), considerando la situazione di emergenza sanitaria da Covid-19 e il D.L. 18/2020?
2.45 In base a quanto disposto dal comma 7 dell’articolo 62 del D.L. Cura Italia 18/2020, può essere omessa, in fattura, l’indicazione della ritenuta d’acconto qualora ricorrano tutte le condizioni?
2.46 Ai fini della determinazione del limite di euro 400.000,00 definito dall’articolo 62, comma 7 del D.L. 18/2020, è opportuno considerare anche gli eventuali ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture contabili indicati nelle dichiarazioni fiscali per migliorare il proprio profilo di affidabilità fiscale ai fini degli ISA?
2.47 Le certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata sono soggette alla scadenza ordinaria del 31 ottobre anche nella situazione di emergenza sanitaria da Covid-19?
2.48 La sospensione dei termini contenuti nella nota II bis, articolo 1, della Tariffa Parte Prima, allegata al d.P.R. 131/1986, cui fa riferimento l’articolo 24 D.L. 23/2020, è estesa anche al termine quinquennale per la decadenza del beneficio “prima casa”?
2.49 In base a quanto disposto dall’articolo 25 D.L. 23/2020 in merito all’assistenza fiscale a distanza, qualora i contribuenti, soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, non siano dotati di strumenti, quali stampante e scanner per munirsi dei modelli di delega, come possono conferire ai CAF o ai professionisti l’accesso alla dichiarazione precompilata 730/2020?
2.50 Nelle controversie tributarie di valore fino a tremila euro, alle parti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, sono consentiti depositi o notifiche in modalità analogica?
2.51 In qualità di rappresentante legale dell’impresa di cui socio al 70% ho effettuato una donazione alla Protezione Civile pari a Euro 10.000. Se chiuderemo il bilancio 2020 in perdita è vero che non potremo usufruire della deduzione?
2.52 La sospensione di cui all’art. 56 D.L. 18/2020 costituisce causa di segnalazione in Centrale dei Rischi?
2.53 Se l’Agenzia delle Entrate è stata chiamata a dare una risposta entro il 30.03.2020 ed entro tale termine il contribuente non abbia ricevuto ancora alcuna risposta, vale il silenzio assenso?
2.54 Con il Decreto Cura Italia sono state sospese anche le irrogazioni delle sanzioni?
2.55 Bisogna far riferimento per quanto concerne la determinazione dei ricavi dell’anno precedente alle norme che disciplinano i differenti regimi contabili, per tutti i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare? Gli eventuali maggiori ricavi da ISA devono essere tenuti in considerazione per la determinazione dei ricavi?
2.56 Il D.L.18/2020 prevede la sospensione dei termini per la redazione degli inventari?
2.57 Gli avvisi di liquidazione scaturenti dal controllo formale in merito alla spettanza delle agevolazioni Campione Unico sono soggetti alla sospensione dei termini, di cui all’articolo 67 D.L. Cura Italia?
2.58 Gli avvisi di liquidazione, scaturenti dal controllo in merito all’adeguatezza e tempestività dei versamenti dovuti per annualità successive di contratti locativi e dal controllo sulla regolare liquidazione degli atti registrati in forma pubblica e privata, sono soggetti alla sospensione dei termini, di cui all’articolo 67 D.L. Cura Italia?
2.59 Mio figlio studia fuori regione ed ha sottoscritto un contratto di locazione. Esistono determinate condizioni affinché non si debba pagare l’affitto?
2.60 I pignoramenti del quinto dello stipendio effettuati dall’Agente della riscossione sono sospesi durante l’emergenza epidemiologica?
2.61 Il credito di imposta per negozi e botteghe spetta anche ai soggetti la cui attività rientra tra quelle espressamente menzionate negli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020? Una pizzeria può godere del credito di imposta sebbene continui ad effettuare consegne a domicilio?
2.62 Il credito di imposta derivante dalla trasformazione delle imposte anticipate (DTA) su perdite Ace in virtù della cessione di crediti pecuniari può essere utilizzato nel corrente anno ovvero nel prossimo?
2.63 Il Fondo Centrale di Garanzia prevede una durata massima del finanziamento di 72 mesi, con inizio di rimborso del capitale dopo 24 mesi. Significa che la durata massima è pari a 8 anni?
2.64 Il Fondo Centrale di Garanzia prevede una durata massima del finanziamento di 120 mesi, con inizio di rimborso del capitale dopo 24 mesi. Significa che la durata massima è pari a 12 anni?
2.65 Posso utilizzare una delle misure previste dal Decreto Liquidità come Fondo Centrale di Garanzia o Garanzia SACE, per rimborsare un prestito bancario e rinegoziare l’accensione di uno nuovo completamente garantito dallo Stato?
2.66 I termini di decadenza dalle agevolazioni prima casa sono sospesi?
2.67 Avevo stipulato un preliminare di compravendita per l’acquisto di prima casa a seguito della cessione della precedente “prima casa”. A causa dell’emergenza epidemiologica l’accordo non può andare a buon fine? Perdo tutti i benefici?
2.68 Ho effettuato una donazione alla Protezione Civile come persona fisica. Come posso usufruire della detrazione?
2.69 Chi sono i congiunti?
2.70 La mia attività non è stata ricompresa nell’allegato 3 del DPCM 26 aprile. Posso richiedere l’autorizzazione del Prefetto?
2.71 Cosa prevede il Protocollo condiviso di sicurezza da adottare obbligatoriamente al fine di proseguire e riprendere la propria attività lavorativa dal 4 maggio, tra quelle espressamente indicare nell’Allegato 3 del DPCM 26 aprile?
2.72 Con riguardo al Protocollo condiviso, il datore di lavoro può quindi comunicare ai dipendenti, collaboratori o terzi soggetti come il rappresentante dei lavoratori, coloro che sono o sono stati contagiati dal Covid-19?
2.73 Se il fatturato dell’anno 2019 del mese di marzo è rimasto invariato al fatturato dell’anno 2020 del mese di marzo è possibile sospendere i versamenti di aprile e maggio?
2.74 Dal 4 maggio è consentito l’asporto?

Capitolo 3. Crisi di impresa e insolvenza
3.1 Ho chiuso il bilancio di esercizio con un patrimonio netto negativo, si attivano i meccanismi di allerta?
3.2 Sono un’impresa sottoposta alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, a quali misure posso accedere?
3.3 La mia società era in difficoltà finanziaria già prima dell’emergenza epidemiologica. Dopo l’epidemia è venuto ad originarsi lo stato di insolvenza. Come deciso dal Decreto Liquidità tutti i processi sono sospesi. Cosa posso fare?
3.4 Ai fini della presentazione di un’istanza di ammissione al passivo i termini si dilazionano per effetto della sospensione prevista dal Decreto Cura Italia? 90
3.5 È stata depositata istanza di fallimento prima dell’entrata in vigore del Decreto Liquidità. Il Tribunale, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 10 D.L. 23/2020, dispone l’improcedibilità della domanda sebbene all’epoca del deposito non erano previste disposizioni in materia. Come devo comportarmi?

Capitolo 4. Terzo settore
4.1 Sono un’associazione sportiva dilettantistica, e l’istituto di credito mi ha negato la sospensione del mutuo prevista per la PMI.
4.2 Quindi, gli Enti del Terzo Settore non possono sospendere il canone di locazione?
4.3 Sono un atleta professionista che non può percepire quanto spettante da contratto. Posso ottenere il bonus di 600 euro?
4.4 La sospensione dei versamenti fiscali e previdenziali riguarda esclusivamente enti sportivi, Onlus, organizzazioni di volontariato, APS, imprese sociali e cooperative sociali?
4.5 Quali misure agevolative sono previste per le associazioni e società sportive dilettantistiche?
4.6 La sospensione delle ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati riguarda anche gli enti locali?

Capitolo 5. Minimi e forfetari
5.1 I professionisti possono usufruire della sospensione mutui e finanziamenti ex art. 56 D.L. 18/2020?
5.2 La sospensione di cui all’art. 56 D.L. 18/2020 non è concessa esclusivamente laddove il soggetto richiedente abbia posizioni segnalate in Centrale dei Rischi come “sofferenze”?
5.3 Quindi i professionisti con posizioni deteriorate non possono nemmeno accedere alla garanzia SACE di cui all’art. 1 del Decreto Liquidità (D.L. 23/2020)?
5.4 Sono un avvocato in regime forfetario e al contempo ho un contratto di lavoro dipendente. Posso richiedere anche il bonus di 600 Euro?
5.5 Il credito d’imposta del 60 per cento è applicabile ai fabbricati rientranti nella categoria catastale D/6 in affitto chiusi a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19? Un professionista può accedere all’agevolazione?
5.6 Se sono un professionista che ha accesso al Fondo Centrale di Garanzia per la richiesta di un finanziamento di Euro 25.000 è possibile conoscere il tasso di interesse applicato al finanziamento?
5.7 Ho una macelleria. Come posso usare il credito di imposta per botteghe e negozi previsto dal Decreto Cura Italia?
5.8 Il finanziamento di 25.000 euro FCG per esclusive esigenze di liquidità viene considerato come reddito? Per chi adotta il regime forfetario se il finanziamento è tale da oltrepassare i 65.000 euro di ricavi, cosa è possibile fare?

Capitolo 6. Paghe e contributi
6.1 In presenza di riduzione del fatturato oltre il 33% nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019, i contributi INPS, con scadenza a metà maggio, sono oggetto di moratoria al 30 giugno 2020?
6.2 L’indennità di € 600,00 è applicabile anche ai soci di società di persone e di capitali ed ai collaboratori di impresa familiare iscritti all’INPS? 103
6.3 I dipendenti che prestano la propria attività lavorativa sotto forma di lavoro agile (smart working) hanno diritto al bonus di Euro 100 previsto dall’art. 63 del D.L. 18/2020?
6.4 La contrazione del virus può essere intesa quale infortunio sul lavoro?
6.5 La mia azienda non ha aderito all’ente bilaterale di settore ma pago direttamente i dipendenti. Posso usufruire della Cassa integrazione in deroga?
6.6 Tutti i miei dipendenti hanno maturato ferie. Tale condizione è ostativa all’accesso ai vari ammortizzatori sociali?
6.7 In quanto socio di una società a responsabilità limitata ed iscritto alla gestione speciale AGO ho diritto all’indennità di 600 Euro?
6.8 Al personale delle Amministrazioni Locali si estende la sospensione del versamento delle ritenute fiscali e dei contributi dal giorno 2 marzo 2020 al giorno 30 aprile 2020?
6.9 Il termine per la scadenza al giorno 31 marzo 2020 dell’obbligo di comunicazione degli oneri detraibili ha subito variazioni?
6.10 Il D.L.18/2020 prevede la sospensione dei termini di legge per la presentazione della dichiarazione di successione?
6.11 Se il pignoramento del quinto dello stipendio è effettuato da un generico creditore vale, per analogia, quanto disposto dall’art. 68? Se il soggetto pignorato è un lavoratore dipendente posto in Cassa integrazione o soggetto a cui è riconosciuto il Fondo d’integrazione salariale, l’indennità è anch’essa soggetta a pignoramento?
6.12 Sono un praticante avvocato, senza partita iva né contratto di lavoro, genitore di un figlio di 4 anni. La mia compagna è socia amministratrice di S.r.l.. Posso richiedere il bonus baby sitter?

Capitolo 7. La lente sul D.L. Rilancio
a) Compensazione
7.1 Sono un sub-appaltatore edile, posso utilizzare la compensazione per qualsiasi tipologia di imposta?
7.2 Per poter usufruire della compensazione sino ad un milione di euro serve il visto di conformità?
b) Ammortizzatori sociali
7.3 Sono un’impresa e vorrei accedere ai periodi aggiuntivi di Cassa Integrazione previsti dal Decreto Rilancio. Come faccio a presentare la domanda?
7.4 Anche i permessi retribuiti sono stati oggetto di proroga?
7.5 Sono un dipendente di un’impresa privata. A causa del mancato pagamento della cassa integrazione del mese di aprile alla data del 3 giugno, ho effettuato l’accesso al sito dell’INPS, che mi comunica la disposizione di un mandato ti pagamento presso l’ufficio pagatore di poste italiane spa. Cosa devo fare?
7.6 Ho ottenuto il bonus baby-sitter per il mese di marzo. Come faccio per poter richiedere gli ulteriori 600 euro?
7.7 Cosa serve per poter richiedere il bonus baby-sitter per l’iscrizione ai centri estivi di mio figlio?
7.8 Il reddito di cittadinanza è compatibile con le indennità 600 euro?
7.9 Quali sono i limiti per poter accedere al reddito di emergenza?
7.10 Il Rem è compatibile con l’indennità 600 euro?
7.11 Entro quando è possibile presentare la domanda per il Rem?
7.12 Quanti soggetti del medesimo nucleo familiare possono richiedere il Rem?
c) Bonus
7.13 Inizia l’estate e voglio andare in bici. È vero che posso usufruire del bonus bici?
7.14 Come avvocato ho ricevuto l’indennità 600 Euro, posso accedere anche al bonus vacanze?
7.15 Per fruire del tax credit vacanze devo farmi rilasciare quindi apposita fattura? Solo l’intestatario della fattura può utilizzare il bonus?
7.16 Sono un albergatore, posso decidere di non applicare il tax credit vacanze?
7.17 Come contribuente ho altri bonus da portare in detrazione. Vale sempre il principio di capienza fiscale?
7.18 Il sisma-bonus al 110% è fruibile esclusivamente da coloro i quali risiedono in comuni colpiti da eventi sismici?
7.19 Sisma-bonus ed Ecobonus rafforzati, sono cumulabili?
7.20 Sono un imprenditore e sarei interessato a ristrutturale il capannone dove svolgo la mia attività fruendo del sisma-bonus. È possibile sfruttare l’agevolazione del 110?
7.21 Quali sono gli interventi che permettono di ottenere l’Ecobonus?
7.22 I bonus rafforzati sono riconosciuti a tutte le persone fisiche indipendentemente dalla tipologia catastale?
7.23 Perché la distinzione tra prima, seconda casa e condominio?
7.24 Se manca “il condominio”, gli interventi effettuati sulla seconda casa non possono godere dell’agevolazione?
7.25 Sono un geometra e pongo questo quesito in merito all’ultima novità del bonus 110% che non ho capito: il limite massimo che ogni soggetto può recuperare è sempre riferito alla cosiddetta “capienza fiscale” di ogni singolo soggetto richiedente oppure non ci sono limiti? Per esempio, un soggetto che oggi può recuperare fiscalmente 2.000 €/anno, se fa lavori per € 30.000 può recuperare (o far accollare all’impresa) la somma di € 2.000 x 5 anni = € 10.000, oppure la somma del 110% intera (cioè € 33.000)?
7.26 Quali passaggi vanno rispettati per avere diritto al Sisma bonus al 110%?
7.27 Posso cedere il credito sisma-bonus ed ecobonus agli istituti creditizi?
7.28 Quando devono essere sostenute le spese per usufruire del sisma-bonus ed ecobonus?
d) Indennità
7.29 I percettori dell’indennità 600 euro del mese di marzo ne hanno diritto anche nel mese di aprile e maggio?
7.30 L’assegno ordinario di invalidità è ancora causa di esclusione dalle indennità 600 euro previste dal Decreto Rilancio?
e) IRAP, IMU, IRPEF, IRES
7.31 Dottoressa non ho capito cosa e quanto devo pagare ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.
7.32 Se presumibilmente il bilancio sarà approvato a fine giugno, come previsto dal Decreto Liquidità, quando devono essere versate le relative imposte sui redditi?
7.33 Con riguardo all’IRPEF, sono stati prorogati anche i relativi adempimenti?
7.34 È vero che è stata ridotta l’imposta municipale unica (IMU)?
f) Gli adempimenti tributari
7.35 È possibile avere uno schema nel quale sono specificate tutte le sospensioni e le proroghe relative all’attività dell’Agenzia delle Entrate?
g) Contributo a fondo perduto
7.36 Chi può accedere al contributo a fondo perduto?
7.37 Sono un imprenditore, ma ho un contratto di lavoro dipendente, part-time in un’azienda. Posso accedere al contributo a fondo perduto? Nel caso di risposta affermativa, vale anche se il socio dell’impresa è al contempo lavoratore dipendente della stessa?
7.38 Sono titolare di due diverse attività, posso richiedere il contributo a fondo perduto per ambedue le società?
7.39 Se il fatturato è diminuito del 50%, prendendo a riferimento aprile 2020 rispetto aprile 2019, posso accedere al contributo a fondo perduto?
7.40 A quali operazioni occorre far riferimento per il calcolo dei ricavi e della riduzione del fatturato?
7.41 Se ad aprile 2020 ho emesso fattura per merce non consegnata a febbraio 2020 a causa della sospensione dell’attività, deve essere computata nel calcolo della riduzione del fatturato?
7.42 Coloro che hanno iniziato l’attività successivamente al 30 aprile 2019 come devono calcare la differenza tra fatturati?
7.43 Quindi, chi ha iniziato l’attività nell’anno 2019 non deve dimostrare il calo del fatturato del 66%?
7.44 Da quando è possibile presentare l’istanza per l’accesso al contributo a fondo perduto?
h) Altre questioni
7.45 Quali crediti di imposta è possibile cedere totalmente o solo parzialmente per poter derogare al principio della capienza fiscale?

Capitolo 8. Il percorso tra le disposizioni normative

Capitolo 9. Conclusione

Mutuo: analisi tecnico-giuridica nel contenzioso bancario

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L’analisi dei contratti di mutuo
La carenza di documenti
La prescrizione nei mutui

GIANFRANCO SENIA

ISBN 978-88-32149-50-0

Pag. 51

Prezzo €15,00(iva compresa)


Questo ebook tratta in modo operativo delle procedure da seguire per l’analisi del contratto di mutuo e per l’individuazione di eventuali anomalie sui tassi e sulle norme contrattuali.

Oltre al quadro normativo di riferimento si indica una check-list per il consulente tecnico e il modus operandi per individuare interessi moratori, usura originaria, usura pattuita, usura applicata e usura sopravvenuta.

Il Consulente Tecnico, sia di Parte che di Ufficio, ha il compito di far emergere la verità. Non deve immaginare la soluzione ai quesiti posti, deve chiedersi come può giungere ad una condizione di conoscenze, tale da poter rispondere ai quesiti.

Il primo passo, dopo avere constatato la presenza di tutti i documenti necessari, consiste nel prendere atto dello stato dell’arte delle norme e della giurisprudenza.

Il secondo consiste nel leggere, rileggere, esaminare, valutare e rileggere ancora il contratto di mutuo. Il che significa non solo cercare ciò che è scritto, ma, soprattutto, cercare quello che non è scritto.

Il terzo, infine, sta nell’effettuare i calcoli.

X-Ligo LA CRISI DI IMPRESA E GLI STRUMENTI PER IL SUO RISANAMENTO

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MARCELLA CARADONNA – MASSIMILIANO CASTAGNA

ISBN 978-88-32149-43-2

Pag. 284

pubblicato il 20 aprile 2020

Il volume nella prima parte analizza il sistema aziendale e le relazioni con l’ambiente interno e esterno all’unità produttiva. Descrive le condizioni degli equilibri economici e finanziari, le disfunzioni e le cause delle crisi aziendali. Analizza l’importanza del rendiconto finanziario ai fini di una gestione prospettica, volta a prevenire situazioni di crisi di liquidità.

Successivamente gli autori analizzano gli strumenti giuridici a disposizione degli operatori, commercialisti, avvocati e gestori della crisi in genere, per il risanamento aziendale. Vengono trattate le modalità aziendali per la redazione del piano e gli strumenti giuridici previsti dalla riforma introdotta con il D.L.vo 12 gennaio 2019 n.14, codice della crisi d’impresa dell’insolvenza, in attuazione della legge 19 ottobre 2017 n.155, pubblicata nel supplemento ordinario.

Il volume analizza, inoltre, in modo dettagliato le novità in ordine agli assetti organizzativi delle imprese, all’obbligo di nomina dell’organo di controllo e agli strumenti di allerta, con le novità contenute degli indici della crisi elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Sono analizzate le procedure di accesso all’organismo di composizione della crisi (OCRI).

Infine, sono individuati tutti gli strumenti giuridici, modificati dalla riforma, che entreranno in vigore il 16/8/2020.

Nello specifico gli autori analizzano gli accordi in esecuzione dei piani attestati di risanamento, gli accordi di ristrutturazione dei debiti, gli accordi di ristrutturazione agevolata e a efficacia estesa, la convenzione in moratoria, la transazione fiscale e accordi su crediti contributivi, il concordato preventivo in continuità e liquidatorio e la crisi da sovraindebitamento dei soggetti minori e delle imprese minori. Infine, le responsabilità civili e penali degli amministratori, sindaci, revisori e attestatori.

AUTORI

Marcella Caradonna
Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti, Presidente
dell’ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di
Milano, svolge attività di consulenza fiscale, contabile, aziendale e
organizzativa. Docente accreditato presso diversi enti formatori per
la conciliazione societaria e ora Mediazione Civile – Formazione e
coordinamento delle attività didattiche, dal 1986 ad oggi giornalista
e publicista per le principali testate di economia e finanza.

Massimiliano Castagna
Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti, Dottore in
Giurisprudenza, svolge attività di consulente tecnico in sede giudiziale,
in materia civile, penale, societaria, e concorsuale in genere.
Oltre che relatore in convegni riferiti alla materia professionale, ha
pubblicato per la Camera di Commercio di Ascoli Piceno: Il Business
Plan, perché e come realizzarlo (2011).

Il contratto preliminare: tutele e garanzie per l’acquirente

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Con Formulario

Tutela del promissario acquirente
Inadempimento e risarcimento del danno
Qualificazione e quantificazione del risarcimento

MONIA DOTTORINI

ISBN 978-88-32149-49-4

Pag. 56

Prezzo € 15,00 (iva compresa)

INDICE SOMMARIO

Capitolo 1. Il contratto preliminare: natura giuridica ed ambito di applicazione
1.1 Natura giuridica, elementi costitutivi e trascrivibilità del contratto preliminare
1.2 Preliminare di vendita di bene altrui
1.2.a FORMULA contratto preliminare di vendita di bene altrui
1.3 Preliminare di vendita d’immobile da costruire
1.3.a FORMULA preliminare di vendita di immobile da costruire
1.4 Il contratto preliminare ad effetti anticipati ed il preliminare del preliminare

Capitolo 2. Il contratto preliminare ad effetti anticipati quale strumento di controllo delle sopravvenienze
2.1 Forme di tutela del promissario acquirente ed azioni esperibili
2.2 La tutela satisfattiva e non satisfattiva in presenza dei vizi del preliminare
2.3 Inadempimento contrattuale, annullabilità e rapporti con la disciplina normativa di cui all’art. 2932 c.c.
2.4 Caparra confirmatoria e penitenziale nel contratto preliminare

Capitolo 3. Inadempimento e risarcimento del danno nel contratto preliminare
3.1 Aspetti risarcitori conseguenziali all’inadempimento del promittente – venditore
3.2 Qualificazione e quantificazione del risarcimento del danno da inadempimento contrattuale (Commento alla sentenza della Corte di Cassazione, Civile, Sez. VI, ordinanza del 06.02.2014, n. 2771)

Capitolo 4. Conclusioni

Capitolo 5. Sitografia

Capitolo 6. Giurisprudenza

Capitolo 7. Bibliografia

MONIA DOTTORINI
Avvocato Cassazionista del Foro di Perugia, Ausiliario del Giudice, Docente in materie giuridiche ed economiche, Esperta in Sociologia ed Antropologia, autore di E-book, articoli e note a sentenza in collaborazione con le maggiori Case Editrici.

Reati e sanzioni al tempo del CORONAVIRUS

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MICHELE ROSSETTI – ENRICO SIROTTI GAUDENZI

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Il testo, dopo aver coordinato tutti i decreti recanti le misure urgenti in materia di contenimento e gestione del Coronavirus, analizza le ipotesi delittuose che si possono generare.
Gli autori trattano le singole fattispecie sia riguardo all’istituto collegato alla situazione di emergenza sanitaria del momento, sia riguardo alle sanzioni che possono essere applicate.

Indice sommario

Premessa
Capitolo 1. Il contenuto dei recenti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emessi in ordine alle “Ulteriori disposizioni attuative del D.L 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”
1.1 Cosa prevedono i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri: l’iter che ha portato alle rigide restrizioni
1.2 L’art. 3, comma 4, del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6


Capitolo 2. Le ipotesi delittuose
2.1 Premessa
2.2 Il contenuto dell’art. 650 c.p. e dell’art. 260 T.U.L.S.
2.3 La minaccia e la resistenza a un pubblico ufficiale ex artt. 336 e 337 c.p.
2.4 L’omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale
2.5 I delitti contro la salute pubblica
2.6 Le sanzioni per le false autodichiarazioni
2.7 Le sanzioni previste per le diverse attività commerciali
2.8 I casi di omicidio e di lesioni personali
2.9 Il reato di procurato allarme e la violazione della privacy


Capitolo 3. Spunti di riflessione
3.1 La violenza o minaccia e la resistenza a un pubblico ufficiale
3.2 Il delitto di epidemia
3.3 Manovre speculative su merci
3.4 Il reato di diffamazione

GLI AUSILIARI NELL’ESECUZIONE IMMOBILIARE

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Le fasi dell’attività delegata e gli adempimenti preliminari
Modalità di presentazione dell’offerta
Rendiconto e compenso del professionista delegato

Con schemi riepilogativi

FRANCESCA SASSANO

ISBN 978-88-32149-47-0

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Il volume illustra, con taglio operativo, la partecipazione della figura dell’ausiliario alla procedura dell’esecuzione immobiliare. Con schemi riepilogativi rappresenta un pratico strumento per tutti coloro che trattano la materia dell’esecuzione immobiliare.

INDICE SOMMARIO

Capitolo 1. La riforma del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 conv. con mod. dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12 – Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione
Capitolo 2. Le fasi dell’attività delegata e gli adempimenti preliminari
Capitolo 3. Il fascicolo telematico e quello cartaceo
3.1 L’apertura del conto corrente bancario
3.2 La richiesta di acconto
3.3 i controlli sulla proprietà
Capitolo 4. Predisposizione alla vendita
Capitolo 5. Modalità di presentazione dell’offerta
Capitolo 6. Udienza di vendita
Capitolo 7. Regole per l’aggiudicazione
Capitolo 8. Gli adempimenti post-vendita
Capitolo 9. L’ultimazione della procedura
Capitolo 9. Rendiconto e compenso del professionista delegato
Capitolo 10. Schemi

SEGNALAZIONE ALLA CENTRALE RISCHI E RISARCIMENTO DEL DANNO(Tribunale di Crotone 4 marzo 2020)

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ESTRATTO dalla Banca Dati DIRITTO E CONTENZIOSO BANCARIO

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE

PRIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio, all’esito della camera di consiglio, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. 636/2016 promossa da:

IL. (C.F. (oscurato)) rappresentato e difeso dall’avv. L. M. A. elettivamente domiciliato in (oscurato) presso lo studio dell’avv. L. M. A.

ATTORE/I

contro

EU. FA. (C.F. (oscurato)) quale mandataria con rappresentanza di BA. DI NA. (C.F. ) rappresentato e difeso dall’avv. C. G. elettivamente domiciliato in (oscurato) presso lo studio dell’avv. C. G.

CONVENUTO/I

Nonché

OT. LO. (CF. (oscurato)), LU. LO. (C.F.: (oscurato)) e SA. LE. (C.F.: (oscurato)) rappresentato e difeso dall’avv. L. M. A. elettivamente domiciliato in (oscurato) presso lo studio dell’avv. L. M.A.

TERZI CHIAMATI

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d’udienza del 12.02.2020.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, IL. ha convenuto in giudizio BA. DI NA. al fine di sentirla condannare alla restituzione di quanto indebitamente percepito.

Ha dedotto, in fatto, di avere concordato con l’istituto di credito convenuto un’apertura di credito regolata su contratto di conto corrente sottoscritto nel 1998.

Ha dedotto che, nel corso del rapporto contrattuale, sarebbero stati applicati tassi in misura superiore al tasso di legge pur in assenza di una pattuizione sufficientemente determinata, interessi anatocistici e commissioni di massimo scoperto in difetto di apposita e determinata pattuizione.

Ha pertanto ritenuto in diritto sussistenti i presupposti legittimanti l’azione di accertamento e di condanna alla ripetizione di quanto indebitamente versato.

Ha altresì dedotto di aver subito, in conseguenza della condotta illecita dell’istituto di credito convenuto, plurimi pregiudizi (sia patrimoniali che non), ivi compreso quello derivante dall’illegittima segnalazione nella Centrale Rischi, con conseguente fondatezza della domanda proposta.

Si è costituito in giudizio l’istituto di credito convenuto contestando quanto ex adverso dedotto.

Ha eccepito, in via preliminare, la prescrizione del credito azionato e, con specifico riferimento alle censure di parte attrice, la legittimità e la correttezza dell’operato della Banca.

Ha altresì formulato, in via riconvenzionale, domando di esatto adempimento alla luce del saldo debitorio esistente sul contratto di conto corrente in atti, con conseguente estensione della sua domanda, previa autorizzazione alla chiamata in causa dei terzi, nei confronti dei garanti.

Si sono costituiti in giudizio LU. LO., OT. LO. e SA. LE., in qualità di fideiussori di parte attrice, reiterando le deduzioni già sollevate da IL. con conseguente inesigibilità, nei suoi confronti, di ulteriori importi.

La causa è stata trattenuta in decisione in data odierna, a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.

  1. Oggetto del giudizio è l’accertamento del diritto alla ripetizione delle somme indebitamente corrisposte dalla società attrice sulla base degli affidamenti concessi dall’istituto di credito convenuto, confluiti e unitariamente regolati, per come evidenziato dallo stesso CTU, su contratto di conto corrente n. (oscurato).

In tema di onere della prova nell’azione di restituzione dell’indebito, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che “nella ripetizione di indebito opera il normale principio dell’onere della prova a carico dell’attore il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l’avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi” (Cass. n. 30713 del 2018).

  1. Ciò chiarito, può procedersi a vagliare la fondatezza della domanda attorea, muovendo dalle eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta.

2.1. Quanto all’eccezione di prescrizione, la decisione circa la fondatezza o meno della stessa non può prescindere dalla valutazione circa la natura “ripristinatoria” ovvero “solutoria” delle rimesse in conto. Sul punto, infatti, la giurisprudenza della Cassazione, a Sezioni Unite, ha ritenuto che “l’azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all’ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell’ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell’anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell’esecuzione di una prestazione da parte del “solvens” con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'”accipiens” (Cass. Sez. Un. n. 24418 del 2010).

Ad ulteriore specificazione di tali principi, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che “i versamenti eseguiti su conto corrente in corso di rapporto hanno normalmente funzione ripristinatoria della provvista e non determinano uno spostamento patrimoniale dal solvens all’accipiens. Tale funzione corrisponde allo schema causale tipico del contratto. Una diversa finalizzazione dei singoli versamenti (o di alcuni di essi) deve essere in concreto provata da parte di chi intende far decorrere la prescrizione dalle singole annotazioni delle poste relative agli interessi passivi anatocistici” (Cass. n. 4518 del 2014).

Recentemente la Corte di Cassazione (sent. 27704 del 2018) ha fornito l’esatta interpretazione da attribuire al principio espresso nella pronuncia n. 4518 del 2014, affermando che “grava sull’attore in ripetizione dimostrare la natura indebita dei versamenti e, a fronte dell’eccezione di prescrizione dell’azione proposta dalla banca, dimostrare l’esistenza di un contratto di apertura di credito idoneo a qualificare il pagamento come ripristinatorio ed a spostare l’inizio del decorso della prescrizione al momento della chiusura del conto”. Solamente una volta che si sia data prova del contratto di apertura di credito (ovvero la stipulazione di tale negozio tra le parti non sia in contestazione) opera la presunzione in merito alla natura ripristinatoria delle rimesse (Cass., sent. 20933 del 2017).

Nel caso di specie l’istruttoria ha consentito di apprezzare come il conto corrente oggetto di causa fosse affidato e che, ciò nonostante, la Banca non ha allegato né provato in che termini tale affidamento sia stato superato; ne consegue, pertanto, che l’eccezione di prescrizione va disattesa.

2.2 Meritevole di accoglimento è inoltre la doglianza di parte attrice relativa alla prospettata applicazione di interessi anatocistici sulle somme versate in base ai contratti oggetto del presente giudizio.

Le risultanze peritali in atti, infatti, hanno accertato l’illegittima capitalizzazione degli interessi attivi e passivi applicata dall’istituto di credito convenuto per il periodo antecedente la delibera C.I.C.R. del 2000 e, di contro, l’adeguamento alla stessa per la fase successiva.

Ne consegue che appare condivisibile l’operato dell’ausiliario tecnico laddove, per il periodo che va dalla stipula del contratto di conto corrente ((oscurato)) al 01.07.2000, ha accertato che “è pacifico il divieto delle clausole di capitalizzazione periodica degli interessi e pertanto tutte le competenze relative vanno depurate”; di contro, per il periodo successivo, è stato accertato che “la Banca si è adeguata alla delibera del C.I.C.R. (…) capitalizzando con la medesima periodicità gli interessi debitori e creditori”.

2.3. Risultano altresì illegittimamente addebitate dalla banca somme a titolo di commissione di massimo scoperto, per come evidenziato dallo stesso ausiliario tecnico nominato.

Ora, è noto che la prassi bancaria ha modellato due figure di commissione di massimo scoperto, di cui l’una finalizzata a compensare la banca per l’impegno assunto di porre a disposizione del cliente una determinata somma di danaro e calcolata sulla disponibilità accordatagli e l’altra che si pone quale remunerazione non della predetta disponibilità concessa, bensì della disponibilità effettivamente utilizzata.

Nella specie, viene in rilievo la seconda figura di c.m.s., avendo le parti previsto una remunerazione per la banca in ragione di un mero dato numerico sul picco più alto della somma prelevata, per come emerso dalle risultanze peritali.

La conseguenza è che la clausola in questione risulta, per un verso, priva di causa, atteso che la stessa finisce per attribuire alla banca un ulteriore e non pattuito addebito d’interessi corrispettivi rispetto a quelli già convenuti per l’utilizzazione dell’apertura di credito (cfr. Trib. Bari 24/6/2016) e, per altro verso, indeterminata nell’oggetto, attesa la mancanza di qualsiasi riferimento all’arco temporale minimo del prelevamento del picco più elevato da parte della correntista, ai fini dell’operatività della c.m.s. Ne deriva che, ai fini della rideterminazione del saldo del conto corrente, occorre espungere tutti gli importi addebitati dalla banca a titolo di c.m.c., avendo il consulente d’ufficio riscontrato l’avvenuta applicazione della commissione non sulla somma complessivamente affidata, bensì sul picco dell’utilizzato.

Ne consegue pertanto che, in tali ipotesi di mancata determinatezza, l’addebito della CMS si traduce di fatto in un’imposizione unilaterale della Banca che non trova giuridico fondamento in una valida pattuizione consensuale.

Per tali ragioni la clausola del contratto in questione, con cui è stata prevista l’esistenza della CMS, è nulla per assoluta indeterminatezza e indeterminabilità in combinato disposto con quanto prescritto dagli artt. 1346 e 1418 c.c.

Ne consegue che alcun addebito di CMS può ritenersi legittimo di talché appare corretto l’elaborato peritale del CTU che ha effettuato il ricalcolo delle poste debitorie, ritenendo non dovuta la somma addebitata a tale titolo avuto riguardo al contratto di conto corrente prodotto agli atti.

Con riferimento, di contro, al periodo post 2009, giova sinteticamente rammentare che l’art. 2-bis del D.L. n. 185 del 2008 – introdotto dalla Legge di conversione n. 2/2009 – disciplinando la materia delle commissioni di massimo scoperto, pure omettendo ogni definizione più puntuale delle stesse, ha effettuato una ricognizione dell’esistente con l’effetto sostanziale di sancire definitivamente la legittimità di siffatto onere e, per tale via, di sottrarla alle censure di legittimità sotto il profilo della mancanza di causa (in tal senso si è espressa anche Cass. 22/06/2016 n. 12965).

In questo contesto normativo, deve ritenersi legittima, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, l’adeguamento alla nuova clausola di commissione massimo scoperto effettuata in forza di una modifica unilaterale del contratto, essendo minoritaria in giurisprudenza, e non condivisibile neanche dallo scrivente giudice, l’orientamento che, ai fini dell’adeguamento suddetto prescriveva la necessità di un accordo scritto ex art. 117 TUB.

Si rammenta, infatti, secondo l’orientamento consolidato in seno alle pronunce dell’ABF, che ” come questo Collegio ha già avuto occasione di affermare (…) deve in linea di massima ritenersi legittimo il ricorso alle modalità previste dall’art. 118 TUB in tema di ius variandi per adattare il contratto in essere tra le parti alla modifica legislativa in questione, posto che ciò è espressamente previsto dal 3° comma della norma sopra illustrata” (edx multis Decisioni ABF, Collegio di Milano, n. 172/10; n. 393/10; 849/10; n. 1016/10).

Ed invero, sempre secondo l’orientamento maggioritario, la modalità di adeguamento tramite modifica unilaterale del contratto “risulta conforme con il disposto del comma 3 dell’art. 2 bis, ove esplicitamente si prevede, al fine dell’adeguamento della nuova normativa, il ricorso all’istituto dello ius variandi di cui all’art. 118 TUB”.

Tanto premesso, nel caso di specie, essendo circostanza incontestata (in quanto pacificamente riconosciuta dalla stessa parte attrice) che l’adeguamento nel caso di specie sia avvenuto in forma di una modifica unilaterale del contratto nel terzo trimestre del 2009, quando ancora il terzo comma dell’art. 2-bis del D.L. n. 185 del 2008 era ancora in vigore, appare condivisibile l’operato del consulente tecnico che ha ritenuto di non epurare gli importi calcolati a titolo di commissioni disponibilità fondi “poiché calcolate in misura fissa sul fido concesso”.

2.4. Con riferimento all’asserita usurarietà degli interessi praticati, non meritevole di accoglimento, per come accertato dal CTU, appare la predetta censura sollevata da parte attrice.

Premesso che, contrariamente a quanto sostenuto da quest’ultima, risulta, per come accertato dall’ausiliario tecnico, la pattuizione dei tassi applicati “dai contratti di apertura di credito e concessione fido succedutisi nel corso del rapporto”, occorre brevemente soffermarsi sulla corretta formula da applicare per la determinazione del tasso soglia.

Si rammenta infatti che, con la L. n. 108 del 1996 si è modificato l’art. 644 c.p. in materia di usura prevedendo che il limite usurario del tasso di interesse si determina raffrontando il tasso fissato dai contraenti al c.d. tasso soglia, la cui rilevazione è rimessa con cadenza trimestrale al Ministro del Tesoro, di concerto con la B.D. e l’Ufficio italiano dei cambi (art. 2, L. n. 108 del 1996).

Ed invero, per come avallato dall’orientamento giurisprudenziale consolidato, “Le Istruzioni della B.D. in materia di rilevazione del Tasso Effettivo Globale, oltre a rispondere alla elementare esigenza logica e metodologica di avere a disposizione dati omogenei al fine di poterli raffrontare, hanno anche natura di norme tecniche autorizzate” (Tribunale di Milano, 03.06.2014 n. 7234).

Anche in sede penale si è affermato che “in tema di reato di usura, il giudice è tenuto ad accertare motivatamente la natura usuraria degli interessi mediante specifico riferimento ai valori determinati dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze vigente all’epoca della pattuizione onde raggiungere il tasso soglia, ai sensi dell’art. 2 L. n. 108 del 1996″(Cass. pen. n. 8353/2013).

Ne consegue, pertanto, a supporto di quanto testé dedotto, che “l’individuazione del fatto tipico ricadente nella previsione incriminatrice dell’art. 644 c.p. deve essere operata esclusivamente in base alla determinazione dei tassi trimestralmente pubblicati sulla G.U. con decreto del Ministro del Tesoro. Ogni operazione ermeneutica “additiva” di elementi estranei a quelli presi in considerazione dal c.d. legislatore amministrativo si risolverebbe nella creazione – da parte dell’interprete o del tecnico – di una diversa fattispecie incriminatrice, in aperta violazione del dettato di cui agli artt. 25, co. 2, Cost. e 1″ (T LE., 6.3.2008).

Orbene, tanto premesso, con riferimento ai contratti conclusi prima del 1.1.2010, la CMS non era originariamente calcolata nelle rilevazioni del tasso effettivo globale medio per espressa previsione contenuta nelle Istruzioni impartite dalla B.D. per l’attuazione dell’art. 2 L. n. 108 del 1996.

Ed invero, solo nell’agosto 2009 la B.D., recependo le indicazioni normative provenienti dall’art. 2 bis, co. 2, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, conv. nella L. 28 gennaio 2009, n. 2, ha emanato le nuove “Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura”, il cui paragrafo “C4. Trattamento degli oneri e delle spese nel calcolo del TEG” stabilisce ora espressamente che il calcolo del tasso include, fra l’altro, la commissione di massimo scoperto laddove applicabile secondo le disposizioni di legge vigenti.

Dunque, ai fini della determinazione del tasso effettivo globale per l’accertamento del carattere usurario del tasso di interesse applicato, deve tenersi conto della commissione di massimo scoperto ai sensi dell’art. 2 bis, 2 comma, L. 28 gennaio 2009, n. 2 e delle successive Istruzioni della B.D. dell’agosto 2009 soltanto a far data dall’entrata in vigore di quest’ultima normativa (ossia a partire dall’anno 2010), restando viceversa la c.m.s. esclusa dal calcolo nel periodo antecedente e in quello transitorio, come risulta dall’art. 2 bis, co. 2 e 3 L. n. 2 del 2009.

Tale orientamento ha trovato definitiva consacrazione anche in quanto statuito dalla Suprema Corte che, con riferimento alla commissione di massimo scoperto e al rilievo di usura, si è così pronunciata: “ribadito che l’art. 1815, co. 2, cod. civ., come novellato dalla L. n. 108 del 1996, è norma applicabile a tutti i contratti bancari, compresa l’apertura di credito in conto corrente e che è nulla, per contrarietà a norme imperative, la clausola ivi contenuta che preveda l’applicazione di un tasso sugli interessi con fluttuazione tendenzialmente aperta, da correggere con mera automatica riduzione in caso di superamento della soglia usuraria, cioè solo mediante l’astratta affermazione del diritto alla restituzione del supero in capo al correntista, a sua volta la commissione di massimo scoperto, applicata fino all’entrata in vigore dell’art. 2-bis D.L. n. 185 del 2008, deve ritenersi in thesi legittima, almeno fino al termine del periodo transitorio fissato al 31 dicembre 2009, posto che i decreti ministeriali che hanno rilevato il TEGM – dal 1997 al dicembre del 2009 – sulla base delle istruzioni diramate dalla B.D., non ne hanno tenuto conto al fine di determinare il tasso soglia usurario, dato atto che ciò è avvenuto solo dal 1 gennaio 2010, nelle rilevazioni trimestrali del TEGM; ne consegue che l’art. 2-bis del D.L. n. 185 del 2008, introdotto con la legge di conversione n. 2 del 2009, non è norma di interpretazione autentica dell’art. 644, co. 3, cod. pen., bensì disposizione con portata innovativa dell’ordinamento, intervenuta a modificare -per il futuro- la complessa disciplina anche regolamentare (richiamata dall’art. 644, co.4, cod. pen.) tesa a stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari, derivandone… che per i rapporti bancari esauritisi prima del 1 gennaio 2010, allo scopo di valutare il superamento del tasso soglia nel periodo rilevante, non debba tenersi conto delle CMS applicate dalla banca ed invece essendo tenuto il giudice a procedere ad un apprezzamento nel medesimo contesto di elementi omogenei della remunerazione bancaria, al fine di pervenire alla ricostruzione del tasso-soglia usurario…” (Cass. 12965/2016).

Ne consegue, pertanto, che non è possibile considerare la c.m.s. nel TEG prima dell’entrata in vigore della L. n. 2 del 2009, non avendone i decreti ministeriali emanati fino al dicembre 2009 tenuto conto nel determinare il tasso-soglia per l’accertamento dell’usura

Dunque, conformemente al quesito formulato dal Giudice, il c.t.u. ha proceduto, con metodologia condivisibile e ragionamento esente da vizi, a ricalcolare il saldo finale del conto, mediante esclusione, per il periodo anteriore alla delibera CICR del 2000, degli importi addebitati a titolo di Commissione di Massimo scoperto, utilizzando altresì, per il ricalcolo in oggetto, i tassi convenzionali vigenti tempo per tempo, “in stretta aderenza alle istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura fornite dalla Banca d’Italia”.

2.5. Sotto il profilo del quantum, alla luce di tutto quanto testé dedotto e tenuto conto dell’irrilevanza dell’eccezione di prescrizione, appaiono condivisibili le conclusioni dell’ausiliario tecnico secondo cui “il totale a favore di parte attrice è pari ad euro 74.773,06. Pertanto, essendo il conto corrente in esame, chiuso con un saldo negativo a favore della banca pari ad euro – 81.237,63, si rileva una differenza dovuta da parte attrice a parte convenuta pari ad euro 6.500,57”.

Ne consegue che la domanda riconvenzionale di esatto adempimento, formulata dall’odierno convenuto, è meritevole di accoglimento nei limiti testé indicati.

  1. Le considerazioni sopra riportate, in punto di accertata esistenza di un saldo debitorio comunque esistente a carico della società attrice, non consentono di ritenere fondate le domande risarcitorie formulate.

Ad abundantiam, in ogni caso, si rileva come, nel caso di specie, quanto preteso sia a titolo di danno patrimoniale che a titolo di danno non patrimoniale (per asserita illegittima segnalazione alla Centrale Rischi) sia destituito del benché minimo fondamento giuridico.

Ai fini della risarcibilità del danno ex art. 1223 c.c., in relazione all’art. 1218 c.c. o agli artt. 2043 e 2056 c.c., il creditore o il preteso danneggiato deve infatti allegare, in relazione a specifici fatti concreti di cui deve essere fornita la prova, non solo l’altrui inadempimento ovvero allegare e provare l’altrui fatto illecito, ma in entrambi i casi deve pur sempre allegare e provare l’esistenza di una lesione, cioè della riduzione del bene della vita (patrimonio, salute, immagine, ecc.) di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore o del danneggiante: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente o illecita; in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. Cass. 5960/2005).

In adesione al principio ermeneutico basato sul concetto di danno-conseguenza in contrapposizione a quello di danno-evento ed escludendo l’ipotizzabilità di un risarcimento automatico e di un danno in re ipsa, così da coincidere con l’evento, appare quindi evidente che la domanda risarcitoria deve essere provata, sia pure ricorrendo a presunzioni, sulla base di conferente allegazione: non si può invero provare ciò che non è stato oggetto di rituale ed adeguata allegazione (cfr. Cass. SU 26972/2008).

Nel caso di specie, a prescindere da ogni altra considerazione, manca la prova del danno patrimoniale e non patrimoniale in ipotesi sofferto dalla società attrice, oltre che del nesso causale fra la condotta della banca, altrettanto in ipotesi inadempiente o illecita, ed il danno, altrettanto in ipotesi sofferto dalla società attrice, non essendo infatti sufficienti mere formule di stile.

Le superiori considerazioni valgono appunto tanto nell’ipotesi di pretesi danni di natura patrimoniale, quanto nell’ipotesi di quelli di natura non patrimoniale.

3.1. Con riferimento al danno patrimoniale, nel caso di specie, lo si ripete, non è stato in alcun modo provato il nesso di derivazione causale dell’asserita contrazione dei redditi e del volume di affari dell’odierna attrice con l’asserita illegittima chiusura dei conti non essendo in alcun modo provato che gli asseriti importi illegittimamente sottratti sarebbero stati impiegati nel ciclo produttivo della società e, soprattutto, in che modo sarebbero stati impiegati.

3.2. Parimenti risulta del tutto sfornita di allegazione e prova l’effettiva esistenza e la sua derivazione causale dalla condotta asseritamente illecita della banca, dell’altrettanto generica allegazione dei lamentati danni non patrimoniali, sotto i plurimi (e spesso sovrapponibili) profili indicati da parte attrice.

Si rammenta, infatti, che la lesione di un diritto inviolabile, anche laddove integri gli estremi di un reato, non comporta la sussistenza di un danno non patrimoniale in re ipsa, essendo comunque necessaria l’allegazione e la prova del pregiudizio concretamente ed effettivamente patito e della sua entità materiale; tali elementi, per come sopra detto, risultano del tutto carenti nel caso di specie.

Rispetto a quest’ultima ipotesi, inoltre, deve ritenersi superato, alla luce dei principi sopra esposti, l’orientamento giurisprudenziale invocato da parte attrice anche in punto di danni da asserita illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, per come da ultimo ribadito dalla Suprema Corte laddove ha statuito che “in tema di responsabilità civile, il danno all’immagine ed alla reputazione (nella specie, “per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi”), in quanto costituente “danno conseguenza”, non può ritenersi sussistente “in re ipsa”, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento” (Cass. 7594/2018)

Ne consegue l’infondatezza della domanda risarcitoria proposta.

  1. La reciproca soccombenza delle parti in giudizio, giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.
il Tribunale di Crotone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:

  • in parziale accoglimento delle reciproche pretese, condanna IL., in solido con LU. LO., OT. LO. e SA. LE., al pagamento, in favore di BA. DI NA., della somma di euro 6.500,57, oltre interessi al tasso contrattualmente pattuito dal 24.06.2016 fino al soddisfo.
  • rigetta ogni residua domanda o eccezione.
  • spese compensate.
  • pone le spese di CTU definitivamente a carico delle parti, ciascuno nella misura del 50% dell’importo complessivamente liquidato.

Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.

Crotone, 4 marzo 2020

Il Giudice

dott. Antonio Albenzio

Le procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza

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Fabiola Pietrella Sara Magi

Dalla Legge Fallimentare al Codice della crisi e dell’insolvenza

Pag.51

ISBN 978-88-32149-46-3

Prezzo € 15,00 (iva compresa)

collana LA RIFORMA DEL FALLIMENTO NELLA CRISI D’IMPRESA volume 3


Il terzo titolo del Codice, “Procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza” prepara ed introduce ai procedimenti concorsuali, rimandando a temi quali la giurisdizione, la competenza, la cessazione dell’attività del debitore e l’accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza: quest’ultima, per coerenza e sistematicità dell’elaborato sarà trattata nei prossimi capitoli di questa opera, che ricordiamo essere suddivisa con riferimento ai titoli del Codice.

L’impostazione è tipica, nel senso che il legislatore del Codice ha voluto mantenere inalterata l’originaria struttura, apportando modifiche ed inserendo impulsi laddove questi si sono resi necessari.

Pertanto così come la vecchia Legge Fallimentare, che dall’art. 9 era solita trattare dei medesimi temi, il Codice li ricomprende tra gli artt. 26 e 36.

L’incremento delle procedure concorsuali a fronte della dispiegata crisi economica e finanziaria è stato risentito in tutto l’ambiente europeo; e proprio sul versante comunitario, non solo hanno preso piede gli oramai necessari meccanismi e standard di allerta, ma la diffusione dell’economia globale ha esteso la portata d’azione degli imprenditori anche in più Stati, con la conseguenza che si sono originati altrettanti problemi di assoggettamento delle procedure concorsuali a diverse giurisdizioni ed ordinamenti.

Per il resto le modalità di accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza presentano altrettante scarse novità, fatta eccezione la disciplina dell’unitarietà del procedimento.

Amministrazione di sostegno oggi: come amministro la persona

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Con formulario

Ricorso per la nomina dell’amministrazione di sostegno
Presentazione di relazione e rendiconto

FRANCESCA SASSANO

ISBN 978-88-32149-45-6

Pag.82

Prezzo € 15,00 (iva compresa)

Il testo, con taglio operativo, illustra l’istituto dell’amministrazione di sostegno sia nel merito che nella procedura per l’attivazione. Con le formule per la nomina dell’amministratore e per la presentazione della relazione e rendiconto al giudice si offre all’utente uno strumento pratico e immediato.

INDICE SOMMARIO

Premessa
Capitolo 1. L’amministrazione di sostegno: applicazioni, numeri e criticità


Capitolo 2. La scelta dell’amministrazione di sostegno
2.1 Il problema della scelta: la rilevanza della volontà del beneficiario
2.2 I criteri di scelta dell’amministratore di sostegno. Criticità e necessità di selezione e di formazione

Capitolo 3. Le problematiche applicative e le strutture residenziali
3.1 Il contratto di inserimento

Capitolo 4. La nomina di una persona giuridica ad amministratore di sostegno

Capitolo 5. La patologia del sistema

Capitolo 6. Formulario
6.1 RICORSO PER LA NOMINA DELL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
6.2 PRESENTAZIONE DI RELAZIONE E RENDICONTO

Capitolo 7. Schemi: Amministrazione di sostegno

Capitolo 8. Bibliografia

LA CRISI DI IMPRESA E GLI STRUMENTI PER IL SUO RISANAMENTO

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MARCELLA CARADONNA – MASSIMILIANO CASTAGNA

ISBN 978-88-32149-43-2

Pag. 284


Il volume nella prima parte analizza il sistema aziendale e le relazioni con l’ambiente interno e esterno all’unità produttiva. Descrive le condizioni degli equilibri economici e finanziari, le disfunzioni e le cause delle crisi aziendali. Analizza l’importanza del rendiconto finanziario ai fini di una gestione prospettica, volta a prevenire situazioni di crisi di liquidità.

Successivamente gli autori analizzano gli strumenti giuridici a disposizione degli operatori, commercialisti, avvocati e gestori della crisi in genere, per il risanamento aziendale. Vengono trattate le modalità aziendali per la redazione del piano e gli strumenti giuridici previsti dalla riforma introdotta con il D.L.vo 12 gennaio 2019 n.14, codice della crisi d’impresa dell’insolvenza, in attuazione della legge 19 ottobre 2017 n.155, pubblicata nel supplemento ordinario. 

Il volume analizza, inoltre, in modo dettagliato le novità in ordine agli assetti organizzativi delle imprese, all’obbligo di nomina dell’organo di controllo e agli strumenti di allerta, con le novità contenute degli indici della crisi elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.  

Sono analizzate le procedure di accesso all’organismo di composizione della crisi (OCRI).

Infine, sono individuati tutti gli strumenti giuridici, modificati dalla riforma, che entreranno in vigore il 16/8/2020.

Nello specifico gli autori analizzano gli accordi in esecuzione dei piani attestati di risanamento, gli accordi di ristrutturazione dei debiti, gli accordi di ristrutturazione agevolata e a efficacia estesa, la convenzione in moratoria, la transazione fiscale e accordi su crediti contributivi, il concordato preventivo in continuità e liquidatorio e la crisi da sovraindebitamento dei soggetti minori e delle imprese minori. Infine, le responsabilità civili e penali degli amministratori, sindaci, revisori e attestatori.

MUTUI: COME VERIFICARE LA FONDATEZZA DELLA PRETESA DELLA BANCA

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GIORNATA DI STUDIO

RINVIATO A DATA DA DEFINIRSI

9.30 – 13.30 / 14.30 – 17.30 (7 ore)
(registrazione dei partecipanti a partire dalle ore 9.00)

Hotel Zanhotel Europa Via Cesare Boldrini n.11 -Bologna

In corso la richiesta di accreditamento per gli Avvocati presso il Consiglio Nazionale Forense

RELATORI

Avv. Roberto Di Napoli
Difensore in controversie in materia di diritto bancario, autore e relatore in convegni e master
Dott. Francesco Matteo Ferrari
Tribunale Ordinario di Milano 6° Sezione Civile
Dott. Francesco Olivieri
Tecnico contabile, CTU del Tribunale di Roma
Prof. Antonio Annibali
Professore Ordinario di Matematica Finanziaria
Dott. Domenico Provenzano
Tribunale Ordinario di Massa Sezione Civile
Avv. Daniele Rossi
Difensore in controversie in materia di diritto bancario e diritto dei consumatori, autore e relatore
Dott. Antonio Aghilar
MODERATORE
Commercialista e CTP in materia bancaria
Dott. Andrea Fontanelli
CTP, pubblicista e specializzato in giurimetria

PROGRAMMA

  1. Le contestazioni invalidanti i contratti di mutuo
  2. La nullità per difetto di “causa in concreto”
  3. La giurisprudenza in merito al piano di rimborso a rata costante con capitalizzazione composta (“ammortamento alla francese”)
  4. Analisi preliminare dei rapporti bancari: verifiche del tasso (TAN) dichiarato nel mutuo
    Coffee break (11:30-11:45)
  5. L’anatocismo nell’ammortamento francese: dimostrazione matematica
    Il ricalcolo dei piani di ammortamento secondo il regime dell’Interesse Semplice
  6. TAN, TEG, TAEG, TAEG RIDETERMINATO: definizione matematica, con particolare focus sul “costo implicito” rappresentato dagli interessi anatocistici generati in regime composto
    Pausa (13:30-14:30)
  7. La fideiussione. Il contrasto in merito alle sorti del contratto con clausole in violazione della normativa antitrust
  8. La giurisprudenza nelle fideiussioni bancarie
  9. La prova della titolarità del credito da parte del cessionario