Mobilità in deroga e Legge di Bilancio 2019

(di Rocchina Staiano Avvocato, Docente all’Università di Teramo e Consigliera di Parità della Provincia di Benevento)

L’art. 1, commi da 251 a 253, della l. 30 dicembre 2018, n. 145, c.d. Legge di Bilancio 2019, prevede la concessione del trattamento di mobilità in deroga, nel limite massimo di dodici mesi, anche in favore dei lavoratori che:- hanno cessato la Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) nel periodo 1°dicembre 2017-31 dicembre 2018;- non hanno diritto all’indennità di disoccupazione Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), ossia quelli che non posseggono i requisiti per la fruizione della NASpI: almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione e 30 giornate di lavoro effettivo (a prescindere dal minimale contributivo) nei 12 mesi che precedono l’inizio del medesimo periodo di disoccupazione. 

A tali lavoratori dal 1° gennaio 2019 vengono applicate misure di politica attiva, individuate da un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all’A.N.P.A.L.

L’operatività della disposizione sarà disciplinata da un decreto del Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.

Contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici elevati e Legge di Bilancio 2019

(di Rocchina Staiano Avvocato, Docente all’Università di Teramo e Consigliera di Parità della Provincia di Benevento)

L’art. 1, commi da 261 a 268, della l. 30 dicembre 2018, n. 145, c.d. Legge di Bilancio 2019, introduce a decorre dal 1° gennaio 2019 e per la durata di 5 anni, una riduzione dell’importo delle pensioni eccedenti la soglia di 100.000 euro lordi annui, mediante specifiche aliquote di riduzione, crescenti per specifiche fasce di importo. Nello specifico, i commi in esame dispongono che i trattamenti pensionistici, i cui importi complessivamente considerati superino 100.000 euro lordi su base annua, siano ridotti secondo le seguenti aliquote: • 15 per cento per la parte eccedente 100.000 euro fino a 130.000 euro; • 25 per cento per la parte eccedente 130.000 euro fino a 200.000 euro; • 30 per cento per la parte eccedente i 200.000 euro fino a 350.000; • 35 per cento per la parte eccedente i 350.000 euro fino a 500.000 euro; • 40 per cento per la parte eccedente i 500.000 euro. 

La riduzione non trova applicazione:- per le pensioni interamente liquidate con il sistema contributivo,- per le pensioni di invalidità, – per i trattamenti pensionistici di invalidità, – per i trattamenti pensionistici riconosciuti ai superstiti,- per i trattamenti riconosciuti a favore delle vittime del dovere o di azioni terroristiche.

Rivalutazione dei trattamenti pensionstici e Legge di Bilancio 2019

(di Rocchina Staiano Avvocato, Docente all’Università di Teramo e Consigliera di Parità della Provincia di Benevento)

L’art. 1, comma 260, della l. 30 dicembre 2018, n. 145, c.d. Legge di Bilancio 2019, dispone una nuova disciplina valida per il triennio 2019-2021 della perequazione o rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici. Nello specifico, per il triennio 2019-2020, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici è riconosciuta nella misura del 100% per i trattamenti complessivamente pari o inferiori a 3 volte il trattamento minimo INPS. 

Per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi, la rivalutazione è riconosciuta: • nella misura del 97 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS; • nella misura del 77 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS; • nella misura del 52 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS; • nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS; • nella misura del 45 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo INPS; • nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo INPS. 

Nel nostro ordinamento il meccanismo di rivalutazione delle pensioni è definito dall’articolo 34, comma 1, della L. 448/1998, il quale ha disposto (a decorrere dal 1° gennaio 1999) che esso si applichi, per ogni singolo beneficiario, in funzione dell’importo complessivo dei trattamenti pensionistici corrisposti a carico delle diverse gestioni previdenziali.

Contratto a termine e legge di bilancio 2019: Modifiche al Decreto Dignità

(di Rocchina Staiano Avvocato, docente all’Università di Teramo e Consigliera di Parità della Provincia di Benevento)

L’art. 1, comma 403, della l. 30 dicembre 2018, n. 145, c.d. Legge di Bilancio 2019, ha riformato l’art. 1, comma 3, del d.l. 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, che riguarda i contratti a termine esentati dall’applicazione dei nuovi limitiNello specifico il nuovo comma 3, dell’articolo 1, del d.l. 87/2018, convertito in l. 96/2018 stabilisce che “Le disposizioni di cui al presente articolo, nonche’ quelle di cui agli articoli 2 e 3, non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, nonché ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle università private, incluse le filiazioni di università straniere, istituti pubblici di ricerca, società pubbliche che promuovono la ricerca e l’innovazione ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di supporto all’innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

In sintesi, estende la previsione sulla inapplicabilità delle norme modificative della disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato recate dal c.d. decreto dignità non solo ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle pubbliche amministrazioni, ma anche – dalle università private, incluse le filiazioni di università straniere; – dagli istituti pubblici di ricerca; – dalle società pubbliche che promuovono la ricerca e l’innovazione ovvero dagli enti privati di ricerca; – dai lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di supporto all’innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa.