di Rocchina Staiano (Avv., docente all’Università di Teramo e Consigliera effettiva di Parità della Provincia di Benevento)
L’INPS, con circolare 07 marzo
2019, n. 37, comunica le aliquote contributive applicate, per l’anno 2019, alle
aziende che operano nel settore dell’agricoltura, che impiegano operai a tempo
indeterminato e a tempo determinato ed assimilati.
Nel calcolo delle aliquote
contributive previste per le aziende che operano nel settore dell’agricoltura
si deve tener conto delle disposizioni in materia contributiva stabilite dal
D.lgs 16 aprile 1997, n. 146. L’articolo 3, comma 1, del citato decreto prevede
che, a decorrere dal 1° gennaio 1998, le aliquote contributive dovute al Fondo pensioni
lavoratori dipendenti (FPLD) dai datori di lavoro agricolo, che impiegano
operai a tempo indeterminato e a tempo determinato ed assimilati, siano elevate
annualmente della misura di 0,20 punti percentuali a carico del datore di
lavoro, sino al raggiungimento dell’aliquota complessiva del 32%, a cui si deve
aggiungere l’incremento di 0,30 punti percentuali di cui all’articolo 1, comma
769, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Per l’anno 2019, quindi,
l’aliquota contributiva di tale settore è fissata nella misura complessiva del
29,10%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore.
di Giovanna Romano (Funzionario – Provincia di Benevento)
Il 26 febbraio 2019 è stata
approvata dalla Regione Emilia Romagna una nuova legge che
regolamenta i tirocini ed entrerà in vigore Il 1° luglio 2019.
Superando la distinzione
precedente tra tirocini formativi e di orientamento e tirocini di inserimento o
reinserimento al lavoro, la legge prevede una durata
massima di 6 mesi per tutti i tirocini (in Emilia-Romagna la
durata media di un tirocinio è di 168 giorni). Per quelli rivolti a persone in
condizioni di svantaggio viene confermata la durata di 12 mesi, che sale
fino a 24 mesi nel caso di persone con disabilità. L’indennità
minima viene confermata in 450 euro mensili per tutti i
tirocinanti.
Per tutelare il tirocinante, garantendo la correttezza e la conformità del percorso alla normativa, è introdotto un sistema di autorizzazione preventiva e tempestiva, che deve essere rilasciata dall’Agenzia per il Lavoro entro 10 giorni dal recepimento della documentazione. Per valorizzarne la valenza formativa, la legge conferma come riferimento del progetto formativo individuale il Sistema regionale delle Qualifiche.
Viene ribadito il
divieto per i soggetti ospitanti di realizzare più di un tirocinio con lo
stesso tirocinante, di ospitare tirocinanti che abbiano già lavorato nei due
anni precedenti presso la stessa realtà con qualunque forma contrattuale e di
utilizzare i tirocinanti per attività non coerenti con gli obiettivi formativi
previsti.
L’accordo 20 febbraio 2017, che si applica ai lavoratori del settore dei giocattoli, giochi, hobby e modellismo, ornamenti natalizi e articoli per la prima infanzia del settore industri, stabilisce dal 1 marzo 2019 i nuovi minimi retributivi, che possono essere così riassunti:
di Mario Scola (Ing. e docente al Liceo Scientifico di Vallo della Lucania (SA))
Il Ministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali, con comunicato del 27 febbraio 2019, rende noto di aver
firmato il Decreto Interministeriale che abbassa in media del 32% le
tariffe INAIL.
Nello specifico, la revisione
delle tariffe dei premi, in vigore dallo scorso primo gennaio come stabilito
dalla Legge di Bilancio 2019, ha riguardato in particolare l’aggiornamento del
nomenclatore, il ricalcolo dei tassi medi e il meccanismo di oscillazione del
tasso per andamento infortunistico.
Nel nomenclatore tassi
differenziati in funzione del rischio lavorativo. Nella nuova formulazione il
nomenclatore tariffario, che attribuisce ai vari tipi di attività tassi
differenziati in -funzione dello specifico rischio lavorativo, è stato reso più
aderente agli attuali fattori di rischio.
Tra le novità l’inserimento di
attività che si sono sviluppate negli ultimi anni. È stata introdotta, per
esempio, una nuova voce di tariffa per le attività legate alla produzione di
nanomateriali, un settore di produzione che si è sviluppato solo negli ultimi
anni e per il quale si prevede una crescita anche nel prossimo futuro.
Altre novità rilevanti riguardano
l’esplicitazione all’interno del nomenclatore dell’intero ciclo dei rifiuti e
la previsione delle attività di consegna merci svolte in ambito urbano con
l’ausilio di veicoli a due ruote o assimilabili dai cosiddetti rider.
di Rocchina Staiano (Avv., docente all’Università di Teramo e Consigliera effettiva di Parità della Provincia di Benevento)
L’ENASARCO, con Comunicato 25
febbraio 2019, rende noto che è prorogato al 01/06/2019 il termine per il
pagamento dei contributi sospesi per le imprese preponenti colpite dagli eventi
sismici del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017.
Entro questa scadenza i
contributi potranno essere saldati in un’unica soluzione, senza applicazione di
sanzioni e interessi, oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 120
rate mensili di pari importo (ciascuna rata non potrà comunque essere inferiore
a € 50,00).
Per la rateizzazione dei contributi sospesi è comunque necessario inviare la domanda entro il 30/04/2019. La richiesta va presentata tramite PEC, all’indirizzo imprese preponenti.contribuzioni@pec.enasarco.it, specificando nell’oggetto “Sisma – richiesta rateizzazione contributi sospesi”, compilando il modello 2157/2017.
In ogni caso non si procede alla
restituzione dei contributi già versati, così come previsto dalla legge.
di Rocchina Staiano (Avv., docente all’Università di Teramo e Consigliera effettiva di Parità della Provincia di Benevento)
Il d.l. 28 gennaio 2019, n. 4 disciplina il Reddito di Cittadinanza, che è un sostegno per famiglie in condizioni disagiate finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro e all’inclusione sociale. Consiste in un beneficio economico accreditato ogni mese sulla Carta RdC, una nuova carta prepagata, diversa da quelle rilasciate per altre misure di sostegno.
Per i nuclei familiari composti
esclusivamente da uno o più persone di età pari o superiore a 67 anni, il
Reddito di Cittadinanza assume la denominazione di Pensione di Cittadinanza.
L’INPS ha pubblicato, sul proprio sito internet, il modulo per fare la domanda per il nuovo Reddito di Cittadinanza e la Pensione di cittadinanza.
La domanda potrà essere inviata a partire dal
6 marzo 2019.
di Mario Scola (Ing. e docente al Liceo Scientifico di Vallo della Lucania (SA))
L’11 febbraio 2019 è stato
sottoscritto, tra FederlegnoArredo e Feneal-Uil, Filca- Cisl, Fillea-Cgil, il verbale
di accordo per la definizione dell’incremento dei minimi retributivi a valere dal 1° gennaio 2019.
Gli incrementi relativi ai mesi
di gennaio e febbraio verranno erogati con la retribuzione di marzo 2018.
di Rocchina Staiano (Avv., docente all’Università di Teramo e Consigliera effettiva di Parità della Provincia di Benevento)
La Corte d’appello di Genova ha
respinto l’appello proposto dalla società cooperativa avverso la sentenza con cui la società
datoriale e la committente erano state condannate, in solido, a corrispondere al
lavoratore le differenze retributive calcolate in base al c.c.n.l. Pulizie e
Multiservizi, anziché in base ai contratti collettivi Commercio Cisal e
Portieri e Custodi. La Corte di merito ha confermato l’applicabilità al socio
lavoratore dei trattamenti economici complessivi previsti dal c.c.n.l.
Multiservizi, in base alle disposizioni degli artt. 3 e 6, L. n. 142 del 2001 e
dell’art. 7, comma 4, D.L. n. 248 del 2007, convertito in L. n. 31 del 2008;
inoltre, in base all’art. 118, D.Lgs. n. 163 del 2006, in quanto riferibile
anche agli appalti affidati da imprese private con partecipazione pubblica.
La società cooperativa ha
presentato ricorso per cassazione, la Cass. civ., sez. lav., con sentenza n.
5189 del 21 febbraio 2019 ha rigettato il ricorso e, riferendosi alle
previsioni dell’art. 3 della legge n. 142/2001 e dell’art. 7 della legge n.
248/2007, ha previsto che ai lavoratori delle società cooperative deve essere
assicurato un trattamento economico complessivo non inferiore ai minimi
contrattuali previsti per analoghe mansioni dal CCNL di settore o della
categoria affine, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e
dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tale
principio non contraddice il principio del pluralismo di associazione sancito
dalla nostra Costituzione, in quanto la scelta operata a suo tempo dal
Legislatore di garantire dei minimi inderogabili non impedisce al datore di
lavoro cooperativo di individuare un contratto collettivo da applicare. La
scelta dei minimi complessivi inderogabili va correlata anche a quanto
affermato dall’art. 36 della Costituzione ed è una finalità legittima destinata
a combattere forme di dumping salariale.
di Rocchina Staiano (Avv., docente all’Università di Teramo e Consigliera effettiva di Parità della Provincia di Benevento)
Il dipendente della società proponeva
reclamo avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Treviso, con cui venne
respinta la sua domanda diretta all’accertamento dell’illegittimità del licenziamento disciplinare intimatogli
dalla società per avere, nel corso di quattro giornate di assenza per permessi sindacali (18, 19, 20 e 21
marzo 2014), svolto attività ricreative ed avulse dalle finalità sindacali dei
permessi accordati, ed in particolare la partecipazione alle riunioni degli
organismi sindacali per i quali i permessi erano stati richiesti.
La Corte d’appello di Venezia, in
riforma della sentenza impugnata, dichiarava l’illegittimità del licenziamento
e, in base al comma 4 dell’art. 18 L. n. 300/1970 novellato, condannava la
società alla reintegra del dipendente nel suo posto di lavoro, rinviando con
separata ordinanza la causa ai fini della quantificazione del risarcimento del
danno.
La società propone ricorso per cassazione,
la Cass. civ., sez. lav., con sentenza n. 4943 del 20 febbraio 2019 accoglie il
ricorso della società, stabilendo che i permessi sindacali retribuiti previsti
dall’art. 30 St.Lav. per i dirigenti provinciali e nazionali delle
organizzazioni sindacali possono essere utilizzati soltanto per la
partecipazione a riunioni degli organi direttivi, come risulta dal raffronto
con la disciplina dei permessi per i dirigenti interni, collegati genericamente
all’esigenza di espletamento del loro mandato, e come è confermato dalla
possibilità per i dirigenti esterni di fruire dell’aspettativa sindacale; ne
consegue che l’utilizzo per finalità diverse dei permessi (nella specie,
preparazione delle riunioni e attuazione delle decisioni) giustifica il
licenziamento disciplinare. Inoltre, la Corte – prosegue – specifica che l’indebita
utilizzazione dei permessi non si traduce in un inadempimento ma rivela
l’inesistenza di uno degli elementi costitutivi del diritto; ne consegue che,
in caso di contestazione, qualora il lavoratore, su cui grava il relativo
onere, non fornisca la prova dell’esistenza del diritto, trovano applicazione
le regole ordinarie del rapporto di lavoro e l’assenza del dipendente è
ritenuta mancanza della prestazione per causa a lui imputabile.
SENTENZA PER ESTESO
Svolgimento del processo
F.Z.,
dipendente della s.r.l. S.O., proponeva reclamo avverso la sentenza emessa dal
Tribunale di Treviso il 29.11.16, con cui venne respinta la sua domanda diretta
all’accertamento dell’illegittimità del licenziamento disciplinare intimatogli
dalla società l’8.4.14 per avere, nel corso di quattro giornate di assenza per
permessi sindacali (18, 19, 20 e 21 marzo 2014), svolto attività ricreative ed
avulse dalle finalità sindacali dei permessi accordati, ed in particolare la
partecipazione alle riunioni degli organismi sindacali per i quali i permessi
erano stati richiesti (pag.7 ricorso S.O.).
Nella
resistenza della società, la Corte d’appello di Venezia, con sentenza non
definitiva depositata il 5.7.17, in riforma della sentenza impugnata,
dichiarava l’illegittimità del licenziamento e, in base al comma 4 dell’art. 18
L. n. 300\70 novellato, condannava la società alla reintegra dello Z. nel suo
posto di lavoro, rinviando con separata ordinanza la causa ai fini della
quantificazione del risarcimento del danno.
Per
la cassazione di tale sentenza propone ricorso la società, affidato a quattro motivi.
Resiste
lo Z. con controricorso.
Con
sentenza definitiva depositata il 29.9.17, la medesima Corte d’appello
quantificava in dodici mensilità l’indennità dovuta allo Z. ex art. 18 L. n.
300\70, detratto l’aliunde perceptum pari ad €.8.615, oltre accessori dalla
data del licenziamento, condannando la società al versamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali maturati.
Per
la cassazione di tale ultima sentenza propone successivo ricorso la società,
affidato ad unico motivo.
Resiste
lo Z. con controricorso.
Motivi della decisione
I
ricorsi proposti debbono essere riuniti ai sensi dell’art. 151 disp.att.
c.p.c., stante la loro evidente connessione.
Venendo
all’esame del primo ricorso si osserva:
1.
– Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e\o falsa
applicazione dell’art. 18 L. n. 300\70, in relazione agli artt. 23, 24 e 30
stessa legge, ed agli artt. 2119, 1175, 1375, 2104 e 2106 c.c.
Lamenta
che secondo l’impugnata sentenza la qualificazione dei permessi richiesto per
lo Z. dalla UILM sarebbe irrilevante: “sia che si trattasse di assenza per
permesso ex art. 23 … sia che si trattasse di permesso ex art. 30; la
contestazione in ogni caso riguardava non l’assenza ingiustificata dal lavoro,
quanto l’utilizzo del permesso per finalità diverse da quelle previste e
richieste, con la conseguenza che nel caso di permessi ex art. 23 il datore di
lavoro non poteva neppure svolgere alcun controllo, mentre il mancato
svolgimento dell’attività sindacale di cui al permesso ex art. 30, se dimostrato,
avrebbe al più consentito al datore di lavoro di chiedere la restituzione delle
somme retribuite corrisposte nei giorni in contestazione, senza conseguenze sul
piano del rapporto di lavoro”.
La
sentenza impugnata perveniva quindi alla conclusone che l’indebita
utilizzazione di permessi richiesti ex art. 30 St. lav. comporterebbe soltanto
la perdita del diritto alla relativa retribuzione e non un’assenza
ingiustificata disciplinarmente sanzionabile.
2.
– Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza per
mancanza assoluta della motivazione su questione decisiva e cioè la
partecipazione dello Z. alle riunioni sindacali indicate nei moduli di
richiesta dei permessi e comunque lo svolgimento di attività sindacale.
3.
– Il primo motivo del primo ricorso risulta avere carattere assorbente ed è, ad
avviso della Corte, fondato.
Osserva
infatti il Collegio che la sentenza impugnata ha erroneamente equiparato, per i
fini che qui interessano, i permessi richiesti ex art. 23 L. n. 300\70 a quelli
richiesti ex art. 30.
A
tal riguardo deve rammentarsi che mentre l’art. 23 stabilisce che “i
dirigenti delle r.s.a. (ora r.s.u.) di cui all’art. 19 hanno diritto, per
l’espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti”, l’art. 30
stabilisce che “I componenti degli organi direttivi, provinciali e
nazionali, delle associazioni (sindacali) di cui all’art. 19 hanno diritto a
permessi retribuiti, secondo le norme dei contratti di lavoro, per la
partecipazione alle riunioni degli organi suddetti”.
E’
evidente che mentre le attività in genere necessarie per l’espletamento del
mandato sindacale non sono controllabili (Cass. n. 5223\01, n. 14128\99, n.
11573\97), ma comunque censurabili specie laddove si accerti che il permesso
(anche ex art. 23 L. n. 300\70) venga utilizzato per fini personali (Cass. n.
454\03), la partecipazione alle riunioni degli organi direttivi può essere
naturalmente controllabile ed in caso di accertata mancata partecipazione
certamente sanzionabile.
Come
osservato da questa Corte (Cass. n. 4302\01, n. 5086\01, n. 5223\01), i
permessi sindacali retribuiti previsti dall’art. 30 St.Lav. per i dirigenti
provinciali e nazionali delle organizzazioni sindacali possono essere
utilizzati soltanto per la partecipazione a riunioni degli organi direttivi,
come risulta dal raffronto con la disciplina dei permessi per i dirigenti
interni, collegati genericamente all’esigenza di espletamento del loro mandato,
e come è confermato dalla possibilità per i dirigenti esterni di fruire
dell’aspettativa sindacale; ne consegue che l’utilizzo per finalità diverse dei
permessi (nella specie, preparazione delle riunioni e attuazione delle
decisioni) giustifica la cessazione dell’obbligo retributivo da parte del
datore di lavoro, che è abilitato ad accertare l’effettiva sussistenza dei
presupposti del diritto. Inoltre, prosegue la giurisprudenza citata, l’indebita
utilizzazione dei permessi non si traduce in un inadempimento ma rivela
l’inesistenza di uno degli elementi costitutivi del diritto; ne consegue che,
in caso di contestazione, qualora il lavoratore, su cui grava il relativo
onere, non fornisca la prova dell’esistenza del diritto, trovano applicazione
le regole ordinarie del rapporto di lavoro e l’assenza del dipendente è
ritenuta mancanza della prestazione per causa a lui imputabile.
Nella
specie risulta dagli accertamenti svolti dalla datrice di lavoro – contestati
allo Z. e da questi solo genericamente confutati, ovvero contrastati solo sotto
il profilo della natura dei permessi (in tesi concessi ex art. 23 e non 30 L.
n. 300\70) – che egli durante i permessi retribuiti si dedicò ad attività
ricreative o personali del tutto avulse dai permessi ottenuti e comunque non
partecipò alle riunioni degli organi direttivi dell’organizzazione sindacale
per cui ottenne taluni dei permessi in questione.
La
sentenza impugnata ha quindi erroneamente ritenuto che ‘l’eventuale condotta
abusiva non avrebbe alcuna conseguenza risolutiva del rapporto, giustificando
al più l’adozione del provvedimento di ritenzione della retribuzione (pag. 15
sentenza impugnata).
Già
sotto tale profilo la pronuncia merita di essere cassata in base alle
considerazioni sopra svolte.
Essa
tuttavia contiene una seconda affermazione, e cioè (cfr. pag. 15) che durante
le assenze per i permessi sindacali accordatigli, lo Z., come riferito dalla
teste B. nella prima fase sommaria dinanzi al Tribunale, aveva svolto le
attività richieste dall’associazione sindacale di appartenenza, consistenti
nello studio di normativa fiscale, assistenza per pratiche contributive,
preparazione di discorso in vista delle successive elezioni sindacali.
La
sentenza ha inoltre ritenuto che i permessi sindacali de quibus vennero
concessi ex art. 23 L. n. 300\70 (e non ex art. 30), ciò desumendo dalla
circostanza che nella contestazione disciplinare riportata nel presente ricorso
non era addebitato in alcun modo allo Z. la mancata partecipazione a riunioni
del comitato direttivo (rilevanti ex art. 30).
Anche
sotto questo profilo la sentenza impugnata risulta erronea.
Ed
invero tale ultima affermazione non configura un accertamento (insindacabile)
da parte del giudice di merito ma una supposizione, o presunzione, non
suffragata da elementi gravi, precisi e concordanti, stante il contrasto col
fatto che lo stesso Z., com’è pacifico, nella prima fase del primo grado parlò
di permessi ex art. 30 e solo in sede di opposizione dedusse trattarsi di
permessi ex art. 23; che il Tribunale, nella sentenza di opposizione, accertò
trattarsi di permessi ex art. 30. Resta in ogni caso la decisiva circostanza
che la contestazione S.O. reca, tra l’altro, che “il giorno 21 marzo 2014,
sebbene assente per permesso sindacale ..quale componente del comitato
direttivo della UILM…svolgeva attività assolutamente incompatibili per luogo
e tempo con le finalità del permesso richiesto e concesso..”, e qui il
riferimento al permesso ex art. 30 è evidente. La stessa dizione risulta poi
per le contestazioni inerenti i giorni 18, 19 e 20.3.14.
Dunque,
in presenza di presunzioni, gravi, precise e concordanti di segno opposto, la
Corte di merito, partendo dall’erroneo presupposto che non vi era giuridica
distinzione -per quanto qui interessa: sanzionabilità disciplinare- tra
permessi ex art. 23 e 30, ha desunto erroneamente dalle contestazioni
disciplinari de quibus che trattavasi unicamente di permessi ex art. 23 (che
pure sono sanzionabili in caso di loro indebito utilizzo, Cass. n. 454\03),
omettendo di considerare che i permessi retribuiti per i giorni 18, 19, 20 e 21
marzo 2014 erano stati concessi allo Z. non per il mero svolgimento di attività
sindacale ex art. 23, ma quale componente degli organi direttivi
dell’organizzazione sindacale per la partecipazione alle riunioni degli organi
direttivi, ed è superfluo osservare che solo i permessi ex art. 30 riguardano i
componenti degli organi direttivi delle oo.ss per la partecipazione alle
riunioni degli organi suddetti.
Derivando
da ciò la sanzionabilità del comportamento dello Z., la sentenza impugnata va
cassata con rinvio ad altro giudice, in dispositivo indicato, per l’ulteriore
esame della controversia alla luce dei principi esposti, oltre che per la
regolamentazione delle spese, ivi comprese quelle del presente giudizio di
legittimità.
I
restanti motivi, così come il secondo ricorso proposto dalla società avverso la
sentenza definitiva, restano assorbiti.
P.Q.M.
Riunisce
i ricorsi n.r.g. 20055\17 e 28117\17; accoglie il primo motivo del primo
ricorso nei termini di cui in motivazione e dichiara assorbiti i restanti
nonché il secondo ricorso proposto avverso la sentenza definitiva.
Cassa
la sentenza non definitiva impugnata in relazione alla censura accolta e
rinvia, anche per la regolamentazione delle spese, alla Corte d’appello di
Venezia in diversa composizione.
di Rocchina Staiano (Avv., docente all’Università di Teramo e Consigliera effettiva di Parità della Provincia di Benevento)
Le quote di TFR, accantonate al
31 dicembre 2018, vanno rivalutate per
il mese di gennaio 2019 dello 0,198457%. Nella presente tabella
troverete gli aggiornamenti del 2018-2019:
di Ornella Petillo (Componente della segreteria tecnica del Sottosegretario di Stato – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Claudio Durigon – Segretario Confederale nazionale UGL – Responsabile Dipartimento Welfare, Pari Opportunità e Terzo Settore)
La Corte d’appello di Lecce, in
riforma della pronuncia di primo grado, accoglieva la domanda di G.P. volta a
conseguire la ricostituzione della pensione IOS di cui era titolare, unitamente
a rateo di pensione in convenzione italo tedesca, con l’inclusione degli
aumenti previsti dall’art. 1, commi 2 e 3, I. n. 59/1991, con condanna
dell’Inps al pagamento dei ratei differenziali nei limiti della prescrizione
decennale, oltre ad interessi legali. La Corte riteneva che, essendo la
pensione dell’assicurato liquidata in regime di convenzione internazionale, gli
aumenti rivendicati dovessero essere concessi in quanto accertato il
superamento del trattamento minimo da parte dell’unitario trattamento
pensionistico percepito e composto sia del pro-rata italiano che del
trattamento interamente riscosso in Italia e così riformava la sentenza di
primo grado (fondata sulla considerazione che il pensionato avesse già ottenuto
il beneficio ostativo previsto dall’art. 4 l. n. 140 del 1985) ed accoglieva la
domanda.
L’Inps propone ricorso per
Cassazione; la Cass. civ., con sentenza n. 4805 del 19 febbraio 2019 rigetta il
ricorso, applicando il principio secondo cui “nell’ipotesi di trattamenti
pensionistici liquidati, in virtù di convenzioni internazionali, per effetto
del cumulo dei contributi versati in Italia con quelli corrisposti in un Paese
estero, e pagati “pro rata”, presupposto perché operi – ai sensi
dell’ultimo comma dell’art. 8 della legge n. 153 del 1969 il riassorbimento
dell’integrazione al minimo delle somme risultanti non più dovute a seguito
dell’erogazione della pensione estera, è che entrambe le prestazioni siano
state conseguite con il cumulo dei periodi assicurativi, così trovandosi in
situazione di complementarietà”.
SENTENZA PER ESTESO
Rilevato che
con
sentenza depositata il 20 febbraio 2013, la Corte d’appello di Lecce, in
riforma della pronuncia di primo grado, accoglieva la domanda di G.P. volta a
conseguire la ricostituzione della pensione IOS di cui era titolare, unitamente
a rateo di pensione in convenzione italo tedesca, con l’inclusione degli
aumenti previsti dall’art. 1, commi 2 e 3, I. n. 59/1991, con condanna
dell’Inps al pagamento dei ratei differenziali nei limiti della prescrizione
decennale, oltre ad interessi legali;
la
Corte, per quanto qui rileva, riteneva che, essendo la pensione dell’assicurato
liquidata in regime di convenzione internazionale, gli aumenti rivendicati
dovessero essere concessi in quanto accertato il superamento del trattamento
minimo da parte dell’unitario trattamento pensionistico percepito e composto
sia del pro-rata italiano che del trattamento interamente riscosso in Italia e
così riformava la sentenza di primo grado (fondata sulla considerazione che il
pensionato avesse già ottenuto il beneficio ostativo previsto dall’art. 4 I. n.
140 del 1985) ed accoglieva la domanda;
contro
tale pronuncia ricorre l’Inps con un articolato motivo; gli eredi di G.P.,
nelle more del giudizio deceduto, A.M., E.P. e F.P., sono rimasti intimati;
Considerato che
Con
l’unico motivo di ricorso, l’INPS denuncia violazione e o falsa applicazione
dell’art. 1 d.l. n. 409 del 22 dicembre 1990, conv. in I. n. 59 del 27 febbraio
1991, dell’art. 8 I. n. 153 del 1969, ed in particolare, chiede alla Corte di
cassazione di accertare l’illegittimità della sentenza impugnata,
pronunciandosi su tre questioni: a) se la pensione italiana, integrata al
trattamento minimo ex art. 6 d.l. 463 del 1983 debba essere riportata a calcolo
ex art. 8, ultimo comma I. n. 153 del 1969, allorché il percettore diventi
titolare anche di una pensione erogata da ente estero; b) se ai fini del
riconoscimento del diritto agli aumenti di cui all’art. 1 I. n. 59 del 1991,
debbano essere considerate soltanto le pensioni a carico del Fondo Pensioni
Lavoratori Dipendenti e le altre menzionate dal primo comma dell’art. 1 I. n.
59 del 1991 con esclusione di pensioni erogate da enti esteri; c) se gli
aumenti di cui all’art. 1 I. n. 59 del 1991 spettino al titolare di pensione
erogata dal Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti che, dopo essere diventato
titolare anche di pensione erogata da ente estero, sia stata ricondotta
all’importo a calcolo;
il
ricorso è infondato;
va
chiarito che l’istituto ricorrente ha dedotto che la posizione del P. era
quella di soggetto titolare di un trattamento pensionistico, cat. IOS sin dal
1980 in Italia, il quale in un secondo momento e cioè dal gennaio 1986, diviene
titolare di un ulteriore trattamento pensionistico in regime di pro rata
italo-tedesco. In tale contesto fattuale ritiene, dunque, che la domanda di
riconoscimento del diritto al beneficio previsto dall’art. 1 I. n. 59 del 1991
vada negato in ragione della necessaria applicazione dell’art. 8 della I. n.
153 del 1969 che imporrebbe la considerazione, ai fini del mantenimento del
beneficio dell’integrazione al trattamento minimo, dell’importo della pensione
cat. IOS a calcolo e senza considerare il pro rata italo tedesco ed a tal fine
ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte relativa al meccanismo di
calcolo della spettanza dell’integrazione al minimo di cui alla legge n. 463
del 1983 in ipotesi di trattamento pensionistico erogato in regime
internazionale, ai sensi dell’art. 8 I. . 153 del 1969 nell’ipotesi di calcolo
non definitivo del pro rata italiano e di successiva determinazione dell’unico
trattamento internazionale;
la
tesi dell’Inps è, però, errata in quanto pretende di fare applicazione del
disposto dell’art. 8 I. n. 153 del 1969 anche nell’ipotesi, ricorrente nel caso
concreto, in cui il pensionato sia titolare di due diversi trattamenti
pensionistici di cui uno in regime internazionale;
questa
Corte di cassazione (Cass. n. 15175 del 2005), invero, ha già avuto modo di
affermare che nell’ipotesi di trattamenti pensionistici liquidati, in virtù di
convenzioni internazionali, per effetto del cumulo dei contributi versati in
Italia con quelli corrisposti in un Paese estero, e pagati “pro
rata”, presupposto perché operi – ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 8
della legge n. 153 del 1969 il riassorbimento dell’integrazione al minimo delle
somme risultanti non più dovute a seguito dell’erogazione della pensione
estera, è che entrambe le prestazioni siano state conseguite con il cumulo dei
periodi assicurativi, così trovandosi in situazione di complementarietà;
conseguentemente,
sono escluse dal riassorbimento altre prestazioni, autonome, conseguite
all’estero;
inoltre,
quand’anche si trattasse di un unico trattamento pensionistico, va ricordato
che il meccanismo per cui l’integrazione al minimo della pensione italiana
viene assorbita dal pagamento del pro rata estero, opera solo se entrambe le
prestazioni, ossia quella da erogare dall’ente previdenziale italiano e quella
da erogare a carico dell’ente previdenziale straniero, vengano acquisite con il
cumulo dei periodi assicurativi compiuti nei due diversi stati e ciò in quanto
la formula usata dall’ultimo comma dell’art. 8 della legge n.153 del 1969, il
quale fa riferimento, perché scatti l’assorbimento dell’integrazione al minimo,
al pro rata corrisposto dall’ente assicurativo estero, dimostra che il predetto
meccanismo opera solo in presenza di una prestazione acquisita mediante il
cumulo, e non già in presenza di una prestazione acquisita all’estero senza
necessità di cumulo con i periodi assicurativi svolti in Italia (Cass. n. 3230
del 2006);
dunque,
quand’anche si trattasse di unico trattamento internazionale erogato in favore
del P., non risulta essere stato provato che lo stesso derivasse da cumulo di contribuzione
italiana ed estera con conseguente applicabilità del riassorbimento
dell’integrazione al minimo a seguito del conseguimento del diritto
all’ulteriore pro rata estero;
ciò,
del resto, emerge dalla stessa difesa del ricorrente laddove descrive la
propria condotta in sede amministrativa in termini di < proporzionamento
> dell’importo della integrazione al trattamento minimo in considerazione
del pro rata estero e non di assorbimento; in definitiva, non può ritenersi che
la sentenza impugnata sia incorsa nell’errore di diritto che le viene imputato
giacché ha ritenuto, seppure concentrando l’attenzione esclusivamente sulla
necessità di considerare unitariamente il complesso dei trattamenti percepiti
dal P., che il trattamento pensionistico cat. IOS per cui si chiedeva
l’applicazione del miglioramento previsto dall’art. 1 I. n. 59 del 1991 fosse
integrato al minimo e, dunque, ha correttamente ritenuto sussistenti i
presupposti necessari al riconoscimento del diritto rivendicato in presenza di
trattamento pensionistico superiore al trattamento minimo; il ricorso va,
quindi, rigettato;
non
si deve provvedere sulle spese visto che gli eredi di G. P. non hanno resistito
al ricorso restando intimati;
sussistono
le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater per il
versamento dell’ulteriore somma a titolo di contributo unificato;
P.Q.M.
Rigetta
il ricorso; nulla per le spese.
Ai
sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
per il ricorso a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13.
di Giovanna Romano (Resp. Servizio P.O. Delegata – Provincia di Benevento)
La Corte d’appello di Roma ha
confermato la sentenza del Tribunale con cui era stato riconosciuto al lavoratore
il diritto al ricalcolo del pro rata di
pensione italiana comprensivo dell’integrazione al minimo ritenendo
sussistente il limite di reddito previsto dalla legge italiana. Tale decisione
si basa su un precedente giurisprudenziale Cass. Civ., n 2785 del 2008, secondo
cui “in tema di liquidazione della pensione di vecchiaia in regime
internazionale – conformemente al principio enunciato dalla Corte di Giustizia
CE nella sentenza del 24 settembre 1998 (causa n. 132 del 1996), come chiarito
dalla medesima corte con la successiva sentenza del 21 luglio 2005 (causa n. 30
del 2004) – l’integrazione al trattamento minimo va computato nel calcolo della
pensione virtuale (ossia dell’importo che conseguirebbe con l’applicazione
della sola legge nazionale) solamente se detta integrazione spetti al
lavoratore ai sensi della legge italiana dovendo ,pertanto, essere escluso dal
computo teorico l’integrazione al minimo in caso di superamento dei limiti
reddituali prescritti e, quindi, la carenza dei presupposti previsti dalla
normativa interna”.
L’Inps ha presentato ricorso in Cassazione sostenendo che:
vi era violazione dell’art. 10 bis del regolamento CEE
n 1408/1971;
la Corte d’appello aveva verificato solo il
requisito reddituale e non quello della residenza.
La Corte di Cassazione, con ordinanza 13 febbraio 2019, n. 4228 ha accolto
il ricorso dell’Inps ed ha stabilito che il dato normativo di fondo è
rappresentato dall’art. 10-bis, comma 1, del Regolamento (CEE) n. 1247/92 che
ha modificato il regolamento n 1408/1971 sulla cosiddetta inesportabilità
all’estero della speciale prestazione dell’integrazione al trattamento minimo.
Inoltre, continua la Corte, va rilevato che la disciplina comunitaria in
materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale contempla un
principio per cui le prestazioni speciali in denaro, sia assistenziali che
previdenziali, ma non aventi carattere contributivo, sono erogate
esclusivamente nello Stato membro in cui i soggetti interessati risiedono ed ai
sensi della sua legislazione, e dunque sono inesportabili negli Stati membri
dell’Unione europea. In sostanza vige il principio della inesportabilità in
ambito comunitario delle prestazioni in danaro non contributive, tra cui in
particolare l’integrazione al minimo dei trattamenti pensionistici. Per
l’Italia, tra le prestazioni inesportabili si ricomprendono: le pensioni
sociali; le pensioni, gli assegni e le indennità ai mutilati ed invalidi
civili; le pensioni e le indennità ai sordomuti; le pensioni e le indennità ai
ciechi civili; l’integrazione della pensione minima; l’integrazione
dell’assegno di invalidità; l’assegno sociale; la maggiorazione sociale.
SENTENZA PER ESTESO
Considerato in fatto
1. La
Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale con cui era
stato riconosciuto a V.A. il diritto al ricalcolo del pro rata di pensione
italiana comprensivo dell’integrazione al minimo ritenendo sussistente il
limite di reddito previsto dalla legge italiana e con condanna al pagamento
dall’1/4/2007.
La Corte
ha richiamato a fondamento della sua decisione i precedenti di questa Corte (n
2785/2008 ) nonché i principi affermati da Corte di Giustizia in base ai quali,
In tema di liquidazione della pensione di vecchiaia in regime internazionale –
conformemente al principio enunciato dalla Corte di Giustizia CE nella sentenza
del 24 settembre 1998 (causa n. 132 del 1996), come chiarito dalla medesima
corte con la successiva sentenza del 21 luglio 2005 (causa n. 30 del 2004) –
l’integrazione al trattamento minimo va computato nel calcolo della pensione
virtuale (ossia dell’importo che conseguirebbe con l’applicazione della sola
legge nazionale) solamente se detta integrazione spetti al lavoratore ai sensi
della legge italiana dovendo ,pertanto, essere escluso dal computo teorico l’integrazione
al minimo in caso di superamento dei limiti reddituali prescritti e, quindi, la
carenza dei presupposti previsti dalla normativa interna.
2. Avverso la sentenza ricorre l’Inps con un motivo ulteriormente illustrato con memoria ex art 378 cpc . Resiste l’A..
Ritenuto in diritto
3. Con un
solo motivo l’Inps si duole dell’avvenuto riconoscimento dell’integrazione al
minimo nonostante l’A. risiedesse all’estero, in violazione dell’art. 10 bis
del regolamento CEE n 1408/1971. Rileva che, pacifica la residenza del
ricorrente in Francia/come dallo stesso enunciato nel ricorso , nell’atto di
appello aveva eccepito che non sussistessero i requisiti previsti dalla normativa
italiana né con riferimento al requisito reddituale, né con riguardo alla
residenza nello stato italiano ; che la Corte d’appello aveva verificato solo
il requisito reddituale e che erroneamente la Corte aveva ritenuto l’appello
dell’Inps privo della necessaria specificità omettendo di valutare che il
ricorrente risiedeva, pacificamente, all’estero come dallo stesso dichiarato.
4. Il
ricorso è fondato.
Invero,
il dato normativo di fondo è rappresentato dall’art. 10-bis, comma 1, del
Regolamento (CEE) n. 1247/92 che ha modificato il regolamento n 1408/1971 sulla
cosiddetta inesportabilità all’estero della speciale prestazione
dell’integrazione al trattamento minimo.
Va
rilevato che la disciplina comunitaria in materia di coordinamento dei sistemi
di sicurezza sociale contempla un principio per cui le prestazioni speciali in
denaro, sia assistenziali che previdenziali, ma non aventi carattere
contributivo, sono erogate esclusivamente nello Stato membro in cui i soggetti
interessati risiedono ed ai sensi della sua legislazione, e dunque sono
inesportabili negli Stati membri dell’Unione europea. In sostanza vige il
principio della inesportabilità in ambito comunitario delle prestazioni in
danaro non contributive, tra cui in particolare l’integrazione al minimo dei
trattamenti pensionistici. Per l’Italia, tra le prestazioni inesportabili si
ricomprendono: le pensioni sociali; le pensioni, gli assegni e le indennità ai
mutilati ed invalidi civili; le pensioni e le indennità ai sordomuti; le
pensioni e le indennità ai ciechi civili; l’integrazione della pensione minima;
l’integrazione dell’assegno di invalidità; l’assegno sociale; la maggiorazione
sociale.
5.
Infatti, il Regolamento (CEE) n. 1247/92 del Consiglio, del 30 aprile 1992, che
ha modificato il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei
regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e
ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, ha previsto
all’art. 1, punto 4), l’inserimento dell’articolo 10 bis (Prestazioni speciali
a carattere non contributivo) che stabilisce quanto segue:- Nonostante
l’articolo 10 e il titolo III, le persone alle quali il presente regolamento è
applicabile beneficiano delle prestazioni speciali in denaro a carattere non
contributivo di cui all’articolo 4, paragrafo 2 bis esclusivamente nel
territorio dello Stato membro nel quale esse risiedono ed in base alla
legislazione di tale Stato, purché tali prestazioni siano menzionate
nell’allegato II bis. Tali prestazioni sono erogate a carico dell’istituzione
del luogo di residenza.
6.
Nell’allegato per l’ Italia sono richiamate le seguenti provvidenze: a) La
pensione sociale ai cittadini senza risorse (Legge 30 aprile 1969, n. 153). b)
Le pensioni, gli assegni e le indennità ai mutilati ed invalidi civili (Leggi
30 marzo 1974, n. 118, 11 febbraio 1980, n. 18 e 23 novembre 1988, n. 508). c)
Le pensioni e indennità ai sordomuti (Leggi 26 maggio 1970, n. 381 e 23
novembre 1988, n. 508). d) Le pensioni e indennità ai ciechi civili (Leggi 27
maggio 1970, n. 382 e 23 novembre 1988, n. 508). e) L’integrazione al trattamento
minimo (Leggi 4 aprile 1952, n. 218, 11 novembre 1983, n. 638 e 29 dicembre
1990, n. 407). f) L’integrazione dell’assegno di invalidità (Legge 12 giugno
1984, n. 222). g) L’assegno mensile per assistenza personale e continua ai
pensionati per inabilità (Legge 12 giugno 1984, n. 222;
7. Per la
Francia il regolamento richiama a) L’assegno supplementare del Fondo nazionale
di solidarietà (Legge del 30 giugno 1956). B) L’assegno agli adulti minorati
(Legge del 30 giugno 1975).
8.
L’integrazione al trattamento minimo è prevista dall’allegato II bis per
l’Italia, ma non per la Francia , per cui l’A. , il quale risiedeva in
quest’ultima nazione, ove aveva conseguito la pensione, non poteva avere
diritto ad integrarla in conseguenza della esportazione di una prestazione
speciale, quale l’integrazione al trattamento minimo, non prevista nello Stato
di residenza e che, in base alla summenzionata norma regolamentare, avrebbe
potuto essere erogata solo dall’istituzione di residenza.
9. Va
richiamato che questa Corte, nel pronunziarsi di recente in siffatta materia
(Cass. sez. lav. n. 7914 del 28.3.2017), ha avuto occasione di statuire che
«L’integrazione al trattamento minimo della pensione non è esportabile in
ambito comunitario, in virtù del principio, contemplato dall’art. 10-bis, comma
1, del Regolamento CEE n. 1247 del 1992, per cui le prestazioni speciali in
denaro, sia assistenziali che previdenziali, ma non aventi carattere
contributivo, sono erogate esclusivamente nello Stato membro in cui i soggetti
interessati risiedono ed ai sensi della sua legislazione, sicché non è dovuta
all’assicurato residente fuori dal territorio nazionale».
10. Per
le considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto e la sentenza
cassata . Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la causa può
essere decisa nel merito con il rigetto dell’originaria domanda dell’A. .
Le spese
dei giudizi di merito possono essere compensate stante la complessità della
questione . Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza .
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’originaria domanda dell’A. ; compensa le spese processuali dei giudizi di merito e condanna il contro ricorrente a pagare le spese del presente giudizio liquidate in Euro 1500,00 per compensi professionali , oltre accessori di legge , nonché Euro 200,00 per esborsi .
di Rocchina Staiano (Avv., docente all’Università di Teramo e Consigliera effettiva di Parità della Provincia di Benevento)
Nel settore bancario, il 12
febbraio 2019, in Roma, ABI e FABI, FIRST-CISL, FISAC-CGIL, UILCA, UNISIN
FALCRI SILCEA SINFUB hanno sottoscritto una dichiarazione congiunta in materia di molestie e violenze di genere nei
luoghi di lavoro. Nello specifico, convengono che ogni atto o comportamento
che si configuri come molestia o violenza di genere sul luogo di lavoro secondo
la predetta definizione è inaccettabile. È importante che ogni comportamento
che integri molestia o violenza di genere sia prevenuto e, ove si realizzi,
segnalato e perseguito adeguatamente. Varie sono le forme di molestie/violenze
di genere che possono presentarsi sul luogo di lavoro. Esse possono essere di
natura fisica o psicologica, costituire incidenti isolati o comportamenti più
sistematici. Il rispetto della dignità e della professionalità delle
lavoratrici e dei lavoratori si concretizza in un contesto capace di prevenire
e contrastare situazioni di violenze e di molestie e di diffondere una cultura
del rispetto di genere. In particolare, la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori
non può essere violata da comportamenti che integrano molestia o violenza di
genere.
di Rocchina Staiano (Avv., docente all’Università di Teramo e Consigliera effettiva di Parità della Provincia di Benevento)
L’INPS, con mess. 13 febbraio 2019, n. 591 rende noto che l’art. 1, comma 278, lett. a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), ha stabilito che le disposizioni relative al congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti si applicano anche alle nascite e alle adozioni/affidamenti avvenute nell’anno solare 2019. Nello specifico, il messaggio precisa che la durata del congedo obbligatorio è aumentata, per l’anno 2019, a 5 giorni da fruire, anche in via non continuativa, entro i 5 mesi di vita o dall’ingresso in famiglia o in Italia (in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore.
Per il settore agricolo la
disciplina in merito è stata dettata con la circolare n. 181/2013, che ha
fornito le istruzioni operative per la denuncia sul modello DMAG delle giornate
di congedo fruite dal lavoratore il cui importo è stato anticipato dal datore
di lavoro.
Per le modalità operative di
fruizione del giorno di congedo facoltativo si rinvia alle istruzioni fornite
con la circolare INPS n. 40 del 2013.
di Ornella Petillo (Componente della segreteria tecnica del Sottosegretario di Stato – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Claudio Durigon – Segretario Confederale nazionale UGL – Responsabile Dipartimento Welfare, Pari Opportunità e Terzo Settore)
Sul supplemento ordinario della
Gazzetta Ufficiale n. 35 del 14 febbraio 2019 è stato pubblicato il D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, il
quale riguarda il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in
attuazione della l. 19 ottobre 2017, n. 155, che disciplina le situazioni di crisi o insolvenza del
debitore, sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore che
eserciti, anche non a fini di lucro, un’attività commerciale, artigiana o
agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente
collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e
degli enti pubblici.
L’art. 389 del D. Lgs. 12 gennaio
2019, n. 14 entra in vigore il 15 agosto 2020 (diciotto mesi dalla data della
sua pubblicazione nella G.U.), fatta eccezione dei seguenti articoli che
entrano in vigore il 16 marzo 2019 (il trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione nella G.U.):
– 27, comma 1 – Competenza del tribunale sede delle sezioni specializzate in
materia di imprese per i procedimenti di regolazione della crisi o
dell’insolvenza e le controversie che ne derivano relativi alle imprese in
amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione;
– 350 – Modifiche alla disciplina
dell’amministrazione straordinaria;
– 356 – Albo dei soggetti
incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo
nelle procedure di cui al codice della crisi e dell’insolvenza;
– 357 – Funzionamento dell’albo;
– 359 – Area web riservata;
– 363 – Certificazione dei debiti
contributivi e per premi assicurativi;
– 364 – Certificazione dei debiti
tributari;
– 366 – Modifica all’articolo 147
del Testo unico in materia di spese di giustizia;
– 375 – Assetti organizzativi
dell’impresa;
– 377 – Assetti organizzativi
societari;
– 378 – Responsabilità degli
amministratori;
– 379 – Nomina degli organi di
controllo;
– 385 – Modifiche all’articolo 3
del decreto legislativo n. 122 del 2005;
– 386 – Modifiche all’articolo 4
del decreto legislativo n. 122 del 2005;
– 387 – Modifiche all’articolo 5
del decreto legislativo n. 122 del 2005;
– 388 – Modifiche all’articolo 6
del decreto legislativo n. 122 del 2005.
(di Giovanna Romano Funzionario – Provincia di Benevento)
L’art. 7 del ccnl Metalmeccanici industria del 5 dicembre 2012 regola il versamento dei contributi sindacali, Nello specifico, l’azienda provvederà alla trattenuta dei contributi sindacali, a favore delle Organizzazioni sindacali stipulanti, ai dipendenti che ne facciano richiesta mediante delega debitamente sottoscritta dal lavoratore e consegnata o fatta pervenire all’azienda dal lavoratore stesso.
Le deleghe avranno validità
permanente, con verifica annuale e salvo revoca che può intervenire in
qualsiasi momento.
Con la retribuzione del mese di febbraio di ogni anno, le
Direzioni aziendali provvederanno ad inserire nella busta paga di tutti i
dipendenti un modulo di delega per la riscossione dei contributi sindacali.
(di Mario Scola Ing. e docente al Liceo Scientifico di Vallo della Lucania (SA))
È stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 2019, il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, 28 gennaio 2019,
che ha previsto la riapertura dello sportello per la presentazione delle
domande di accesso ai contributi in relazione a finanziamenti bancari per
l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e
medie imprese. Infatti, a partire dal 7
febbraio 2019 è disposta la riapertura dello sportello per la presentazione
da parte delle imprese delle domande di accesso ai contributi suindicati, alle
banche o agli intermediari finanziari. Le
domande possono essere oggetto di richieste di prenotazione presentate dalle
banche o dagli intermediari finanziari a partire dal mese
di marzo 2019.
Infine, va precisato che le
domande di agevolazione delle imprese presentate alle banche o agli
intermediari finanziari a partire dal 4 dicembre 2018, data di chiusura dello
sportello disposta dal decreto direttoriale 3 dicembre 2018, e sino al 6
febbraio 2019, giorno antecedente la data di riapertura dello sportello sono
considerate irricevibili.
(di Mario Scola Ing. e docente al Liceo Scientifico di Vallo della Lucania (SA))
La Corte d’Appello di Bari riformava la sentenza del Tribunale, che aveva accolto la domanda proposta dal lavoratore, nei confronti del datore di lavoro per il pagamento delle prestazioni derivanti dall’infortunio in itinere subito in data 1° giugno 2005 mentre raggiungeva con la propria autovettura, partendo dalla abitazione; per l’effetto rigettava la domanda. A fondamento della decisione la Corte territoriale osservava che ai sensi dell’art. 12 d.lgs. 38/2000 era indennizzabile l’infortunio occorso durante il «normale» percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate. Avverso tale decisione il lavoratore ha presentato ricorso per cassazione, la quale con ordinanza n. 3376 del 5 febbraio 2019 ha rigettato il ricorso, in base al principio che per “normale percorso” si intendeva quello più breve e diretto nonché delimitato entro un ragionevole arco temporale; invece, la scelta del percorso del lavoratore non era più breve e diretto.
SENTENZA PER ESTESO
Rilevato
che con sentenza in data 3-18 ottobre 2016 numero 2319 la Corte d’Appello di Bari riformava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva accolto la domanda proposta da A.B., dipendente dell’INAIL, nei confronti del datore di lavoro per il pagamento delle prestazioni derivanti dall’infortunio in itinere subito in data 1 giugno 2005 mentre raggiungeva con la propria autovettura, partendo dalla abitazione in C. Canavese (TO), il luogo di lavoro in Cirié (TO); per l’effetto rigettava la domanda;
che a
fondamento della decisione la Corte territoriale osservava che ai sensi
dell’articolo 12 decreto legislativo numero 38/2000 era indennizzabile
l’infortunio occorso durante il «normale» percorso di andata e ritorno dal
luogo di abitazione a quello di lavoro, salvo il caso di interruzione o
deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate.
Per
normale percorso si intendeva quello più breve e diretto nonché delimitato
entro un ragionevole arco temporale.
Dalla
consulenza d’ufficio espletata nel grado di appello risultava che il percorso
seguito dal B. non trovava ragionevole spiegazione sotto due distinti aspetti.
In primo
luogo, esso non era il più breve; dalla comparazione tra il tragitto seguito e
quello indicato dall’INAIL risultava che quest’ultimo avrebbe comportato un
risparmio in termini di tempo pari a 12 minuti e di distanza tra l’abitazione e
la sede lavorativa di 11 chilometri.
Il
rischio di tornanti – (che interessava un tratto di due soli chilometri del
percorso più breve ed, alla stregua della documentazione fotografica, non
risultava particolarmente allarmante) – non era tale da giustificare il diverso
tragitto percorso, in assenza di indicazioni più specifiche (ad esempio, circa
il tasso di incidenti in quel tratto o la natura della strada).
In
secondo luogo era emerso che il B. in occasione del sinistro pur trovandosi
sulla strada statale 460 in direzione di Ciriè aveva effettuato
irragionevolmente una deviazione all’altezza dello svincolo per L.,
immettendosi sulla strada provinciale 267 in direzione di tale Comune. Ivi
giunto, aveva poi proseguito lungo il Viale E., fino a raggiungere la rotonda
dove era avvenuto l’incidente.
La
deviazione non era dipesa da una causa di forza maggiore, da esigenze
improrogabili o dall’attuazione dì una direttiva del datore di lavoro.
Vi era,
dunque, un’ipotesi di rischio elettivo, causato dal lavoratore per scelte
personali tali da interrompere il nesso di causalità tra il lavoro e l’evento
subito.
che
avverso la sentenza ha proposto ricorso A.B., articolato in un unico motivo,
cui ha opposto difese l’INAIL con controricorso;
che la
proposta del relatore è stata comunicata alle parti – unitamente al decreto di
fissazione dell’udienza – ai sensi dell’articolo 380 bis codice di procedura
civile.
Considerato
che con
l’unico motivo il ricorrente ha dedotto – ai sensi dell’articolo 360 numero 5
codice di procedura civile – omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione su un fatto controverso e decisivo. Ha assunto che il ragionamento
della Corte territoriale – secondo cui il percorso più breve e diretto era
quello indicato dall’INAIL – era fuorviante ed illogico. La scelta del percorso
non era stata arbitraria ed ingiustificata: egli aveva preferito una strada più
agevole e priva di tornanti, il che comportava un aggravio di tempo di poco più
di dieci minuti. Alla luce della minima differenza con i percorsi alternativi
non si poteva ritenere un aumento del rischio né una deviazione arbitraria ed
animata da finalità personali; più semplicemente, il percorso era stato scelto
perché ritenuto più congeniale per distanza, tempo e traffico del momento;
che
ritiene il Collegio si debba dichiarare la inammissibilità del ricorso;
che,
invero, l’accertamento del giudice del merito della esistenza di una ipotesi «di
interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non
necessitate» – escludente la copertura assicurativa a tenore dell’articolo 12
D.Lgs 38/2000, applicabile ratione temporis – in ragione dell’apprezzamento del
percorso «normale» e delle cause della deviazione da esso, costituisce
accertamento di fatto censurabile in questa sede di legittimità nei limiti di
deducibilità del vizio di motivazione. Parte ricorrente, pur articolando il
ricorso in termini di violazione dell’articolo 360 nr. 5 cod.proc.civ., non
allega alcun fatto storico, oggetto di discussione tra le parti e di rilievo
decisivo, non esaminato nella sentenza impugnata ma si limita a contestare la
decisione assunta contrapponendo al giudizio espresso dal Collegio d’appello,
in ordine alla sussistenza di una ipotesi di rischio elettivo, una diversa
valutazione delle ragioni della deviazione dal percorso normale e della loro
apprezzabilità e rilevanza. In tal modo sollecita questo giudice di legittimità
ad un non-consentito riesame del merito;
che,
pertanto, essendo condivisibile la proposta del relatore, il ricorso deve
essere definito con ordinanza di inammissibilità in camera di consiglio ex
articolo 375 cod.proc.civ.;
che le
spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;
che,
trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013
sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell’art. 1 co. 17 L. 228/2012
(che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 DPR 115/2002) – della
sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la
impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
Dichiara
la inammissibilità del ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle
spese, che liquida in € 200 per spese ed € 2.500 per compensi professionali,
oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi
dell’art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del
comma 1 bis dello stesso articolo 13.
(di Giovanna Romano Funzionario – Provincia di Benevento)
L’Inps, con circ. n. 16 del 1° febbraio 2019, comunicano gli importi dei contributi dovuti per l’anno 2019 per i
lavoratori domestici.
Restano in vigore gli esoneri previsti ai sensi dell’articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con decorrenza 1° febbraio 2001, nonché gli esoneri istituiti ai sensi dell’articolo 1, commi 361 e 362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decorrenza 1° gennaio 2006, come indicato nella circolare n. 19/2006. Si conferma, pertanto, la minore aliquota contributiva dovuta per l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF che, ovviamente, incide sull’aliquota complessiva.
Per il rapporto di lavoro a tempo
determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale, a carico del
datore di lavoro, previsto dall’articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno
2012, n. 92, pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali
(retribuzione convenzionale).
Tale contributo non si applica ai
lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.
(di Rocchina Staiano Avvocato, Docente all’Università di Teramo e Consigliera effettiva di Parità della Provincia di Benevento)
Il 7 febbraio 2019, la Camera dei deputati ha approvato, in via definitiva, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione (c.d. Decreto Semplificazioni). L’articolo 3, comma 1, del decreto in esame elimina l’obbligo della modalità telematica per la tenuta del Libro unico del lavoro. Nello specifico, viene abrogato l’art. 15 del D.Lgs. 151/2015 che prevedeva, a decorrere dal 1° gennaio 2019 (termine originariamente fissato al 1° gennaio 2017 e differito, da ultimo, dall’art. 1, c. 1154, della L. 205/2017), che il Libro unico del lavoro fosse tenuto in modalità telematica presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e che demandava ad apposito decreto ministeriale l’individuazione delle modalità tecniche ed organizzative per l’interoperabilità, la tenuta, l’aggiornamento e la conservazione dei dati contenuti nel citato Libro unico.
Pagina 4 di 6« Prima«Vai alla pagina precedente23456»