Mobbing nel pubblico impiego e responsabilità del datore di lavoro: Cass. Civ., sez. Lav., 16 gennaio 2019, n. 976

(di Mario Scola, Ing. e docente al Liceo Scientifico di Vallo della Lucania (SA))

La Corte d’Appello di Roma ha rigettato l’appello proposto dal lavoratore, con la qualifica di funzionario tecnico laureato, categoria D, nei confronti dell’Amministrazione pubblica, il quale chiedeva l’accertamento del mobbing e della dequalificazione professionale subita, il risarcimento del danno da perdita di professionalità e da perdita di chances, del danno non patrimoniale, del danno all’immagine professionale e del danno biologico. Avverso tale decisione il lavoratore ha presentato ricorso per cassazione, la quale con sentenza n. 976 del 16 gennaio 2019 ha rigettato il ricorso, affermando il principio secondo cui la responsabilità del datore di lavoro anche nel pubblico, per condotte consistenti in atti di mobbing, sussiste quando dette condotte sono assistite da precipue finalità persecutorie o discriminatorie, poiché proprio l’elemento soggettivo finalistico consente di cogliere in uno o più provvedimenti e comportamenti, o anche in una sequenza frammista di provvedimenti e comportamenti, quel disegno unitario teso alla dequalificazione, svalutazione od emarginazione del lavoratore pubblico dal contesto organizzativo nel quale è inserito che è imprescindibile ai fini dell’enucleazione del mobbing.

Trattamento di mobilità e mess. Inps del 2019

(di Rocchina Staiano Avvocato e Docente all’Università di Teramo e Consigliera effettiva di Parità della Provincia di Benevento)

L’Inps, con mess. n. 322 del 24 gennaio 2019, ha integrato la circ. n. 90 del 2018, che prende in considerazione l’art. 25ter del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni con la legge 17 dicembre 2018, n. 136,  il quale, al comma 1, stabilisce che il trattamento di mobilità in deroga in deroga per i lavoratori occupati in aziende localizzate nelle aree di crisi industriale complessa – articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 – è concesso, per dodici mesi, anche in favore dei lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2018.

Gli operatori delle Strutture territoriali, nel liquidare la prestazione, dovranno controllare che il nominativo abbia terminato un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga non più nel semestre dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2018, bensì nel periodo dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2018. Resta confermato il controllo che la prestazione concessa dalla Regione sia senza soluzione di continuità rispetto alla precedente mobilità ordinaria o in deroga. Qualora non ricorrano queste due condizioni, non si potrà procedere al pagamento della prestazione. In tali casi la Struttura interessata dovrà darne notizia alla propria Direzione regionale, che informerà la Regione per i successivi adempimenti di competenza.

Poste Italiane ed accordo sul lavoro agile

(di Giovanna Romano – Funzionario – Provincia di Benevento)

Il 23 gennaio 2019 tra POSTE ITALIANE S.p.A. anche in rappresentanza di Poste Vita S.p.A. e PostePay S.p.A. e SLC-CGIL, SLP-CISL, UILposte, FAILP-CISAL, CONFSAL Comunicazioni, e FNC UGL Comunicazioni è stato sottoscritto accordo sul lavoro agile. A partire dal 24/01/2019 e sino al 31/03/2020 verrà avviato un periodo di sperimentazione per l’introduzione del Lavoro Agile nel Gruppo Poste Italiane che coinvolgerà, su base volontaria, tutti i lavoratori appartenenti agli ambiti organizzativi di cui all’allegato 1 del presente Accordo, per i quali l’Azienda ha riconosciuto la piena compatibilità delle attività svolte con l’esecuzione della prestazione lavorativa in modalità Agile. Ferma restando l’assegnazione della lavoratrice/del lavoratore Agile presso la propria sede di lavoro, nella giornata di esecuzione dell’attività lavorativa in modalità Agile la prestazione potrà essere svolta presso uno dei luoghi indicati dalla lavoratrice/dal lavoratore nell’Accordo Individuale, riconducibili alle seguenti tipologie:

a) proprio domicilio/propria residenza;

b) altro luogo chiuso;

c) altro ufficio della Società rispetto a quello di abituale assegnazione, compatibilmente con la disponibilità di una postazione di lavoro.

ACCORDO PER ESTESO

Il giorno 23 gennaio 2019

tra

POSTE ITALIANE S.p.A. anche in rappresentanza di Poste Vita S.p.A. e PostePay S.p.A.

e SLC-CGIL, SLP-CISL, UILposte, FAILP-CISAL, CONFSAL Comunicazioni, e FNC UGL Comunicazioni

Premesso che

– in occasione del rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale avvenuto il 30 novembre 2017, le Parti hanno introdotto nell’articolato contrattuale l’istituto del Lavoro Agile, manifestando l’interesse comune a ricercare soluzioni: di flessibilità organizzativa che consentano ai dipendenti, attraverso l’uso delle tecnologie e nel rispetto degli obiettivi assegnati, di lavorare in tempi e spazi diversi rispetto a quelli abitualmente stabiliti;

– le Parti identificano nel Lavoro Agile uno strumento di welfare aziendale che permette di agevolare la conciliazione delle esigenze personali e familiari con quelle professionali, nel rispetto della produttività aziendale, in un’ottica di maggiore focalizzazione degli obiettivi e responsabilizzazione sui risultati;

– nell’interesse della sostenibilità ambientale e del benessere collettivo, Azienda e OO.SS, riconoscono nel Lavoro Agile uno strumento capace di contribuire alla riduzione delle emissioni di CO2, e della congestione del traffico cittadino, limitando l’impatto ambientale dovuto agli spostamenti casa-lavoro e favorendo la contestuale riduzione dei consumi energetici;

– le Parti convengono che il Lavoro Agile costituisce una diversa modalità di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo indeterminato, distinta dall’istituto del Telelavoro;

– l’Azienda, con comunicazione del 20 luglio 2018, ha già reso noto alle OO.SS. di voler effettuare la messa a punto del modello in materia di Lavoro Agile, attraverso l’avvio di una sperimentazione che si realizzerà nel 2019;

– la suddetta fase di sperimentazione del Lavoro Agile risponde all’esigenza di mettere a punto un modello, da estendere successivamente su ambiti organizzativi più ampi che saranno individuati in coerenza con quanto previsto dall’art. 27 del CCNL vigente;

– le Parti, nell’ambito della presente intesa, convengono sull’opportunità di condividere i principi guida che, in coerenza con le disposizioni di legge in materia di Lavoro Agile, orienteranno la fase di sperimentazione;

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.

A partire dal 24/01/2019 e sino al 31/03/2020 verrà avviato un periodo di sperimentazione per l’introduzione del Lavoro Agile nel Gruppo Poste Italiane che coinvolgerà, su base volontaria, tutti i lavoratori appartenenti agli ambiti organizzativi di cui all’allegato 1 del presente Accordo, per i quali l’Azienda ha riconosciuto la piena compatibilità delle attività svolte con l’esecuzione della prestazione lavorativa in modalità Agile.

Il Lavoro Agile potrà essere richiesto dalle lavoratrici e dai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche part-time; e dai Responsabili di Struttura; con riferimento alle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità e alle lavoratrici/ai lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104, troverà inoltre applicazione quanto disposto dal comma 3bis dell’art. 18 della legge n. 81/2017, introdotto dalla legge n. 145/2018.

L’adesione al Lavoro Agile avverrà mediante sottoscrizione di uno specifico Accordo individuale tra Azienda e lavoratrice/lavoratore, il cui format è allegato alla presente intesa (allegato 2). In caso di modifiche che dovessero essere apportate al suddetto format, l’Azienda si impegna a darne informativa alle OO.SS. stipulanti la presente intesa.

Tale Accordo individuale costituirà, per tutta la durata del Lavoro Agile, parte integrante del contratto individuale di lavoro in essere tra Azienda e dipendente e regolamenterà l’esecuzione della prestazione lavorativa svolta all’esterno della ordinaria sede di lavoro.

La prestazione di lavoro in modalità Agile sarà resa, durante la fase di sperimentazione, ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 18 e ss. della legge n. 81/2017 ed in conformità con i principi di seguito delineati.

1. LUOGO DELLA PRESTAZIONE

Ferma restando l’assegnazione della lavoratrice/del lavoratore Agile presso la propria sede di lavoro, nella giornata di esecuzione dell’attività lavorativa in modalità Agile la prestazione potrà essere svolta presso uno dei luoghi indicati dalla lavoratrice/dal lavoratore nell’Accordo Individuale, riconducibili alle seguenti tipologie:

a) proprio domicilio/propria residenza;

b) altro luogo chiuso;

c) altro ufficio della Società rispetto a quello di abituale assegnazione, compatibilmente con la disponibilità di una postazione di lavoro.

In occasione della programmazione delle singole giornate di Lavoro Agile, di cui al successivo punto 2, la/il dipendente dovrà di volta in volta indicare il luogo, tra quelli riportati nell’Accordo Individuale, in cui presterà l’attività per la giornata oggetto di pianificazione.

Qualora, durante la giornata di Lavoro Agile, la lavoratrice/il lavoratore abbia necessità di variare il luogo prescelto e/o di spostarsi verso un diverso luogo tra quelli, riportati nell’Accordo Individuale, presso cui completare la prestazione lavorativa, la stessa/lo stesso dovrà darne preventiva comunicazione via email al Responsabile diretto.

Con riferimento al luogo di svolgimento della prestazione in Lavoro Agile, si precisa che lo stesso costituisce sede di lavoro a tutti gli effetti legali e contrattuali, compresa la tutela in merito agli infortuni sul lavoro, in coerenza con le disposizioni previste dall’art. 23 della legge n. 81/2017.

Nelle giornate di Lavoro Agile non sarà di norma richiesto lo svolgimento dell’attività lavorativa presso la sede di un cliente e nei confronti della lavoratrice/del lavoratore non troveranno applicazione le previsioni di cui all’art. 40 (Trasferta) del CCNL vigente. Fa eccezione il caso in cui durante la giornata di Lavoro Agile alla lavoratrice/al lavoratore venga richiesto di recarsi, per motivi di servizio sopraggiunti, presso altra sede di lavoro o presso un cliente.

Nella fattispecie di cui sopra, la/il dipendente sarà tenuta/o, salvo impedimenti, a recarsi presso il luogo indicato ed alla stessa/allo stesso saranno applicate – al ricorrere dei relativi presupposti contrattuali – le disposizioni previste dalla citata norma contrattuale in tema di trasferta relativamente al tempo impiegato per recarsi presso la località di trasferta e a quello occorrente per rendere la prestazione richiesta dall’Azienda.

La giornata di Lavoro Agile non completamente fruita potrà essere recuperata nella medesima settimana oppure in quella immediatamente successiva.

2. DURATA E PROGRAMMAZIONE DEL LAVORO AGILE

Durante la fase sperimentale, la prestazione potrà essere resa in modalità Agile a giornata intera con cadenza di 1 giorno a settimana.

Qualora, per esigenze organizzative e/o produttive la giornata settimanale, di lavoro Agile non possa essere eseguita, la lavoratrice/il lavoratore, d’intesa con il proprio Responsabile, potrà ricalendarizzare detta giornata, di norma nella medesima settimana oppure in quella immediatamente successiva.

La pianificazione delle giornate di lavoro in modalità Agile sarà concordata fra dipendente e Responsabile diretto, di norma su base settimanale, tenendo conto delle esigenze lavorative ed organizzative della struttura coinvolta.

Durante il periodo di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità Agile, l’Azienda e la lavoratrice/il lavoratore potranno recedere dall’Accordo individuale in presenza di un giustificato motivo quali ad esempio il trasferimento, l’assegnazione ad una nuova unità produttiva, la variazione del ruolo e/o delle mansioni, con comunicazione scritta e motivata da fornire all’altra parte con un preavviso non inferiore a 15 giorni. lavorativi. Qualora il Lavoro Agile venga effettuato da lavoratori disabili di cui all’art. 1 della legge n. 68/99, l’Azienda potrà recedere dall’Accordo individuale di Lavoro Agile con un preavviso non inferiore a 90 giorni.

Al termine del periodo di svolgimento del Lavoro Agile, anche in caso di recesso anticipato, verrà ripristinata – senza necessità di alcuna comunicazione preventiva – l’ordinaria modalità di esecuzione della prestazione di lavoro.

3. ORARIO DI LAVORO

La prestazione in Lavoro Agile dovrà essere svolta nel rispetto dei limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale della propria Struttura di appartenenza, derivanti dalla legge e dal CCNL vigente.

Fermo restando quanto sopra, la prestazione lavorativa in modalità Agile potrà essere resa, anche in modo non continuativo, nell’intervallo temporale tra le ore 8,00 e le ore 20,00 (le lavoratrici/i lavoratori dovranno altresì fruire dell’intervallo previsto dall’art. 29, comma VII, del vigente CCNL per la consumazione del pasto).

L’eventuale indisponibilità a rendere la prestazione lavorativa per periodi temporali superiori ai 90 minuti dovrà essere preventivamente comunicata dalla lavoratrice/dal lavoratore al proprio Responsabile diretto.

Esaurita la prestazione giornaliera prevista, la lavoratrice/il lavoratore potrà, disattivare il personal computer ed il tablet eventualmente fornito.

Nelle giornate di lavoro Agile sarà escluso il ricorso a prestazioni straordinarie o di lavoro supplementare.

Per quanto attiene l’attestazione della presenza nelle giornate di Lavoro: Agile, questa verrà effettuata tramite Lettore virtuale delle timbrature; restano confermate le caratteristiche di flessibilità orarie già riconosciute agli interessati.

4. APPARECCHIATURE E STRUMENTI DI LAVORO

Ferma rimanendo la strumentazione già in dotazione, le apparecchiature necessarie per lo svolgimento della prestazione in modalità Agile saranno fornite dall’Azienda, che ne garantirà la conformità alle normative vigenti assicurando il buon funzionamento e la manutenzione degli apparati forniti.

In particolare, le strumentazioni di lavoro: (quali ad es. computer portatili; dispositivi palmari, tablet e smartphone aziendali) che la lavoratrice/il lavoratore è tenuta/o ad utilizzare per lo svolgimento della prestazione Agile, saranno configurate in modo da garantire la sicurezza della rete informatica aziendale, anche mediante l’installazione di un personal Firewall che non potrà essere disattivato autonomamente dalla lavoratrice/dal lavoratore Agile.

Eventuali impedimenti tecnici allo svolgimento dell’attività lavorativa durante la prestazione in modalità Agile dovranno essere tempestivamente comunicati al proprio Responsabile diretto che, ove lo riterrà opportuno per motivi di servizio, potrà richiedere alla lavoratrice/al lavoratore di fare rientro presso la propria sede di lavoro o di recarsi presso l’Hub aziendale più prossimo al fine di completare la prestazione lavorativa giornaliera.

In tal caso, il tempo intercorrente tra l’insorgere del guasto tecnico e la ripresa dell’attività presso la sede concordata sarà computato nell’orario di lavoro giornaliero a tutti gli effetti. Nel caso di impedimenti a rientrare presso l’Hub aziendale più prossimo o la propria sede, la lavoratrice/il lavoratore, non potendo completare la prestazione lavorativa, dovrà giustificare le ore di assenza con un titolo a proprio carico (ad esempio: permessi per festività soppresse, PIR, permessi ex art. 34, commi I e XIII, del vigente CCNL).

La giornata di Lavoro Agile non completamente, fruita potrà essere recuperata nella medesima settimana oppure in quella immediatamente successiva.;

5. SICUREZZA SUL LAVORO

In tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, l’Azienda, in occasione della sottoscrizione dell’Accordo individuale, si impegna a fornire un’informativa scritta relativa ai rischi generici e ai rischi specifici connessi all’effettuazione della prestazione lavorativa in modalità Agile. Analoga informativa sarà resa ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza prima dell’avvio della sperimentazione.

Attesa la rilevanza della tematica, le Parti concordano sull’opportunità che la stessa sia oggetto di approfondimento nell’ambito della prima convocazione utile dell’Organismo Paritetico Nazionale per la Salute e Sicurezza sui Luoghi di lavoro, di cui all’art. 5 del vigente CCNL.

Nel rispetto delle vigenti normative di legge, l’Azienda assicurerà alla lavoratrice/al lavoratore Agile la tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti dai rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali. :

La lavoratrice/Il lavoratore/Agile avrà l’obbligo di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione disposte dall’Azienda per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione resa all’esterno dei locali aziendali e sarà tenuta/o ad applicare le direttive aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, a custodire con diligenza le apparecchiature in dotazione e ad utilizzarle esclusivamente per lo svolgimento dell’attività lavorativa, in conformità con le istruzioni ricevute, nonché con le disposizioni legali e contrattuali in materia.

Per tutta la durata della sperimentazione, eventuali periodi di infortunio occorsi nella giornata di Lavoro Agile che non dovessero essere riconosciuti, come tali dall’INAIL saranno considerati neutri ai fini del calcolo dell’istituto del premio di risultato e dell’attribuzione del punteggio complessivo per la determinazione della graduatoria utile alla mobilità volontaria nazionale.

6. FORMAZIONE

Le lavoratrici/I lavoratori appartenenti ai bacini organizzativi coinvolti nella sperimentazione, i loro Responsabili riceveranno una specifica formazione su principi, logiche e modalità di funzionamento del Lavoro Agite, sulla normativa di riferimento e sulle relative regole di accesso delle risorse. Il relativo progetto sarà esaminato in sede di Ente Bilaterale, per la Formazione e Riqualificazione Professionale di cui all’art. 5 del vigente CCNL.

Sugli stessi temi sarà inoltre attivato un momento di approfondimento dedicato, che coinvolgerà congiuntamente Responsabili aziendali e componenti delle Segreterie Nazionali delle OO.SS. stipulanti la presente intesa.

Durante 10 svolgimento della prestazione lavorativa in modalità Agile, alle lavoratrici/ai lavoratori saranno, inoltre, garantite le medesime opportunità di accesso alla formazione previste per i lavoratori comparabili che non rendono la prestazione in modalità Agile.

7. TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO

La lavoratrice/Il lavoratore che svolge la prestazione, in modalità di Lavoro Agile ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello applicato nei confronti dei dipendenti che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’Azienda.

Nello svolgimento della prestazione lavorativa in modalità Agile il comportamento della lavoratrice/del lavoratore dovrà essere sempre improntato a principi di correttezza e buona fede.

I periodi di lavoro effettuati in modalità di Lavoro Agile concorrono al raggiungimento degli obiettivi previsti dal premio di risultato al pari delle giornate lavorative rese all’interno dei locali aziendali.

Fatto salvo quanto espressamente previsto dalla presente intesa e dall’Accordo individuale, la lavoratrice/il lavoratore Agile sono soggetti alla medesima disciplina normativa ed economica del restante personale in tutte le fasi (costituzione, svolgimento e cessazione) del rapporto di lavoro. In particolare, il Lavoro Agile non modifica il sistema di diritti e libertà sindacali, individuali e collettivi, sanciti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Alla lavoratrice/al lavoratore Agile saranno altresì garantite le medesime opportunità di sviluppo professionale previste per la generalità dei dipendenti nonché il riconoscimento, anche nelle giornate di prestazione resa in modalità Agile, del ticket per la consumazione del pasto secondo le previsioni dell’art. 85 del vigente CCNL.

La lavoratrice/Il lavoratore sarà tenuta/o ad attuare tutte le cautele e ad adottare adeguati comportamenti nell’esecuzione della sua attività lavorativa al di fuori dei locali aziendali per assicurare la riservatezza dei dati trattati in coerenza con gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia di privacy. Parimenti, anche il datore di lavoro si impegna a rispettare le disposizioni in materia di privacy tempo per tempo vigenti.

La lavoratrice/Il lavoratore Agile, anche con riferimento alla prestazione resa all’esterno dell’Azienda, sarà tenuta/o ad una condotta informata ai principi di correttezza, riservatezza, segretezza, diligenza, nel rispetto di tutte le norme di legge e di contratto tempo per tempo vigenti e delle regole del Codice Etico del Gruppo Poste Italiane.

Resta l’obbligo di rispettare i doveri del dipendente di cui all’art. 52 del CCNL vigente, nonché le disposizioni di cui al presente Accordo e quelle previste nell’Accordo individuale di Lavoro Agile.

***

Le Parti si incontreranno entro 3 mesi dall’avvio della sperimentazione al fine di confrontarsi in merito alle prime risultanze della stessa.

Nel corso del 2019 l’andamento ed il gradimento della sperimentazione saranno monitorati, attraverso la somministrazione di questionari volontari secondo le consuete modalità – anche informatiche – atte comunque a garantire il completo anonimato dei partecipanti, il cui format sarà preventivamente fornito alle OO.SS. stipulanti la presente intesa. L’esito del monitoraggio sarà reso noto alle OO.SS. medesime.

I contenuti della presente intesa producono effetti limitatamente al periodo di durata della sperimentazione (31/03/2020); entro il 31/12/2019 le Parti si impegnano ad incontrarsi con l’obiettivo di definire un Accordo per la regolamentazione dell’istituto, in coerenza con le previsioni del vigente CCNL.

Poste Italiane S.p.A.
SLC CGIL
SLP CISL
FAILP CISAL
CONFSAL Com.ni
FNC UGL Com.ni

Agevolazione per la frequenza di asili nido pubblici e privati e Circolare Inps del 2019

(di Rocchina Staiano Avvocato e Docente all’Università di Teramo e Consigliera effettiva di Parità della Provincia di Benevento)

L’Inps, con la circolare n. 14 del 31 gennaio 2019, ha fornito le istruzioni per presentare le domande per chiedere le agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati. L’articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), ha elevato l’importo del buono a 1500 euro su base annua per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. La domanda deve essere presentata, corredata con la apposita documentazione, nel periodo di tempo ricompreso tra il 28 gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali:

– WEB – tramite il servizio on line dedicato accessibile direttamente dal cittadino in possesso di un PIN INPS dispositivo, di una identità SPID o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS) per l’accesso ai servizi telematizzati dell’Istituto;

– Contact Center multicanale – chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico, se in possesso di PIN;

– Patronati e intermediari dell’Istituto – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.

Assistente di studio odontoiatrico ed accordo 12 dicembre 2018

(di Giovanna Romano Funzionario – Provincia di Benevento)

Il 12 dicembre 2018 presso la sede di CONFPROFESSIONI, tra CONFPROFESSIONI e FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, UILTUCS è stato sottoscritto accordo per il settore degli studi odontoiatrici che riguarda la valorizzazione della figura dell’assistente di studio odontoiatrico (ASO) quale operatore di supporto alle attività tipiche dell’odontoiatra le cui attività e competenze sono definite dal DPCM 9 febbraio 2018 e dalle normative regionali di attuazione.

Alla luce dell’emanazione del D.P.C.M. la figura dell’ASO è collocata all’interno dei profili professionali dell’area medico sanitaria ed odontoiatrica, previsti dal CCNL studi professionali vigente, nei seguenti livelli:

– Livello IV (Appartengono al quarto livello i lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni d’ordine con adeguate conoscenze tecniche e pratiche comunque acquisite) – ASO;

– Livello IV super (Appartengono al livello quarto super i lavoratori che svolgono mansioni d’ordine ed attività con autonomia esecutiva, che richiedono specifiche conoscenze e particolari capacità tecniche e pratiche comunque acquisite per alcune figure professionali anche tramite specifici percorsi formativi): ASO con esperienza di almeno 24 mesi nello svolgimento delle mansioni di cui al livello IV;

– Livello III (Appartengono al livello terzo i lavoratori che, nell’ambito di direttive ed istruzioni ricevute dal titolare dello studio professionale, svolgono attività che comportano l’utilizzo di strumenti e di particolari sistemi informatici per i quali è richiesto il possesso di specifiche conoscenze ed esperienze tecnico-amministrative professionali comunque acquisite o mansioni di concetto operativamente autonome, ivi compreso il coordinamento esecutivo dell’attività di altri lavoratori e la gestione dei rapporti con la clientela) – ASO con esperienza di almeno 24 mesi nello svolgimento delle mansioni di cui al livello IV super;

– Nel IV livello viene altresì inserita la figura di collaboratore di area odontoiatrica definita dal seguente profilo professionale “Collaboratore di settore odontoiatrico che sotto la responsabilità e le direttive dell’odontoiatra svolge funzioni di supporto alle attività tipiche e caratteristiche del medesimo”, attraverso la quale le Parti intendono favorire l’occupazione negli studi odontoiatrici.

ACCORDO PER ESTESO

Il giorno 12 del mese di dicembre 2018 presso la sede di CONFPROFESSIONI

– CONFPROFESSIONI- FILCAMS CGIL- FISASCAT CISL- UILTUCS

premesso che

– è stato emanato il D.P.C.M. 9 febbraio 2018 sul riconoscimento dell’assistente di studio odontoiatrico;

– è necessario individuare degli strumenti che possano consentire con la presenza nel mercato del lavoro odontoiatrico di personale qualificato che possa essere di valido supporto alle attività dell’odontoiatra;

– il riconoscimento dell’assistente di studio odontoiatrico e le normative regionali di attuazione comportano le necessità di realizzare un adeguamento della normativa contrattuale al fine di consentire una corretta applicazione delle stesse.

Convengono di

– Valorizzare la figura dell’assistente di studio odontoiatrico (ASO) quale operatore di supporto alle attività tipiche dell’odontoiatra le cui attività e competenze sono definite dal DPCM e dalle normative regionali di attuazione.

– Impegnarsi a promuovere il conseguimento della qualifica professionale di ASO da parte dei profili professionali previsti dal presente accordo, al fine di realizzare un efficace sviluppo professionale del personale degli studi provvedendo, nello spirito del DPCM, affinché i lavoratori possano iscriversi e prendere parte ai percorsi formativi. Conseguentemente verranno fornite indicazioni agli enti bilaterali del sistema affinché sostengano la formazione necessaria a conseguimento della qualifica professionale di ASO.

– Individuare e valorizzare profili professionali che operino a sostegno dell’odontoiatra nello svolgimento di attività cliniche ed extracliniche in modo da promuovere ulteriormente l’occupazione nell’odontoiatra.

E per tale finalità stabiliscono quanto segue:

Profili professionali

Alla luce dell’emanazione del D.P.C.M. la figura dell’ASO è collocata all’interno dei profili professionali dell’area medico sanitaria ed odontoiatrica, previsti dal CCNL studi professionali vigente, nei seguenti livelli:

– Livello IV (Appartengono al quarto livello i lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni d’ordine con adeguate conoscenze tecniche e pratiche comunque acquisite) – ASO

– Livello IV super (Appartengono al livello quarto super i lavoratori che svolgono mansioni d’ordine ed attività con autonomia esecutiva, che richiedono specifiche conoscenze e particolari capacità tecniche e pratiche comunque acquisite per alcune figure professionali anche tramite specifici percorsi formativi): ASO con esperienza di almeno 24 mesi nello svolgimento delle mansioni di cui al livello IV.

– Livello III (Appartengono al livello terzo i lavoratori che, nell’ambito di direttive ed istruzioni ricevute dal titolare dello studio professionale, svolgono attività che comportano l’utilizzo di strumenti e di particolari sistemi informatici per i quali è richiesto il possesso di specifiche conoscenze ed esperienze tecnico-amministrative professionali comunque acquisite o mansioni di concetto operativamente autonome, ivi compreso il coordinamento esecutivo dell’attività di altri lavoratori e la gestione dei rapporti con la clientela) – ASO con esperienza di almeno 24 mesi nello svolgimento delle mansioni di cui al livello IV super.

– Nel IV livello viene altresì inserita la figura di collaboratore di area odontoiatrica definita dal seguente profilo professionale “Collaboratore di settore odontoiatrico che sotto la responsabilità e le direttive dell’odontoiatra svolge funzioni di supporto alle attività tipiche e caratteristiche del medesimo”, attraverso la quale le Parti intendono favorire l’occupazione negli studi odontoiatrici.

Le Parti, anche al fine di monitorare e tutelare lo sviluppo del mercato del lavoro del comparto, si impegnano a favorire l’acquisizione di adeguate competenze da parte di tale figura promuovendone la progressione professionale. Entro 60 gg dalla sottoscrizione dell’intesa sarà definito a questo scopo uno specifico percorso formativo.

Formazione

Ai fini dell’acquisizione delle qualifiche sopra richiamate le Parti intendono promuovere l’assunzione di giovani attraverso l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e l’apprendistato professionalizzante confermando quanto previsto dal CCNL vigente in ordine alla durata dell’apprendistato, alle ore di formazione e alla retribuzione degli apprendisti.

Per consentire l’acquisizione e l’aggiornamento delle competenze Fondoprofessioni e la bilateralità di settore dedicheranno adeguate risorse al finanziamento dei percorsi formativi.

Per le medesime finalità le parti si impegnano affinché il rimborso della retribuzione derivante dalla concessione dei permessi per motivi di studio, erogato da EBIPRO, attualmente previsto dall’art. 92 (Diritto allo studio) del CCNL venga incrementato fino all’80% per i lavoratori che intendono frequentare i percorsi formativi.

Dichiarazione a verbale

In considerazione dell’attuazione del DPCM e delle relative normative regionali le Parti ritengono di promuovere un confronto con le istituzioni competenti, in ordine ai rapporti di lavoro, al fine di individuare soluzioni idonee a favorire lo sviluppo del mercato del lavoro del settore odontoiatrico.

Disposizioni finali

Le disposizioni contenute nel presente accordo hanno carattere sperimentale e in occasione del rinnovo del CCNL le Parti regoleranno in modo definitivo la materia.

Il calcolo dei termino previsti dalla presente intesa decorre dalla data di sottoscrizione.

Telecomunicazioni: accordo quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro

(di Rocchina Staiano Avvocato, Docente all’Università di Teramo e Consigliera di Parità della Provincia di Benevento)

Il 16 gennaio 2019, in Roma presso la Sede di Assotelecomunicazioni-Asstel tra Assotelecomunicazioni-Asstel e SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM-UIL hanno sottoscritto per i lavoratori del settore telecomunicazioni l’accordo quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro.

Le parti, oltre a confermare le azioni che saranno previste nel prossimo rinnovo del CCNL TLC a tutela delle donne vittime di violenza di genere, si riconoscono e richiamano integralmente i contenuto dell’Accordo Interconfederale del 25 gennaio 2016 che ha recepito l’Accordo delle parti sociali europee del 26 aprile 2007 dal titolo “Accordo quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro”, si impegnano a promuovere e sostenere la diffusione e l’adozione all’interno delle singole aziende della dichiarazione riferita alla non tollerabilità di certi comportamenti (molestie e/o violenza) nei luoghi di lavoro.

Telematizzazione delle domande di congedo per le donne vittime di violenza di genere

(di Rocchina Staiano Avvocato, Docente all’Università di Teramo e Consigliera di Parità della Provincia di Benevento)

L’INPS, con circolare  n. 3 del 25 gennaio 2019 comunica che dal 25 gennaio 2019 si applica il regime telematico per la presentazione delle domande di congedo indennizzato per le donne vittime di violenza di genere. Il congedo indennizzato per le donne vittime di violenza di genere, introdotto dall’articolo 24 del D.Lgs 15 giugno 2015, n. 80, è un congedo retribuito che può essere utilizzato esclusivamente dalle lavoratrici inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere per un periodo massimo di 3 mesi (equivalenti a 90 giornate di prevista attività lavorativa) fruibili nell’arco temporale di tre anni. Tale congedo, inizialmente previsto solo per le lavoratrici dipendenti del settore pubblico e privato, è stato successivamente esteso, con decorrenza 1° gennaio 2017, alle lavoratrici autonome (articolo 1, comma 241, della legge di bilancio 2017) e, con decorrenza 1° gennaio 2018, alle lavoratrici del settore domestico (articolo 1, comma 217, della legge di bilancio 2018).

Nella prima fase di attuazione del processo di telematizzazione è previsto un periodo transitorio fino al 31 marzo 2019, durante il quale tali domande potranno essere presentate sia attraverso la consueta modalità, in formato cartaceo, sia nella modalità telematica. Al termine di tale periodo transitorio, e quindi a decorrere dal 1° aprile 2019, l’impiego del canale telematico diventerà esclusivo.

Incentivi giovani conducenti del settore autotrasporto e legge di bilancio 2019

(di Rocchina Staiano Avvocato, Docente all’Università di Teramo e Consigliera di Parità della Provincia di Benevento)

L’art. 1, commi da 291 a 295, della l. 30 dicembre 2018, n. 145, c.d. Legge di Bilancio 2019, prevede incentivi, per gli anni 2019 e 2020, in favore di giovani conducenti (che non abbiano compiuto i 35 anni d’età) nel settore dell’autotrasporto merci, disponendo, in particolare, il rimborso del 50% delle spese sostenute per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all’esercizio dell’autotrasporto per conto terzi.

Deve trattarsi di personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato da imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, alle quali spetta una detrazione, ai fini dell’imposta sul reddito delle società, pari ad una quota dei rimborsi erogati ai giovani conducenti per un importo complessivo massimo di 1.500 euro per ciascun periodo d’imposta. Il rimborso è erogato in favore dei giovani conducenti da ciascuna impresa entro sei mesi dalla data di decorrenza del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Nel caso di conducenti già assunti e già inquadrati nelle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, il rimborso è erogato da ciascuna impresa entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, purché al momento della richiesta sussistano i requisiti di età e di qualifica previsti per gli aventi diritto.

Le modalità di richiesta e di erogazione del rimborso saranno definite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con apposito provvedimento da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Si prevede che dal rimborso siano esclusi i versamenti corrisposti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il rilascio della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all’esercizio dell’attività di autotrasporto di merci per conto di terzi, nonché per le spese relative all’acquisto dei contrassegni telematici richiesti dalla normativa vigente, che restano quindi a carico dei conducenti.

Indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale e Legge di Bilancio 2019

(di Rocchina Staiano Avvocato, Docente all’Università di Teramo e Consigliera di Parità della Provincia di Benevento)

L’art. 1, commi 283 e 284, della l. 30 dicembre 2018, n. 145, c.d. Legge di Bilancio 2019, recano disposizioni concernenti la disciplina dell’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale, regolata dall’art. 1 del d.lgs. 207/1996. L’articolo 1 del D. Lgs. 207/1996 ha previsto, per un periodo transitorio di tre anni (1996-1998), l’erogazione di un indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale a favore degli esercenti specifiche attività commerciali e loro coadiutori che avessero superato determinati limiti di età. Contestualmente fu disposto l’obbligo di versamento, a carico degli iscritti alla Gestione degli esercenti attività commerciali presso l’INPS di un’aliquota contributiva aggiuntiva nella misura dello 0,09%. Successivamente l’articolo 19-ter del D.L. 185/2008, e successive modificazioni, ha concesso l’indennizzo ai soggetti che si trovavano in possesso dei requisiti di cui al D. Lgs. 207/1996 nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2009 e il 31 dicembre 2016, prorogando l’applicazione della relativa aliquota aggiuntiva fino al 31 dicembre 2018. In particolare, si dispone che dal 2019 il richiamato indennizzo venga concesso, nella misura e secondo le modalità previste, ai soggetti che, alla data di presentazione della domanda, abbiano più di 62 anni (se uomini) o più di 57 anni (se donne), e siano stati iscritti, al momento della cessazione dell’attività, per almeno 5 anni, in qualità di titolari o coadiutori, nella Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l’I.N.P.S..

Lavoro domestico e minimi retributivi del 2019

(di Ester Di Martino Avvocato Del Foro di Torre Annunziata)

Il 15 gennaio 2019, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è stato siglato, dalla Commissione Nazionale per l’aggiornamento retributivo, l’accordo sui nuovi minimi retributivi relativi al lavoro domestico derivanti dalla variazione del costo della vita.

La tabella con gli importi retributivi aggiornati ha decorrenza dal 1° gennaio 2019.

Reddito di cittadinanza e quota cento

(di Rocchina Staiano Avvocato, Docente all’Università di Teramo e Consigliera di Parità della Provincia di Benevento)

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con comunicato 17 Gennaio 2019, n. 38, rende noto che ha approvato il 17 gennaio 2019 un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e quota 100.

Il decreto prevede introduzione da aprile 2019 del Reddito di cittadinanza (Rdc), che è concepito quale misura di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro e di contrasto alla povertà, alla diseguaglianza e all’esclusione sociale, volta a favorire la promozione delle condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro e alla formazione. Il Rdc assume la denominazione di Pensione di cittadinanza per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita. I beneficiari del Rdc e i relativi requisiti reddituali e patrimoniali per accedere al beneficio prevedono il possesso di un ISEE inferiore a 9.360 euro, un valore del patrimonio immobiliare non superiore a 30.000 euro, un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementabile di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; fermo rimanendo che i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità. Un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di 6.000 euro annui moltiplicata per uno specifico parametro della scala di equivalenza. Altre disposizioni riguardano la non disponibilità di autoveicoli, motoveicoli, navi e imbarcazioni da diporto. Viene inoltre prevista la compatibilità del Reddito di cittadinanza con la NASpI e con altre forme di sostegno al reddito. Per la Pensione di cittadinanza, i requisiti di accesso e le regole del beneficio economico sono le medesime del Rdc.

Inoltre, il decreto introduce il diritto alla pensione anticipata, senza alcuna penalizzazione, al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni, la cosiddetta “pensione quota 100”. Il ritiro dal lavoro sarà possibile, in prima applicazione, dal primo aprile 2019 per i lavoratori privati che abbiano raggiunto i requisiti indicati entro il 31 dicembre 2018 e dal primo agosto 2019 per i lavoratori pubblici che li abbiano maturati all’entrata in vigore del decreto. Potranno andare, altresì, in pensione dal prossimo primo settembre (inizio dell’anno scolastico) i lavoratori della scuola.

Pensionati che trasferiscono la residenza dall’estero nel mezzogiorno e Legge di Bilancio 2019

(di Rocchina Staiano Avvocato, Docente all’Università di Teramo e Consigliera di Parità della Provincia di Benevento)

L’art. 1, commi 273 e 274, della l. 30 dicembre 2018, n. 145, c.d. Legge di Bilancio 2019, introduce un regime opzionale per le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione, che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio del Mezzogiorno, con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, ossia quelli situati nelle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia. Tali soggetti possono optare per l’assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, percepiti da fonte estera o prodotti all’estero, ad una imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 per cento per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell’opzione. Il versamento dell’imposta è effettuato in unica soluzione, con scadenza coincidente con il saldo delle imposte dirette.

I contribuenti che esercitano l’opzione sono esonerati dall’obbligo di dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività detenute all’estero e sono esenti dall’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE).

L’opzione è revocabile dal contribuente e i suoi effetti cessano laddove venga accertata l’insussistenza dei requisiti e in ogni caso di omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva nei termini previsti.

Linee guida per la presentazione dei progetti sperimentali in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità e D.M. 28 dicembre 2018, n. 669

(di Rocchina Staiano Avvocato, Docente all’Università di Teramo e Consigliera di Parità della Provincia di Benevento)

È stato pubblicato nella sezione “Pubblicità legale” del sito istituzionale www.lavoro.gov.it del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il D.M. 28 dicembre 2018, n. 669, che individua le Linee-Guida per la presentazione da parte delle Regioni di proposte di adesione alla sperimentazione del modello di intervento in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità. I progetti devono essere presentati esclusivamente dalle Regioni entro il 28 febbraio 2019. Gli interventi devono essere dedicati, di norma, a persone con disabilità maggiorenni, la cui disabilità non sia determinata da naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità. Tuttavia, limitatamente ai progetti di continuità, che prevedono la proroga o l’estensione di programmi già avviati, sarà possibile confermare i servizi alle persone con disabilità per le quali intervengano patologie legate all’invecchiamento. Nella selezione dei beneficiari deve essere accordata preferenza alle persone con disabilità in condizione di maggiore bisogno in esito ad una valutazione multidimensionale, che tenga conto almeno delle limitazioni dell’autonomia, della condizione familiare, abitativa ed ambientale, nonché delle condizioni economiche della persona con disabilità. Un fondamentale criterio da tenere in considerazione, inoltre, riguarda le scelte che favoriscano i percorsi di de-istituzionalizzazione e il contrasto ad ogni forma di segregazione o di isolamento delle persone con disabilità.

Ogni proposta progettuale riferita ad un ambito può beneficiare di un massimo di euro 80.000,00 di finanziamento da parte del Ministero. La Regione garantisce, in forma diretta o tramite l’ambito territoriale candidato, il co-finanziamento per una quota non inferiore al 20% dell’importo totale del costo complessivo della proposta progettuale. Al fine di massimizzare le possibili sinergie delle iniziative sperimentali, è inoltre possibile presentare, la medesima proposta progettuale replicata per diversi ambiti, i quali, in ogni caso, sono tenuti a compilare ciascuno le schede del formulario di presentazione delle proposte indicando le attività da implementare nei singoli territori. Rimane a carico della Regione l’onere di prevedere piani economici e relativa rendicontazione in maniera analitica per ogni singolo ambito.

Lavoro agile e sperimentazione

(di Rocchina Staiano Avvocato, Docente all’Università di Teramo e Consigliera di Parità della Provincia di Benevento)

L’ispettorato Nazionale Del Lavoro, con comunicato 09 gennaio 2019, rende noto che l’8 gennaio 2019, è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa tra l’ Ispettorato Nazionale del Lavoro e le Organizzazioni Sindacali per l’avvio della sperimentazione del lavoro agile.

La sperimentazione viene avviata presso gli Ispettorati Territoriali del Lavoro che già applicano al personale il regime di orario flessibile nonché presso gli Ispettorati Interregionali e ha ad oggetto le attività istruttorie finalizzate alla predisposizione di atti, relazioni, verbali, provvedimenti, ricorsi, memorie e note difensive. Essa ha durata trimestrale prorogabile per un altro trimestre e avrà inizio entro l’1 marzo 2019.

La sperimentazione ha durata trimestrale prorogabile per un altro trimestre ed avrà inizio entro il 1° marzo 2019 secondo i criteri definiti nella Direttiva del Direttore dell’Ispettorato, previo incontro formativo con i Dirigenti degli Uffici territoriali coinvolti e nota di comunicazione di avvio della fase di sperimentazione del Direttore centrale Risorse Umane, Bilancio e Affari generali.

La fase di sperimentazione viene monitorata secondo i criteri indicati nella Direttiva del Direttore dell’Ispettorato e le modalità individuate con la successiva nota di comunicazione di avvio del Direttore centrale Risorse Umane, Bilancio e Affari generali.

I report trimestrali del monitoraggio sono valutati in seno all’Organismo paritetico per l’innovazione costituito presso l’Ispettorato Nazionale del Lavoro che propone, all’esito delle valutazioni, eventuali modifiche o integrazioni alla Direttiva.

Novità sugli affidamenti degli appalti pubblici e Legge di Bilancio 2019

(di Rocchina Staiano Avvocato, Docente all’Università di Teramo e Consigliera di Parità della Provincia di Benevento)

L’art. 1, comma 912, della l. 30 dicembre 2018, n. 145, c.d. Legge di Bilancio 2019, introduce fino al 31 dicembre 2019 una deroga all’art. 36 del Codice dei contratti pubblici, c.d. D. Lgs. n. 50/2016, che disciplina l’applicazione di procedure semplificate, ivi compreso l’affidamento diretto, per i contratti di lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea (c.d. contratti sottosoglia).

L’art. 36 del Codice dei contratti pubblici, prima della modifica, disciplinava gli affidamenti di lavori: 1) per importi inferiori a 40.000 euro, mediante procedura diretta, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 2) per importi da 40.000 euro e fino a 150.000 euro, mediante procedura negoziata, previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici; 3) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti.

Per effetto della deroga, dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, le stazioni appaltanti possono procedere all’affidamento di lavori: 1) di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 150.000 mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di 3 operatori economici; 2) di importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a 350.000, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici.

Assunzione di Lavoratori Socialmente Utili e Legge di Bilancio 2019

(di Rocchina Staiano Avvocato, Docente all’Università di Teramo e Consigliera di Parità della Provincia di Benevento)

L’art. 1, commi da 446 a 449, della l. 30 dicembre 2018, n. 145, c.d. Legge di Bilancio 2019, prevede la possibilità di procedere, nel periodo 2019-2021, all’assunzione a tempo indeterminato, da parte delle pubbliche amministrazioni già utilizzatrici, dei lavoratori socialmente utili o impegnati in attività di pubblica utilità, nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale. Tale assunzione deve avvenire tenendo conto i seguenti requisiti: 1) possesso da parte dei lavoratori dei requisiti di anzianità; 2) espletamento di selezioni riservate, mediante prova di idoneità, dei lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell’obbligo che abbiano la professionalità richiesta, in relazione all’esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l’accesso al pubblico impiego; 3) finanziamento, nei limiti delle risorse, a valere sul regime ordinario delle assunzioni, nel rispetto del principio dell’adeguato accesso dall’esterno.

Le procedure sono organizzate, per figure professionali omogenee, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per il tramite della Commissione per l’attuazione del Progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni. Ai fini della predisposizione dei bandi, il Dipartimento della funzione pubblica, mediante il portale “mobilita.gov.it, procede alla ricognizione dei posti che le pubbliche amministrazioni rendono disponibili, nel triennio 2019-2021, per le assunzioni a tempo indeterminato. Per l’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 800.000 euro per l’anno 2019.

Fondo per l’inclusione delle persone sorde e con ipoacusia e Legge di Bilancio 2019

(di Rocchina Staiano Avvocato, Docente all’Università di Teramo e Consigliera di Parità della Provincia di Benevento)

L’art. 1, commi da 456 a 458, della l. 30 dicembre 2018, n. 145, c.d. Legge di Bilancio 2019, istituisce, nello stato di previsione del MEF, un Fondo per l’inclusione delle persone sorde e con ipoacusia il cui stanziamento è trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tale fondo è finalizzato a dare attuazione della Risoluzione del Parlamento europeo n.2952 del 23 novembre 2016 sulle lingue dei segni e gli interpreti di lingua dei segni professionisti, la quale risoluzione, cui aderisce il Fondo, è diretta a promuovere la piena ed effettiva inclusione sociale delle persone sorde e con ipoacusia, anche attraverso la realizzazione di progetti sperimentali per la diffusione di servizi di interpretariato in Lingua dei segni italiana (LIS), video-interpretariato a distanza, nonché per favorire l’uso di tecnologie innovative finalizzate all’abbattimento delle barriere alla comunicazione.

La dotazione prevista è di 3 milioni per il 2019, 1 milione per il 2020 e 3 milioni per il 2021.

Legge di Bilancio 2019 e Infortuni domestici

(di Rocchina Staiano Avvocato, Docente all’Università di Teramo e Consigliera di Parità della Provincia di Benevento)

L’art. 1, commi 534 e 535, della l. 30 dicembre 2018, n. 145, c.d. Legge di Bilancio 2019, modifica  la legge 3 dicembre 1999, n. 493, che disciplina l’assicurazione contro gli infortuni domestici. Nello specifico,

  • viene esteso il limite massimo di età per la sottoscrizione obbligatoria all’assicurazione da 65 a 67 anni;
  • viene ridotto dal 27% al 16% il limite minimo di inabilità permanente al lavoro al di sopra del quale è ricompresa l’assicurazione;
  • viene incrementato da 12,91 a 24 euro annui il premio assicurativo unitario a carico dei soggetti interessati;
  • qualora l’inabilità permanente sia compresa tra il 6 e il 15%, viene corrisposto una prestazione una tantum di importo pari a euro 300,00 rivalutabile;
  • viene previsto che per gli infortuni in ambito domestico sia corrisposto l’assegno per assistenza personale continuativa, regolato dall’art. 76 del DPR 1124/1965.

Legge di Bilancio 2019 e disabilità da lavoro: reinserimento, assegno di ricollocazione

(di Rocchina Staiano Avvocato, Docente all’Università di Teramo e Consigliera di Parità della Provincia di Benevento)

L’art. 1, comma 533, della l. 30 dicembre 2018, n. 145, c.d. Legge di Bilancio 2019, modifica l’art. 1, comma 166, della L. 190/2014, che ha attribuito all’I.N.A.I.L. le competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro. Il reinserimento deve essere realizzato con progetti personalizzati (mirati alla conservazione del posto di lavoro o alla ricerca di nuova occupazione, con interventi formativi di riqualificazione professionale), con progetti per il superamento e per l’abbattimento delle barriere architettoniche sui luoghi di lavoro, nonché con interventi di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro. La norma modificata dalla Legge di Bilancio 2019 prevede che la retribuzione corrisposta dal datore di lavoro alla persona con disabilità da lavoro destinataria di un progetto di reinserimento mirato alla conservazione del posto di lavoro sia rimborsata dall’INAIL al datore di lavoro stesso nella misura del 60% di quanto effettivamente corrisposto. I progetti di reinserimento possono essere proposti dai datori di lavoro e sono approvati dall’INAIL. Qualora gli interventi individuati nell’ambito del progetto di reinserimento lavorativo personalizzato non vengano attuati per immotivato unilaterale recesso del datore di lavoro, quest’ultimo è tenuto a restituire all’INAIL l’intero importo del rimborso.

Infine, si stabilisce che dal 1° gennaio 2019, l’I.N.A.I.L. concorre al finanziamento dell’assegno di ricollocazione, disciplinato dall’art. 23 del D.Lgs. 150/2015, rilasciato alle persone con disabilità da lavoro in cerca di occupazione. Con specifico decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro il 2 Marzo 2019, sono definite le modalità di finanziamento.

Fondo per l’accessibilità e la mobilità delle persone con disabilità e Legge di Bilancio 2019

(di Rocchina Staiano Avvocato, Docente all’Università di Teramo e Consigliera di Parità della Provincia di Benevento)

L’art. 1, commi da 489 a 491, della l. 30 dicembre 2018, n. 145, c.d. Legge di Bilancio 2019, in attuazione della legge n. 18 del 2009 (recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità) e della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, prevede l’istituzione di un apposito Fondo, presso il ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominato “Fondo perl’accessibilità e la mobilità delle persone con disabilità“, che è destinato alla copertura finanziaria di interventi volti alla innovazione tecnologica delle strutture, contrassegno e segnaletica per la mobilità delle persone con disabilità di cui all’articolo 381 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

La dotazione del Fondo è di 5 milioni di euro per l’anno 2019 e le risorse del Fondo siano destinate a tutti i Comuni italiani e sono finalizzate ad interventi riguardanti l’innovazione tecnologica delle strutture ed alla messa in opera di contrassegni e segnaletica per favorire la mobilità di persone con disabilità. Al fine di prevenire l’uso indebito degli interventi di cui sopra, annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della famiglia e della disabilità, il Ministro dell’Economia e delle Finanze e il Ministro dell’Interno, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, e sentito l’ACI e le Associazioni delle persone con disabilità più rappresentative a livello nazionale, verranno definiti gli interventi finalizzati a tale scopo.