Il codice rosso – Legge 19 luglio 2019 n.69

Con una pratica tabella di confronto degli articoli del C.P. e del C.P.P.

Jacopo Morrone Cristina Paolini Enrico Sirotti Gaudenzi

ISBN 978-88-32149-30-2

Pagine 124

Prezzo € 15,00( iva compresa)

Il testo analizza le novità introdotte dalla Legge 19 luglio 2019, n.69 in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. Il 9 agosto scorso è entrata in vigore la legge 19 luglio 2019, n. 69 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 25 luglio 2019.

Il provvedimento normativo in esame ha ricondotto la violenza domestica o di genere alle seguenti fattispecie:

  • maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.);
  • violenza sessuale, aggravata e di gruppo (artt. 609 bis, 609 ter e 609 octies c.p.);
  • atti sessuali con minorenne (art. 609 quater c.p.);
  • corruzione di minorenne (art. 609 quinquies c.p.);
  • atti persecutori (art. 612 bis c.p.);
  • diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612 ter c.p.);
  • lesioni personali aggravate e deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 582 e 583 quinquies, aggravate ai sensi dell’art. 576, primo comma, n. 2, 5 e 5.1 e ai sensi dell’art. 577, primo comma n. 1 e secondo comma).
    Viene introdotta, poi, una corsia preferenziale per le indagini, che dovranno essere più veloci; inoltre le pene saranno più incisive per i reati commessi all’interno di contesti familiari o di convivenza.
    Tra le novità più rilevanti vi è l’introduzione dei seguenti nuovi reati:
  • il revenge porn;
  • la deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso;
  • il reato di costrizione o induzione al matrimonio;
  • la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

La liquidazione coatta amministrativa dopo il nuovo codice della crisi

Liquidazione coatta delle banche
Liquidazione coatta delle assicurazioni private Liquidazione coatta degli intermediari finanziari

Girolamo Lazoppina

ISBN 978-88-32149-26-5

Pag. 99

Prezzo €15,00 (iva compresa)


Indice sommario


Liquidazione coatta amministrativa, liquidazione giudiziale, concordato preventivo
Lo stato di insolvenza
Accertamento giudiziario dello stato di insolvenza
Provvedimento di liquidazione ed organi della liquidazione coatta amministrativa
Il commissario liquidatore
Il comitato di sorveglianza
L’autorità amministrativa di sorveglianza
Formazione dello stato passivo
Le impugnazioni
Le domande tardive dei crediti
Domande di rivendica e restituzione
Liquidazione e ripartizione dell’attivo
Chiusura della liquidazione coatta amministrativa
Il concordato della liquidazione coatta amministrativa

Oltre all’istituto in generale, si esamina, altresì, anche aspetti di liquidazione coatta amministrativa in casi specifici quali:

Banche

La liquidazione coatta amministrativa degli istituti di credito
Accertamento giudiziale dello stato di insolvenza
Gli organi della liquidazione coatta amministrativa
Accertamento dello stato passivo
Opposizioni allo stato passivo
Insinuazioni tardive
La liquidazione dell’attivo
Restituzioni e riparti
Gli adempimenti finali della liquidazione coatta amministrativa
Procedure prive di risorse liquide o con risorse insufficienti
Il Concordato della liquidazione coatta amministrativa
Esecuzione del concordato e chiusura della procedura

Assicurazioni private

La liquidazione coatta amministrativa delle assicurazioni private
Gli organi della procedura
Adempimenti in materia di pubblicità
L’accertamento giudiziario dello stato di insolvenza
Effetti sull’impresa, sui creditori e sui rapporti giuridici preesistenti
L’accertamento dello stato passivo
Informazione iniziale ai creditori noti di altri Stati membri
L’opposizione allo stato passivo e l’impugnazione dei crediti ammessi
Le insinuazioni tardive
La liquidazione dell’attivo
Il trattamento dei crediti derivanti da contratti di assicurazione o da contratti di riassicurazione
La ripartizione dell’attivo
Adempimenti finali
Il Concordato della liquidazione coatta amministrativa
Imprese di assicurazione di Stati terzi e imprese di riassicurazione estere
La liquidazione coatta amministrativa di imprese non autorizzate

Intermediari finanziari

La liquidazione coatta amministrativa degli intermediari finanziari
La liquidazione coatta amministrativa degli intermediari finanziari autorizzati all’esercizio dei servizi di investimento

Il curatore dell’eredità giacente e l’amministrazione dei beni ereditari

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Valeria Cianciolo

ISBN 978-88-32149-29-6

Pag. 84

Prezzo €15,00 (iva compresa) -sconto 20% €12,00 (iva compresa)

Il tema affrontato in questo ebook riguarda l’amministrazione del patrimonio relitto dal de cuius che, come noto, può essere svolta da soggetti ai quali l’ordinamento attribuisce unicamente un potere di amministrazione, o da soggetti che non solo hanno un potere, ma un obbligo ad amministrare. Ed è proprio per questo motivo che per quest’ultima categoria, si delinea la figura dell’ufficio di diritto privato.
Nella categoria degli amministratori sprovvista del detto ufficio, sono inclusi il chiamato all’eredità, sia esso non possessore o possessore dei beni ereditari, l’amministratore individuato dall’art. 641 c.c., per l’ipotesi di istituzione di erede sotto condizione sospensiva, nonché l’amministratore indicato dall’art. 643, co. 1, c.c. per l’ipotesi in cui l’erede istituito sia un soggetto nascituro non concepito.

CAPITOLO 1. L’APERTURA DELLA SUCCESSIONE
1.1 Il patrimonio ereditario prima dell’acquisto
1.2 La chiamata all’eredità, dello stesso soggetto, per testamento e per legge
1.3 I poteri del chiamato all’eredità
1.3.1 Formula Ricorso al Tribunale per autorizzazione, prima dell’accettazione dell’eredità, a vendere beni mobili ereditari che non si possono conservare
1.4 L’accettazione dell’eredità
1.4.1 Formula di Atto pubblico di accettazione espressa dell’eredità
1.5 La prescrizione del diritto di accettare e l’actio interrogatoria
1.6 L’accettazione con beneficio di inventario
1.6.1 Formula Ricorso per la formazione dell’inventario
1.7 La trascrizione dell’accettazione
1.8 La rinuncia all’eredità
1.8.1 Formula Verbale di dichiarazione di rinunzia all’eredità, resa al cancelliere del Tribunale del luogo dell’aperta successione
1.9 Rinuncia, delati incapaci d’agire e persone giuridiche
CAPITOLO 2. IL CURATORE DELL’EREDITÀ GIACENTE
2.1 Nozione e ratio dell’eredità giacente
2.2 La nomina del curatore dell’eredità giacente
2.2.1 Formula Ricorso al Tribunale per nomina di curatore all’eredità giacente
2.3 Adempimenti preliminari del curatore dell’eredità giacente
2.4 I compiti del curatore dell’eredità giacente
2.5 La legittimazione attiva e passiva del curatore
2.6 Il pagamento dei debiti ereditari
2.6 Il problema del chiamato ignoto
2.7 La disposizione testamentaria di designazione del curatore dell’eredità giacente
2.8 La disciplina tributaria
CAPITOLO 3. LA CHIUSURA DELL’EREDITÀ GIACENTE
3.1 I presupposti per la chiusura dell’eredità giacente
3.2 La cessazione dell’eredità giacente per accettazione espressa e accettazione tacita
3.3 La cessazione dell’eredità giacente per esaurimento dell’attivo
3.4 Occorre il provvedimento del giudice per dichiarare chiusa l’eredità giacente?
3.5 Il compenso del curatore, sua liquidazione e impugnazione
3.5.1 Formula Opposizione al decreto di liquidazione
CAPITOLO 4. GLI ISTITUTI AFFINI
4.1 Il curatore dello scomparso
4.2 Il procedimento per la nomina del curatore dello scomparso e per l’adozione degli altri provvedimenti di cui all’art. 48 c.c. (art. 721 c.p.c.)
4.2.1 Formula Ricorso per nomina di curatore a persona scomparsa
4.3 Altre ipotesi di amministrazione dei beni ereditari previsti dal codice civile
4.3.1 Amministrazione in caso di erede istituito sotto condizione sospensiva
4.3.2 L’amministrazione in caso di chiamato non concepito
4.3.3 L’amministrazione nel caso di chiamato concepito
CAPITOLO 5. L’ESECUTORE TESTAMENTARIO
5.1 Natura giuridica e funzioni dell’esecutore testamentario
5.2 I poteri dell’esecutore testamentario che non amministra i beni ereditari
5.3 I poteri dell’esecutore con riguardo all’amministrazione del relictum
5.4 L’alienazione dei beni ereditari
5.5 Il potere di divisione attribuito all’esecutore
5.6 L’obbligazione di rendimento del conto
5.7 Il tempo della presentazione del rendiconto
5.8 La retribuzione dell’esecutore testamentario

X-Ligo Frontiere di tutela dei diritti fondamentali

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A settanta anni dalla Costituzione Italiana

A cura di Michele Angelo Lupoi

ISBN 978-88-32149-22-7

Pag.334

pubblicato il 2 agosto 2019


Enrico Al Mureden è professore ordinario di diritto civile dell’Università di Bologna
Elisa Baroncini è professoressa associata di diritto internazionale dell’Università di Bologna
Stefano Canestrari è professore ordinario di diritto penale dell’Università di Bologna e membro del Comitato nazionale per la bioetica
Francesco Cunsolo è professore presso l’Istituto di Alti Studi SSML Carlo Bo (sede di Bologna)
Antonello De Oto è professore associato di diritto ecclesiastico italiano e comparato dell’Università di Bologna
Désirée Fondaroli è professoressa ordinaria di diritto penale dell’Università di Bologna
Lucilla Galanti è assegnista di ricerca dell’Università di Firenze
Giampaolo Guizzardi Righetti è dottore in giurisprudenza dell’Università di Bologna
Carlotta Ippoliti è professoressa a contratto dell’Università di Bologna
Nico Longo è dottorando di ricerca in Scienze Giuridiche-PHD in Legal Studies presso l’Università di Bologna
Pieralberto Mengozzi è professore a contratto dell’Università di Bologna
Ludovica Mulas è dottoranda di ricerca dell’Università di Bologna
Attilio Nisco è ricercatore in diritto penale dell’Università di Bologna
Giorgio Spedicato è ricercatore in diritto industriale dell’Università di Bologna

Gli autori di questo volume hanno i background più diversi e i loro contributi affrontano argomenti molto differenti tra loro. Vi è però un filo conduttore, ovvero la tutela dei diritti fondamentali nella società contemporanea e l’evoluzione nell’interpretazione delle norme costituzionali le quali, nel loro settantesimo compleanno, si dimostrano tuttora vitali e in grado di fungere da stella polare per le sfide della contemporaneità.
Le tematiche trattate sono variegate:
• Consenso, rifiuto e rinuncia ai trattamenti sanitari nell’ambito della relazione medico-paziente
• Riparazione pecuniaria e offensività del fatto
• Sul divieto assoluto di tortura
• Ambiente e beni comuni: la scienza naturalistica e il diritto delle religioni nel “governo” dell’ecosistema
• Quale spazio per la legittimazione ad agire dei singoli in materia ambientale: considerazioni alla luce della normativa europea
• Guida automatizzata e responsabilità civile tra attualità e nuove prospettive
• Libertà di ricerca scientifica e limiti alla brevettabilità delle invenzioni che utilizzano cellule staminali embrionali umane
• I danni da elettrosmog tra rimedi preventivi e tutele risarcitorie
• Organo d’appello dell’OMC e non-trade values
• La tutela dei diritti fondamentali negli arbitrati internazionali degli investimenti alla luce dello sviluppo sostenibile
• La distruzione intenzionale dei beni culturali come strumento di persecuzione dei popoli: i progressivi sviluppi della giurisprudenza penale internazionale
• Norme costituzionali, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea nella più recente giurisprudenza: un’incomprensione temporanea?
• I rapporti UE-USA in materia di protezione dei dati personali: dalla giurisprudenza «Schrems» allo scandalo «Cambridge Analytica»
• Non-trade values nei servizi finanziari: il caso Argentina – Financial Services nel contenzioso dell’OMC

La prescrizione nelle liti sui C/C : limiti CTU e strategie processuali

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Aggiornato con la Cassazione S.U. 13-06-2019, n.15895

• Elenco dei quesiti posti alle CTU dai Tribunali
• Prassi operativa per l’eccezione di prescrizione

Andrea Fontanelli

ISBN 978-88-32149-27-2

Pag. 122

Prezzo €15,00 (iva compresa)

Una parte significativa del contenzioso bancario riguarda le liti relative agli addebiti sui conti correnti in cui le banche si trovano in grande difficoltà, causa contratti datati non adeguati al continuo evolversi normativo, che la giurisprudenza ha stabilito illegittimi e nulli (si pensi ai contratti verbali, all’anatocismo ante giugno 2000, alle clausole di determinazione interessi uso su piazza, alle cms non definite, ecc.). In tal caso, gli addebiti di interessi e commissioni possono essere in tutto o in parte ripetuti dal cliente, per importi spesso ingenti.
L’unica difesa efficace degli intermediari, si basa sull’eccezione di prescrizione, che consente di limitare la ripetizione degli indebiti ai dieci anni precedenti l’inizio della controversia. Alla luce dell’insegnamento della Cass. SSUU n. 24418/2010 e della Cass. SSUU n.15895/2019, risulta pacifica la distinzione tra rimesse solutorie, con decorrenza prescrizione dalla data di effettuazione, e ripristinatorie, con decorrenza prescrizione dalla chiusura del conto, la liceità dell’eccezione generica di prescrizione da parte della banca e la qualificazione di Ctu percipiente dell’indagine affidata consulente tecnico d’ufficio per individuare le rimesse solutorie.
Permangono criticità in ordine al rispetto dell’art. 2697 c.c., al diritto di difesa parte cliente con l’applicazione dell’art.198 cpc, e, soprattutto, alla violazione dell’art.2727 del c.c. da parte dei Ctu, che avviene in modo inconsapevole e senza che l’organo giudicante ne abbia l’avvertenza. Su tale violazione verte l’analisi del presente volume. In particolare viene dimostrato che il Ctu non può discriminare le rimesse solutorie dalle ripristinatorie sulla base degli estratti di c/c, se non in violazione del principio “Fictio iuris naturam imitatur, quantum potest ” (La presunzione imita la natura, per quanto possa). Infine, si illustreranno i possibili rimedi, sia parte cliente, volti a paralizzare l’eccezione di prescrizione, sia parte banca, volti ad ottenerla.

Capitolo 1. Il quadro normativo e giurisprudenziale
Capitolo 2. Tecnica bancaria: determinare la rimessa solutoria
Capitolo 3. Orientamenti giurisprudenziali sulla prescrizione
Capitolo 4. Prassi operativa per l’eccezione di prescrizione
4.1 Criticità
Capitolo 5. La prescrizione dei conti correnti dopo la Cassazione S.U. 13-06-2019, n.15895
5.1 Tecnica bancaria: la rimessa solutoria
Capitolo 6. La prescrizione nei quesiti ai CTU dei principali Tribunali
Capitolo 7. Quesiti posti alle CTU dai Tribunali – testo completo
7.1 Tribunale Ordinario di Milano sezione VI civile del 3 luglio 2018
7.2 Tribunale Ordinario di Roma sezione III civile del 23 maggio 2017
7.3 Tribunale Ordinario di Roma sezione XI civile del 12 giugno 2017
7.4 Tribunale Ordinario di Roma sezione XVI civile del 22 settembre 2017
7.5 Tribunale Ordinario di Torino sezione I civile del 28 giugno 2018
7.6 Tribunale Ordinario di Bologna sezione III civile del 12 giugno 2018
7.7 Tribunale Ordinario di Treviso 2018
7.8 Tribunale Ordinario di Padova del 6 novembre 2018
7.9 Tribunale Ordinario di Siena del 9 giugno 2017
7.10 Tribunale Ordinario di Genova del 30 ottobre 2018
7.11 Tribunale Ordinario di Modena del 2018
7.12 Tribunale Ordinario di Grosseto del 14 novembre 2017
7.13 Tribunale Ordinario di Perugia del 3 aprile 2019
7.14 Tribunale Ordinario di Brescia del 27 giugno 2019
Capitolo 8. Appendice di giurisprudenza
8.1 Corte di cassazione civile, sez. 1, 22 marzo 1994, n. 2744
8.2 Corte di cassazione civile, sez. unite, 02 dicembre 2010, n. 24418
8.3 Corte di cassazione sez. unite civili sent. 13 giugno 2019, n. 15895

La responsabilità civile e penale del medico in equipe: strategie processuali

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Paolo Vinci Irene Vinci

ISBN 978-88-32149-28-9

Pag.48

Prezzo €15,00 (iva compresa)

La responsabilità medica d’équipe si utilizza come espressione descrittiva per indicare tutte le ipotesi in cui, sia in fase diagnostica che in fase propriamente operatoria, più professionisti concorrono alla realizzazione della prestazione medica.

Introduzione
Capitolo 1. Principi generali: principio di affidamento e posizione di garanzia
Capitolo 2. La responsabilità d’équipe nel processo civile
Capitolo 3. La responsabilità d’équipe nel processo penale
Capitolo 4. Strategie difensive e casistica giurisprudenziale
4.1 La responsabilità dei singoli membri dell’équipe medica
4.2 La responsabilità del personale infermieristico e ausiliario
4.3 La responsabilità del primario
4.4 La responsabilità dello specializzando
4.5 La responsabilità del medico dissenziente
4.6 La responsabilità per scioglimento anticipato dell’équipe operatoria e per la fase post operatoria
4.7 La responsabilità dello specialista chiamato in consulenza

La responsabilità civile e penale del medico: profili di diritto sostanziale e processuale -Aggiornato con le sentenze di San Martino 2019-

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Responsabilità della guardia medica
Responsabilità dello psichiatra
Responsabilità del personale infermieristico
Obbligo del referto

CON FORMULARIO

Contiene il Codice di Deontologia Medica

Monia Dottorini

ISBN 978-88-32149-25-8

Pag.146


Capitolo 1. Elemento psicologico, nesso di causalità ed aspetti risarcitori nell’ambito della responsabilità medica
1.1 L’elemento psicologico ed il c.d. comportamento alternativo lecito ai fini della configurabilità della responsabilità medica
1.1.a Caso giurisprudenziale in materia di giudizio controfattuale nella responsabilità medica
1.2 Individuazione del nesso di causalità tra colpa medica ed evento
1.2.a Caso giurisprudenziale in materia di responsabilità ripartita tra medico e struttura sanitaria
1.3 Responsabilità medica d’equipe e reato omissivo improprio- Commento alla sentenza della Corte di Cassazione sez.IV 13.12.2012, n.48226
1.3.a Caso giurisprudenziale in materia di responsabilità medica d’equipe
1.4 La rilevanza della cartella clinica – Cassazione Civile sez.III 23.03.2018, n.7250
1.4.a Caso giurisprudenziale in materia di difettosa tenuta della cartella clinica ed onere della prova
Capitolo 2. Casi di responsabilità professionale medica
2.1 Responsabilità della guardia medica nel caso di inosservanza delle prescrizioni sanitarie
2.2 Responsabilità dello psichiatra tra posizione di garanzia ed osservanza delle regole cautelari
2.3 Ruolo e responsabilità del personale infermieristico
Capitolo 3. Obblighi dell’esercente la professione sanitaria e danno da malpratice medica
3.1 L’adempimento dell’obbligo del referto da parte dell’esercente la professione sanitaria
3.2 Il diritto ad essere informato ed il dovere di informare nel rapporto medico-paziente. Inversione dell’onere della prova
3.3 Riparto dell’onere probatorio tra medico-paziente ai fini della dimostrazione dell’esistenza od inesistenza del danno (cenni alla sentenza del Tribunale di Milano 2014)
3.4 La natura del risarcimento del danno conseguenziale alla condotta illecita del medico
3.5 La personalizzazione del danno sanitario – commento alla sentenza della Corte di Cassazione Civile, Sez. III, 11.11.2019, n. 28988
3.6 Danno da perdita di chance quale conseguenza di omessa diagnosi di malattia oncologica
3.7 Danno da nascita indesiderata
Capitolo 4. Evoluzione normativa in materia di responsabilità medica
4.1 Nuovi parametri di valutazione della responsabilità del medico, a seguito dell’introduzione della Legge Balduzzi 08.11.2012, n. 189 (depenalizzazione della colpa medica lieve)
4.2 Disquisizioni giurisprudenziali ai fini dell’inquadramento della colpa professionale medica
4.3 Le novità in tema di responsabilità medica successivamente all’entrata in vigore della Legge Gelli-Bianco
Capitolo 5. Le prime applicazioni giurisprudenziali dopo l’entrata in vigore della legge 08-03-2017, n.24 (c.d. legge Gelli-Bianco)
5.1 Osservare le buone pratiche clinico-assistenziali. Commento alla sentenza della Corte di Cassazione, Sezione IV, 20.04.2017, n. 28187 – ric. T.
5.2 Superamento della dicotomia tra colpa lieve e colpa grave. Commento alla sentenza della Corte di Cassazione, 19.10.2017, n. 50078
5.3 L’orientamento delle Sezioni Unite del 21.12.2017 – l’informativa provvisoria n. 31
5.4 La riforma Lorenzin (Legge 11.01.2018, n. 3)
Capitolo 6. Aspetti processuali in tema di responsabilità medica
6.1 La responsabilità medica nel processo penale
6.2 La responsabilità medica nel processo civile
Capitolo 7. FORMULARIO ricorrente nel processo civile
7.1 Ricorso per accertamento tecnico preventivo
7.2 Atto di citazione
7.3 Comparsa di costituzione e risposta
7.4 Ricorso ex art.702 bis c.p.c.
Capitolo 8. Conclusioni
Capitolo 9. Codice di deontologia medica
Giurisprudenza
Sitografia
Bibliografia

L’anatocismo nel conto corrente bancario e la prescrizione delle rimesse solutorie

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Luca Mogarelli

ISBN 978-88-32149-24-1

Pag. 43

Prezzo €15,00 (iva compresa)

IL testo illustra, in modo operativo, come individuare l’anatocismo nel conto corrente bancario. Da un punto di vista tecnico, l’anatocismo si traduce nel calcolo dell’interesse nel regime finanziario della capitalizzazione composta. A tal proposito si specifica che in matematica finanziaria esistono tre regimi di calcolo degli interessi: il RIS (Regime dell’Interesse Semplice), il RIC (Regime dell’Interesse Composto) ed il RIA (Regime dell’Interesse Anticipato). Tralasciando il RIA poiché non inerente alla tematica si pongono a confronto il RIS con il RIC.

Si analizza anche l’istituto delle RIMESSE SOLUTORIE individuandone le caratteristiche e soprattutto la prescrizione del diritto di ripetizione in conto corrente.

INDICE SOMMARIO

Prefazione
Capitolo 1. L’anatocismo in conto corrente
1.1 Il conto corrente: uno strumento di deposito e di indebitamento
1.2 Definire l’anatocismo
1.3 Profili normativi
1.4 Criticità del vincolo di reciprocità
1.5 Note e riflessioni in tema di adeguamento dei contratti bancari
1.6 Profili operativi: il ricalcolo del saldo finale
Capitolo 2. La prescrizione delle rimesse solutorie
2.1 Introduzione: la prescrizione del diritto di ripetizione
2.2 Rimesse ripristinatorie e rimesse solutorie
2.3 La decorrenza
2.4 L’onere della prova
2.5 L’orientamento contrario alla Sentenza n.15895/2019
2.6 Rimesse solutorie e ripristinatorie: profili tecnici
2.7 Quantificazione delle rimesse
2.8 Cenni sul fido “di fatto”

Frontiere di tutela dei diritti fondamentali

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A settanta anni dalla Costituzione Italiana

A cura di Michele Angelo Lupoi

ISBN 978-88-32149-22-7

Pag. 334

€ 35,00 (iva compresa)


Con i contributi di:

  • Enrico Al Mureden è professore ordinario di diritto civile dell’Università di Bologna
  • Elisa Baroncini è professoressa associata di diritto internazionale dell’Università di Bologna
  • Stefano Canestrari è professore ordinario di diritto penale dell’Università di Bologna e membro del Comitato nazionale per la bioetica
  • Francesco Cunsolo è professore presso l’Istituto di Alti Studi SSML Carlo Bo (sede di Bologna)
  • Antonello De Oto è professore associato di diritto ecclesiastico italiano e comparato dell’Università di Bologna
  • Désirée Fondaroli è professoressa ordinaria di diritto penale dell’Università di Bologna
  • Lucilla Galanti è assegnista di ricerca dell’Università di Firenze
  • Giampaolo Guizzardi Righetti è dottore in giurisprudenza dell’Università di Bologna
  • Carlotta Ippoliti è professoressa a contratto dell’Università di Bologna
  • Nico Longo è dottorando di ricerca in Scienze Giuridiche-PHD in Legal Studies presso l’Università di Bologna
  • Pieralberto Mengozzi è professore a contratto dell’Università di Bologna
  • Ludovica Mulas è dottoranda di ricerca dell’Università di Bologna
  • Attilio Nisco è ricercatore in diritto penale dell’Università di Bologna
  • Giorgio Spedicato è ricercatore in diritto industriale dell’Università di Bologna

Gli autori di questo volume hanno i background più diversi e i loro contributi affrontano argomenti molto differenti tra loro. Vi è però un filo conduttore, ovvero la tutela dei diritti fondamentali nella società contemporanea e l’evoluzione nell’interpretazione delle norme costituzionali le quali, nel loro settantesimo compleanno, si dimostrano tuttora vitali e in grado di fungere da stella polare per le sfide della contemporaneità.
Le tematiche trattate sono variegate:
• Consenso, rifiuto e rinuncia ai trattamenti sanitari nell’ambito della relazione medico-paziente
• Riparazione pecuniaria e offensività del fatto
• Sul divieto assoluto di tortura
• Ambiente e beni comuni: la scienza naturalistica e il diritto delle religioni nel “governo” dell’ecosistema
• Quale spazio per la legittimazione ad agire dei singoli in materia ambientale: considerazioni alla luce della normativa europea
• Guida automatizzata e responsabilità civile tra attualità e nuove prospettive
• Libertà di ricerca scientifica e limiti alla brevettabilità delle invenzioni che utilizzano cellule staminali embrionali umane
• I danni da elettrosmog tra rimedi preventivi e tutele risarcitorie
• Organo d’appello dell’OMC e non-trade values
• La tutela dei diritti fondamentali negli arbitrati internazionali degli investimenti alla luce dello sviluppo sostenibile
• La distruzione intenzionale dei beni culturali come strumento di persecuzione dei popoli: i progressivi sviluppi della giurisprudenza penale internazionale
• Norme costituzionali, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea nella più recente giurisprudenza: un’incomprensione temporanea?
• I rapporti UE-USA in materia di protezione dei dati personali: dalla giurisprudenza «Schrems» allo scandalo «Cambridge Analytica»
• Non-trade values nei servizi finanziari: il caso Argentina – Financial Services nel contenzioso dell’OMC

X-Ligo Come rendere applicabile la legge anti-usura al sistema bancario

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Dopo la Cassazione Civile S.U. del 26-06-2018 n.16303

Andrea Sorgentone

ISBN 978-88-32149-043

Pag. 174 + Giurisprudenza e Normativa citata nel testo

pubblicato il 6 luglio 2019

In questo volume si illustra come la Legge Anti-Usura abbia creato diversi dubbi sulla sua reale applicazione.

Ne sono la prova i continui capovolgimenti giurisprudenziali, culminati nell’insanabile conflitto tra le Sezioni Penali e le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione le quali parlano “lingue” diverse tanto che è possibile essere condannati in sede penale ma si ha la certezza matematica che in sede civile non sia accertato alcun superamento del tasso soglia.

Il libro dimostra, mediante una attenta ricerca documentale -culminata con il reperimento dei Bollettini Statistici editi dalla Banca d’Italia dal n. 1/1991 al n. 28/1996 e non disponibili se non in formato cartaceo- che i tassi medi pubblicati trimestralmente sui D.M. dal Ministero dell’Economia e Finanze sono errati in quanto frutto di errori metodologici ed interpretazioni contrarie alla L. 108/1996.

Sono analizzate e commentate le sentenze della corte di Cassazione sezione penale e sezioni unite civili, con lo scopo di sanare il conflitto generatosi nella Suprema Corte e rendere applicabile la Legge anti usura.

X-Ligo L’illegittimità dei tassi Euribor – Dalla teoria alla pratica-

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Andrea Sorgentone

ISBN 978-88-32149-00-5

Pag. 102 + Giurisprudenza e Normativa citata nel testo

pubblicato il 6 luglio 2019

Il 4 dicembre 2013 sui giornali fu pubblicato un articolo in cui si scriveva che la Comunità Europea aveva sanzionato grandi banche d’affari per aver manipolato dal 2005 al 2008 i tassi Euribor. Da questa notizia l’autore, avvocato esperto della materia bancaria, ha preso spunto per individuare le conseguenze giurimetriche che avrebbe provocato l’applicazione di correttivi ai conteggi effettuati per i mutui in Italia dal 2005 al 2008.

Questo libro, frutto di esperienze pratiche dell’autore e di una attenta ricerca documentale, dimostra che l’Euribor (l’indice di riferimento di tutti i prodotti finanziari a tasso variabile nell’area Euro) non è un tasso di mercato, non è oggettivo, è manipolabile anche da parte di un solo istituto, con la conseguenza che è possibile chiedere l’annullamento del contratto per errore bilaterale, come suggerito dalla recente sentenza n. 10378/2018 del Tribunale di Milano.

Si è dimostrato, inoltre, come e perché i tassi Euribor sono stati manipolati da settembre 2005 a maggio 2008, suggerendo le modalità per ottenere la restituzione di quanto indebitamente pagato.

Oltre a fornire ogni spiegazione su cosa sia l’Euribor e perché sia possibile ricalcolare fin dalla stipula gli interessi al tasso legale, con possibilità di esaminare tutta la documentazione di interesse, il libro contiene un pratico modello di atto di citazione, frutto dell’esperienza ventennale dell’autore, di ausilio al professionista.

X-Ligo Le contestazioni invalidanti i contratti di mutuo

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Vizi nella pattuizione e nel piano di rimborso alla francese

Con le formule annotate
Atto di citazione e Ricorso di opposizione all’esecuzione

Roberto Di Napoli Daniele Rossi


Il Libro Digitale X-Ligo è arricchito con i collegamenti alla giurisprudenza e normativa citata nel testo. Può avere gli aggiornamenti normativi, giurisprudenziali e autorali che intervengono nei 12 mesi successivi alla pubblicazione.

pubblicato il 6 luglio 2019


ISBN 978-88-32149-15-9

Pag. 174


Questo volume, con le formule compilate (Atto di citazione e Ricorso di opposizione all’esecuzione), vuole essere uno strumento di ausilio per individuare i principali vizi che inficiano il contratto di mutuo avvalendosi anche della più recente giurisprudenza che si è espressa in modo favorevole o contraria all’utente. Si analizza in particolare la divergenza tra tasso indicato e quello applicato nel piano di ammortamento alla “francese”. Ci si sofferma anche, sul confronto dell’onerosità del piano a rata costante (c.d. francese) e del piano uniforme (c.d. italiano).

Capitolo 1. Inquadramento giuridico e perfezionamento del contratto di mutuo

1.1 Natura giuridica del contratto di mutuo

1.2 Collegamento negoziale ed apparente perfezionamento del contratto di mutuo nei rapporti bancari

1.3 Contratto di mutuo nella disciplina del credito fondiario

1.4 L’inefficacia originaria del titolo e gli effetti per i creditori intervenuti

Capitolo 2. Classificazione delle forme di restituzione della somma mutuata e caratteristiche delle modalità di ammortamento

Capitolo 3. Confronto dell’onerosità del piano a rata costante (c.d. francese) e del piano uniforme (c.d. italiano)

Capitolo 4. Divergenza tra tasso indicato e quello applicato nel contratto di finanziamento – Piano di ammortamento alla “francese” – Fenomeno anatocistico

4.1 Divergenza tra tasso indicato e quello applicato nel contratto di mutuo

4.2 Regolamentazione del fenomeno anatocistico nel contratto di mutuo

4.3 Piano di ammortamento alla “francese” nel contratto di finanziamento. Indeterminatezza del tasso di interesse ed anatocismo degli interessi. Differenti onerosità economiche nel regime di capitalizzazione semplice e composta

ISBN 978-88-32149-15-9

X-Ligo Profili penali della responsabilità medica

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Il nesso di causalità
L’elemento soggettivo del reato
Il consenso informato

PAOLO VINCI – IRENE VINCI

ISBN 978-88-32149-19-7

Pagine 68 + Giurisprudenza e Normativa citata nel testo

Prezzo € 18,00 (iva compresa)


Questo e-book si propone come uno strumento immediato e pratico per individuare le casistiche che potrebbero avere rilievo penale nella responsabilità medica. In una materia oggettivamente vasta e in continua evoluzione, e che si intreccia spesso con i sentimenti di chi è coinvolto in prima persona, si propone come un excursus nella disciplina della responsabilità medica con particolare riferimento ai principi sostanziali che regolano la materia, al fine di fornire un quadro delle ipotesi in cui l’errore medico può avere rilevanza penale. Nel capitolo 6 si analizzano vari casi che potrebbero interessare la responsabilità del medico anche sotto il profilo penale.

INDICE SOMMARIO

Capitolo 1. Il nesso di causalità e il suo accertamento
Capitolo 2. L’elemento soggettivo del reato
Capitolo 3. Il consenso informato
Capitolo 4. La legge Balduzzi
Capitolo 5. La legge Gelli-Bianco
Capitolo 6. Casistica
6.1 Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio – Rivelazione di segreto professionale
6.2 Rifiuto/omissione di atti di ufficio
6.3 Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità
6.4 Esercizio abusivo della professione
6.5 Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale /o da parte di un incaricato di pubblico servizio
6.6 Omissione di referto
6.7 Falsa perizia
6.8 Commercio o somministrazione di medicinali guasti
6.9 Falso in atto pubblico
6.10 Omicidio doloso e lesioni dolose
6.11 Omicidio del consenziente – istigazione o aiuto al suicidio
6.12 Omicidio colposo
6.13 Lesioni personali colpose
6.14 Abbandono di incapace

PAOLO VINCI In seguito all’abilitazione professionale, nel 1983 fonda l’omonimo studio legale, dedito all’approfondimento di tutte le tematiche inerenti al diritto assicurativo e alla responsabilità professionale medica. Presta assistenza legale in favore di numerose Compagnie di Assicurazione ed Aziende Ospedaliere, di molte delle quali riveste altresì la carica di componente dei Comitati Etici e dei Comitati Valutazione Sinistri. Autore di numerose pubblicazioni sulle principali riviste giuridiche nazionali, nel 2008 è nominato dal Senato Accademico dell’Università Bicocca di Milano docente in materia di diritto sanitario e civile per il Corso riservato agli iscritti alla Scuola di Specialità in Chirurgia Orale. Docente presso il Master MaRS (Management della Responsabilità Sanitaria) dell’Università Statale di Milano e presso il Master di II Livello “Dermatologia Medica, Chirurgica ed Estetica di interesse Legale e Forense” della Università degli Studi Guglielmo Marconi di Roma, dal 2015 è altresì nominato docente presso l’Università Unimeier, Università, Medicina Integrata Economia e Ricerca, di Milano, ove dal febbraio 2017 ricopre anche il ruolo di Direttore del Dipartimento Assistenza Vittime della Strada e della Malasanità nell’ambito del Progetto “Centro di supporto alle vittime di reato“.

IRENE VINCI Avvocato del Foro di Milano. Nel 2012 fonda lo Studio Associato Avv. Irene Vinci & Associati. Nel corso dell’anno accademico 2013/2014 ha conseguito il diploma di master di II livello in Management della Responsabilità Sanitaria, specializzandosi nel settore della responsabilità sanitaria, che rappresenta l’ambito principale – sebbene non unico – nel quale si concentra la sua attività, sia dal punto di vista civile che dal punto di vista penale. Dal 2017 è socia dello studio legale “Avv. Paolo Vinci & Associati”, con il quale collabora dal 2011. È anche autore di pubblicazioni giuridiche.

X-Ligo Responsabilità civile sanitaria e medica

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IRENE PATELLA

ISBN 978-88-32149-029

Pagine 90 + Giurisprudenza e Normativa citata nel testo

€ 18,00 (iva compresa)

pubblicato il 6 luglio 2019

La presente trattazione si pone l’obiettivo di rappresentare uno strumento chiaro, organico ed efficace per l’approfondimento di un settore della responsabilità civile non poco complesso, qual è quello della responsabilità sanitaria, su cui negli anni si sono focalizzate numerose riforme e che da sempre dà vita ad un’intensissima produzione giurisprudenziale, per gli innumerevoli problemi interpretativi che ha comportato e tuttora comporta.
Proprio tramite una disamina completa, ma allo stesso tempo breve e non dispersiva dei temi affrontati, si è provveduto a cogliere ed approfondire gli aspetti più rilevanti della disciplina, compiendo, ove necessario, anche brevi excursus sulla sua evoluzione, al fine di donare al lettore una visione d’insieme quanto più possibile organica dell’argomento e garantirgli una esaustiva comprensione di cosa debba intendersi oggi per responsabilità sanitaria, intesa nel suo duplice atteggiarsi a responsabilità contrattuale o extracontrattuale, di quali ne siano le cause e quali le eventuali conseguenze giuridiche.

X-Ligo Il sovraindebitamento nel nuovo codice della crisi e dell’insolvenza

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Aggiornato al D.lgs. n.14 del 12 gennaio 2019

GIULIANA GIANNA

ISBN 978-88-32149-20-3

Pag. 83 + Giurisprudenza e Normativa citata nel testo

pubblicato il 6 luglio 2019


Capitolo 1. La composizione della crisi da sovraindebitamento nella Legge 3/20129
1.1 Condizioni di ammissibilità alle procedure
1.2 I soggetti legittimati ad accedere alle procedure di composizione della crisi
1.3 I presupposti oggettivi
1.4 Le condizioni ostative
1.5 Il piano del consumatore
1.6 L’accordo con i creditori
1.7 La liquidazione del patrimonio
1.8 Il ruolo dell’Organismo di composizione della crisi
1.8.a Le fasi delle procedure di composizione della crisi
1.9 Il procedimento di omologazione del Giudice
1.10 Gli effetti dell’omologazione
1.11 Le impugnazioni
Capitolo 2. Il nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza
2.1 La riforma della materia dell’insolvenza e delle procedure concorsuali
2.2 La nuova definizione di “sovraindebitamento” e “consumatore”
2.3 Ambito di applicazione delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento
2.4 Le procedure familiari
2.5 Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (ex piano del consumatore)
2.6 Il concordato minore (ex accordo con i creditori)
2.7 La liquidazione controllata (ex liquidazione del patrimonio)
2.8 La procedura di ristrutturazione dei debiti
2.9 Presentazione della domanda e attività dell’O.C.C.
2.10 Condizioni soggettive ostative
2.11 Omologazione, esecuzione e revoca

GIULIANA GIANNA
avvocato civilista e amministrativista, curatore fallimentare, Gestore della Crisi iscritto nell’elenco del Ministero della Giustizia presso l’O.C.C. n.181 istituito dal Comune di Modica, iscritto nell’elenco regionale (Regione Sicilia) dei Commissari Liquidatori e dei Commissari Straordinari.

L’intervento processuale dell’assicurazione nella responsabilità medica e sanitaria

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Antonio Serpetti di Querciara – Ilaria De Luca

ISBN 978-88-32149-23-4

Pag. 50

Prezzo €15,00 (iva compresa)

In questo volume si vuole evidenziare gli aspetti più problematici riguardanti l’intervento processuale delle Assicurazioni alla luce delle novità introdotte dalla Legge Gelli-Bianco.

Come indicato, l’art. 8, comma 4 della predetta Legge disciplina in buona sostanza tre aspetti: impone al paziente danneggiato un percorso negoziale quale condizione di procedibilità; introduce una previsione di favore per il rito sommario di cognizione di cui agli artt. 702-bis ss. c.p.c.; impone a tutte le parti l’obbligo di cooperare, e alle Compagnia di assicurazione di formulare una proposta conciliativa.

Il Legislatore, inoltre, all’art. 8, comma 4, ha previsto che la partecipazione alla consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis, c.p.c., sia obbligatoria “per tutte le parti, ivi comprese le Compagnie assicurative”, ponendo questioni: su chi è tenuto a partecipare al tentativo obbligatorio di conciliazione; se L’Assicurazione è legittimata passiva nel procedimento per A.T.P. finalizzato alla conciliazione della lite e se in caso di inerzia delle parti, può, eventualmente, essere chiamata in causa per ordine del giudice.


SOMMARIO

Introduzione: quadro normativo pregresso e breve rassegna delle novità introdotte dalla legge n. 24/2017 (c.d. legge “Gelli-Bianco”).
Capitolo 1. L’attuale quadro normativo: il c.d. “doppio filtro di procedibilità” ex art. 8, Legge n. 24/2017.
1.1 Il procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c.
1.2 La legittimazione processuale delle parti coinvolte e delle Assicurazioni.
Capitolo 2. L’assicurazione nel procedimento di ATP
2.1 L’intervento processuale delle Imprese di assicurazione nel procedimento di accertamento tecnico preventivo: una questione ancora controversa.
Capitolo 3. Gli orientamenti della giurisprudenza sull’intervento processuale delle assicurazioni nel giudizio di ATP: casistica
3.1 L’orientamento favorevole all’intervento processuale delle Compagnie di assicurazione: la significativa pronuncia del Tribunale di Verona del 10 maggio 2018
3.2 L’orientamento giurisprudenziale opposto
3.3 La possibilità della chiamata in causa dell’Assicurazione iussu iudicis, ex art. 107 c.p.c.
3.3 Conclusioni e criticità

Difendersi dai tributi dell’Ente Locale

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Tosap-Cosap-Ici-Imu-Icp-Imposta di soggiorno-Tarsu-Tia-Tari-Tasi

Con MODELLO DI RICORSO e ISTANZA DI MEDIAZIONE

Maurizio Villani Lucia Morciano Federica Attanasi Antonella Villani Alessandro Villani

ISBN 978-88-32149-11-1


Pag. 275

Capitolo 1. TOSAP di Maurizio Villani e Lucia Morciano
1.1 Premessa
1.2 Evoluzione normativa
1.3 Presupposto
1.4 Soggetti attivi e passivi
1.5 Modalità di attuazione dell’imposizione
1.5.1 Varie tipologie di occupazioni e relative tariffe
1.5.2 Determinazione della base imponibile
1.6 Esclusioni ed esenzioni
1.7 Denuncia e versamento
1.8 Accertamento e riscossione coattiva
1.9 Rimborsi e interessi
1.10 Contenzioso
Capitolo 2. COSAP di Maurizio Villani e Lucia Morciano
2.1 Premessa
2.2 Natura giuridica del COSAP
2.3 Riparto di giurisdizione in materia di TOSAP e COSAP
2.4 Regolamento
2.5 IMUS
Capitolo 3. ICI imposta comunale sugli immobili – di Maurizio Villani e Federica Attanasi
3.1 Introduzione
3.2 Presupposto oggettivo dell’imposta
3.3 Soggetti passivi
3.4 Base imponibile
3.4 Aliquota
3.5 Esenzione ICI e abitazione principale.
3.6 Pertinenze dell’abitazione principale
3.7 Unità immobiliari assimilate all’abitazione principale
3.8 Riduzioni e detrazioni
3.9 Terreni agricoli condotti direttamente
3.9.1 Le agevolazioni Ici del fondo agricolo: Corte di Cassazione, ordinanza n. 17337/2018
3.10 Versamento
3.11 Dichiarazione
3.12 Liquidazione e accertamento
Capitolo 4. IMU imposta municipale propria – di Maurizio Villani e Federica Attanasi
4.1 Introduzione e normativa
4.2 Presupposto impositivo dell’imposta
4.3 Soggetti passivi
4.4 Base imponibile e aliquota
4.5 Esenzioni e detrazioni
4.6 Nozione di “abitazione principale” e “pertinenza”
4.7 Dichiarazione
4.8 Versamento
4.9 Accertamento e riscossione
4.10 Ravvedimento
Capitolo 5 Imposta comunale sulla pubblicità – I.C.P. di Alessandro Villani
5.1 Profilo Generale
5.2 Ambito applicativo
5.3 Presupposto dell’imposta
5.4 Soggetto attivo e passivo
5.5 Determinazione dell’imposta
5.6 Esenzioni
Capitolo 6 Imposta di scopo e di soggiorno – di Maurizio Villani e Antonella Villani
6.1 Premessa
6.2 Presupposti oggettivi e soggettivi
6.3 Finalità dell’imposta
6.4 Determinazione del tributo
6.5 Istituzione della tassa da parte del Comune
6.6 Il responsabile del pagamento dell’imposta: la questione dell’albergatore
Capitolo 7 La normativa degli enti locali sui rifiuti – di Maurizio Villani e Antonella Villani
7.1 Premessa
7.2 Il Testo Unico per la finanza locale, (regio decreto settembre 1931, n. 1175)
7.3 TARSU (D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507)
7.3.1 Definizione del tributo
7.3.2 Presupposto oggettivo
7.3.3 Soggettività giuridica
7.3.4 Determinazione del tributo
7.3.5 Casi particolari
7.4 TIA/1 (Tariffa igiene ambientale)
7.4.1 Definizione del tributo
7.4.2 Presupposto oggettivo
7.4.3 Soggettività giuridica
7.4.4 Determinazione della tariffa
7.4.5 Accertamenti e riscossione
7.4.6 Regime transitorio – tarsu – tia/1
7.5 TIA/2 (Tariffa integrata ambientale)
7.5.1 Presupposto oggettivo
7.5.2 Soggettività giuridica
7.5.3 Determinazione del tributo
7.5.4 Accertamento e riscossione
7.5.5 Regime transitorio Tia/1 e Tia/2
7.6 TARES (art. 14, D.L. 6 dicembre 2011n n. 201)
7.6.1 Presupposto oggettivo
7.6.2 Soggettività giuridica
7.6.3 Determinazione del tributo
7.7 TARI (art. 1, co. 641 e ss., L. 147/2013)
7.7.1 Definizione del tributo
7.7.2 Presupposto oggettivo
7.7.3 Soggettività giuridica
7.7.4 Determinazione del tributo
7.7.5 La particolare questione degli alberghi
7.7.6 Le novità TARI 2018
7.8 La classificazione dei rifiuti ed il particolare caso dei rifiuti speciali cc.dd. assimilati agli urbani
Capitolo 8 TASI tassa sui servizi indivisibili – di Maurizio Villani e Alessandro Villani
8.1 Profilo generale
8.2 Soggetto attivo e soggetto passivo
8.3 La base imponibile
8.4 Le aliquote TASI e le riduzioni
8.4.1 Obbligazione tributaria e ripartizione tra possessore e occupante
8.5 Le esenzioni ed esclusioni
8.6 La dichiarazione TASI
8.7 Riscossione e ravvedimento operoso
Capitolo 9. Il contenzioso tributario degli enti locali di Maurizio Villani e Federica Attanasi
9.1 Introduzione
9.2 La giurisdizione tributaria
9.3 La competenza
9.4 Le parti
9.5 Il ricorso e le fasi del processo
9.5.a La notifica
9.5.b La costituzione in giudizio delle parti
9.5.c Fissazione dell’udienza e trattazione della controversia
9.6 Sospensione dell’atto impugnato
9.7 Le prove
9.8 Le impugnazioni
9.8.a L’appello
9.8.b Il ricorso per cassazione
9.8.c La revocazione
9.9 L’esecutività delle sentenze
9.10 La sospensione delle sentenze
9.11 Il giudizio di ottemperanza
Capitolo 10. Modello di Ricorso e Istanza di mediazione

X-Ligo L’intervento processuale dell’assicurazione nella responsabilità medica e sanitaria

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Antonio Serpetti di Querciara – Ilaria De Luca

ISBN 978-88-32149-23-4

Pag. 50 + collegamento banca dati Giurisprudenza e Normativa citata nel testo

Prezzo €18,00

pubblicato il 19 giugno 2019

In questo volume si vuole evidenziare gli aspetti più problematici riguardanti l’intervento processuale delle Assicurazioni alla luce delle novità introdotte dalla Legge Gelli-Bianco.

Come indicato, l’art. 8, comma 4 della predetta Legge disciplina in buona sostanza tre aspetti: impone al paziente danneggiato un percorso negoziale quale condizione di procedibilità; introduce una previsione di favore per il rito sommario di cognizione di cui agli artt. 702-bis ss. c.p.c.; impone a tutte le parti l’obbligo di cooperare, e alle Compagnia di assicurazione di formulare una proposta conciliativa.

Il Legislatore, inoltre, all’art. 8, comma 4, ha previsto che la partecipazione alla consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis, c.p.c., sia obbligatoria “per tutte le parti, ivi comprese le Compagnie assicurative”, ponendo questioni: su chi è tenuto a partecipare al tentativo obbligatorio di conciliazione; se L’Assicurazione è legittimata passiva nel procedimento per A.T.P. finalizzato alla conciliazione della lite e se in caso di inerzia delle parti, può, eventualmente, essere chiamata in causa per ordine del giudice.


SOMMARIO

Introduzione: quadro normativo pregresso e breve rassegna delle novità introdotte dalla legge n. 24/2017 (c.d. legge “Gelli-Bianco”).
Capitolo 1. L’attuale quadro normativo: il c.d. “doppio filtro di procedibilità” ex art. 8, Legge n. 24/2017.
1.1 Il procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c.
1.2 La legittimazione processuale delle parti coinvolte e delle Assicurazioni.
Capitolo 2. L’assicurazione nel procedimento di ATP
2.1 L’intervento processuale delle Imprese di assicurazione nel procedimento di accertamento tecnico preventivo: una questione ancora controversa.
Capitolo 3. Gli orientamenti della giurisprudenza sull’intervento processuale delle assicurazioni nel giudizio di ATP: casistica
3.1 L’orientamento favorevole all’intervento processuale delle Compagnie di assicurazione: la significativa pronuncia del Tribunale di Verona del 10 maggio 2018
3.2 L’orientamento giurisprudenziale opposto
3.3 La possibilità della chiamata in causa dell’Assicurazione iussu iudicis, ex art. 107 c.p.c.
3.3 Conclusioni e criticità

Cassazione Sez. Unite n.15895/2019 su onere allegazione e prova prescrizione

Ai fini del decorso degli interessi in ipotesi di ripetizione
d’indebito oggettivo, il termine “domanda”, di cui all’art. 2033 c.c., non va inteso come riferito esclusivamente alla domanda giudiziale ma comprende, anche, gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora, ai sensi dell’art. 1219 c.c.

FATTI DI CAUSA

Con citazione del 16.6.2006, la S.a.s. XXX & figli, di XXX, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Lecce il San Paolo Banco di Napoli S.p.A. (poi Banco di Napoli S.p.A.)  chiedendo la rideterminazione del saldo relativo a due conti correnti di corrispondenza, aperti presso il Sanpaolo I.M.I. S.p.A. ed il Banco

di Napoli, poi incorporati dal convenuto, previa declaratoria di nullità delle clausole di determinazione del tasso d’interesse in base agli usi praticati “su piazza” e di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi ed escluse le commissioni di massimo scoperto, non pattuite.

Chiedeva, inoltre, la condanna dell’Istituto di credito convenuto alla restituzione delle somme indebitamente versate in ciascuno dei due conti, con gli interessi.

Instauratosi il contraddittorio, il convenuto negava la propria legittimazione passiva, e, nel merito, eccepiva, tra l’altro, la prescrizione dell’azione di ripetizione, facendo presente che i contratti erano assistiti da apertura di credito.

Espletata CTU contabile, il Tribunale adito rigettava la domanda, ritenendo non legittimato il Banco convenuto, ma la decisione veniva riformata dalla Corte d’Appello di Lecce, che, con sentenza resa pubblica il 24.8.2017, condannava l’Istituto di credito al pagamento della complessiva somma di C 35.729,54, con gli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo; compensava per la metà delle spese del doppio grado, per il parziale accoglimento della domanda, ponendo a carico del Banco di Napoli S.p.A., la restante metà.

Per quanto ancora interessa, i giudici d’appello affermavano che l’eccezione di prescrizione era stata ritualmente sollevata dalla Banca, e, distinguendo, in dichiarata applicazione dei principi affermati dalla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 24418 del 2010, tra versamenti aventi funzione solutoria (e, cioè, effettuati in un momento in cui il conto era scoperto, perché non erano ancora state concesse aperture di credito o perché l’esposizione a debito era maggiore di quella autorizzata) e versamenti aventi funzione ripristinatoria (e, cioè, compiuti durante l’operatività delle aperture di credito e in presenza di un saldo debitorio inferiore all’affidamento concesso), accoglievano l’eccezione di prescrizione solo con riferimento ai primi, affermando che solo per essi il termine di prescrizione decennale era decorso dalla data del versamento, e non dalla cessazione del rapporto, nella specie intervenuta entro tale termine con riferimento ad entrambi i conti correnti.

Avverso tale decisione, la xxx & Figli S.a.s. ha proposto ricorso per cassazione, con quattro motivi. L’istituto di credito ha notificato controricorso, ed entrambe le parti hanno depositato memorie.

All’esito dell’adunanza camerale del 18.6.2018, la Prima Sezione di questa Corte ha emesso l’ordinanza interlocutoria n. 27680 del 30 ottobre 2018, con la quale ha rimesso la causa al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, rilevando l’esistenza di un contrasto interpretativo in ordine alla questione, introdotta con il primo motivo di ricorso, relativa alle modalità con le quali deve essere formulata, per essere ammissibile, l’eccezione di prescrizione da parte della banca.

Fissata l’udienza innanzi a questo Collegio, in vista di essa, si è costituita la S.p.A. Intesa Sanpaolo, quale incorporante il Banco di Napoli S.p.A., mentre la ricorrente ha depositato ulteriore memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La questione posta all’esame delle Sezioni Unite si incentra sulla delimitazione dell’onere di allegazione gravante sull’istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l’eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l’azione di ripetizione di somme indebitamente pagate (nella specie, per interessi passivi e commissioni di massimo scoperte non dovuti, rispettivamente, perché pattuiti mediante clausole nulle, e perché non concordate), nel corso del rapporto di conto corrente che sia assistito da un apertura di credito.

L’ordinanza interlocutoria evidenzia, in particolare, che la distinzione tra atti ripristinatori della provvista ed atti di pagamento, elaborata “ad altri fini” e valorizzata, dalla sentenza n. 24418 del 2010 di queste Sezioni Unite “per stabilire il momento da cui possa scaturire la pretesa restitutoria del correntista, ai fini della decorrenza della prescrizione”, ha generato incertezze applicative che si sono, poi, tradotte nei diversi orientamenti giurisprudenziali che essa riassume.

2. Appare, dunque, del tutto opportuno muovere dalla menzionata sentenza n. 24418 del 2.12.2010. Questi, in sintesi, i relativi passaggi argomentativi, svolti in premessa generale ed in riferimento al rapporto tra correntista e Banca:

-perché possa sorgere il diritto alla ripetizione di un pagamento indebitamente eseguito tale pagamento deve esistere ed essere ben individuabile. Per esistere, il pagamento deve essersi tradotto nell’esecuzione di una prestazione da parte di un soggetto (il solvens) con conseguente spostamento patrimoniale in favore di altro soggetto (l’accipiens). Esso può dirsi indebito quando difetti di una idonea causa giustificativa;

-non può ipotizzarsi il decorso del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione se non da quando sia intervenuto un atto giuridico definibile come pagamento, nel senso anzidetto, che l’attore affermi indebito. Tale situazione non muta quando la natura indebita sia la conseguenza dell’accertata nullità del negozio giuridico in esecuzione del quale il pagamento è stato effettuato, diverse essendo la domanda volta alla declaratoria di nullità di un atto, che non si prescrive affatto, e quella volta ad ottenere la condanna alla restituzione di ciò che si è pagato, soggetta a prescrizione in dieci anni;

-in base al disposto degli artt. 1842 e 1843 c.c., l’apertura di credito si attua mediante la messa a disposizione, da parte della banca, di una somma di denaro che il cliente può utilizzare anche in più riprese e della quale, per l’intera durata del rapporto, può ripristinare in tutto o in parte la disponibilità, eseguendo versamenti che gli consentiranno poi eventuali ulteriori prelevamenti entro il limite complessivo del credito accordatogli;

-i versamenti effettuati dal correntista durante lo svolgimento del rapporto potranno esser considerati pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione (ove indebiti), quando abbiano avuto lo scopo e l’effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca, e cioè quando siano stati eseguiti su un conto in passivo (o “scoperto”) cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell’accreditamento;

-per converso, quando il passivo non ha superato il limite dell’affidamento concesso, i versamenti in conto fungono unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere, rispetto ai quali la prescrizione decennale decorre non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati.

2.1. Come rammenta l’ordinanza interlocutoria, la sentenza in esame è pervenuta a tali conclusioni, ritenendo che la distinzione tra rimessa con funzione solutoria (in entrambi i casi di conto non assistito da apertura di credito che presenti un saldo a debito del correntista, e di quello scoperto a seguito di sconfinamento del fido convenzionalmente accordatogli) ovvero semplicemente ripristinatoria della provvista, elaborata in giurisprudenza in tema di revocabilità delle rimesse sul conto corrente dell’imprenditore poi fallito, ex art. 67 L. Fall. (nel testo antecedente la modifica apportata dal d.l. n. 35 del 2005), costituiva un parametro idoneo a stabilire, anche, la configurabilità di un pagamento, asseritamente indebito, idoneo ad ingenerare una pretesa restitutoria in favore del correntista.

2.2. Va detto che, a pochi giorni di distanza dalla pubblicazione di detta sentenza, è stato emanato il d.l. n. 225 del 2010, art. 2, co 61, convertito in I. n. 10 del 2011, secondo cui l’art. 2935 c.c. andava interpretato nel senso che “la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall’annotazione sul conto inizia a decorrere dal giorno dell’annotazione”, norma che è stata, tuttavia, dichiarata illegittima con sentenza della Corte costituzionale n. 78 del 2012.

2.3. Il menzionato arresto, costantemente applicato dalla giurisprudenza successiva, va qui riconfermato. Prima ancora che per la coerenza di sistema in riferimento alle note applicazioni giurisprudenziali in tema di revocatoria di rimesse bancarie ad opera di correntista poi fallito, l’approdo, nel comporre l’antinomia tra i contrapposti argomenti relativi al dies a quo del decorso prescrizionale dell’azione di ripetizione in ipotesi di domanda volta all’accertamento della nullità del titolo in forza del quale è il pagamento, in tesi indebito, è stato eseguito (dalla chiusura del conto o dall’annotazione di ciascun addebito in applicazione di clausola nulla), si connota per il suo rigore logico nell’individuazione dell’atto giuridico qualificabile come pagamento -e dunque ripetibile ove indebito- nell’ambito dello specifico rapporto di conto corrente bancario, in cui il saldo passivo non è immediatamente esigibile, salvo che non ecceda l’importo dell’affidamento concesso al correntista, o in ipotesi di conto corrente “scoperto’; non assistito da aperture di credito.

3. La distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie della provvista non ha, peraltro, dato luogo a specifici problemi interpretativi in relazione all’onere di allegazione dovuto dal correntista nella proposizione dell’azione di ripetizione: la questione relativa alla necessità che l’attore, oltre all’indicazione del conto corrente, dell’eventuale apertura di credito, della durata del relativo rapporto I  dovesse indicare partitamente i versamenti effettuati, e specificarne la natura, o se, invece, fosse sufficiente l’allegazione di versamenti indebiti, con la richiesta di restituzione Niuna determinata somma, è stata risolta nel secondo senso in modo esplicito da Cass. n. 28819 del 2017, secondo cui non compete al correntista l’allegazione della mancata effettuazione di versamenti c.d. solutori, trattandosi di un fatto negativo estraneo alla fattispecie costitutiva del diritto azionato; conclusione che è data per assunta nelle sentenze n. 18581 del 2017; n. 4273 del 2018, n. 18144 del 2018, che richiamano, anche per tale aspetto, la giurisprudenza, formatasi in materia di revocatoria fallimentare ante L. n. 80 del 2005, ferma nel ritenere che non sia affetta da nullità per indeterminatezza dell’oggetto o della causa petendi la citazione contenente la domanda di revocatoria fallimentare di pagamenti costituiti da rimesse di conto corrente bancario, seppure in mancanza d’indicazione dei singoli versamenti solutori (cfr. in proposito, Cass. S.U. n. 8077 del 2012, che ha, tra l’altro, affermato che l’atto di citazione per la revoca di rimesse in conto corrente bancario non è affetto da nullità per vizio del petitum se l’attore ha identificato una somma minima o un importo complessivo ed ha chiesto la revoca di tutte le rimesse affluite, non essendo necessaria, per l’individuazione della domanda, l’indicazione di ciascuna singola rimessa revocabile).

4. I problemi interpretativi si sono invero registrati, proprio come registra l’ordinanza interlocutoria, sulla modalità di formulazione dell’eccezione di prescrizione da parte della banca, convenuta in ripetizione. Posto che, secondo la menzionata sentenza n. 24418 del 2010 di queste Sezioni Unite, la prescrizione del diritto alla restituzione ha decorrenza diversa a seconda del tipo di versamento effettuato -solutorio o ripristinatorio- si è, infatti, posta la questione se, nel formulare l’eccezione di prescrizione, la banca debba necessariamente indicare il termine iniziale del decorso della prescrizione, e cioè l’esistenza di singoli versamenti solutori, a partire dai quali l’inerzia del titolare del diritto può venire in rilievo, o se possa limitarsi ad opporre tale inerzia, spettando poi al giudice verificarne effettività e durata, in base alla norma in concreto applicabile. Al quesito sono state date soluzioni differenti, che di seguito vengono riassunte, senza pretesa di completezza.

4.1. Hanno aderito alla prima soluzione:

– Cass. n. 4518 del 2014, secondo cui i versamenti eseguiti in conto corrente hanno normalmente funzione ripristinatoria della provvista e non determinano uno spostamento patrimoniale dal solvens all’accipiens, rispondendo allo schema causale tipico del contratto, sicchè una diversa finalizzazione dei singoli versamenti (o di alcuni di essi) deve essere in concreto provata da parte di chi intende far decorrere la prescrizione da una data diversa e anteriore rispetto a quella della chiusura del conto (in quel caso, la banca non aveva mai dedotto né allegato tale diversa destinazione dei versamenti in deroga all’ordinaria utilizzazione dello strumento contrattuale);

– Cass n. 20933 del 2017, secondo cui la natura ripristinatoria delle rimesse è presunta: spetta dunque alla banca che eccepisce la prescrizione di allegare e di provare quali sono le rimesse che hanno, invece, avuto natura solutoria, con la conseguenza che, a fronte della formulazione generica dell’eccezione, indistintamente riferita a tutti i versamenti intervenuti sul conto in data anteriore al decennio decorrente a ritroso dalla data di proposizione della domanda, il giudice non può supplire all’omesso assolvimento di tale onere, individuando d’ufficio i versamenti solutori;

– Cass. n. 28819 del 2017 cit., secondo cui incombe sulla banca, quando eccepisce la prescrizione del credito, l’onere di far valere l’avvenuta effettuazione di rimesse solutorie in pendenza di rapporto, non essendo configurabile, in mancanza di tali versamenti, l’inerzia del creditore, che rappresenta il fatto costitutivo dell’eccezione;

– Cass. n. 17998 del 2018, secondo cui il fatto costitutivo dell’eccezione di prescrizione (ossia la finalizzazione del versamento da parte del correntista a una funzione diversa da quella ripristinatoria della provvista) deve essere allegato e provato dalla Banca, e pertanto l’eccezione di prescrizione non può considerarsi validamente proposta, quando non sono stati allegati i fatti che ne costituiscono il fondamento, sicchè “la prescrizione va fatta decorrere dalla chiusura del conto” (in quel caso neppure verificatasi);

– Cass. n. 18479 del 2018, che ha riaffermato il principio secondo cui la natura ripristinatoria delle rimesse deve presumersi, spettando, dunque, alla banca di indicare specificamente i versamenti solutori rispetto ai quali è intervenuta la prescrizione. In particolare, la sentenza ha aggiunto che il principio, secondo cui l’eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l’inerzia del titolare, senza che rilevi l’erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte, deve esser coniugato con quello secondo cui quando, come nella specie, si è in presenza di pluralità di rimesse affluite sul conto corrente, ognuna delle quali costituisce un distinto credito, è necessario che l’elemento costitutivo dell’eccezione sia specificato, dovendo il convenuto precisare, appunto, il momento iniziale dell’inerzia in relazione a ciascuno dei diritti azionati;

– Cass. n. 33320 del 2018, che ha ribadito esser onere della banca, che ha eccepito la prescrizione, fornire la prova della decorrenza e quindi della natura solutoria delle rimesse.

4.2. Hanno aderito alla seconda soluzione:

– Cass. n. 2308 del 2017, che ha ritenuto fondata, e così implicitamente ammissibile, l’eccezione di prescrizione formulata dall’istituto di credito, con riferimento alla richiesta di restituzione di tutte le rimesse, evidenziando che la Corte territoriale correttamente si è limitata ad accoglierla solo in parte, distinguendo, tramite l’ausilio del tecnico nominato, tra rimesse aventi funzione solutoria e rimesse aventi funzione ripristinatoria;

– Cass. n. 18581 del 2017 cit., secondo cui, in un quadro processuale definito dalla presenza degli estratti conto, non compete alla banca convenuta fornire specifica indicazione delle rimesse solutorie cui è applicabile la prescrizione, essendo tale incombente estraneo alla disciplina positiva dell’eccezione, che è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, e cioè l’inerzia del titolare, e manifestato la volontà di avvalersene. La decisione ha ritenuto, in particolare, che un’allegazione nel senso indicato non cessa di esser tale ove la parte interessata correli quell’inerzia anche ad atti (id est, versamenti ripristinatori) che non spieghino incidenza sul diritto fatto valere dell’attore, evidenziando che, così come, ai fini della valida proposizione della domanda di ripetizione, non si richiede che il correntista specifichi una ad una le rimesse, da lui eseguite, che, in quanto solutorie, si siano tradotte in pagamenti indebiti a norma dell’art. 2033 c.c, non si vede, in conseguenza, perché debba essere la banca, che eccepisca la prescrizione, ad essere gravata dell’onere di indicare i detti versamenti solutori (su cui la prescrizione possa, poi, in concreto operare);

– Cass. n. 4372 del 2018 cit., del medesimo tenore. Nel ribadire che l’eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, e cioè l’inerzia del titolare, e manifestato la volontà di avvalersene, specifica come la natura ripristinatoria o solutoria dei singoli versamenti emerga dagli estratti conto che il correntista, attore nell’azione di ripetizione, ha l’onere di produrre in giudizio. Riafferma che non sussistono ragioni per distinguere l’onere di allegazione del correntista da quello della banca, richiamando, al riguardo, la giurisprudenza di legittimità formatasi sull’azione revocatoria in tema di rimesse bancarie riferita alla disciplina anteriore alla riforma della legge fallimentare (di cui si è sopra dato conto al § 3.). La decisione conclude affermando che il carattere solutorio o ripristinatorio delle singole rimesse non incide sul contenuto dell’eccezione, che rimane lo stesso, indipendentemente dalla  natura  dei  singoli  versamenti: semplicemente, la distinzione concettuale esistente tra le diverse tipologie di versamento imporrà al giudice, anche con l’ausilio del consulente tecnico, di selezionare giuridicamente le rimesse che assumano concreta rilevanza ai fini della ripetizione dell’indebito e della prescrizione;

– Cass. n. 5571 del 2018, che, nel cassare la decisione d’appello che aveva ritenuto inammissibile l’eccezione di prescrizione, afferma, che per principio consolidato, l’eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l’inerzia del titolare, senza che rilevi l’erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte;

– Cass. n. 18144 del 2018, che ripercorre gli argomenti svolti dalle sentenze n. 18581 del 2017 e n. 4372 del 2018, rilevando che in un quadro processuale definito dagli estratti conto non compete alla banca convenuta fornire specifica indicazione delle rimesse solutorie cui è applicabile la prescrizione, e che, una volta che la parte convenuta abbia formulato l’eccezione di prescrizione, compete al giudice verificare quali rimesse, per essere ripristinatorie, siano irrilevanti ai fini della decorrenza della prescrizione nel corso del rapporto, non potendosi considerare quali pagamenti;

– Cass. n. 30885 del 2018, che, nel rigettare il motivo di ricorso del correntista, secondo cui la Corte del merito avrebbe eluso gli oneri delle parti attribuendo la ricerca ufficiosa del thema decidendum al CTU anziché alla parte, che aveva genericamente eccepito la prescrizione decennale dei presunti pagamenti indebiti, ha ricondotto la questione nell’ambito della qualificazione dei fatti rilevati e riepilogati in chiave ricostruttiva dal CTU, affermando che l’accertamento della natura dei versamenti era dipeso dalla condivisione da parte del giudice dell’affermazione svolta dal CTU, circa la mancanza di un’apposita convenzione di affidamento di credito bancario e l’esclusione della natura ripristinatoria dei versamenti con applicazione della prescrizione, solo, con riferimento ai “pagamenti” effettuati nel decennio anteriore alla domanda giudiziale;

– Cass. n. 2660 del 2019, che, nel ricostruire il modo in cui si atteggia l’onere della prova nei giudizi in esame, ha affermato che, nel formulare l’eccezione di prescrizione, l’istituto di credito ha l’onere di dedurre l’inerzia, il tempo del pagamento ed il tipo di prescrizione invocata, aggiungendo che l’eccezione è comunque validamente proposta, quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, e cioè l’inerzia del titolare, e manifestato la volontà di avvalersene.

4.3. Si colloca in una posizione intermedia Cass. n. 12977 del 2018, che l’ordinanza interlocutoria menziona tra quelle adesive alla prima soluzione. Tale sentenza condivide, in effetti, il presupposto da cui muovono quelle decisioni (che peraltro vengono richiamate), secondo cui, in costanza di rapporto, i versamenti eseguiti sul conto corrente hanno normalmente funzione ripristinatoria della provvista e non determinano uno spostamento patrimoniale dal solvens all’accipiens sicchè una diversa finalizzazione dei versamenti deve essere in concreto provata da parte di chi intende far decorrere la prescrizione, quale fondamento del fatto estintivo della pretesa azionata in giudizio ex adverso. La decisione conclude affermando che grava sulla banca, a fronte di un rapporto di conto corrente con apertura di credito, l’onere di allegare, ai fini dell’ammissibilità dell’eccezione di prescrizione -e poi di provare, ai fini della fondatezza dell’eccezione- non solo il mero decorso del tempo, ma anche l’ulteriore circostanza dell’avvenuto superamento, ad opera del cliente, del limite dell’affidamento. Tale attività di allegazione, per quanto “attenuata” nella relativa deduzione e, cioè, senza la necessità di un’allegazione analitica delle rimesse ritenute solutorie, deve, però, recare un grado di specificità tale da consentire alla controparte un adeguato esercizio di difesa sul punto, e, in mancanza, la relativa eccezione deve essere respinta, in quanto genericamente formulata (prima che infondata), non potendo il giudice supplire all’omesso assolvimento di tali oneri, individuando d’ufficio i versamenti solutori. Diversamente, in caso di conto non “affidato”, tutte le rimesse devono automaticamente reputarsi solutorie, con conseguente inesistenza di alcun onere in capo alla banca di individuarle specificamente.

5. Per la composizione del contrasto, il Collegio ritiene opportuno ricordare che, in generale, la nozione di allegazione “in senso proprio”, che è quella che qui rileva, si identifica con l’affermazione dei fatti processualmente rilevanti, posti a base dell’azione o dell’eccezione: essa individua i fatti costitutivi, impeditivi, modificativi o estintivi dei diritti fatti valere in giudizio, sinteticamente definiti come fatti principali (per distinguerli dai c.d. fatti secondari, dedotti in funzione di prova di quelli principali). E’, poi, necessario precisare che non rientra nell’ambito dell’onere di allegazione la qualificazione dei fatti allegati, che costituisce, invece, attività riservata al giudice, che, nel provvedere al riguardo, non è vincolato da quella eventualmente offerta dalle parti.

5.1. L’art. 163 n. 4 c.p.c. impone all’attore l’allegazione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, e ne sanziona con la nullità, ex art. 164, co 4, c.p.c., l’omessa esposizione. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la relativa indagine va compiuta caso per caso, tenuto conto che l’adempimento dell’onere di allegazione può mutare in relazione alle caratteristiche degli elementi costitutivi della domanda (cfr. SU n. 26242 del 2014 in tema di diritti autodeterminati ed eterodeterminati), e che l’incertezza dei fatti costitutivi della domanda deve essere vagliata in coerenza con la ragione ispiratrice della norma, che risiede, principalmente, nell’esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese, oltre che di offrire al giudice l’immediata contezza del thema decidendum (Cass. n. 11751 del 2013; n. 29241 del 2008). La giurisprudenza, sopra menzionata, in tema di allegazioni dovute dal correntista, che agisca in ripetizione di versamenti asseritamente indebiti, costituisce specifica applicazione di tale principio.

5.2. L’onere di allegazione del convenuto va distinto a seconda che si sia in presenza di eccezioni in senso stretto, o eccezioni in senso lato: nel primo caso, i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, possono esser introdotti nel processo solo dalla parte, mentre nel secondo sussiste il potere-dovere di rilievo da parte dell’Ufficio. Tale distinzione è stata posta in evidenza da queste Sezioni Unite, con la sentenza n. 1099 del 1998 (successivamente seguita dalla giurisprudenza di legittimità), che, nell’ambito della contestazione del convenuto, ha, appunto, differenziato il potere di allegazione da quello di rilevazione, nel senso che il primo compete esclusivamente alla parte e va esercitato nei tempi e nei modi previsti dal rito in concreto applicabile (soggiacendo, pertanto, alle relative preclusioni e decadenze), mentre il secondo compete alla parte (e soggiace perciò alle preclusioni previste per le attività di parte) solo nei casi in cui la manifestazione della volontà della parte sia strutturalmente prevista quale elemento integrativo della fattispecie difensiva (come nel caso di eccezioni corrispondenti alla titolarità di un’azione costitutiva), ovvero quando singole disposizioni espressamente prevedano come indispensabile l’iniziativa di parte, dovendosi, in ogni altro caso ritenere la rilevabilità d’ufficio dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi risultanti dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo e provati alla stregua della specifica disciplina processuale in concreto applicabile.

5.3. E’, quindi, necessario rimarcare che, pur nella loro indiscutibile connessione, l’onere di allegazione è concettualmente distinto dall’onere della prova, attenendo il primo alla delimitazione del thema decidendum mentre il secondo, attenendo alla verifica della fondatezza della domanda o dell’eccezione, costituisce per il giudice regola di definizione del processo. Non è ozioso, infatti, rilevare che l’aver assolto all’onere di allegazione non significa avere proposto una domanda o un’eccezione fondata, in quanto l’allegazione deve, poi, esser provata dalla parte cui, per legge, incombe il relativo onere, e le risultanze probatorie devono, infine, esser valutate, in fatto e in diritto, dal giudice.

6. Nello specifico tema della prescrizione estintiva, oggetto della presente disamina, queste Sezioni Unite, con la sentenza n. 10955 del 2002 -anch’essa menzionata nell’ordinanza interlocutoria- hanno chiarito che il relativo elemento costitutivo è rappresentato dall’inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, mentre la determinazione della durata di detta inerzia, necessaria per il verificarsi dell’effetto estintivo, si configura come una quaestio iuris concernente l’identificazione del diritto e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge. Ne consegue che la riserva alla parte del potere di sollevare l’eccezione -che, com’è noto, costituisce una tipica eccezione in senso stretto- implica che ad essa sia fatto onere soltanto di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare di quell’effetto, e non anche di indicare direttamente o indirettamente (cioè attraverso specifica menzione della durata dell’inerzia) le norme applicabili al caso di specie, l’identificazione delle quali spetta al giudice, che -previa attivazione del contraddittorio sulla relativa questione- potrà applicare una norma di previsione di un termine diverso. In particolare, analizzando la struttura nella fattispecie estintiva delineata dall’art. 2934 c.c. secondo cui “ogni diritto si estingue quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge”, la sentenza n. 10955 in esame, chiamata a dirimere il contrasto esistente circa la necessità che la parte che formuli tale eccezione debba o meno specificare il lasso di tempo a ciò necessario, è pervenuta alla esposta conclusione, evidenziando che l’identificazione della fattispecie estintiva cui corrisponde l’eccezione di prescrizione, va correttamente compiuta alla stregua del “fatto principale” e che tale fatto va individuato nell’inerzia del titolare; laddove il tempo è configurato soltanto come la dimensione del fatto principale, una circostanza ad esso inerente, che non ha valore costitutivo di un corrispondente tipo di prescrizione. Si è, pertanto, precisato che non esistono tanti tipi di prescrizione in relazione al tempo del suo maturarsi, e correlativamente, con l’indicazione di un termine o di un altro non si formula una nuova eccezione “fermo restando, in ogni caso, che l’eccezione stessa è correttamente formulata anche quando la parte siasi limitata ad invocare l’effetto estintivo dell’inerzia del titolare, senza alcuna indicazione espressa della durata a tal fine sufficiente”.

7. In linea con gli esposti principi in tema di onere di allegazione, in generale, e di onere di allegazione riferito alla specifica eccezione di prescrizione, la soluzione del contrasto va, dunque, risolta nel senso della non necessarietà dell’indicazione, da parte della banca, del dies a quo del decorso della prescrizione, secondo la giurisprudenza indicata al § 4.2. Deve, infatti, ribadirsi che l’elemento qualificante dell’eccezione di prescrizione è l’allegazione dell’inerzia del titolare del diritto, che costituisce, appunto, il fatto principale, nei sensi di cui si è detto, al quale la legge riconnette l’invocato effetto estintivo. Se ciò è vero, pare al Collegio che richiedere al convenuto, ai fini della valutazione di ammissibilità dell’eccezione, che tale inerzia sia “particolarmente connotata” in riferimento al termine iniziale della stessa (in tesi individuando e specificando diverse rimesse solutorie) comporti l’introduzione, sia pur indiretta, di una nuova tipizzazione delle diverse forme di prescrizione, che queste Sezioni Unite, nella condivisa pronuncia n. 10955 del 2002, hanno voluto espressamente escludere. Del resto, la giurisprudenza, che ha ritenuto necessaria l’indicazione delle rimesse solutorie, fa leva su di un argomento -e cioè la presunta natura ripristinatoria dei versamenti, secondo un andamento fisiologico del rapporto- che, riferendosi allo schema delle presunzioni, attiene al profilo probatorio (art. 2727 e segg. c.c.), che, come si è detto, va distinto dal profilo allegatorio, che è, appunto, quello rilevante ai fini dell’ammissibilità dell’eccezione.

Merita, ancora, condivisione la considerazione che esalta la simmetria che, in base a tale ricostruzione, viene richiesta alle parti ai fini della validità della domanda di ripetizione e dell’ammissibilità dell’eccezione di prescrizione: il correntista, come si è esposto al § 3., potrà limitarsi ad indicare l’esistenza di versamenti indebiti e chiederne la restituzione in riferimento ad un dato conto e ad un tempo determinato, e la Banca, dal canto suo, potrà limitarsi ad allegare l’inerzia dell’attore in ripetizione, e dichiarare di volerne profittare. Resta da aggiungere che il problema della specifica indicazione delle rimesse solutorie non viene eliminato, ma semplicemente si sposta dal piano delle allegazioni a quello della prova, sicché il giudice valuterà la fondatezza delle contrapposte tesi al lume del riparto dell’onere probatorio, se del caso avvalendosi di una consulenza tecnica a carattere percipiente.

8. A soluzione del contrasto, va, in conclusione, posto il seguente principio di diritto: “l’onere di allegazione gravante sull’istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l’eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l’azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da un apertura di credito, è soddisfatto con l’affermazione dell’inerzia del titolare del diritto, e la dichiarazione di volerne profittare, senza che sia anche necessaria l’indicazione di specifiche rimesse solutorie”.

9. Procedendo, quindi, allo scrutinio dei motivi, il primo, con cui la Società ricorrente ha denunciato la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2938, 2697 e 2727 c.c., per esser stata ritenuta ammissibile l’eccezione di prescrizione formulata ex adverso, nonostante fosse genericamente riferita a tutti i versamenti eseguiti, senza alcuna indicazione delle rimesse solutorie, va, in conseguenza rigettato.

9.1. La tesi propugnata dalla ricorrente si fonda, infatti sull’orientamento, che è stato qui disatteso, che afferma inammissibile l’eccezione di prescrizione della Banca, che ometta di indicare le rimesse solutorie. Va, ancora, rilevato che gli argomenti trattati dalla ricorrente nella seconda memoria del 13 maggio 2019 e svolti, anche, in sede di discussione -relativi alla necessità di accertare la copertura del conto con riferimento al saldo disponibile e non anche al saldo contabile o al saldo per valuta- sono estranei al dibattito processuale: di tale tema d’indagine, infatti, non vi è traccia in seno al ricorso, che, senza nulla dedurre circa il criterio di riconoscimento dei versamenti solutori e della relativa data, si è limitato a criticare, nei sensi di cui si è detto, la formulazione dell’eccezione avversaria. 9.2. Peraltro, anche per tale verso, la questione potrebbe rilevare ai fini della fondatezza dell’eccezione di prescrizione (in tesi, da riferire all’epoca di effettiva esecuzione di incassi ed erogazioni e da provare mediante opportuna produzione documentale), ma nulla sposterebbe in termini di onere di allegazione dell’eccezione stessa, oggetto della censura.

10. Col secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2697 c.c., per non esser stato considerato idoneo atto interruttivo della prescrizione la prodotta missiva del 29.5.2005 annoverata tra gli allegati della perizia contabile, di determinazione del saldo, a firma della dott. S. V. In particolare, la ricorrente afferma che, in base a tale missiva, il periodo non prescritto retroagisce di circa un anno, rispetto al periodo considerato dal CTU e fatto proprio dalla Corte territoriale.

10.1. Il motivo è inammissibile. Il tema dell’apprezzamento di un atto interruttivo della prescrizione è stato affrontato da queste Sezioni Unite, con la sentenza n. 15661 del 2005, che, richiamata la precedente pronuncia n. 1099 del 1998, sopra citata al § 5.2., hanno affermato il principio secondo cui l’eccezione di interruzione della prescrizione integra un’eccezione in senso lato e, pertanto, può essere rilevata d’ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti. Con la successiva ordinanza n. 10531 del 2013 è stato, inoltre, chiarito che il rilievo d’ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati ex actis, in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione.

10.2. Alla stregua di tali condivisi principi, ed al di là dell’eccepita carenza di autosufficienza del motivo, la questione della valutazione in termini di idoneo atto interruttivo della prescrizione si risolve non nel supposto malgoverno della disposizione dell’art. 2697 c.c., in tema di riparto dell’onere della prova, ma, direttamente, nell’erroneo o, al limite, nel mancato apprezzamento del contenuto di tale missiva. La critica attiene dunque o ad una valutazione di merito, qui insindacabile, circa il mancato riconoscimento degli effetti della missiva nei termini sperati, implicito nell’individuazione di un termine diverso, o nella totale mancata considerazione della missiva stessa. Ma, anche in tale secondo senso, il motivo che svolge una violazione di legge, non è formulato ammissibilmente, potendo al più esser dedotta, ma ciò non è stato fatto, la violazione del numero 5 dell’art. 360, comma 1, che, secondo parte della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 16812 del 2018; n. 19150 del 2016), consente di censurare il mancato esame di un documento, quando abbia determinato l’omissione della motivazione su un punto decisivo della controversia.

11. Con il terzo motivo, la ricorrente deduce la violazione dell’art. 2033 c.c., per esser gli interessi legali stati fatti decorrere dalla domanda invece che dai precedenti atti di costituzione in mora. In proposito, la ricorrente afferma di aver depositato, oltre che la missiva citata nel precedente motivo, anche due raccomandate a.r. del 9.3.2006, riferite ai due c/c, con le quali aveva richiesto la restituzione di importi, specificamente indicati, per ciascuno di essi, e sostiene che, secondo una pregevole giurisprudenza, che supera il tradizionale indirizzo, la disposizione di cui all’art. 2033 c.c., secondo cui chi ha ricevuto in buona fede un pagamento indebito è tenuto a restituire i frutti e gli interessi dal giorno della domanda, va interpretata nel senso di domanda amministrativa di messa in mora e non di domanda giudiziale

11.1. Contrariamente a quanto eccepito dalla Banca, il motivo è ammissibile. La Società non aveva, infatti, l’onere di contestare con l’appello la mancata considerazione di dette raccomandate, da parte del CTU, essendo stata soccombente in prime cure sulla questione pregiudiziale della legittimazione; né la censura può dirsi generica, in quanto contiene un sintetico resoconto del contenuto di tali missive, la specifica indicazione del luogo in cui ne è avvenuta la produzione – pure nuovamente depositate insieme al ricorso-, in osservanza dei precetti di cui all’art. 366, n. 6, e 369, co 2, n. 4, c.p.c. (Cass. SU n. 22726 del 2011); peraltro, come riferisce il ricorrente ed è riconosciuto ex adverso (cfr. memoria in vista dell’adunanza del 18.6.2018), il computo a ritroso del CTU, recepito dalla Corte del merito, muove da un atto di costituzione in mora, interruttivo della prescrizione, del 15.5.2006, mentre gli interessi sono stati riconosciuti a decorrere dalla domanda giudiziale del 16.6.2006, talché la questione di diritto, posta con la censura, andrebbe, comunque, affrontata.

11.2. Il motivo è anche fondato. Queste le ragioni.

11.3. Come rammenta la Società, secondo la giurisprudenza tradizionale e maggioritaria (tra le tante, Cass. 3912 del 2018; n. 10161 del 2016; n. 9934 del 2016; n. 4436 del 2014; n. 17558 del 2006; n. 4745 del 2005; n. 1581 del 2004; n. 11969 del 1992), nella ripetizione dell’indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., il debito dell’accipiens, che non sia in mala fede, produce interessi solo a seguito della proposizione dell’apposita domanda giudiziale, non essendo sufficiente un qualsiasi atto di costituzione in mora, e ciò in quanto all’indebito si ritiene applicabile la tutela prevista per il possessore in buona fede in senso soggettivo dell’art. 1148 c.c., a norma del quale questi è obbligato a restituire i frutti soltanto della domanda giudiziale, secondo il principio per il quale gli effetti della sentenza retroagiscono al momento della proposizione della domanda. Si è anche posto in evidenza che, pur avendo ad oggetto una somma di danaro liquida ed esigibile, l’art. 2033 c.c. è, perciò, norma parzialmente derogatoria rispetto sia all’art. 1282 c.c. che all’art. 1224 c.c.

11.4. Queste Sezioni Unite hanno affrontato il tema della decorrenza degli interessi in ipotesi di ripetizione d’indebito, con la sentenza n. 7269 del 1994, in tema di domanda restitutoria di somme indebitamente versate per contributi assicurativi dal datore di lavoro all’I.N.P.S. Dopo aver ricordato lo stato della giurisprudenza di legittimità, nei sensi appena esposti, la decisione ha evidenziato che in materia previdenziale, in forza della specialità della normativa, la domanda giudiziale deve esser preceduta dalla domanda amministrativa (che costituisce una condizione di proponibilità della prima), ed ha concluso affermando che gli interessi decorrono non già dalla domanda giudiziale ma dalla precedente domanda amministrativa, che non può esser considerata come una mera richiesta di restituzione -avendo caratteristiche del tutto analoghe alla domanda giudiziale sia per la certezza del dies a quo sia per l’idoneità a rendere consapevole l’accipiens dell’indebito nel quale versa- e tenuto conto che, un’interpretazione restrittiva del termine “domanda” nel senso tecnico-giuridico di domanda giudiziale determinerebbe conseguenze pregiudizievoli per i diritti del solvens e quindi dubbi di legittimità costituzionale della citata norma in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Con le successive sentenze n. 5624 del 2009 e n. 14886 del 2009, rese in ipotesi di condanna alla restituzione di somme di denaro versate in esecuzione di un accordo sull’indennità di espropriazione, divenuto inefficace in seguito all’interruzione del procedimento ablativo, queste Sezioni Unite hanno ritenuto, con la prima, costituire jus receptum l’affermazione secondo cui il termine “domanda” contenuto nell’art. 2033 c.c. si riferisce alla domanda giudiziale,

sicchè gli interessi (compensativi) decorrono “dal momento della domanda giudiziale (e mai comunque da quello della messa in mora), salva la dimostrazione della mala fede dell’accipiens”; e, con la seconda, si sono limitate a dare seguito all’orientamento sopra esposto, richiamandolo espressamente. 11.5. Il fondamento dell’obbligo dell’accipiens in buona fede di corrispondere gli interessi, ricostruito in riferimento ai principi in tema di possesso, è stato sconfessato con la sentenza n. 7526 del 2011, citata dalla ricorrente. Tale decisione ha posto in evidenza che la formula letterale dell’art. 2033 c.c. riconosce all’attore in ripetizione il diritto agli interessi dalla “domanda” senza alcuna connotazione e che la sua qualificazione in termini di “domanda giudiziale” si basa su di un fondamento storico non più corrispondente all’attuale sistema del codice civile: il codice del 1865 includeva la restituzione dell’indebito (riprendendo l’art. 1377 del codice francese) nella sezione dei quasi contratti e disciplinava, all’art. 1147 c.c., il solo caso della ricezione in mala fede facendo decorrere gli interessi “dal giorno del pagamento”, mentre, per l’ipotesi, in quel codice non prevista, della ricezione in buona fede, l’accipiens veniva considerato non già come debitore per la restituzione ma come possessore della somma altrui, con conseguente suo obbligo di restituzione dei frutti pervenutigli “dopo la domanda giudiziale” (art. 703 c.c. del 1865, corrispondente all’attuale art. 1148 c.c.). E ciò non perché la domanda giudiziale faceva venir meno lo stato di buona fede (la mala fede sopravvenuta non nuoceva al possessore), ma in virtù del principio secondo cui la durata del processo non può danneggiare la parte vittoriosa. L’attuale disciplina codicistica, prosegue la decisione in esame, ha inserito l’istituto della ripetizione dell’indebito nel libro delle obbligazioni, sicché l’incongruenza circa il fondamento legale della decorrenza degli interessi (la cui natura si afferma non chiaramente definita) va superata portando la materia per intero nel diritto delle obbligazioni, e cioè intendendo la “domanda” di cui all’art. 2033 come atto di costituzione in mora, anche stragiudiziale (art. 1219, co 1 c.c.).

A tale principio, pure di sfuggita affermato con la sentenza n. 16657 del 2014, si è dichiaratamente riferita la sentenza n. 22852 del 2015, in tema di applicabilità dei principi dell’indebito in ipotesi di pagamento dell’indennità di espropriazione concordata, e della successiva revoca della dichiarazione di pubblica utilità per ragioni di pubblico interesse. Tale decisione, richiamate le menzionate sentenze Cass. S.U. n. 5624 e n. 14886 del 2009 (trattandosi della medesima questione), ha, infatti, ritenuto che, in tema di ripetizione d’indebito oggettivo, l’espressione “domanda” di cui all’art. 2033 c.c. non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora, ai sensi dell’art. 1219 c.c., dovendosi considerare l’accipiens (in buona fede) quale debitore e non come possessore, con conseguente applicazione dei principi generali in materia di obbligazioni e non di quelli relativi alla tutela del possesso ex art. 1148 c.c. Agli argomenti svolti nella precedente decisione n. 7526 del 2011, la sentenza ne ha aggiunto uno letterale, a dimostrazione della diversità della disciplina del possesso rispetto a quella delle obbligazioni, ed un altro desunto dalla comparazione giuridica con l’ordinamento tedesco.

12. Il Collegio ritiene di aderire a tale seconda esegesi dell’art. 2033 c.c. Oltre al superamento delle ragioni storiche sopra esposte (per la specifica previsione della spettanza degli interessi in ipotesi d’indebito oggettivo ricevuto in buona fede), idonee a dar conto della genesi della considerazione dell’accipiens come possessore piuttosto che come debitore, onde escludere la correttezza della tesi che sovrappone dette situazioni giuridiche milita, anzitutto, il dato normativo.

12.1. L’art. 2033 c.c. stabilisce, infatti, che chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto agli interessi “dal giorno della domanda”, laddove l’art. 1148 c.c. dispone che il possessore in buona fede fa suoi i frutti naturali separati e i frutti civili “fino al giorno della domanda giudiziale”. La circostanza che la domanda -indicata quale dies a quo della decorrenza degli interessi dovuti dall’accipiens in buona fede- non sia ulteriormente connotata in termini di “giudiziale” non è fatto in sé neutro e consente, già in prima battuta, di affermare che, riferendosi alla “domanda”, il legislatore non abbia voluto unicamente riferirsi alla notificazione dell’atto con cui si inizia un giudizio, come invece ha fatto, a proposito dell’interruzione della prescrizione, nel primo comma dell’art. 2943 (che al secondo menziona la “domanda proposta nel corso di un giudizio”). Del resto, con la sentenza n. 8491 del 2011, queste Sezioni Unite, nell’affermare che il termine “ricorso” contenuto nell’art. 1137 c.c. (nel testo antecedente la modifica di cui all’art. 15 della L. n. 220 del 2012) non vale ad identificare la forma che deve assumere l’atto introduttivo dei giudizi d’impugnativa delle delibere condominiali, hanno già evidenziato che il riferimento a nozioni processuali che, come nella specie, sia inserito in un contesto normativo – il codice civile – destinato alla configurazione dei diritti e all’apprestamento delle relative azioni sotto il profilo sostanziale, può avere carattere generico.

12.2. Da un punto di vista sistematico, va, poi, rilevato che il possessore, in virtù dell’apparenza di verità che è data al suo titolo dalla buona fede (che si presume), non cessa di esser tale né diventa mero detentore per il solo fatto che un terzo rivendichi il bene, seppure con una richiesta formale, in tesi analoga a quella idonea alla costituzione in mora: gli effetti della sentenza retroagiscono, infatti, alla “domanda giudiziale”, di cui parla l’art. 1148 c.c., non perché la relativa proposizione produca l’effetto della costituzione in mora, ma perché lo status di possessore in buona fede e la connessa tutela possono cessare solo con la sentenza che accolga la rivendica, mentre, com’è noto, i tempi del processo non possono gravare sulla parte rimasta vittoriosa. In caso d’indebito oggettivo, invece, il legislatore, come affermato da accorta dottrina, non si preoccupa di qualificare la situazione che lo determina, e non prende neppure posizione sul problema se il pagamento non dovuto trasferisca la proprietà della cosa pagata oppure ne trasferisca il solo possesso: si limita più semplicemente a prendere atto che manca un presupposto legale affinché la prestazione corrisposta possa esser mantenuta, e concede alla parte che ha effettuato il pagamento il diritto di riprendersi quanto pagato. Il principio ha avuto l’avallo di queste Sezioni Unite (n. 14828 del 2012), che hanno affermato che qualora venga acclarata la mancanza di una causa adquirendi, ed in qualsiasi calcio in cui venga meno il vincolo originariamente esistente, l’azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del titolo invalido è quella di ripetizione di indebito oggettivo.

12.3. Il Collegio ritiene, pertanto, di dover superare la propria giurisprudenza, che, nelle decisioni del 2009, ha fatto proprio l’indirizzo tradizionale qualificandolo come jus receptum, ma senza alcuna specifica argomentazione, mentre con la decisione del 1994 ha mostrato un’apertura, sia pur settoriale e riferita al valore della domanda amministrativa nelle cause previdenziali, e di dover affermare che i principi che governano l’indebito devono individuarsi solo in quelli che regolano le obbligazioni, nel cui ambito l’istituto trova, appunto, la sua sedes materiae. Il che comporta che, in base ai principi generali, l’obbligo della corresponsione degli interessi da parte dell’accipiens in buona fede, quale debitore dell’indebito percepito)  può decorrere da data antecedente a quella dell’instaurazione del giudizio, ove sia stata preceduta da uno specifico atto di costituzione in mora, dovendo il termine “domanda” di cui all’art. 2033 c.c. esser inteso come riferito non esclusivamente alla domanda giudiziale ma, anche, 0,gli atti stragiudiziali di cui all’art. 1219 c.c. Il regime della disposizione in esame, che si riferisce, comunque, ad una domanda per il sorgere del debito per interessi consente, sotto altro profilo, di confermare che l’art. 2033 c.c. è norma parzialmente derogatoria rispetto all’art. 1282 c.c., costituendo eccezione -che la disposizione in esame, appunto, ammette- al principio secondo cui i crediti liquidi ed esigibili di una somma di danaro producono interessi (corrispettivi) di pieno diritto, e ciò in ragione del fatto che la legge considera legittima l’utilizzazione del denaro da parte dell’accipiens in buona fede prima della “domanda” nel senso qui specificato.

12.4. Va, in conclusione, affermato il seguente principio di diritto: “Ai fini del decorso degli interessi in ipotesi di ripetizione d’indebito oggettivo, il termine “domanda”, di cui all’art. 2033 c.c., non va inteso come riferito esclusivamente alla domanda giudiziale ma comprende, anche, gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora, ai sensi dell’art. 1219 c.c.”

13. La sentenza va dunque, cassata con rinvio, per i necessari accertamenti, restando in conseguenza assorbito quarto motivo, con cui si è censurata la statuizione di compensazione delle spese, per la ritenuta reciproca soccombenza. Il giudice del rinvio, che si designa nella Corte d’Appello di Lecce in diversa composizione, provvederà, anche, a regolare le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il primo motivo, inammissibile il secondo, accoglie il terzo, assorbito il quarto, cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Lecce in diversa composizione.

Così deciso in Roma il 21 maggio 2019.

Il sovraindebitamento nel nuovo codice della crisi e dell’insolvenza

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Aggiornato al D.lgs. n.14 del 12 gennaio 2019

GIULIANA GIANNA

ISBN 978-88-32149-20-3

Pag. 83

Prezzo €15,00 (iva compresa)


L’esigenza di una disciplina in grado di contenere l’impatto economico e sociale del sovraindebitamento ha contribuito, negli ultimi anni, ad accelerare l’iter di riforma del diritto fallimentare superando la tradizionale distinzione tra l’insolvenza dell’imprenditore e l’insolvenza del debitore comune.
L’Italia ha provveduto, con grande ritardo, all’introduzione di una normativa volta alla gestione dell’insolvenza del c.d. debitore civile rispetto alle discipline legislative ad hoc elaborate in altri ordinamenti giuridici sia di Civil Law sia di Common Law.

Capitolo 1. La composizione della crisi da sovraindebitamento nella Legge 3/20129
1.1 Condizioni di ammissibilità alle procedure
1.2 I soggetti legittimati ad accedere alle procedure di composizione della crisi
1.3 I presupposti oggettivi
1.4 Le condizioni ostative
1.5 Il piano del consumatore
1.6 L’accordo con i creditori
1.7 La liquidazione del patrimonio
1.8 Il ruolo dell’Organismo di composizione della crisi
1.8.a Le fasi delle procedure di composizione della crisi
1.9 Il procedimento di omologazione del Giudice
1.10 Gli effetti dell’omologazione
1.11 Le impugnazioni
Capitolo 2. Il nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza
2.1 La riforma della materia dell’insolvenza e delle procedure concorsuali
2.2 La nuova definizione di “sovraindebitamento” e “consumatore”
2.3 Ambito di applicazione delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento
2.4 Le procedure familiari
2.5 Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (ex piano del consumatore)
2.6 Il concordato minore (ex accordo con i creditori)
2.7 La liquidazione controllata (ex liquidazione del patrimonio)
2.8 La procedura di ristrutturazione dei debiti
2.9 Presentazione della domanda e attività dell’O.C.C.
2.10 Condizioni soggettive ostative
2.11 Omologazione, esecuzione e revoca

GIULIANA GIANNA
avvocato civilista e amministrativista, curatore fallimentare, Gestore della Crisi iscritto nell’elenco del Ministero della Giustizia presso l’O.C.C. n.181 istituito dal Comune di Modica, iscritto nell’elenco regionale (Regione Sicilia) dei Commissari Liquidatori e dei Commissari Straordinari.