Pacchetto sconto 30% Webinar- LA RIFORMA CARTABIA NEL CODICE CIVILE-NEL DIRITTO DI FAMIGLIA-NELLA VOLONTARIA GIURISDIZIONE

È stata presentata la richiesta di accreditamento per la formazione continua al Consiglio Nazionale Forense

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RELATORI:

Prof. Avv. Michele Angelo Lupoi
Avvocato del Foro di Bologna, si occupa di diritto civile, diritto di famiglia e controversie transnazionali. Professore ordinario di Diritto processuale civile del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Bologna. Insegna Diritto processuale civile presso il Campus di Ravenna e Diritto processuale dell’impresa e European Judicial Cooperation a Bologna. Coordinatore del Corso di studi magistrale della Scuola di Giurisprudenza dell’Università di Bologna, Campus di Ravenna. Relatore a numerosi convegni e seminari in Italia e all’estero. Fa parte del Comitato di redazione della Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, è editor dell’International Journal of Procedural Law. Si occupa di tematiche “internazional-processualiste”, in particolare per quanto riguarda i regolamenti europei in ambito processuale. Nell’ambito del diritto interno, si è occupato, tra l’altro, di procedimento di separazione e divorzio, di procedimento sommario di cognizione e degli aspetti processuali dei trust. Ha scritto, tra l’altro, una monografia sui “Conflitti transnazionali di giurisdizioni”, Milano, 2002 ed una dal titolo “Tra flessibilità e semplificazione. Un embrione di case management all’italiana”, Bologna, 2018. Ha pubblicato articoli, saggi e volumi in materia di diritto di famiglia, diritto fallimentare, diritto processuale civile, diritto processuale internazionale. Per Revelino Editore ha pubblicato “La responsabilità genitoriale dopo il Regolamento (UE) n.1111/2019”.

Avv. Valeria Cianciolo
Avvocato del Foro di Bologna. Componente della Commissione Studi Famiglia presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna. Ha collaborato alla Rivista digitale Questioni di Diritto di Famiglia – Ed. Maggioli, Direttore Scientifico Prof. Avv. Michele Angelo Lupoi. Autrice di numerosi articoli sul portale Persona e Danno diretto dal Prof. Paolo Cendon e su Diritto24 del Sole24Ore. Coautrice del Trattato “Le tutele legali nella crisi della famiglia” Michele Angelo Lupoi (a cura di), 2018, autrice della monografia “La donazione al minore e l’usufrutto legale”, 2018 e della monografia “La tutela del minore straniero non accompagnato”,2019. Associata ONDIF (Osservatorio sul diritto di famiglia). È membro della Redazione della Rivista Scientifica “Osservatorio sul diritto di famiglia. Diritto e processo”. Relatrice in diversi convegni sul tema della famiglia e dei minori e delle successioni.

Dott. Luigi Tinti
Notaio con sede di prima nomina in Bologna. Già Avvocato che si è occupato della redazione di contratti, statuti sociali, progetti di fusione e scissione e negozi in genere in materie di diritto successorio, civile, societario e volontaria giurisdizione. Autore di diverse pubblicazioni in riviste specializzate di diritto di famiglia, diritto civile e diritto commerciale per Maggioli Editore.

RELATRICE Avv. Valeria Cianciolo
RIFORMA CARTABIA: LE MODIFICHE AL CODICE CIVILE

15 maggio 2023 ore 15:00-17:00
Quota iscrizione per questo webinar € 29,00 (iva compresa)

RELATORI Avv. Valeria Cianciolo – Notaio Dott. Luigi Tinti
IL NUOVO RUOLO DEL NOTAIO NELLA VOLONTARIA GIURISDIZIONE DOPO LA RIFORMA CARTABIA

22 maggio 2023 ore 15:30-17:30
Quota iscrizione per questo webinar € 39,00 (iva compresa)

RELATORI Prof. Avv. Michele Angelo Lupoi – Avv. Valeria Cianciolo
IL NUOVO RITO DELLE FAMIGLIE DOPO LA RIFORMA CARTABIA

29 maggio 2023 ore 15:00-17:00
Quota iscrizione per questo webinar € 39,00 (iva compresa)

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Webinar-IL NUOVO RITO DELLE FAMIGLIE DOPO LA RIFORMA CARTABIA

È stata presentata la richiesta di accreditamento per la formazione continua al Consiglio Nazionale Forense

RELATORI:

Prof. Avv. Michele Angelo Lupoi
Avvocato del Foro di Bologna, si occupa di diritto civile, diritto di famiglia e controversie transnazionali. Professore ordinario di Diritto processuale civile del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Bologna. Insegna Diritto processuale civile presso il Campus di Ravenna e Diritto processuale dell’impresa e European Judicial Cooperation a Bologna. Coordinatore del Corso di studi magistrale della Scuola di Giurisprudenza dell’Università di Bologna, Campus di Ravenna. Relatore a numerosi convegni e seminari in Italia e all’estero. Fa parte del Comitato di redazione della Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, è editor dell’International Journal of Procedural Law. Si occupa di tematiche “internazional-processualiste”, in particolare per quanto riguarda i regolamenti europei in ambito processuale. Nell’ambito del diritto interno, si è occupato, tra l’altro, di procedimento di separazione e divorzio, di procedimento sommario di cognizione e degli aspetti processuali dei trust. Ha scritto, tra l’altro, una monografia sui “Conflitti transnazionali di giurisdizioni”, Milano, 2002 ed una dal titolo “Tra flessibilità e semplificazione. Un embrione di case management all’italiana”, Bologna, 2018. Ha pubblicato articoli, saggi e volumi in materia di diritto di famiglia, diritto fallimentare, diritto processuale civile, diritto processuale internazionale. Per Revelino Editore ha pubblicato “La responsabilità genitoriale dopo il Regolamento (UE) n.1111/2019”.

Avv. Valeria Cianciolo
Avvocato del Foro di Bologna. Componente della Commissione Studi Famiglia presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna. Ha collaborato alla Rivista digitale Questioni di Diritto di Famiglia – Ed. Maggioli, Direttore Scientifico Prof. Avv. Michele Angelo Lupoi. Autrice di numerosi articoli sul portale Persona e Danno diretto dal Prof. Paolo Cendon e su Diritto24 del Sole24Ore. Coautrice del Trattato “Le tutele legali nella crisi della famiglia” Michele Angelo Lupoi (a cura di), 2018, autrice della monografia “La donazione al minore e l’usufrutto legale”, 2018 e della monografia “La tutela del minore straniero non accompagnato”,2019. Associata ONDIF (Osservatorio sul diritto di famiglia). È membro della Redazione della Rivista Scientifica “Osservatorio sul diritto di famiglia. Diritto e processo”. Relatrice in diversi convegni sul tema della famiglia e dei minori e delle successioni.

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29 maggio 2023 – ore 15:00-17:00 (2 ore)

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  • Avvocati
  • Laureati in discipline giuridiche

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Programma

· Profili generali

· Gli atti introduttivi

· Le impugnazioni


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Webinar-IL NUOVO RUOLO DEL NOTAIO NELLA VOLONTARIA GIURISDIZIONE DOPO LA RIFORMA CARTABIA

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Dott. Luigi Tinti
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22 maggio 2023 – ore 15:30-17:30 (2 ore)

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Programma

L’analisi dell’art. 21 della Legge 10 ottobre 2022 n.149
• il potere autorizzatorio del Notaio e il reclamo
• Luci e ombre della disciplina


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Webinar-RIFORMA CARTABIA: LE MODIFICHE AL CODICE CIVILE

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Avv. Valeria Cianciolo
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15 maggio 2023 – ore 15:00-17:00 (2 ore)

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Programma

  • Si passano in rassegna sinteticamente, le modifiche operate dalla Riforma Carta al I
    libro del codice civile.
  • Lo scopo è quello di tracciare un fil rouge con le norme ora trasfuse nel codice di pro-
    cedura civile.

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Registrazione in streaming del Webinar-MOBBING: NOZIONE CASI ED ONERE DELLA PROVA

Prof. Avv. Rocchina Staiano

Avvocato, Docente in Diritto della Previdenza e delle Assicurazioni Sociali, presso l’Università di Teramo; Docente in d.lgs. 81/2008, presso l’Università Niccolò Cusano di Roma; Collaboratore della Cattedra di Diritto del Lavoro, prof. M. Martone, facoltà di Economia, La Sapienza Roma; Consigliera di parità effettiva della Provincia di Benevento; Docente in vari Corsi di formazione; Docente-formatore sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.M. 3 marzo 2013; Formatore mediatore autorizzato dal Ministero della Giustizia. Valutatore del Fondoprofessioni. Autrice di numerose pubblicazioni e di contributi in riviste anche telematiche.

si è svolto il 28 marzo 2023 – ore 14:30-18:30

DESTINATARI

  • Avvocati
  • Consulenti del lavoro
  • Laureati in discipline giuridiche ed economiche

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Euro 15,00+iva (€18,30 iva compresa)


Programma

Nozione, tipologie e tutele giuridiche
Definizione ed evoluzione giurisprudenziale
Conflitto lavorativo, mobbing e straining: differenze
Fattispecie mobbizzanti (dequalificazione, licenziamento, trasferimento illegittimo, dimissioni, reiterate sanzioni disciplinari, ecc…)
Tipologie
Differenza tra mobbing, straining e bossing
Art. 2087 c.c. e responsabilità
Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale
Normativa regionale, codici di condotta e ccnl.
Mobbing e dinamiche patologiche
Valutazione dello stress-mobbing correlato e mobbing
Licenziamenti e dimissioni: mobbing
Tipologie di discriminazione
Risarcimento del danno (danno biologico, morale, esistenziale, da perdita di chance)



e-book/Libro cartaceo LA CLAUSOLA CLAIMS MADE NELLE POLIZZE PER LA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE

I CONTRATTI
LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
L’EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE

Si può acquistare la versione e-book direttamente scaricabile dopo aver eseguito il pagamento, oppure la versione Libro Cartaceo, rilegato come tutti gli altri volumi cartacei di Revelino Editore, direttamente spedito all’indirizzo che si indica nell’ordine.

Prezzo E-Book €20,00 (iva compresa) ISBN 9788832149708 Pag. 85

Prezzo Libro cartaceo €26,00 (iva compresa) – sconto 5% € 24,70+spese di spedizione



Indice sommario

Prefazione

Capitolo 1. Definizione di clausola “claims made” di Leonardo Simonelli
1.1 La nascita della clausola claims made
1.2 Le tipologie di clausole
1.3 La natura delle clausole claims made al vaglio della giurisprudenza di legittimità: il sindacato di meritevolezza


Capitolo 2. Il modello della “claims made” e “loss occurrence” a confronto e i rapporti tra assicuratore e assicurato nel modello “claims made” di Leonardo Simonelli
2.1 Il modello della “claims made” e “loss occurrence” a confronto
2.2 I rapporti tra assicuratore e assicurato nel modello “claims made”
2.2.1 Gli obblighi informativi al momento della stipulazione del contratto
2.2.2 L’obbligo di denunciare il sinistro
2.2.3 Gli obblighi a carico dell’assicuratore


Capitolo 3. I contratti assicurativi nei quali è presente la clausola “claims made” di Nicola Bongiovanni e Massimo Fratton
3.1 Le polizze che assicurano i medici e le strutture sanitarie
3.2 Le polizze che assicurano gli avvocati
3.3 Le polizze che assicurano commercialisti e notai
3.4 Le polizze che assicurano i professionisti tecnici
3.5 Le polizze che assicurano gli amministratori di condominio
3.6 Le polizze D&O


Capitolo 4. Gli obblighi di trasparenza imposti alle compagnie e agli intermediari che offrono polizze con clausola “claims made” di Paolo Mariotti
4.1 La trasparenza e i suoi “rischi” per assicurati, imprese e intermediari
4.2 Gli obblighi informativi in presenza di polizza con una clausola claims made


Capitolo 5. La normativa e la giurisprudenza sulla clausola claims made di Paolo Mariotti

5.1 Premessa
5.2 La giurisprudenza sulla clausola claims made
5.3 La normativa sulla claims made


Capitolo 6. Le tre stagioni della clausola claims made: le incertezze applicative non sono ancora terminate di Paolo Mariotti
6.1 La “prima stagione” della clausola claims made: l’evoluzione giurisprudenziale dal 1990 al 2015 e il problema della sua vessatorietà
6.2 La “seconda stagione” (2016-2017): le Sezioni Unite n. 9140/2016 e il vaglio di meritevolezza
6.3 L’ultima stagione (Cass. SU, n. 22437/2018): dalla meritevolezza alla adeguatezza del contratto

Webinar-AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE: NUVOLE E SCHIARITE NEL CONFRONTO TRA MATEMATICA E DIRITTO

L’effetto del regime composto sul calcolo degli interessi e le due anime dell’anatocismo

È stata presentata la richiesta di accreditamento per la formazione continua al Consiglio Nazionale Forense

Introduce e modera: Dott. Domenico Provenzano
Giudice del Tribunale Ordinario di Massa Sezione Civile

RELATORI:

Prof. Antonio Annibali
Professore Ordinario di Matematica Finanziaria
Dott. Francesco Olivieri
Tecnico contabile, CTU del Tribunale di Roma
Avv. Nunzia Corini
Giudice Onorario del Tribunale di Cremona e difensore in materia di diritto bancario, relatrice in convegni, componente dell’Osservatorio Nazionale della giustizia civile, formatore onorario della SSM struttura territoriale di Brescia
Avv. Roberto Di Napoli
Difensore in controversie in materia di diritto bancario e diritto penale, autore e relatore in convegni. È componente del Comitato Scientifico della banca dati Diritto e Contenzioso Bancario

1° Parte 19 aprile 2023 – ore 10:00-13:00 (3 ore)

2° Parte 19 aprile 2023 – ore 14:00-17:00 (3 ore)

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DESTINATARI

  • Avvocati
  • Consulenti tecnici
  • Laureati in discipline giuridiche ed economiche

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SCONTO 25% FINO AL 14 APRILE 2023

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Programma

Prima parte Prof. A. Annibali – Dott. F. Olivieri
• Verifica del regime di capitalizzazione che governa il piano di ammortamento redatto dalla banca
• Attualizzazione delle singole differenze tra rate calcolate dalla banca e le corrispondenti rate ricalcolate in base al regime di capitalizzazione semplice
• Ricalcolo del nuovo TEG basato su una somma finanziata al netto dell’onere occulto rappresentato dalle somme delle differenze rate attualizzate
• Verifica del nuovo TEG con il tasso soglia ai fini del superamento del tasso soglia
• Usura ab origine e applicazione dell’art. 1815c.c.
• Usura ab origine e ricalcolo del piano di ammortamento in base al regime della capitalizzazione semplice a tassi BOT
RISPOSTE AI QUESITI

Seconda parte Avv. R. Di Napoli – Avv. N. Corini
• L’eccezione di usurarietà nei rapporti bancari alla luce dei principali provvedimenti normativi e
giurisprudenziali
• La rilevanza degli oneri derivanti dal regime di capitalizzazione degli interessi nel rapporto di mutuo o
finanziamento
• Nullità per indeterminatezza o indeterminabilità della clausola determinativa degli interessi?
RISPOSTE AI QUESITI


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Lo ius variandi ed il demansionamento alla luce del D.Lgs. 81/2015 (Jobs Act)

Dott. Alfredo Naselli (Funzionario Amministrativo Senior ASL Napoli 1 Centro)

L’oggetto del contratto di lavoro subordinato

Con la stipula del contratto di lavoro subordinato il lavoratore si impegna a mettere a disposizione il proprio lavoro intellettuale o manuale sotto la direzione ed alle dipendenze del datore di lavoro.

Lo stesso lavoratore si trova a dover esercitare delle mansioni specifiche di cui ha il diritto di essere reso edotto.

Il prima e dopo la riforma dell’articolo 2103 c.c.

Esse non sono altro che l’oggetto concreto del rapporto di lavoro e, prima della riforma dell’art. 2103 c.c. ad opera del Dlgs 81/2015, esse erano tassativamente quelle pattuite da contratto e non potevano essere modificate dal datore di lavoro se non in melius ovvero con mansioni equivalenti.

Alla luce, quindi, della anzidetta riforma c.d. Jobs Act, il novellato art. 2103 c.c. consente al datore di lavoro di modificare le mansioni del lavoratore durante lo svolgimento del rapporto di lavoro rispetto a quanto concordato al momento dell’assunzione (c.d. ius variandi) purché le mansioni a cui venga destinato siano comprese nel livello e nella categoria legale di appartenenza (c.d. mobilità orizzontale) ovvero siano mansioni superiori (c.d. mobilità verticale). 

L’introduzione del preciso riferimento al livello contrattuale e alla categoria per la validità del mutamento di mansioni, sebbene possa sembrare meno stringente rispetto alla normativa ante riforma che faceva riferimento ad un generico concetto di equivalenza, risulta invece essere molto più oggettivo come criterio in quanto meno soggetto alla speculazione interpretativa dottrinale e giurisprudenziale.

L’innovazione dello jobs act e lo ius variandi

Il punto più innovativo segnato dal Jobs Act in materia di ius variandi è dato dal fatto che oggi è consentito al datore di lavoro di poter adibire il lavoratore anche a mansioni inferiori (c.d. demansionamento) rispetto a quelle pattuite in sede di assunzione.

Purché queste rientrino nella medesima categoria legale e siano giustificate con i motivi di riorganizzazione aziendale ovvero previsti dai CCNL (c.d. patti di declassamento) ovvero ancora siano frutto di un accordo consensuale tra le parti per soddisfare l’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione (c.d. mobilità verso il basso consensuale).

Il precedente dettato normativo conteneva, invece, il divieto assoluto di demansionamento e la nullità di ogni patto contrario.

Variazioni delle mansioni

Era stata la giurisprudenza, con una interpretazione più a larghe maglie, a favorirne una razionalizzazione rendendo possibile, pur considerandolo come extrema ratio, in caso di esigenze straordinarie e sopravvenute il passaggio a mansioni inferiori come consentito dalla normativa vigente.

In ogni caso la variazione di mansioni ad un livello inferiore deve essere comunicata dal datore di lavoro in forma scritta a pena di nullità e, laddove necessario, il dipendente deve essere formato allo svolgimento delle stesse continuando comunque a mantenere lo stesso livello di inquadramento e lo stesso trattamento retributivo in godimento.

Il livello di inquadramento

In altri termini, il dipendente conserva la permanenza nel livello di inquadramento e agli stessi emolumenti economici che gli spettavano con la precedente mansione con un’unica eccezione: non devono essere mantenuti gli elementi retributivi strettamente collegati alle mansioni svolte in precedenza. (es.: l’indennità legate alla specifica mansione).

La riforma dell’art.2103 c.c., così come delineata, grazie alla sua estrema oggettività, è andata a mitigare l’utilizzo illegittimo dello ius variandi, facendo diminuire i casi in cui il demansionamento fosse arbitrario ed illegittimo.

Come si difende il lavoratore

Ciononostante, il lavoratore che ravvisi profili di illegittimità, ha la facoltà di ricorrere al tribunale ovvero dimettersi per giusta causa, laddove l’assegnazione di mansioni inferiori rappresenti un ostacolo alla prosecuzione del rapporto di lavoro.

Risarcimento del danno per demansionamento

Nei casi più gravi, quando il demansionamento arrechi pregiudizio al lavoratore (es. la lesione della dignità) è prevista, inoltre, la possibilità di chiedere il risarcimento dei danni.

Tuttavia, come chiarito dalla Cassazione (Cass. civ. Sez. lavoro, Sent, n. 13484/2018): “nel demansionamento non è configurabile un danno risarcibile in re ipsa,[../..] L’oggettiva consistenza del pregiudizio derivante dal demansionamento (e il nesso causale) va, perciò, provato, dal lavoratore che ne domandi il risarcimento, anche attraverso presunzioni.”.

Tuttavia, è possibile per il giudice determinare il quantum del risarcimento in via equitativa parametrandolo alla retribuzione mensile (o a una sua percentuale) moltiplicata per il numero di mesi di demansionamento.

E ciò poiché la qualità e quantità dell’esperienza lavorativa pregressa, la tipologia di professionalità, la durata del demansionamento e l’esito finale della dequalificazione sono stati considerati elementi sufficienti affinché il giudice possa, in via presuntiva, desumere l’esistenza di una lesione e quantificare il danno patito dal lavoratore (cfr. Cass. sentenza n. 23432 del 17 novembre 2016).

Decorrenza del risarcimento del danno

Infine, appare opportuno precisare che con l’ordinanza n. 31558 del 04.11.2021, la Cassazione stabilisce che il diritto al risarcimento dei danni per demansionamento decorre, non da quando il lavoratore contesta al datore la nuova collocazione in azienda, ma dal momento in cui il dipendente è adibito alle nuove e inferiori mansioni, in quanto è da quel momento che il nocumento ricade in capo al lavoratore.

Instaurazione del rapporto di lavoro: arricchimento dell’obbligo di informativa per lavoratori e collaboratori

Dott. Alfredo Naselli (Funzionario Amministrativo Senior ASL Napoli 1 Centro)

Premessa

In Italia, dal 13 Agosto 2022, data dell’entrata in vigore del D.Lgs.27 giugno 2022, n. 104 (G.U. n. 176 del 29 luglio 2022) è stata recepita la Direttiva (UE) 2019/11521relativa alle condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili.

La norma si basa sulle disposizioni relative ai diritti minimi e alle informazioni da fornire ai lavoratori circa le condizioni di lavoro, in un’ottica rivolta ai nuovi sviluppi demografici, alla digitalizzazione ed alle nuove forme di lavoro.

Obiettivi principali delle nuove regole, che sostituiscono integralmente quelle contenute nel D.Lgs.152/1997, sono quelli di migliorare:

1) l’accesso dei lavoratori alle informazioni concernenti le loro condizioni di lavoro;

2) la condizioni di lavoro di tutti i lavoratori, con particolare riferimento alle tipologie di lavoro non standard;

3) il rispetto delle norme in materia di condizioni di lavoro, mediante un rafforzamento delle misure di tutela;

4) la trasparenza nel mercato del lavoro, evitando però di imporre oneri eccessivi alle imprese di qualsiasi dimensione.

Le disposizioni contenute nel D.Lgs.104/2022 si applicheranno a tutti i rapporti di lavoro già posti in essere alla data del 1° agosto 2022 ed a quelli che verranno attivati in data successiva e riguardano tutti i rapporti di lavoro dipendente, di qualsiasi tipologia, nonché quelli di collaborazione sia genuini che quelli etero/organizzati, quelli occasionali (ex voucher), compresi i rapporti lavorativi dei marittimi, del settore pesca e degli addetti ai servizi domestici, salvo le esclusioni indicate caso per caso.

Al contempo, invece, sono esclusi dalla disciplina del D. Lgs.104/2022 i seguenti tipi di rapporti:

– lavoro autonomo;

– lavoro nell’ambito sportivo;

– agenzia e rappresentanza commerciale;

– collaborazione prestati nell’impresa del datore di lavoro dal coniuge, dai parenti e dagli affini non oltre il terzo grado, che siano con lui conviventi;

– quelli caratterizzati da un tempo di lavoro predeterminato ed effettivo di durata pari o inferiore a una media di 3 ore a settimana in un periodo di riferimento di 4 settimane consecutive.

Le novità più rilevanti rispetto all’assetto precedente in vigore dal 1997:

– è stato arricchito l’elenco delle informazioni che attualmente il datore di lavoro già fornisce al lavoratore;

– è stata regolamentata la tempistica ed i mezzi con cui le informazioni devono essere comunicate al lavoratore; si estende l’adempimento informativo, per quanto compatibile con la natura e la tipologia del rapporto di lavoro, anche al committente di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa nonché alle prestazioni di lavoro occasionale tramite piattaforma informatica INPS.

Anche alcune discipline particolari come quelle riguardanti il lavoro intermittente, la somministrazione, il lavoro occasionale (ex voucher) o quello tramite piattaformasono stateoggetto di modifica al fine di adeguarsi alle nuove regole.

Le informazioni al lavoratore sono:

– identità delle parti, compresi, elemento di novità, gli eventuali “codatori”;

– il luogo di lavoro che, se variabile, va esplicitato compresa l’ipotesi (novità) in cui il lavoratore sia libero di stabilirlo (come nello smart working);

– la sede o il domicilio del datore di lavoro;

– l’inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore o, in alternativa, le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro;

– la data di inizio del rapporto di lavoro;

– la tipologia di rapporto di lavoro, e la relativa durata prevista in caso di rapporti a termine;

– l’identità delle imprese utilizzatrici, se nota, nella somministrazione (novità);

– la durata del periodo di prova, se previsto;

– il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, se prevista (novità);

– la durata del congedo per ferie, nonché (novità) degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore o, se ciò non può essere indicato all’atto dell’informazione, le modalità di determinazione e di fruizione degli stessi;

– la procedura (novità), la forma e i termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore;

– l’importo iniziale della retribuzione o comunque il compenso e i relativi elementi costitutivi, con l’indicazione del periodo e delle modalità di pagamento;

– il contratto collettivo, anche aziendale, applicato al rapporto di lavoro, con l’indicazione delle parti che lo hanno sottoscritto (novità);

– gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso (assicurazioni; fondi pensione ecc.) (novità).

Per quanto concerne la parte relativa all’orario di lavoro, oggi le informazioni diventano molto più articolate in base ai diversi regimi di orario a differenza della disciplina previgente secondo la quale bastava indicare la relativa fascia oraria della prestazione.

Il D.Lgs.104/2022 fa si che si specifichi la programmazione dell’orario normale di lavoro e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario ed alla sua retribuzione, nonché le eventuali condizioni per i cambiamenti di turnoe se il contratto di lavoro prevede un’organizzazione dell’orario di lavoro in tutto o in gran parte prevedibile (per quest’ultimo aspetto rinviamo all’articolo successivo).

Utilizzo di sistemi di valutazione automatica

La novità assoluta è rappresentata dall’art. 1-bis inserito nel corpo del D.Lgs.152/1997, che contempla l’ipotesi in cui, dall’assunzione, all’assegnazione di mansioni al recesso, il datore di lavoro/committente utilizza sistemi di monitoraggio automatizzati basati su un programma software che, incrociando dati, esprime determinate valutazioni.

In questo ambito, pertanto, il datore di lavoro o committente nell’informativa generale, è tenuto ad esplicitare al prestatore le seguenti notizie:

– gli aspetti del rapporto di lavoro sui quali incide l’utilizzo di tali sistemi;

– gli scopi, le finalità, la logica ed il funzionamento dei sistemi in questione;

– le categorie di dati e i parametri principali utilizzati per programmare o addestrare i sistemi stessi inclusi i meccanismi di valutazione delle prestazioni;

– le misure di controllo adottate per le decisioni automatizzate, gli eventuali processi di correzione e il responsabile del sistema di gestione della qualità;

– il livello di accuratezza, robustezza e cybersicurezza dei sistemi nonché le metriche utilizzate per misurare tali parametri, e gli impatti potenzialmente discriminatori delle metriche stesse.

Distacco all’estero

Nel riformulare la norma del D.Lgs. 152/1997, cambia poco rispetto a prima, fatta eccezione per due nuove informazioni che il datore di lavoro è tenuto a fornire ai lavoratori (sono esclusi marittimi e pescatori) che distacca temporaneamente all’estero anche per meno di 30 giornate (limite precedente):

– la retribuzione cui ha diritto il lavoratore conformemente al diritto applicabile dello Stato membro ospitante, in base alle più recenti norme sulla parità di trattamento tra distaccato e lavoratori in forza presso il distaccatario estero nell’ambito di una prestazione di servizi internazionali;

– l’indirizzo del sito internet istituzionale dello Stato membro ospitante il lavoratore distaccato in cui sono pubblicate le informazioni sul distacco applicate in quello stato a cui il datore distaccante deve adeguarsi.

Quando il distacco supera le 4 settimane consecutive il datore di lavoro deve integrare l’informativa con l’indicazione delle modifiche intervenute al contratto di lavoro.

Modifiche contrattuali

È confermato l’obbligo di comunicare in forma scritta al lavoratore o collaboratore dopo l’instaurazione del rapporto, ogni modifica che non derivi dalla legge o dal contratto collettivo.

Ciò che cambia sono le tempistiche, in quanto la comunicazione va fatta non più entro un mese ma dal giorno successivo a quello in cui le modifiche hanno avuto effetto.

Congedo obbligatorio di paternità e equiparazione tra dipendenti pubblici e privati

Dott. Alfredo Naselli (Funzionario Amministrativo Senior ASL Napoli 1 Centro)

Congedo parentale obbligatorio: fine disparità di trattamento tra dipendente pubblico e privato

Con l’entrata in vigore del decreto legislativo 105/2022 (Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2022) è stata sancita la fine della disparità di trattamento tra dipendenti pubblici e privati iniziata nel 2012 ad opera della legge n. 92 che ha introdotto il congedo obbligatorio in favore dei padri privati.

Tale equiparazione tanto attesa si realizza con la modifica del testo unico sulla maternità e paternità che rende strutturale la misura fino ad oggi garantita ed ampliata di anno in anno, dalle diverse leggi di Bilancio.

Il congedo di paternità

Il congedo di paternità obbligatorio di dieci giorni sarà fruibile anche dai padri dipendenti pubblici ed è garantito dall’articolo 1, comma 2, del Dlgs 105/2022.

Tale decreto specifica che, nell’ottica della piena equiparazione dei diritti alla genitorialità e all’assistenza, i congedi, i permessi e gli altri istituti oggetto del decreto, salvo che non sia diversamente specificato, sono direttamente applicabili anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Come si fruisce del congedo

L’articolo 27-bis, inserito nel Dlgs 151/2001 dall’articolo 2, comma 1, lettera c) del Dlgs 105/2022, prevede per il padre lavoratore (privato e pubblico quindi) il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzarsi anche in via non continuativa.

Il congedo è fruibile dai due mesi precedenti la data presunta del parto, e quindi anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice, ed entro i cinque mesi successivi la data del parto.

Tale congedo spetta al padre adottivo o affidatario, spetta in caso di morte perinatale del figlio ed in caso di parto plurimo, il congedo è raddoppiato (20 giorni lavorativi).

Congedo di paternità alternativo

In aggiunta a tutto ciò vi è da specificare che, tale congedo spetta anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell’articolo 28 del Dlgs 151/2001, rinominato congedo di paternità alternativo.

Per meglio distinguerlo dal congedo obbligatorio: l’uno alternativo ad un congedo di maternità non goduto dalla madre, l’altro, quello di nuova introduzione per i padri dipendenti pubblici, aggiuntivo rispetto al congedo di maternità della madre.

La comunicazione al datore di lavoro

Il padre deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo obbligatorio, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva.

La forma scritta della comunicazione può essere sostituita dall’utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e gestione delle assenze.

Congedo retribuito

Il congedo obbligatorio è retribuito con un’indennità pari al 100% della retribuzione, deve essere computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, è utile ai fini della tredicesima e delle ferie e va considerata come attività lavorativa ai fini della progressione di carriera.

Da ultimo, non va goduto contemporaneamente alle ferie o ad altre tipologie di assenze eventualmente spettanti alla lavoratrice madre ad altro titolo.

Webinar-LICENZIAMENTO INDIVIDUALE E DIMISSIONI

Sono stati riconosciuti 6 crediti formativi per la formazione continua dal Consiglio Nazionale Forense

Prof. Avv. Rocchina Staiano

Avvocato, Docente in Diritto della Previdenza e delle Assicurazioni Sociali, presso l’Università di Teramo; Docente in d.lgs. 81/2008, presso l’Università Niccolò Cusano di Roma; Collaboratore della Cattedra di Diritto del Lavoro, prof. M. Martone, facoltà di Economia, La Sapienza Roma; Consigliera di parità effettiva della Provincia di Benevento; Docente in vari Corsi di formazione; Docente-formatore sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.M. 3 marzo 2013; Formatore mediatore autorizzato dal Ministero della Giustizia. Valutatore del Fondoprofessioni. Autrice di numerose pubblicazioni e di contributi in riviste anche telematiche.

1° Parte 26 aprile 2023 – ore 14:30-17:30 (3 ore)

2° Parte 27 aprile 2023 – ore 14:30-17:30 (3 ore)

DESTINATARI

  • Avvocati
  • Consulenti del lavoro
  • Laureati in discipline giuridiche ed economiche

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Euro 81,80+iva (€99,80 iva compresa)

Euro 40,90+iva (€49,90 iva compresa)

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Programma

Dimissioni e licenziamento: differenze
Impugnativa del licenziamento
Tentativo obbligatorio di conciliazione per licenziamento per giustificato motivo oggettivo
Tutela giudiziaria
Revoca del licenziamento
Licenziamento per giusta causa,
Licenziamento giustificato motivo,
Licenziamento discriminatorio,
Licenziamento disciplinare,
Licenziamento nullo,
Licenziamento ad nutum.
Regime sanzionatorio del licenziamento e d.lgs. 23/2015:
Contratto a tutele crescente;
Licenziamento nelle piccole e medie imprese;
Licenziamento nelle organizzazioni di tendenza;
Revoca del licenziamento;
Procedura di conciliazione;
Sentenze della Corte Costituzionale


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Webinar-CERTIFICAZIONE DI PARITÀ : COME OTTENERLA

È stata presentata la richiesta di accreditamento per la formazione continua al Consiglio Nazionale Forense

Prof. Avv. Rocchina Staiano

Avvocato, Docente in Diritto della Previdenza e delle Assicurazioni Sociali, presso l’Università di Teramo; Docente in d.lgs. 81/2008, presso l’Università Niccolò Cusano di Roma; Collaboratore della Cattedra di Diritto del Lavoro, prof. M. Martone, facoltà di Economia, La Sapienza Roma; Consigliera di parità effettiva della Provincia di Benevento; Docente in vari Corsi di formazione; Docente-formatore sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.M. 3 marzo 2013; Formatore mediatore autorizzato dal Ministero della Giustizia. Valutatore del Fondoprofessioni. Autrice di numerose pubblicazioni e di contributi in riviste anche telematiche.

– Dott.ssa Ornella Petillo

Esperta e Formatrice senior di politiche di genere e welfare aziendale – Laurea in Scienze Politiche – Master in Progettazione e formazione lavoro conseguita presso l’Università Cattolica di Piacenza. Autrice di diversi articoli e pubblicazioni. Relatrice nelle commissioni lavoro-giustizia Camera e Senato di numerose audizioni sulle tematiche di genere.
Coordina dal 2006 per O.S. Dipartimento Welfare, Pari Opportunità e Terzo Settore. È stata: Componente della segreteria tecnica del Sottosegretario di Stato –Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. (2018/2019). Coordinatrice per il Ministero del lavoro della 10° edizione dell’Accademia Internazionale Ess (Economia sociale e solidale) dell’ILO nel Centro internazionale di Formazione di Torino (giugno 2019). Consiglierà di Parità e Componente del Comitato di Parità presso il Ministero del lavoro (2000 – 2010).

16 marzo 2023 – ore 14:30-18:30

DESTINATARI

  • Avvocati
  • Consulenti del lavoro
  • Laureati in discipline giuridiche ed economiche

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Programma

Certificazione di parità: principi generali – riferimenti legislativi

  • Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)
  • Certificazione UNI EN ISO 26000 Guida alla responsabilità sociale – UNI ISO 30415, Gestione delle risorse umane – Diversità e inclusione
  • Strategia quinquennale per la parità di genere 2021-2026
  • Legge n. 162/2021
  • Legge n. 234/2021
  • Nozione e ratio della certificazione di parità
  • Rapporto sulla distribuzione di genere
  • Fondo per il sostegno della parità salariale di genere
  • Fondo per le attività di formazione propedeutiche all’ottenimento della certificazione della parità di genere
  • Vantaggi

Come ottenere la certificazione?

  • Prassi di riferimento UNI/PDR 125 – Linee guida sul sistema di gestione parità di genere
  • Analisi dei KPI di riferimento nelle 6 aree per la parità di genere:
    • Cultura e strategia
    • Governo
    • Processi HR
    • Opportunità di crescita in azienda neutrali per genere
    • Equità remunerativa per genere
    • Tutela della genitorialità e conciliazione vita-lavoro

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In presenza – PROCEDURE, SOLUZIONI E RESPONSABILITÀ NELLA CRISI D’IMPRESA

Attività formativa accreditata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia con 3 Crediti Formativi

Dott. Avv. Massimiliano Castagna

Avvocato, Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti.
Svolge attività di consulente tecnico in sede giudiziale, in materia civile, penale, societaria, e concorsuale in genere. Relatore in convegni per la formazione professionale. Ha pubblicato libri e articoli su riviste. L’ultima pubblicazione è il Codice della crisi d’impresa commentato (2023)

REGGIO EMILIA 3 marzo 2023 – ore 14:30-17:30

Sala Formazione-Libreria Ariosto P.zza della Vittoria n.1/h Reggio Emilia


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Euro 70,00+iva (€85,40 iva compresa) nella quota è compreso il Codice della crisi d’impresa commentato (prezzo di copertina €43,00)

Programma

Gli adeguati assetti organizzativi

I doveri dell’organo di controllo nella gestione della crisi

La negoziazione della crisi ed il ruolo dell’esperto

Gli strumenti per la risoluzione della crisi d’impresa

La crisi da sovraindebitamento

La liquidazione giudiziale

La liquidazione controllata

L’esdebitazione

RISPOSTA AI QUESITI



WEBINAR – LE SOLUZIONI PER LE CONTROVERSIE NELLE SUCCESSIONI E DIVISIONI EREDITARIE

È stata presentata la richiesta di accreditamento per la formazione continua al Consiglio Nazionale Forense

Avv. Enrico Sirotti Gaudenzi- Dott.ssa Mirca Zavatta

23 dicembre 2022 – ore 15:30-18:30


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Euro 40,90+iva (€49,90 iva compresa)


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Programma

Le successioni ereditarie

Le divisioni ereditarie e immobiliari


La procedura giudiziaria in caso di mancato accordo tra le parti


Rischi e conseguenze


Gli strumenti applicabili per la soluzione delle controversie


La mediazione ex d.lgs. 28/2010


Casi pratici svolti in mediazione


Aspetti e peculiarità della procedura di mediazione nei casi in oggetto


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WEBINAR – ONERI PROBATORI NELLA CESSIONE DEI CREDITI BANCARI

È stata presentata la richiesta di accreditamento per la formazione continua al Consiglio Nazionale Forense

Avv. Luigi Quintieri – Dott. Domenico Provenzano – Prof.ssa Elena Quarta

12 dicembre 2022 – ore 15:30-18:30


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Euro 65,57 +iva (€80,00 iva compresa)
PER LE ISCRIZIONI ENTRO IL 15 NOVEMBRE 2022
Euro 32,78+iva (€40,00 iva compresa)


Programma

Legittimazione processuale e legittimazione ad agire
Domanda giudiziale, esercizio del diritto d’azione e titolarità del diritto sostanziale
La cartolarizzazione dei crediti in Italia e la legge n. 130/99
La disciplina degli Organi Comunitari
Le procure notarili e il contratto di cessione
L’estratto della Gazzetta Ufficiale
L’iscrizione della società nell’elenco ex art. 106 del T.u.b.
Le fideiussioni nelle cessioni dei crediti
Valore probatorio dell’estratto certificato ex art. 50 T.u.b., per il cessionario
Annotazione nei registri immobiliari del trasferimento dell’obbligazione