Il danno da nascita indesiderata

Tra la Legge n.194/1978 ( Interruzione volontaria della gravidanza)
e la Legge n.40/2004 ( Procreazione medicalmente assistita)

PAOLO VINCI IRENE VINCI

ISBN 978-88-32149-21-0

Pag. 58

Prezzo €15,00 (iva compresa)



L’interruzione volontaria di gravidanza, il danno da nascita indesiderata, la procreazione medicalmente assistita, rappresentano temi intorno ai quali il dibattito è sempre stato – ed è tuttora – assai acceso.

Questo volume analizza, tramite un percorso giurisprudenziale, le divergenze interpretative riguardo al riconoscimento del danno da nascita indesiderata.

Si effettua un esame dettagliato della giurisprudenza riguardante l’interruzione volontaria della gravidanza in raffronto con quella di riferimento per la procreazione medicalmente assistita.

PAOLO VINCI In seguito all’abilitazione professionale, nel 1983 fonda l’omonimo studio legale, dedito all’approfondimento di tutte le tematiche inerenti al diritto assicurativo e alla responsabilità professionale medica. Presta assistenza legale in favore di numerose Compagnie di Assicurazione ed Aziende Ospedaliere, di molte delle quali riveste altresì la carica di componente dei Comitati Etici e dei Comitati Valutazione Sinistri. Autore di numerose pubblicazioni sulle principali riviste giuridiche nazionali, nel 2008 è nominato dal Senato Accademico dell’Università Bicocca di Milano docente in materia di diritto sanitario e civile per il Corso riservato agli iscritti alla Scuola di Specialità in Chirurgia Orale. Docente presso il Master MaRS (Management della Responsabilità Sanitaria) dell’Università Statale di Milano e presso il Master di II Livello “Dermatologia Medica, Chirurgica ed Estetica di interesse Legale e Forense” della Università degli Studi Guglielmo Marconi di Roma, dal 2015 è altresì nominato docente presso l’Università Unimeier, Università, Medicina Integrata Economia e Ricerca, di Milano, ove dal febbraio 2017 ricopre anche il ruolo di Direttore del Dipartimento Assistenza Vittime della Strada e della Malasanità nell’ambito del Progetto “Centro di supporto alle vittime di reato“.

IRENE VINCI Dopo il diploma di maturità classica con la votazione di 100/100, ha conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore riportando la votazione di 110/110 con una tesi in Diritto del Lavoro della Comunità Europea. Dopo la laurea, ha maturato un’esperienza triennale presso uno studio notarile dove ha lavorato nel settore immobiliare. Superato l’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione forense nel settembre 2011 ed iscrittasi al relativo Albo professionale del Foro di Milano da quel momento in avanti si è dedicata solo all’attività di avvocato. Nel 2012 fonda lo Studio Associato Avv. Irene Vinci & Associati. Nel corso dell’anno accademico 2013/2014 ha conseguito il diploma di master di II livello in Management della Responsabilità Sanitaria, specializzandosi nel settore della responsabilità sanitaria, che rappresenta l’ambito principale – sebbene non unico – nel quale si concentra la sua attività, sia dal punto di vista civile che dal punto di vista penale. Dal 2017 è socia dello studio legale “Avv. Paolo Vinci & Associati”, con il quale collabora dal 2011. È anche autore di pubblicazioni giuridiche.

La nuova legittima difesa dopo la riforma

Con una pratica tabella di raffronto tra vecchia e nuova normativa

ISBN 978-88-32149-13-5

Pag. 90

Prezzo €20,00


Questo volume vuole mettere in luce le principali problematiche correlate alla scriminante della legittima difesa che sono sempre state al centro di numerosi dibattiti ed oggetto di analisi da parte della dottrina e della giurisprudenza. Oltre a questa principale tematica, viene esaminato il concetto di proporzionalità tra offesa e difesa, così come concepito a seguito delle riforme che hanno interessato la legittima difesa, soffermandosi sull’eccesso colposo e sulla legittima difesa in ambito domiciliare. Gli autori, inoltre, offrono un’analisi delle principali riforme apportate nel corso degli anni e delle conseguenze che queste hanno apportato sull’applicazione della scriminante. Con una pratica TABELLA di raffronto tra vecchia e nuova normativa si evidenziano in carattere neretto le novità introdotte dalla riforma.


Enrico Sirotti Gaudenzi Avvocato, si occupa prevalentemente di diritto penale con particolare attenzione per i reati tributari e di diritto civile con particolare attenzione alle transazioni bancarie, alla mediazione nel credito con gli istituti bancari esteri e alla tutela nel credito. Docente di materie giuridiche presso l’Istituto regionale di studi giuridici del Lazio A.C. Jemolo, nonché formatore accreditato dal ministero della Giustizia in materia di mediazione. Autore di numerose opere giuridiche e di pregevoli testi in materia bancaria e creditizia, e relatore in convegni in materia di tutela del credito, diritto finanziario e strumenti alternativi alla giustizia ordinaria.

Cristina Paolini Avvocato, ha maturato esperienze nell’ambito del recupero crediti e nella contrattualistica. Si occupa prevalentemente di diritto civile con particolare attenzione per il diritto di famiglia. È mediatore civile e commerciale ai sensi della normativa dettata dal D.Lgs. 28/2010. Collabora stabilmente con lo studio legale Sirotti Gaudenzi presso le sedi di Cesena e Milano.

Privacy e GDPR Conoscere le regole e applicarle

blank

I PRINCIPI

I PROTAGONISTI DEL REGOLAMENTO


Dal fallimento al nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza dopo il D.Lgs. 14/2019

blank

Guida all’applicazione

ISBN 978-88-32149-16-6

Pag. 144

€ 23,00

Nicola GrazianoMagistrato del Tribunale di Napoli con funzioni di Giudice delegato ai fallimenti

Tommaso NigroDottore Commercialista ed Esperto Contabile in Salerno e Milano. Curatore e Consulente Tecnico del Tribunale, specializzato in materia fallimentare e della crisi di impresa


Il testo, aggiornato alla recente disciplina del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n.14 (pubblicato in G.U. 14 febbraio 2019, n.38), analizza le novità che modificano le procedure da attivare nell’ambito della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Si illustrano quali sono i nuovi professionisti della crisi di impresa e gli organismi deputati al controllo, nonché le misure di allerta, i soggetti interessati alla nuova procedura e la novità degli indicatori della crisi.


Struttura

Capitolo 1 Il nuovo codice della crisi di impresa e dell’insolvenza – Le disposizioni generali

Capitolo 2 Le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi

Capitolo 3 Le procedure di regolazione della crisi, la nuova competenza dei Tribunali e la novità di un’unica domanda di accesso

Capitolo 4 Il primo fascio di strumenti alternativi alla liquidazione giudiziale: gli accordi in esecuzione di piani attestati e gli accordi di ristrutturazione dei debiti

Capitolo 5 Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento

Capitolo 6 Il più noto strumento nelle procedure di composizione della crisi ed insolvenza: il concordato preventivo

Capitolo 7 Quel che doveva essere l’essenza della riforma e non è stato: la procedura di liquidazione giudiziale

Dal fallimento al nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza dopo il D.Lgs. 14/2019

blank

Guida all’applicazione

Aggiornato al
D.Lgs. 12-1-2019, n.14
(G.U. n.38 del 14-02-2019)

Nicola Graziano
Magistrato del Tribunale di Napoli con funzioni di Giudice delegato ai fallimenti
Tommaso Nigro
Dottore Commercialista ed Esperto Contabile in Salerno e Milano. Curatore e Consulente Tecnico del Tribunale, specializzato in materia fallimentare e della crisi di impresa

ISBN 978-88-32149-17-3
Pag.152
Prezzo € 15,00 (iva compresa)

Il testo, aggiornato alla recente disciplina del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n.14 (pubblicato in G.U. 14 febbraio 2019, n.38), analizza le novità che modificano le procedure da attivare nell’ambito della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Si illustrano gli argomenti riguardanti i nuovi professionisti della crisi di impresa e gli organismi deputati al controllo, nonché le misure di allerta, i soggetti interessati alla nuova procedura e le novità degli indicatori della crisi.
STRUTTURA
Capitolo 1 Il nuovo codice della crisi di impresa e dell’insolvenza – Le disposizioni generali
Capitolo 2 Le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi
Capitolo 3 Le procedure di regolazione della crisi, la nuova competenza dei Tribunali e la novità di un’unica domanda di accesso
Capitolo 4 Il primo fascio di strumenti alternativi alla liquidazione giudiziale: gli accordi in esecuzione di piani attestati e gli accordi di ristrutturazione dei debiti
Capitolo 5 Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento
Capitolo 6 Il più noto strumento nelle procedure di composizione della crisi ed insolvenza: il concordato preventivo
Capitolo 7 Quel che doveva essere l’essenza della riforma e non è stato: la procedura di liquidazione giudiziale

La nuova legittima difesa dopo la riforma -CON TABELLA DI RAFFRONTO DELLA NORMATIVA-

blank

ISBN 978-88-32149-14-2
La legittima difesa dopo la riforma
Enrico Sirotti Gaudenzi Cristina Paolini
Pagine 92
€ 15,00 (iva compresa)

La presente opera vuole mettere in luce, in modo sintetico, le principali problematiche correlate alla scriminante della legittima difesa che sono sempre state al centro di numerosi dibattiti ed oggetto di analisi da parte della dottrina e della giurisprudenza. Oltre a questa principale tematica, viene esaminato il concetto di proporzionalità tra offesa e difesa, così come concepito a seguito delle riforme che hanno interessato la legittima difesa, soffermandosi sull’eccesso colposo e sulla legittima difesa in ambito domiciliare. Gli autori, inoltre, offrono un’analisi delle principali riforme apportate nel corso degli anni e delle conseguenze che queste hanno apportato sull’applicazione della scriminante: viene trattata, infatti, la riforma approvata nel 2006 e le recenti ed ultime “ Modifiche al codice penale ed altre disposizione in materia di legittima difesa ” approvate dal Parlamento in questi giorni. Il capitolo primo offre una sintetica analisi della nuova riforma e della disciplina “ ante ” riforma; il secondo capitolo si sofferma sugli istituti oggetto di riforma; il terzo analizza l’ iter
della recente riforma approvata dal Parlamento e le modifiche apportate da quest’ultima; l’ultimo capitolo, infine, offre spunti di riflessione sul sistema penale a seguito delle modifiche introdotte e sulle problematiche relative alla legittima difesa domiciliare ed al concetto di minorata difesa.

INDICE SOMMARIO

blank
blank

Le contestazioni invalidanti i contratti di mutuo

blank

Vizi nella pattuizione e nel piano di rimborso alla francese

Con le formule annotate

Atto di citazione e Ricorso di opposizione all’esecuzione

Roberto Di Napoli Daniele Rossi

ISBN 978-88-32149-15-9

Pag. 174

€23,00 (iva compresa) sconto -5% €21,85 + spese di spedizione


Accedi alla versione LIBRO DIGITALE sulla piattaforma 

blank

 per avere la normativa e la giurisprudenza direttamente collegata nel testo. Per 12 mesi dall’attivazione avrai la disponibilità dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale e il relativo commento autorale.


Questo volume, con le formule compilate (Atto di citazione e Ricorso di opposizione all’esecuzione), vuole essere uno strumento di ausilio per individuare i principali vizi che inficiano il contratto di mutuo avvalendosi anche della più recente giurisprudenza che si è espressa in modo favorevole o contraria all’utente. Si analizza in particolare la divergenza tra tasso indicato e quello applicato nel piano di ammortamento alla “francese”. Ci si sofferma anche, sul confronto dell’onerosità del piano a rata costante (c.d. francese) e del piano uniforme (c.d. italiano).

Capitolo 1. Inquadramento giuridico e perfezionamento del contratto di mutuo

1.1 Natura giuridica del contratto di mutuo

1.2 Collegamento negoziale ed apparente perfezionamento del contratto di mutuo nei rapporti bancari

1.3 Contratto di mutuo nella disciplina del credito fondiario

1.4 L’inefficacia originaria del titolo e gli effetti per i creditori intervenuti

Capitolo 2. Classificazione delle forme di restituzione della somma mutuata e caratteristiche delle modalità di ammortamento

Capitolo 3. Confronto dell’onerosità del piano a rata costante (c.d. francese) e del piano uniforme (c.d. italiano)

Capitolo 4. Divergenza tra tasso indicato e quello applicato nel contratto di finanziamento – Piano di ammortamento alla “francese” – Fenomeno anatocistico

4.1 Divergenza tra tasso indicato e quello applicato nel contratto di mutuo

4.2 Regolamentazione del fenomeno anatocistico nel contratto di mutuo

4.3 Piano di ammortamento alla “francese” nel contratto di finanziamento. Indeterminatezza del tasso di interesse ed anatocismo degli interessi. Differenti onerosità economiche nel regime di capitalizzazione semplice e composta

ISBN 978-88-32149-15-9

Quota 100-D.L. 4/2019 Le nuove disposizioni per accedere alla pensione

blank

ISBN 978-88-32149-128
D.L.4/2019 (28 gennaio 2019) Le nuove disposizioni per accedere alla pensione
Ornella Petillo (a cura di) con i contributi di Fiovo Bitti – Rocchina Staiano – Ornella Petillo
Pagine 44
€ 15,00 (iva compresa)

ATTENZIONE il prodotto è acquistabile solo da PC o da TABLET

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2019, è stato pubblicato il Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019, con le disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.
L’opera con taglio prettamente operativo illustra quali sono le novità per accedere alla pensione. In particolare chi sono i beneficiari e quali sono i requisiti necessari per fare richiesta della pensione.

Capitolo 1. D.L. 28 gennaio 2019, n. 4: principi generali
1.1 Contenuto
1.2 Le novità pensionistiche
Capitolo 2. Quota 100
2.1 Contenuto
2.2 Beneficiari
2.3 Requisiti
2.3 Redditi da lavoro
2.4 Decorrenze
2.5 Presentazione della domanda
Capitolo 3. Pensione anticipata
3.1 Contenuto
3.2 Beneficiari
3.3 Requisiti
3.4 Presentazione della domanda
Capitolo 4. Opzione donna
4.1 Contenuto
4.2 Beneficiari
4.3 Requisiti
4.4 Decorrenza
4.5 Presentazione della domanda
Capitolo 5. Pensione anticipata per i lavoratori c.d.precoci
5.1 Contenuto
5.2 Beneficiari
5.3 Requisiti
5.4 Decorrenza
5.5 Presentazione della domanda
Capitolo 6. APE sociale
6.1 Contenuto
6.2 Beneficiari
6.3 Requisiti
6.4 Presentazione della domanda
6.5 Sintesi delle novità in materia pensionistica
6.5 FAQ

Banca Dati – Diritto e Contenzioso Bancario- DCB-

blank

La prima Banca Dati dotata di un motore con intelligenza artificiale che comprende “il sintagma”.

Con GIURISPRUDENZA di legittimità e di merito
ABF e ACF, NORMATIVA speciale con evoluzione temporale
TESTO UNICO BANCARIO commentato
CODICE CIVILE commentato
CODICE PROCEDURA CIVILE commentato
CODICE PENALE commentato
CODICE PROCEDURA PENALE commentato



Contenuti sempre aggiornati

  • Le news: i casi arbitrali e giurisprudenziali, le tematiche di diritto bancario, le informazioni di settore, le nuove disposizioni legislative
  • Le guide: una sintetica illustrazione delle varie tipologie giuridico-contrattuali delle attività e dei servizi bancari con l’esame della casistica del contendere in ambito arbitrale e con le omogenee o contrastanti posizioni della giurisprudenza
  • Gli approfondimenti giuridici con cui vengono affrontate le tematiche bancarie per approfondirne le caratteristiche e le relative responsabilità
  • La giurisprudenza di legittimità e di merito
  • La raccolta delle decisioni degli Arbitri (ABF, ACF, Ombudsman, etc.)
  • I modelli o formulari per effettuare le richieste e/o i reclami verso gli Istituti di credito e finanziari ovvero presentare i ricorsi agli Arbitri/ Conciliatori bancari e finanziari
  • La normativa nazionale primaria di settore in multivigenza (leggi e codici)
  • La normativa nazionale secondaria (delibere del CICR – comitato interministeriale del Credito e Risparmio)
  • La regolamentazione della Banca d’Italia

PROVA 3 GIORNI CLICCA QUI

Funzionalità esclusive

  • Caricamento e salvataggio dei documenti personali dell’utente (in formato DOC, DOCX, RTF, ODT, TXT, HTML e PDF) con l’analisi dei suoi contenuti e delle correlazioni con gli altri documenti pubblicati nella piattaforma
blank
  • Classificazione ed organizzazione personalizzata dei contenuti con possibilità di assegnare parole chiave personali a tutti i documenti pubblicati sulla piattaforma
blank
  • Correlazioni dinamiche: il sistema indica a fianco di ogni documento, o porzione di esso, i collegamenti ai documenti di tutte le sezioni della piattaforma (news, pubblicazioni, documenti ufficiali)
blank
  • Filtri parametrici per scremare i risultati sulla base di diversi punti di vista (“faceted search”)
  • Multivigenza dei documenti normativi: si può impostare la data di vigenza dei documenti sia nella ricerca che nella consultazione dei testi normativi
  • Classificazione evoluta: la classificazione per argomento e concetto è comune ai documenti di tutte le sezioni della piattaforma

Diritto e Contenzioso Bancario… il nuovo portale con intelligenza artificiale

blank

www.contenzioso-bancario.it

Perché intelligenza artificiale?

Perché non è una semplice Banca dati con giurisprudenza e normativa che permette di fare una ricerca con testo libero.

Si tratta di uno strumento che permette all’utente di fare ricerche con più parole “chiave” collegate tra loro, che abbiano un senso compiuto. Il sistema comprende il sintagma e mostra i contenuti associati a quella frase e suggerisce altri contenuti che possano essere collegati al testo ricercato.

blank
ad esempio cerchiamo “efficacia probatoria”
blank
ecco il risultato dei materiali presenti: nella prima colonna abbiamo le Notizie commentate, nella seconda colonna le Guide pratiche e nella terza colonna la Giurisprudenza, Normativa e Arbitrati
blank
Leggiamo la prima guida della lista e troviamo un paragrafo che parla di Efficacia probatoria… Sulla colonna di destra troviamo tutti i collegamenti diretti al testo normativo e giurisprudenziale citato. Inoltre, subito sotto troviamo un suggerimento con l’indicazione Pubblicazioni simili…
blank
tutti i riferimenti normativi e giurisprudenziali sono direttamente cliccabili dal testo che si sta leggendo

La definizione delle liti fiscali potenziali dopo il D.L. n. 119-2018 conv. con mod. in L. n. 136-2018

blank

ISBN 978-88-32149-098
La definizione delle liti fiscali potenziali
dopo il D.L. n.119/2018 conv. con mod. in L.n.136/2018
Maurizio Villani Lucia Morciano
Pagine 57
€ 15,00 (iva c
ompresa)

PARTE I Disciplina normativa previgente sulla definizione agevolata degli adempimenti tributari
Capitolo 1. Condono fiscale – LEGGE 27 DICEMBRE 2002, N. 289 (G.U. 31 DICEMBRE 2002, N. 305 – S.O., N. 240)
1.1 Premessa
1.2 Soggetti interessati e cause ostative
1.3 Atti definibili
1.4 Atti non definibili
1.5 Oggetto del condono
1.6 Modalità di definizione e termine di pagamento
1.7 Presentazione della domanda di definizione e modalità di pagamento
1.8 Effetti dell’omesso versamento delle rate e conseguenze penali della definizione
PARTE II D.L. n.119/2018: Definizione agevolata delle liti potenziali con il fisco
Capitolo 1 Premessa
Capitolo 2. Art. 1 D.L. n.119/2018: Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione
2.1 Ambito di definizione pvc
2.2 Oggetto dell’agevolazione
2.3 Dichiarazione da presentare e limiti temporali
2.4 Soggetti in regime di trasparenza
2.5 Liquidazione e versamento
2.6 Perfezionamento della definizione agevolata
2.7 Proroga dei termini
2.8 Criticità
2.9 Quadro sinottico
Capitolo 3. Art. 2 D.L. n. 119/2018: Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento
3.1 Atti definibili
3.2 Ammontare e tempistica del versamento
3.3 Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, di concerto con il Direttore delle Agenzia delle dogane per l’attuazione dell’ art. 2, D.L. n.119/2018 (Prot. n. 29824/2018).
3.4 Criticità
3.5 Quadro sinottico
Capitolo 4. Conclusioni

Libro Digitale=Libro che non invecchia !

I volumi e gli ebook di Revelino Editore sono collegati con il Libro Digitale sulla piattaforma XLIGO e hanno la particolarità di essere aggiornati sia per quanto riguarda la normativa citata nel testo sia per la giurisprudenza. Per ogni tematica aggiornata vi è la possibilità, da parte dell’utente, di poter consultare l’evoluzione temporale del contenuto aggiornato. Ove il testo dovesse coinvolgere un commento autorale direttamente collegato al testo normativo o alla giurisprudenza, esso verrà conseguentemente aggiornato dall’autore. Quindi l’utente si troverà non solo l’evoluzione temporale della normativa e della giurisprudenza, ma anche l’evoluzione temporale del commento dell’autore.

COME FUNZIONA?

blank
cliccare sul menù LIBRO DIGITALE e sul relativo Link per accedere alla piattaforma XLIGO


blank
si accede al catalogo dei LIBRI DIGITALI pubblicati

blank
Cliccare su registrati per registrarsi sulla piattaforma XLIGO. E’ sufficiente registrarsi solo al primo accesso


blank
ricevute la User name e la password si può cliccare su Accedi ed entrare sulla piattaforma XLIGO

blank
cliccare su uno dei volumi o ebook presenti in vetrina

blank
Inserire il codice di attivazione ricevuto sia per il volume cartaceo (si trova in terza di copertina) oppure dell’ebook viene inviato dopo l’acquisto
blank
inserito il codice si sbloccano tutti i collegamenti delle integrazioni collegate al testo del volume
blank
ogni riferimento normativo o giurisprudenziale è direttamente collegato con il testo
blank
senza cambiare pagina si può leggere la norma citata nel testo
blank

Causa di servizio ed onere della prova: TAR Basilicata n. 77 del 2019

(di Rocchina Staiano Avvocato e Docente all’Università di Teramo e Consigliera effettiva di Parità della Provincia di Benevento)

Il lavoratore, appartenente all’Arma dei Carabinieri, agli inizi del 2003 ha iniziato a soffrire di disturbi di natura cardiovascolare, ha presentato domanda per il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio delle infermità: “epatopatia cronica; ipertensione arteriosa medio -grave”. La Commissione medica istituita presso l’Ospedale militare ha riscontrato la sussistenza dell’infermità: “cardiopatia ipertensiva in discreto compenso”, ascrivendo i disturbi cardiovascolari riscontrati alla VII categoria della tabella A di cui al d.P.R. n. 30.12.1981, n. 834. Di conseguenza, il Ministero della difesa ha trasmesso al Comitato di verifica per le cause di servizio, per i relativi adempimenti. Quest’ultimo si è pronunziato con decreto di diniego, stabilendo che detta infermità non può ritenersi dipendente da causa di servizio. Contro il decreto di diniego il lavoratore ha presentato ricorso al TAR. Il T.A.R. Basilicata, Potenza, sez. I, 26 gennaio 2019, n. 77 ha rigettato il ricorso del lavoratore, affermando che il lavoratore non ha provato o quantomeno allegato specifici episodi di servizio di eccezionale gravosità o abnorme disagio ambientale e lavorativo. Pertanto, parte ricorrente non ha assolto l’onere di fornire gli elementi di prova rientranti nella propria disponibilità riguardanti fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni, ai sensi degli articoli 63 e 64 del codice del processo amministrativo.

SENTENZA

FATTO

1. Con il ricorso in esame, notificato il 23 ottobre 2007 e depositato il successivo 22 novembre, -OMISSIS-, -OMISSIS-dell’Arma dei Carabinieri in epigrafe, di reiezione della domanda di dipendenza da causa di servizio dell’infermità “cardiopatia ipertensiva in discreto compenso”, con conseguente diniego della connessa domanda di equo indennizzo.

1.1. In punto di fatto, il deducente ha esposto quanto segue:

– ha prestato servizio per più lustri presso il Nucleo operativo radiomobile del Comando dei Carabinieri di -OMISSIS-;

– agli inizi del 2003 ha iniziato a soffrire di disturbi di natura cardiovascolare;

– sulla scorta di diagnosi del medico di fiducia, in data -OMISSIS-ha presentato domanda per il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio delle infermità: “epatopatia cronica; ipertensione arteriosa medio -grave”.

– nella seduta del-OMISSIS-, la Commissione medica istituita presso l’Ospedale militare “L. Bonomo” di Bari ha riscontrato la sussistenza dell’infermità: “cardiopatia ipertensiva in discreto compenso”, ascrivendo i disturbi cardiovascolari riscontrati alla VII categoria della tabella A di cui al d.P.R. n. 30.12.1981, n. 834;

– in data-OMISSIS-, il Ministero della difesa ha trasmesso al Comitato di verifica per le cause di servizio, per i relativi adempimenti. Quest’ultimo, con il contestato parere, si è pronunziato nel senso che detta infermità non può ritenersi dipendente da causa di servizio;

– è poi sopravvenuto l’impugnato decreto di diniego n. -OMISSIS-reso in data -OMISSIS-.

1.2. In diritto, parte ricorrente ha dedotto, con unico motivo, la violazione di legge e l’eccesso di potere.

2. Si è ritualmente costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, concludendo per il rigetto del ricorso per sua infondatezza.

3. Alla pubblica udienza del 22 gennaio 2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è infondato alla stregua della motivazione che segue.

In primo luogo, si è dedotto che il parere del Comitato di verifica delle cause di servizio – CVCS, sarebbe stato espresso senza alcuna considerazione degli eventi del servizio che rappresenterebbero i fattori concausali della malattia, e in particolare con lo svolgimento, da parte del ricorrente, di servizi implicanti, nel corso dei trent’anni di servizio, una lunga esposizione a “strapazzi” e “disagi” ontologicamente connessi alla sua prestazione lavorativa», risultando “in numerosissime occasioni” impegnato in azioni di prevenzione e repressione dell’attività criminale, nonché nel servizio di controllo del traffico stradale.

La tesi va respinta. Secondo una costante giurisprudenza, da cui non ravvisano ragioni per discostarsi, gli accertamenti sulla dipendenza da causa di servizio delle infermità dei pubblici dipendenti, rientrano nella discrezionalità tecnica dei predetti Comitati, che pervengono alle relative conclusioni assumendo a base le cognizioni della scienza medica e specialistica. Da ciò consegue che il sindacato su detti giudizi è consentito esclusivamente nelle ipotesi di evidenti vizi logici, desumibili dalla motivazione degli atti impugnati, dai quali si evidenzi l’inattendibilità metodologica delle conclusioni a cui è pervenuta l’Amministrazione (Cons. Stato, sez. II, 28 gennaio 2014, n. 310; id, sez. III, 14 luglio 2009, n. 1599; id, sez. VI, 10 luglio 2001, n. 9360). Ebbene, nel caso in esame, il parere del Comitato appare esente da tali vizi, né risulta frutto di una carente istruttoria, in quanto risulta espressamente che l’organo ha «esaminato e valutato» senza tralasciarne alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti.

Né quanto argomentato dal Comitato può essere superato da quanto dedotto dal ricorrente. Invero, non sono stati provati o anche solo allegati specifiche episodi di servizio risultati particolarmente gravosi, eccezionali ed esorbitanti rispetto agli ordinari compiti d’istituto, come tali idonei ad incidere in maniera determinante sul manifestarsi delle infermità di che trattasi, quantomeno sul piano concausale, non rilevando, di contro, circostanze e condizioni del tutto generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa (T.A.R. Basilicata, 8 luglio 2014, n. 439; Cons. Stato, sez. II, 11 dicembre 2013, n. 4817). Se è vero infatti che non può escludersi il nesso eziologico, quanto meno sotto il profilo concausale, tra il servizio prestato e l’insorgenza di una infermità, è peraltro indubbio che il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie deve pur sempre essere ancorato a precisi riscontri medico scientifici e a specifici fatti che, evidentemente, non possono coincidere con lo svolgimento ordinario del servizio stesso, per quanto gravoso esso sia risultato.

L’adibizione alle mansioni predette, in altri termini, non è di per sé sufficiente a dimostrare la dipendenza della malattia da causa di servizio, trattandosi di incarichi che non eccedono la soglia dell’impegno psicofisico ordinariamente richiesto agli appartenenti all’Arma dei Carabinieri.

Peraltro, non è stato prodotto alcun supporto scientifico o probatorio riferito al caso di specie, recando il ricorso considerazioni di carattere generale, meri richiami a massime giurisprudenziali e pervenendo ad affermazioni di carattere assertivo.

1.1. In ordine alla richiesta formulata nel ricorso dalla difesa del ricorrente di disporre apposita consulenza tecnica d’ufficio, il Collegio non ritiene sussisterne i presupposti. Come si è infatti innanzi precisato, parte ricorrente non ha provato o quantomeno allegato specifici episodi di servizio di eccezionale gravosità o abnorme disagio ambientale e lavorativo. Pertanto, parte ricorrente non ha assolto l’onere di fornire gli elementi di prova rientranti nella propria disponibilità riguardanti fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni, ai sensi degli articoli 63 e 64 del codice del processo amministrativo. Ciò preclude al giudice amministrativo l’esercizio di poteri officiosi (TAR Campania, sez. VI, 5 giugno 2013, n.2912; TAR Veneto sez. II, 9 maggio 2013, n.679). Invero, la consulenza tecnica d’ufficio non può essere disposta qualora la parte tenda con essa a supplire alle deficienze delle proprie allegazioni od offerte di prova ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi di fatto o circostanze non provati (TAR Campania, sez. VII, 13 maggio 2013, n.2458; TAR Lombardia, sez. II, 5 marzo 2013, n.592).

2. Dalle considerazioni che precedono discende il rigetto del ricorso.

3. Sussistono giusti motivi, avuto riguardo alla natura della questione, per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso, per come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 22, n. 8 d.lgs. 196/2003, manda alla segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Il contratto di spedalità

di Irene Patella


(tratto dall’e-book Responsabilità civile sanitaria e medica)

Il rapporto di assistenza sanitaria che si instaura tra struttura sanitaria e paziente comprende una complessità ed un’eterogeneità di prestazioni non facilmente determinabili a priori che, pertanto, non consentono di ridurlo a mero rapporto di prestazione di opera professionale.

Proprio per la poliedrica funzione che l’assistenza sanitaria ricopre nel suo complesso, formato da innumerevoli prestazioni accessorie e doveri organizzativi della struttura, essa non può ridursi ad una prestazione di tipo medico – chirurgica in senso stretto, ma merita di essere sussunta all’interno di una fattispecie contrattuale atipica ad hoc, adatta a rappresentarne le caratteristiche. È per tale ragione che dottrina[1] e giurisprudenza[2] hanno coniato il contratto atipico di spedalità.

Con tale nomen si intende quel complesso contratto sinallagmatico a prestazioni corrispettive intercorrente tra struttura sanitaria e paziente, dal contenuto piuttosto complesso.

Esso, infatti, comprende tutta una serie di prestazioni ulteriori rispetto all’assistenza medica e/o chirurgica che si sostanziano in doveri di gestione logistica delle risorse, predisposizione di strumentazioni idonee agli scopi curativi, gestione del personale medico e paramedico, manutenzione dei macchinari e dei locali della struttura, garanzia di mantenimento delle condizioni igienico – sanitarie necessarie alla fruizione dei servizi e di utilizzo di apparecchiature moderne, di vigilanza e di controllo degli strumenti e dei prodotti farmaceutici utilizzati, di accertamento dell’impiego di sangue controllato, ecc.[3]

Tutti i suddetti doveri sono ritenuti strumentali rispetto all’obbligazione principale che è quella di cura ed il loro inadempimento configura un’ipotesi di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria ex art. 1218 c.c., poiché si porrebbe in contrasto con l’interesse del paziente creditore. In un certo senso tutti i suddetti doveri, il cui rispetto forma oggetto del cosiddetto “contratto di spedalità”, si inseriscono in un generico obbligo gravante sulla struttura che è quello di buona organizzazione.[4]

Risulta essenziale a tal fine comprendere quale generale condotta sia richiesta alla struttura sanitaria affinché si intendano rispettati i suddetti obblighi ed è per questo che giurisprudenza e dottrina hanno incentrato la loro attenzione sul concetto di diligenza che, in questo caso, non può che essere una diligenza professionale, quindi qualificata, ai sensi del secondo comma dell’art. 1176 c.c.[5]

La struttura è diligente qualora faccia quanto è possibile per garantire l’adempimento dei suddetti doveri e il soddisfacimento integrale del paziente, secondo un giudizio da operarsi in concreto ed in modo oggettivo. Tale dovere si può sostanziare anche in atti omissivi o di opposizione a ciò che in concreto possa pregiudicare le legittime aspettative del paziente preso in cura.

Il giudizio di diligenza, infatti, non deve comportare valutazioni soggettive sullo sforzo individuale compiuto da un soggetto (in questo caso dal soggetto giuridico ente sanitario) ma deve consistere in una valutazione oggettiva della condotta da cui emerga che la disfunzione rilevata non potesse in alcun modo evitarsi, nemmeno utilizzando particolari metodi tecnico – organizzativi. Qualora questo giudizio ex post dovesse dare risultati negativi allora si dovrebbe configurare una responsabilità civile in capo all’ente.[6]

Tutto ciò naturalmente comporta delle pesanti conseguenze sul piano probatorio, poiché la struttura (sulla cui responsabilità contrattuale non sussistono dubbi) dovrà provare non già di avere adottato un comportamento diligente, ma di aver adottato tutti gli accorgimenti tecnici ed organizzativi necessari e possibili sulla base delle circostanze del caso concreto, dimostrando così un inadempimento inevitabile dovuto a cause ad essa non imputabili e da essa non controllabili, quindi eccezionali ed imprevedibili. In pratica, la struttura dovrebbe dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.[7]

Inoltre, la struttura sanitaria non è responsabile contrattualmente unicamente per i fatti addebitabili a proprio inadempimento, ma anche per quelli compiuti dai medici che vi operano ex art. 1228 c.c., siano o meno dipendenti della struttura, come viene unanimemente rilevato dalla giurisprudenza. Il Tribunale di Arezzo, ad esempio, ha recentemente ribadito che “In tema di contratto di c.d. spedalità, l’accettazione del paziente in una struttura deputata a fornire assistenza sanitario-ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d’opera atipico di spedalità, in base alla quale la stessa è tenuta ad una prestazione complessa, che non si esaurisce nella effettuazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche già prescritte dall’art. 2 l. 132/68. In presenza di contratto di spedalità la responsabilità della struttura ha natura contrattuale, sia in relazione a propri fatti d’inadempimento sia per quanto concerne il comportamento dei medici dipendenti, a norma dell’art. 1228 c.c., secondo cui il debitore che nell’adempimento dell’obbligazione si avvale dell’opera di terzi, ancorché non alle sue dipendenze risponde anche dei fatti dolosi o colposi dei medesimi. A questi fini è sufficiente che la struttura sanitaria comunque si avvalga dell’opera di un medico. Ove anche non sia stato stipulato un contratto formale apposito – come è nella specie – le relative obbligazioni si fondano comunque sul “contatto sociale”, connotato dallo speciale affidamento, che il malato ripone, in chi esercita una professione protetta avente ad oggetto beni costituzionalmente tutelati e di importanza apicale, quale la salute. Dunque, le obbligazioni hanno natura contrattuale in riferimento al contenuto e, in taluni casi, anche alla fonte del rapporto giuridico.”[8]

Un problema applicativo connesso al contratto di spedalità, inoltre, consisterebbe nella disciplina ad esso applicabile, poiché, trattandosi di un contratto atipico, non può esservi applicata interamente e pedissequamente la disciplina giuridica di un contratto tipizzato, proprio perché il legislatore non lo ha predisposto (altrimenti si tratterebbe di contratto tipico).

Per tale ragione, è l’interprete a dover definire la disciplina applicabile tra le ipotesi tipiche ed a colmare i vuoti per quegli aspetti a cui le discipline tipizzate non dovessero risultare confacenti, con l’aiuto naturalmente della giurisprudenza. In essa, però, è ancora forte il richiamo alla disciplina tipica del contratto d’opera professionale, per quanto non contrastante, in un certo senso rinnegando tutte le elucubrazioni argomentative su cui si è fondata la distinzione e la contrapposizione tra i due contratti.


[1] Cfr. P. Stanzone, V. Zambrano, Attività sanitaria e responsabilità civile, Giuffrè, 1998, p. 505 ss.; G. Toscano, Il difetto di organizzazione: una nuova ipotesi di responsabilità? in Responsabilità civile e previdenza, 1996, p.395 ss.

[2] Cfr. ex multis, Corte d’Appello di Roma, 3 marzo 1998 e Cassazione civile, 1/07/2002, n. 9556.

[3]È sulla base di tali doveri che sono stati articolati i requisiti minimi che una struttura sanitaria deve possedere.

[4] Su di esso, si veda N. Mazzia, Furto di neonato e responsabilità civile dell’ospedale, in Foro italiano, 1988, I, p. 1629.

[5] Esso infatti disponendo che “Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata” richiede una diligenza qualificata in relazione all’attività svolta che sia maggiore di quella media richiesta al buon padre di famiglia. In seno a tale disposto vi è un richiamo chiaro all’art. 2236 c.c. su prestatore d’opera.

[6] Sui criteri oggettivi di valutazione della diligenza, cfr. P. Trimarchi, Istituzioni di diritto privato, XII ed. Giuffrè, 1998, p. 339 ss.

[7]Di contro, alcuni autori hanno ritenuto che la particolare natura impersonale del debitore – struttura rendesse impossibile una tale gravosa prova; cfr.  A. Gabrielli, La r.c. del professionista: generalità, in P. Cendon (a cura di), La responsabilità civile, Giappichelli, 1998, p. 305.

[8]Tribunale di Arezzo, sentenza del 23/07/2018, n.776. In ogni caso, il Tribunale di Mantova, con sentenza del 01/03/2018, n.163, precisa che “La struttura sanitaria, pubblica o privata, risponde della condotta dolosa o colposa del medico di cui si avvalga, quando non siano stati dedotti profili ulteriori di colpa propria ed esclusiva (quali ad esempio la carenza della struttura sotto il profilo tecnico-organizzativo) …”.

Affidamento di figli di coppie non sposate – Tribunale di Trieste, decreto 5 settembre 2018

Oggetto: Affidamento di figli di coppie non sposate

Conclusioni delle parti

PER LA RICORRENTE Voglia l’Ill.mo Tribunale di Trieste, rigettata ogni diversa e contraria istanza e domanda del convenuto, Nel merito: -Disporre l’affido condiviso del figlio minore XXXXX (nato il 01.17) ad entrambi i genitori con residenza e collocamento privilegiato presso la madre XXXXXX, delegando l’esercizio della ordinaria amministrazione in capo alla madre anche in considerazione della tenera età del minore; – Regolamentare le visite paterne secondo un calendario preciso, disciplinando tempi e modalità prestabilite, autorizzando il padre a vedere e tenere con sé il figlio nei seguenti termini:

– due giorni infrasettimanali per tre ore ciascuno, di cui un pomeriggio dalle 16 alle 19 ed una mattina dalle 9 alle 12, ed inoltre un sabato o una domenica alternate dalle 10 alle 16; -gradualmente, in ragione della crescita e delle esigenze del minore, si prevederà un ampliamento dei tempi di permanenza e visita con il padre nel rispetto sempre delle esigenze di stabilità e serenità del minore con introduzione graduale dei pernotti dopo i tre anni; – Obbligare il sig. XXXXXXX a contribuire al mantenimento del figlio versando alla sig.ra XXXXXXXXXX, entro i primi cinque giorni di ogni mese, la somma di € 1.000,00 mensili, annualmente rivalutabili ex indici Istat, o la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre al 70% di tutte le spese straordinarie come previste dal Protocollo di Intesa dd.18.05.15, e ciò in ragione della diversità di reddito esistente tra le part e documentalmente evincibile in atti, e tenuto conto altresì che la ricorrente, collocataria del minore, ed il figlio minore, non hanno potuto beneficiare dell’assegnazione della casa familiare essendo stata venduta dal sig. XXXXXXXX dopo l’avvio della causa giudiziale. In via istruttoria: La ricorrente conferma la propria disponibilità a riprendere il percorso di sostegno e mediazione già delegato al Servizio Sociale / Consultorio Familiare e chiede sia espressamente dato mandato al Consultorio di proseguire in tale percorso sia ai fini del sostegno genitoriale che in funzione di mediazione. Ove il Tribunale decidesse di disporre una CTU sulle capacità genitoriali delle parti, la sottoscritta difesa chiede di voler porre a carico del sig. XXXXXXXX l’integrale onere di spesa essendo la sig.ra XXXXX impossibilitata a sostenerne l’onere e avendo peraltro il convenuto già dichiarato in udienza la sua disponibilità a farsene carico per l’intero. Con integrale vittoria di spese ed oneri di legge.

PER IL RESISTENTE Nel merito: che il Tribunale Ordinario di Trieste, in senso conforme alle sotto elencate conclusioni, Voglia: 1. disporre che il minore sia affidato ad entrambi i genitori con collocamento alternato presso entrambi, salvo che la CTU sulle capacità genitoriale evidenzi che l’affido alternato ad entrambi i genitori non corrisponde all’interesse del minore; 2. disporre che la responsabilità genitoriale sia esercitata da entrambi i genitori, salve le risultanze della CTU sopra indicata consiglino diversamente; 3. disporre che il padre, salve le risultanze della CTU sopra indicata consiglino diversamente, in ossequio al principio della bigenitorialità dell’affido materialmente condiviso: a) tenga con sé il figlio tutti i lunedì dalle 9.30, con pernottamento, fino alle 9 del venerdì mattina (quattro pernottamenti); la settimana successiva, alternativamente, fino alle 9 del giovedì (tre pernottamenti). o, in subordine per il seguente minor tempo: b) tutti i martedì dalle 9.30 fino alle 12 del giovedì (due pernottamenti); tutti i venerdì dalle 9 alle 19 e in ogni caso per un tempo non inferiore a un terzo del tempo totale ed orientata a modelli paritetici di affidamento “in linea con il corpus teorico di rifermento in ambito psicoforense relativo a questa tematica (certificato dott. XXXX, doc.20; relazione dott. XXXXX allegata); -qualora il Tribunale lo ritenga, introdurre il regime alternato con modalità gradate: una notte nel mese di luglio, due notti in quello di agosto, tre notti in settembre eventualmente quattro in ottobre; – qualora il Tribunale lo ritenga, prevedere la presenza obbligatoria della nonna materna per i pernotti per i primi tre mesi; – evitare comunque nell’assegnazione le giornate di sabato e domenica in quanto quelle di maggior impegno nell’attività lavorativa del padre. 4. disporre che in caso di impedimento del minore, il tempo non trascorso con un genitore venga interamente recuperato dall’altro nel primo giorno da questi dichiarato utile; 5. disporre che in caso di malata del minore, il padre possa recarsi in visita al figlio nella casa dei genitori materni portando con sé persona di sua fiducia; 6. disporre che in caso di visite pediatriche programmate o accessi in Pronto soccorso di XXXXXXX, sia chiamato il padre prima di altri parenti per l’accompagnamento valendosi di terzi solo in caso di sua impossibilità; disporre anche che i genitori avvisino tempestivamente l’altro in caso concordino visite pediatriche o mediche in generale; 7. disporre che XXXXXX passi dalla sfera della signora XXXXXX o della sua famiglia in prossimità delle telecamere della Caserma dei Carabinieri di via Pio X; 8. disporre che il padre contribuisca al mantenimento del figlio corrispondendo alla madre un assegno mensile di euro 400,00 oltre ad un eventuale ulteriore somma di 200,00 euro nel caso in cui la madre si trasferisca con il figlio in abitazione in affitto, da ridurre proporzionalmente in caso di affido alternato; oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo Ordine degli Avvocati   Tribunale di Trieste; 9. disporre che il padre trascorra almeno quindici giorni consecutivi con il figlio durante le vacanze estive concordando con la madre, che avrà pari diritto, il periodo con un preavviso di almeno trenta giorni; per l’anno 2018 una settimana continuativa da trascorrere in una vicina località di mare (XXXXX) con possibilità di visita per la madre e presenza continuativa della nonna materna; 10. disporre che XXXXXXXX trascorra l’intera giornata di Natale e Santo Stefano nonché del 31 dicembre e 1 gennaio comprensive di pernotto in modo alternato tra esse, un anno con il padre e l’anno successivo con la madre; l’anno in cui XXXXXX trascorrerà con un genitore il 31 dicembre – 1 gennaio starà con l’altro il giorno del compleanno e di nuovo con il primo a Pasqua e Pasquetta, pernotto compreso. Salvo diverso accordo. In via subordinata: qualora venga mantenuta la collocazione prevalente presso la madre disporre almeno un pernotto settimanale nella giornata di mercoledì sera fino al giovedì mattina alle 10, da implementare a partire da agosto a due pernotti dal martedì al giovedì mattina. In ogni caso evitando sempre sabato e domenica perché giornate più intense lavorativamente per il XXXXX. In ogni caso modificare le tre ore bisettimanali o nel senso di allargare l’orario agli interi due pomeriggi, potendo prendere XXXXXX per pranzo e riportarlo dopo cena o unificare il tempo in un’unica giornata dalla mattina alla sera eventualmente aggiungendo anche un terzo giorno da mattina a sera. In ogni caso: -inibire la pubblicazione delle immagini di XXXXXX sui social- network; – sia disposto che il minore non possa essere affidato in custodia esclusiva alla bisnonna materna e al nonno materno in quanto non adeguati, l’uno per ragioni anagrafiche il secondo per manifesta incapacità in ragione dei comportamenti aggressivi, verbali e fisici, tenuti anche in presenza del minore e nocivi per lo stesso; – sia disposto che il minore non venga esposto a fumo passivo nelle case di abitazione, in auto o in qualsiasi luogo chiuso; – sia disposto che ciascun genitore disponga di un documento del minore, l’uno la carta di identità l’altro il passaporto, o, in alternativa, disporre che venga consegnato il documento di identità al padre nei tempi di sua competenza;

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Dall’unione tra la giovane coppia composta dai signori  XXXXXX  XXXXXX  e  XXXXXX XXXXXX  è  nato  in  data  .1.2017  XXXXXX  XXXXXX.   La coppia è entrata definitivamente in crisi subito dopo la nascita del figlio e, su ricorso della madre, è stata chiesta al Tribunale di Trieste la regolamentazione delle modalità di affidamento del minore nel senso di un collocamento prevalente presso la madre, senza pernotto col padre fino al compimento dei tre anni e un contributo al mantenimento di 1000,00 euro oltre al 70% delle spese straordinarie. Il signor XXXXXX XXXXXX si è costituito in giudizio, aderendo alla domanda di affidamento condiviso, chiedendo però il collocamento alternato e una contribuzione mensile di 400,00 euro oltre al 50% delle spese straordinarie. Nel corso del giudizio è emersa un’aspra conflittualità tra le parti e le loro famiglie, che ha generato una situazione di complessiva tensione e sfiducia reciproca, con episodi ai quali sono anche seguite delle denunce alle forze dell’ordine. È stato esperito invano un tentativo di mediazione in sede di consultorio familiare e nelle more del giudizio è stato previsto, in via provvisoria, che XXXXXX sta con il padre tre pomeriggi a settimana e versi un contributo di mantenimento di 700,00 euro al mese oltre al 50% delle spese straordinarie. La fissazione di una regola ha contribuito a ridurre parzialmente la conflittualità, tant’è che su numerose istanze è stato trovato tra le parti un accordo. In particolare i genitori hanno condiviso l’opportunità che non fossero pubblicate sui social network foto del minore; che XXXXXX possa frequentare la piscina con il padre nei periodi di tempo di sua spettanza, sempreché s’intende, la sua salute lo consenta; hanno anche individuato di comune accordo un nuovo pediatra per il minore. Va evidenziato che le parti non hanno contestato le rispettive capacità genitoriali, per cui è stato ritenuto superfluo disporre una consulenza tecnica d’ufficio. È dunque pacifico che debba essere disposto un affidamento condiviso, come chiesto da entrambe le parti. Per quanto riguarda il collocamento del minore, che fino ad ora è stato in via prevalente con la madre, in ragione della tenera età e le conseguenti esigenze di provvedere all’allattamento, va disposto tendo conto in via prioritaria degli impegni lavorativi dei genitori, che sono stati precisati come di seguito: Il signor XXXXXX è impegnato per l’intera giornata sabato e domenica, il mercoledì non lavora, giovedì lavora sempre il pomeriggio, lunedì martedì e venerdì il turno può essere mattutino (8:00 15:00) oppure pomeridiano (16:00 – 23:00 d’estate e 14:00 21:00 d’inverno). La signora XXXXXX lavora tutti i giorni della settimana, tranne il martedì, dalle 14:00 alle 21:30, con la prospettiva di anticipare il turno domenicale alla mattina.

Ciò considerato, tenuto conto dell’età del minore, ormai svezzato, in assenza di elementi concreti nel senso di un’inadeguatezza del padre, il collegio ritiene di disporre una regolamentazione del collocamento che preveda l’immediata introduzione dei pernotti, sia pur graduale. Fin ora infatti XXXXXX è stato da solo con il padre solo tre mezze giornate a settimana. XXXXXX dunque, e salvo diverso accordo tra le parti, sia in ordine ai giorni, sia con riferimento agli orari, starà con il padre dal mercoledì mattina dalle 9:30 circa, fino al giovedì alle 13:00 circa (con pernotto); il lunedì e il venerdì pomeriggio dalle ore 13:30 circa alle 20:00 circa. Dal primo lunedì di aprile 2019 sarà introdotto un secondo pernotto e XXXXXX starà dunque con il padre dal lunedì alle 13.30 circa, fino a martedì alle 9:30 circa. Dopo il compimento del terzo anno d’età, verrà introdotto un ulteriore pernotto, per cui XXXXXX starà con il padre, anziché il venerdì pomeriggio, il giovedì pomeriggio fino al venerdì mattina alle 9:30 circa, o, comunque, con accompagnamento all’asilo/scuola materna.

Per quanto riguarda le festività, in mancanza di diverso accordo, varrà il principio dell’alternanza, per cui XXXXXX starà l’1-3 novembre, il 25 dicembre, il periodo che va dal 1° gennaio al 6 gennaio compreso, la giornata di pasquetta e il 2 giugno, con

un genitore; l’8 dicembre, il 24 dicembre, il periodo che va dal 26 dicembre al 1° gennaio, la giornata di Pasqua, il 25 aprile e l’1 maggio (ed eventualmente le vacanze di carnevale concesse dalla scuola materna) con l’altro. Per quest’anno il primo gruppo di festività spetterà, sempre salvo diverso accordo, alla signora XXXXXX e il secondo al signor XXXXXX, con successiva alternanza di anno in anno.

D’estate vengono concesse due intere settimane non consecutive esclusivamente con un genitore e due intere settimane non consecutive esclusivamente con l’altro. In mancanza di accordo un genitore sceglierà, comunicando all’altro, entro il 19 maggio, le date della prima settimana; quindi l’altro comunicherà le date della prima settimana di propria spettanza entro il 26 maggio; sceglierà poi la seconda settimana il primo genitore, comunicandola entro il 2 giugno; infine il secondo sceglierà la seconda settimana di propria spettanza entro il 9 giugno. Nel 2019 sceglierà, salvo diverso accordo, per primo il signor XXXXXX. L’anno successivo la signora XXXXXX, seguendo, negli anni futuri, il principio dell’alternanza.

Per il solo periodo di Natale 2018, al fine di garantire la gradualità nell’introduzione dei pernotti, il periodo 26 dicembre – 6 gennaio 2019, seguirà, salavo diverso accordo, il regime ordinario. Nell’estate 2019, nelle settimane di spettanza esclusiva di ciascun genitore, è in ogni caso consentita la visita da parte dell’altro in almeno tre giornate.

Il collegio prende atto dell’accordo delle parti in ordine al luogo di passaggio del minore dalla sfera di protezione di un genitore a quella dell’altro (innanzi alla stazione dei Carabinieri di via Pio X, salvo diverso accordo), così da contenere le reazioni per possibili dissapori che persistono, soprattutto tra le parti e i nonni di XXXXXX. Cionondimeno, il collegio auspica che questa scelta, con il tempo, sia mutata. Ciascun genitore deve essere nella disponibilità di un documento di identità del minore nei periodi in cui sta con il figlio.

Con riferimento alla richiesta del signor XXXXXX di impedire ai nonni materni di stare da soli con il minore, il collegio ritiene che, vista la giovane età dei genitori di XXXXXX e gli impegni lavorativi ai quali devono fare fronte, l’ausilio dei nonni sia allo stato un fattore positivo per XXXXXX. Ciononostante, come si è detto, finché persisterà una conflittualità così aspra, vanno ridotte al massimo le occasioni di contatto tra il signor XXXXXX e i genitori della signora XXXXXX in contesto privato in cui la situazione possa degenerare più facilmente.

Vista la richiesta della ricorrente ex art. 337-ter comma 4, c.c., e preso atto delle difficoltà comunicative dei genitori, si ritiene opportuno, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, che essi esercitino la responsabilità genitoriale separatamente nei periodi di permanenza del minore presso ciascuno. Ove le scelte prese senza l’accordo con l’altro siano però fonte di spese straordinarie, come definite di seguito, queste rimarranno interamente a carico del genitore che ha preso la decisione.

Per quanto riguarda le risorse economiche delle parti, è emersa una maggiore disponibilità del signor XXXXXX rispetto alla signora XXXXXX. È innanzitutto indice di una certa disponibilità la circostanza che egli abbia un appartamento in locazione per cui paga un canone di circa xxxx euro al mese (per contro la signora XXXXXX vive con la madre); per quanto riguarda, poi, i redditi da lavoro, la signora XXXXXX ha rappresentato di essere assunta con contratto a tempo determinato, percependo un compenso di circa xxxx euro mensili. Il signor XXXXXX, invece, è dipendente in un’azienda di proprietà dello xxxx e guadagna ora circa xxxxx euro mensili; tuttavia nel corso del 2017, gli import net in busta paga erano di circa xxxxx euro. La contrazione è stata invero giustificata dal signor xxxxxx, con il venir meno di premi di produzione che gli venivano riconosciuti in passato; ciononostante, il collegio ritiene che il signor XXXXXX, anche in ragione della disponibilità dell’appartamento in affitto, abbia una risorse economiche che gli consentono, tenuto conto dei tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore, di contribuire al mantenimento ordinario di XXXXXX con 500,00 euro al mese, rivalutabili annualmente ex indici ISTAT, da pagare con un assegno, oppure disponendo un bonifico bancario, entro il giorno 5 di ciascun mese. Qualora la signora XXXXXX si trasferisca in un appartamento in affitto, l’importo del mantenimento ordinario sarà aumentato automaticamente a 700,00 euro al mese. Le spese straordinarie, come definite dal protocollo siglato il 18/5/2015 tra l’Ordine degli avvocati di Trieste e il Tribunale di Trieste, sono a carico di ciascun genitore nella misura del 50% purché previamente concordate, salvo si sia trattato di situazioni urgenti.

Sussistono profili di soccombenza reciproca che giustificano un’integrale compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

Il TRIBUNALE DI TRIESTE SEZIONE CIVILE

così provvede: 1. Affida XXXXXX XXXXXX ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, con collocamento della residenza presso la madre e modalità di visita padre-figlio come di seguito salvo diverso accordo tra le parti, sia in ordine ai giorni, sia con riferimento agli orari: XXXXXX starà con il padre dal mercoledì mattina dalle 9:30 circa, fino al giovedì alle 13:00 circa (con pernotto) il lunedì e il venerdì pomeriggio dalle ore 13:30 circa alle 20:00 circa. Dal primo lunedì di aprile 2019 sarà introdotto un secondo pernotto e XXXXXX starà dunque con il padre dal lunedì alle 13.30 circa fino a martedì alle 9:30 circa. Dopo il compimento del terzo anno d’età, verrà introdotto un ulteriore pernotto, per cui XXXXXX starà con il padre, anziché o il venerdì pomeriggio, il giovedì pomeriggio fino al venerdì mattina alle 9:30 circa, o, comunque, con accompagnamento all’asilo/scuola materna. Per quanto riguarda le festività, in mancanza di diverso accordo, varrà il principio dell’alternanza, per cui XXXXXX starà l’1-3 novembre, il 25 dicembre, il periodo che va dal 1° gennaio al 6 gennaio compreso, la giornata di pasquetta e il 2 giugno, con un genitore; l’8 dicembre, il 24 dicembre, il periodo che va dal 26 dicembre al 1° gennaio, la giornata di Pasqua, il 25 aprile e l’1 maggio (ed eventualmente le vacanze di carnevale concesse dalla scuola materna) con l’altro. Per quest’anno il primo gruppo di festività spetterà, sempre salvo diverso accordo, alla signora XXXXXX e il secondo al signor XXXXXX, con successiva alternanza di anno in anno. D’estate vengono concesse due intere settimane non consecutive esclusivamente con un genitore e due intere settimane non consecutive esclusivamente con l’altro. In mancanza di accordo un genitore sceglierà, comunicando all’altro, entro il 19 maggio, le date della prima settimana; quindi l’altro comunicherà le date della prima settimana di propria spettanza entro il 26 maggio; sceglierà poi la seconda settimana il primo genitore, comunicandola entro il 2 giugno; infine il secondo sceglierà la seconda settimana di propria spettanza entro il 9 giugno. Nel 2019 sceglierà, salvo diverso accordo, per primo il

signor XXXXXX. L’anno successivo la signora XXXXXX, seguendo, negli anni futuri, il principio dell’alternanza. Per il solo periodo di Natale 2018, al fine di garantire la gradualità nell’introduzione dei pernotti, il periodo 26 dicembre – 6 gennaio 2019, seguirà, salavo diverso accordo, il regime ordinario. Nell’estate 2019, nelle settimane estive di spettanza esclusiva di ciascun genitore, è in ogni caso consentita la visita da parte dell’altro in almeno tre giornate. Il luogo di passaggio del minore dalla sfera di protezione di un genitore a quella dell’altro è fissato su accordo delle parti xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

2. Pone a carico del signor XXXXXX il pagamento di un contributo al mantenimento del figlio XXXXXX, da pagare alla signora XXXXXX XXXXXX entro il giorno 5 di ciascun mese, fissato in 500,00 euro (automaticamente aumentato a 700,00 euro qualora la signora XXXXXX lasci l’abitazione materna per vivere autonomamente), oltre al 50% delle spese straordinarie come definite da protocollo siglato il 18/5/2015 tra l’Ordine degli avvocati di Trieste e il Tribunale di Trieste, purché previamente concordate, salvo urgenze;

3. Spese di lite integralmente compensate tra le parti.

Così deciso a Trieste, il 5 settembre 2018.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 19-12-2018, n. 32871

SENTENZA

sul ricorso 11170/2015 proposto da:

M.R., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato Romito Domenico, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via Rodi n.32, presso lo studio dell’avvocato Monacelli Mario (Studio avv. Chiocci Umberto), che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 26/2015 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 14/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/2018 dal cons. GENOVESE FRANCESCO ANTONIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto;

udito, per il contro ricorrente, l’Avvocato Cristina Ciufoli, con delega avv. Monacelli, che si riporta per il rigetto.

Svolgimento del processo

1. – Con sentenza n. 26 del 2015 la Corte d’appello di Perugia, nel decidere sull’appello proposto dal signor C.A. contro la moglie M.R., nel corso del giudizio di separazione personale dei due coniugi, per quello che ancora rileva ed interessa, ha revocato l’assegno di mantenimento corrisposto dal primo in favore della seconda in considerazione del fatto che risultava provata (anche per mezzo di un certificato del Comune di G., estratto dal registro delle coppie di fatto, tenuto da quel Comune “ad uso assegni familiari”) l’instaurazione di una famiglia di fatto da parte dell’appellata e dunque applicabile al caso la giurisprudenza di legittimità in tema di assegno divorzile.

2. – Per la cassazione della sentenza la M. ha proposto ricorso con un articolato motivo.

2.1. – L’intimato ha resistito con controricorso e memoria illustrativa.

Motivi della decisione

1. – Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente, ha denunciato: “Violazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3″.

1.1. – Ha in breve sostenuto la ricorrente che la Corte territoriale avrebbe errato ad escludere l’assegno di mantenimento in ragione della prova di una sua convivenza more uxorio (che non presenterebbe caratteri di stabilità ma avrebbe natura precaria) senza aver accertato e valutato se, dalla nuova convivenza, la ricorrente ritraesse benefici economici idonei a giustificare la diminuzione dell’assegno o, addirittura, la sua revoca.

1.2. – Ha chiesto, perciò, la riconferma del principio di diritto secondo cui: il diritto all’assegno di mantenimento non può essere automaticamente negato per il fatto che il suo titolare abbia intrapreso una convivenza more uxorio, influendo tale convivenza solo sulla misura dell’assegno ove si dia la prova, da parte dell’onerato, che essa influisca in melius sulle condizioni economiche dell’avente diritto.

1.3. – La ricorrente ha concluso con la richiesta di annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al giudice di merito.

2. – Com’è noto, la legge sul divorzio prevede che il diritto all’assegno venga meno se l’ex coniuge beneficiario contragga nuove nozze (art. 5, comma 100, L. div.) ma nulla prevede, invece, per l’ipotesi che l’ex coniuge “debole”, in luogo del matrimonio, instauri una convivenza more uxorio, sicché si pone il problema di stabilire se, ed in che modo, una tale convivenza instaurata dal coniuge beneficiario incida sul diritto all’assegno di divorzio.

2.1. – Superando precedenti assetti dell’elaborazione giurisprudenziale in riferimento all’assegno divorzile, questa Corte ha, pochi anni addietro, affermato il principio di diritto secondo cui:

L’instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge, sicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso. Infatti, la formazione di una famiglia di fatto – costituzionalmente tutelata ai sensi dell’art. 2 Cost., come formazione sociale stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell’individuo – è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l’assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà postmatrimoniale con l’altro coniuge, il quale non può che confidare nell’esonero definitivo da ogni obbligo (Sez. 1, Sentenza n. 6855 del 2015; successivamente confermato da Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 2466 del 2016).

2.2. – In sostanza, aderendo ai voti di una larga dottrina, la Corte nel richiamato precedente – ha ritenuto che la causa estintiva prevista dalla legge (art. 5, comma 100, L. div.) andasse “letta” estensivamente ricomprendendo in essa non solo il caso delle nuove nozze (con la conseguente formazione di una famiglia fondata sul matrimonio) ma anche quello della formazione di una famiglia di fatto, per quanto nata da una relazione non formalizzata, ma pur sempre tutelata sul piano costituzionale (art. 2 Cost.).

2.3. – La parte più caratterizzante della decisione richiamata è costituita dall’affermazione del principio dell’autoresponsabilità ossia dal rilievo della scelta esistenziale, libera e consapevole, che comporta l’esclusione di ogni residua solidarietà postmatrimoniale con l’altro coniuge, il quale non può che confidare nell’esonero definitivo da ogni obbligo.

3. – Facendo seguito a tale nuova ermeneusi, la stessa Corte si è posta il problema (qui del tutto identico) della sopravvivenza dell’assegno di mantenimento, fissato a carico del più forte (sul piano redditual-patrimoniale) dei coniugi, non solo in caso di divorzio ma a seguito della separazione coniugale, quando non vi sia stata ancora la completa recisione del legame coniugale, potendo questo astrattamente, anche se sempre più raramente, secondo l’id quod prelumque accidit – risorgere in base alla scelta ripristinatoria dei separati.

3.1. – Ebbene, anche in un tal caso la Corte ha risposto positivamente all’istanza di esclusione dell’obbligo attraverso l’enunciazione del seguente principio:

In tema di separazione personale dei coniugi, la convivenza stabile e continuativa, intrapresa con altra persona, è suscettibile di comportare la cessazione o l’interruzione dell’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento che grava sull’altro, dovendosi presumere che le disponibilità economiche di ciascuno dei conviventi “more uxorio” siano messe in comune nell’interesse del nuovo nucleo familiare; resta salva, peraltro, la facoltà del coniuge richiedente l’assegno di provare che la convivenza di fatto non influisce “in melius” sulle proprie condizioni economiche e che i propri redditi rimangono inadeguati. (Sez. 1 -, Sentenza n. 16982 del 2018).

4. – Reputa la Corte di dover ribadire la recente conclusione interpretativa, ossia quella che, anche in tema di separazione personale dei coniugi, la convivenza stabile e continuativa, intrapresa con altra persona, è suscettibile di comportare la cessazione dell’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento che grava sull’altro.

4.1. – Alla riaffermazione di tale principio, tuttavia, vanno poste le seguenti ulteriori precisazioni.

5. – Il fondamento della cessazione dell’obbligo di contribuzione deve esser individuato, per quel che riguarda il divorzio ma anche la separazione personale, nel principio di autoresponsabilità, ossia nel compimento di una scelta consapevole e chiara, orgogliosamente manifestata con il compimento di fatti inequivoci, per aver dato luogo ad una unione personale stabile e continuativa, che si è sovrapposta con effetti di ordine diverso, al matrimonio, sciolto o meno che sia.

5.1. – Ovviamente, in caso di instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, si è rescissa ogni connessione “con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale”, poiché la nuova comunità familiare (per quanto non basata sul vincolo coniugale) ha fatto venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge, sicché il relativo diritto ne resta definitivamente escluso.

5.2. – Ma anche in caso di separazione legale dei coniugi, e di formazione di un nuovo aggregato familiare di fatto ad opera del coniuge beneficiario dell’assegno di mantenimento, indipendentemente dalla “risoluzione del rapporto coniugale” (per quanto – come si è già detto – il suo esito si renda assai probabile) si opera una rottura tra il preesistente “tenore e modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale” ed il nuovo assetto fattuale avente rilievo costituzionale, in quanto espressamente cercato e voluto dal coniuge beneficiario della solidarietà (in questo caso, ancora) coniugale.

5.3. – La ricerca, la scelta e il concreto perseguimento di un diverso assetto di vita familiare, da parte del coniuge che pur abbia conseguito il riconoscimento del diritto all’assegno di mantenimento, fa scaturire un riflesso incisivo dello stesso diritto alla contribuzione periodica, facendola venir meno.

5.4. – Né si alleghi la possibilità che i coniugi non divorziati possano (astrattamente) tornare a ricomporre la propria vita a seguito di un (improbabile) ripensamento, poiché anche in un tal caso l’assegno non rivivrebbe, ma tornerebbe a operare il precedente assetto di vita caratterizzato dalla ripresa della convivenza, giammai tornerebbe a vivere il contributo che era stato a suo tempo (e prima della operata opzione verso una nuova dimensione di aggregativa di fatto) assegnato dal giudice.

6. – In conclusione il ricorso va respinto, dovendosi applicare il seguente principio di diritto:

Anche in caso di separazione legale dei coniugi, e di formazione di un nuovo aggregato familiare di fatto ad opera del coniuge beneficiario dell’assegno di mantenimento, indipendentemente dalla “risoluzione del rapporto coniugale” (assai più che probabile) si opera una rottura tra il preesistente tenore e modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale ed il nuovo assetto fattuale avente rilievo costituzionale, in quanto espressamente cercato e voluto dal coniuge beneficiario della solidarietà (in questo caso, ancora) coniugale, con il conseguente riflesso incisivo dello stesso diritto alla contribuzione periodica, facendola venire definitivamente meno.

7. – Le spese seguono la soccombenza e si regolano come in dispositivo.

P.Q.M.

Respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo grado che liquida in complessivi Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto non della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 3 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2018

Le contestazioni invalidanti i contratti di mutuo

blank

VIZI NELLA PATTUIZIONE E NEL PIANO DI RIMBORSO ALLA FRANCESE

Roberto Di Napoli Daniele Rossi

ISBN 978-88-32149-06-7
Pag. 75
€15,00(iva compresa)

Capitolo 1. Inquadramento giuridico e perfezionamento del contratto di mutuo
1.1 Natura giuridica del contratto di mutuo
Capitolo 2. Classificazione delle forme di restituzione della somma mutuata e caratteristiche delle modalità di ammortamento
Capitolo 3. Confronto dell’onerosità del piano a rata costante (c.d. francese) e del piano uniforme (c.d. italiano)
Capitolo 4. Divergenza tra tasso indicato e quello applicato nel contratto di finanziamento – Piano di ammortamento alla “francese” – Fenomeno anatocistico
4.1 Divergenza tra tasso indicato e quello applicato nel contratto di mutuo
4.2 Regolamentazione del fenomeno anatocistico nel contratto di mutuo
4.3 Piano di ammortamento alla “francese” nel contratto di finanziamento. Indeterminatezza del tasso di interesse ed anatocismo degli interessi. Differenti onerosità economiche nel regime di capitalizzazione semplice e composta

Negli ultimi anni -complici, probabilmente, da una parte, la crisi economica e le conseguenti difficoltà sia per imprenditori che per consumatori e, dall’altra, la maggiore facilità di conoscenza di pronunce giurisprudenziali, fino a determinare anche un abuso nella loro utilizzazione e divulgazione anche da parte di associazioni o società non sempre “economicamente disinteressate”- di sicuro vi è stata una crescente sensibilità da parte di giudici, avvocati e consulenti contabili verso molte problematiche emergenti da un attento esame del contratto bancario quale è quello (oggetto della presente guida) di mutuo.
Aspetti che, un tempo, nell’erronea convinzione dell’intangibilità di molte clausole contrattuali -fondata sul mero fatto della loro sottoscrizione da parte del mutuatario- probabilmente, nemmeno venivano valutati, in seguito all’aumento di azioni o opposizioni da parte del mutuatario sono stati -e continuano ad essere- invece, oggetto di verifica della loro liceità (come nel caso in cui sia eccepito il superamento del tasso massimo consentito dalla legge penale), delle conseguenze sotto il profilo della posizione contabile e dell’eventuale rilevanza penale; allo stesso modo, continuano ad essere oggetto di verifica varie eccezioni determinate dalla mancanza di utilità concreta dell’operazione posta in essere (come nelle frequenti ipotesi di mutui stipulati all’unico fine di estinguere posizioni creditorie solo apparenti e con la stessa mutuante) o dall’assenza di elementi che consentano la conoscibilità del reale costo dell’operazione, oppure, ancora, dalla divergenza tra il costo pattuito e quello effettivamente applicato (come nel caso di previsione di un piano di ammortamento “alla francese” in regime di capitalizzazione composta).
Varie pronunce, poi, hanno ribadito gli ineludibili requisiti di cui deve essere munito il titolo esecutivo affinché una procedura esecutiva possa essere instaurata o proseguita.
Il presente ebook non ha l’ambizione né, tantomeno, la presunzione di essere un manuale completo su tutti i possibili motivi di invalidità dei contratti bancari (peraltro difficilmente ipotizzabili o trattabili in un ebook) ma si spera possa essere un’utile guida pratica sui principali vizi che inficiano il contratto di mutuo nonché sulla più recente giurisprudenza che si è espressa in modo favorevole o contrario all’utente o, comunque, uno strumento utile per stimolare la riflessione sugli aspetti trattati.

Pace fiscale e definizione agevolata delle controversie tributarie

blank

Art.6 decreto legge 23 ottobre 2018 n.119 convertito con modifiche in legge n. 17.12.2018, n. 136 (g.u. n. 293 del 18-12-2018)

ISBN 978-88-32149-081
Pace fiscale e definizione agevolata delle controversie tributarie
Maurizio Villani Antonella Villani
Pagine 63

€ 15,00 (iva compresa)

Introduzione
PARTE I La storia dei condoni
Capitolo 1. Condono delle liti fiscali 2002
Capitolo 2. Condono delle liti fiscali 2011
Capitolo 3. Condono delle liti fiscali 2017: la c.d. rottamazione delle liti pendenti
PARTE II: Il D.L. 23 ottobre 2018, n.119 coordinato con le modifiche in sede di conversione (Legge 17 dicembre 2018, n.136)
Capitolo 1. Premessa
Capitolo 2. Ambito di definibilità delle controversie
2.1 Controversie tributarie in cui sia parte l’Agenzia delle Entrate
2.2 Controversie tributarie aventi ad oggetto esclusivamente atti impositivi
2.3 Concetto di controversia autonoma
2.4 Controversie tributarie il cui ricorso di primo grado sia stato notificato alla controparte entro il 24 ottobre 2014
2.5 Pendenza delle controversie tributarie al momento della domanda di definizione
2.6 Controversie tributarie escluse dalla definizione
2.7 Determinazione del dovuto
2.8 Perfezionamento della definizione
2.8.1 Domanda di definizione
2.8.2 Il pagamento degli importi dovuti
2.9 Scomputo delle somme
2.10 Rapporti con la rottamazione dei ruoli
2.11 Conseguenze processuali della domanda di definizione
2.11.1 Sospensione del processo
2.11.2 Sospensione dei termini processuali
2.12 Diniego del condono
2.13 La definizione del coobbligato
2.14 Enti territoriali
Capitolo 3 Termini e scadenze previste dall’art.6 del D.L. n.119/2018 convertito, con modifiche, in Legge n.136/2018
Capitolo 4 Conclusioni

Come rendere applicabile la legge anti usura al sistema bancario (versione e-book)con modello di atto di citazione annotato

blank

ISBN 978-88-32149-043
COME RENDERE APPLICABILE LA LEGGE ANTI-USURA AL SISTEMA BANCARIO
Dopo la Cassazione Civile S.U. del 26-06-2018 n.16303 (Versione e-book)
ANDREA SORGENTONE
Pagine 174
€ 15,00 (iva compresa)

In questo volume si illustra come la Legge Anti-Usura abbia creato diversi dubbi sulla sua reale applicazione.

Ne sono la prova i continui capovolgimenti giurisprudenziali, culminati nell’insanabile conflitto tra le Sezioni Penali e le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione le quali parlano “lingue” diverse tanto che è possibile essere condannati in sede penale ma si ha la certezza matematica che in sede civile non sia accertato alcun superamento del tasso soglia.

Il libro dimostra, mediante una attenta ricerca documentale -culminata con il reperimento dei Bollettini Statistici editi dalla Banca d’Italia dal n. 1/1991 al n. 28/1996 e non disponibili se non in formato cartaceo- che i tassi medi pubblicati trimestralmente sui D.M. dal Ministero dell’Economia e Finanze sono errati in quanto frutto di errori metodologici ed interpretazioni contrarie alla L. 108/1996.

Sono analizzate e commentate le sentenze della corte di Cassazione sezione penale e sezioni unite civili, con lo scopo di sanare il conflitto generatosi nella Suprema Corte e rendere applicabile la Legge anti usura.