La PAS (Parental Alienation Syndrome).

(di Valeria Cianciolo – Ondif Sez. Bologna)

 Tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l’altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità ed alla crescita equilibrata e serena.

La teoria della PAS (Parental Alienation Syndrome) è stata introdotta in Italia nel 1997 con la traduzione dell’articolo di un medico americano, il dott. Richard Alan Gardner, pubblicato nel 1985 sulla rivista Academy Forum.

La sindrome è a tutt’oggi una ipotetica e controversa dinamica psicologica disfunzionale che, secondo le teorie dello statunitense Richard Gardner, si attiverebbe sui figli minori coinvolti in contesti di separazione o divorzio conflittuale dei genitori, non adeguatamente mediati. Gardner definisce la PAS come un disturbo, effetto di una supposta programmazione, quando non vera e propria manipolazione, del bambino da parte di un genitore cosiddetto “alienante”.

Secondo Gardner, la PAS è riconoscibile da otto sintomi:

1. campagna di denigrazione verso il genitore rifiutato, e che comprende false accuse di violenza intrafamiliare o di abusi sessuali e incestuosi;
2. motivazioni futili per giustificare il rifiuto: il bambino motiva il suo disagio verso il genitore che rifiuta adducendo motivazioni insensate o prive di logica o meramente superficiali;
3. mancanza di ambivalenza: il genitore rifiutato è visto dal bambino come “completamente negativo”, l’altro come “completamente positivo”;
4. fenomeno del pensatore indipendente: la determinazione del bambino ad affermare di saper ragionare senza influenze esterne;
5. sostegno al genitore alienante: il bambino prende posizione sempre e soltanto a favore del genitore “alienante”;
6. assenza di senso di colpa verso il genitore alienato: tutte le espressioni di rifiuto, di disprezzo, di accusa verso il genitore rifiutato o “alienato” sono secondo il bambino una sorta di “giusta punizione” e sono meritate;
7. presenza di sceneggiature prese a prestito: ciò che il bambino riferisce su quello che gli ha fatto il genitore rifiutato;
8. animosità verso la famiglia e gli amici del genitore alienato.

Il rimedio a tale “sindrome” consisterebbe nel “resettare” il bambino dalla manipolazione subita con l’allontanamento dal genitore alienante; ciò significa che, in caso di perdurante rifiuto nei confronti dell’altro genitore, il bambino dev’essere collocato provvisoriamente in una comunità etero-familiare. Tale rimedio è stato definito da più parti “terapia della minaccia“.

La Corte EDU ha più volte affermato che godere della reciproca presenza, di quotidianità o, comunque, di continuità ed assiduità di relazione, costituisce per figli e genitori un aspetto importante del diritto alla vita familiare alla luce dell’art. 8 della Convenzione.

l’allontanamento di un minore dalla sua famiglia, la sua istituzionalizzazione e ogni misura limitativa, sospensiva o ablativa della potestà genitoriale che gravino in modo decisivo su tale aspetto fondamentale, debbano essere assunti con estrema prudenza ed esatta ponderazione degli interessi pubblici e privati in gioco.

In caso contrario, si attuerebbe, infatti, un’indebita ingerenza della pubblica autorità nella vita privata e familiare che è obiettivo primario dell’art. 8 della Convenzione evitare.

Lo Stato non ha però solo l’obbligo di astensione da tali indebite ingerenze: sussistono per le pubbliche autorità anche obblighi positivi, tra i quali certamente quello di implementare e di proteggere i rapporti e le relazioni tra i componenti della famiglia e di renderli effettivi.

 Anche l’affidamento del minore alla pubblica autorità deve avere come obiettivo finale la ricostituzione dell’unione familiare e questo obiettivo deve effettuarsi attraverso un equo bilanciamento tra l’interesse del minore a rimanere lontano dai genitori e quello dei genitori a vedersi riuniti ai propri figli, posto che l’interesse del minore deve sempre prevalere su quello dei genitori. Poiché criterio determinante è l’interesse del minore, la decisione di prolungare l’affidamento al servizio sociale può non essere in contrasto con lo stesso e, quindi, non violare l’articolo 8 della Convenzione. Perché ciò si verifichi, debbono però sussistere circostanze eccezionali o esigenze di particolare importanza[1].


[1] CEDU, sent. 8 giugno 2010 def. 8 settembre 2010, ric. n. 67/04 Dolhamre c. Svezia, la Corte EDU ha considerato come i genitori non avessero anteposto l’interesse dei figli minori al loro, dal momento che avevano rifiutato i programmi del Servizio Sociale volti alla ricostituzione dell’unione familiare, attraverso incontri in modalità protetta e, nel corso dei contatti anche telefonici coi due figli più piccoli, avevano provocato in loro gravi traumi. Pertanto, la Corte EDU ha ritenuto che prolungare l’affidamento alla pubblica autorità e limitare visite e contatti fossero misure giustificate e aderenti all’interesse del minore e non sussistesse violazione dell’art. 8.

PAS (Parental Alienation Syndrome). Il caso di un padre fortemente ostacolante agli incontri fra la figlia adolescente e la madre Nota a Tribunale per i Minori di Brescia, decreto 26 luglio 2018

(di Valeria Cianciolo – Ondif Sez. Bologna)

Ben articolato il decreto del Tribunale per i Minorenni di Brescia

Il Tribunale per i Minorenni di Brescia riscontrato il progressivo deterioramento del rapporto genitoriale materno con la figlia adolescente, ha attribuito ogni responsabilità al padre mettendo in rilievo la criticità dell’idoneità genitoriale di quest’ultimo, e decidendo per l’affido a terzi della minore.

Il caso.

La figlia di una coppia divorziata era stata affidata ad entrambi genitori con collocamento prevalente presso la madre. La stessa si era recata presso l’abitazione paterna per trascorrere il fine settimana, ma il padre non l’aveva più riaccompagnata dalla madre e da quel momento, aveva ostacolato qualsiasi rapporto tra la figlia e l’ex moglie, negando qualsiasi tipo di contatto.

Il padre aveva allontanato la ragazzina non soltanto dalla dimora materna, ma gli aveva impedito di andare a scuola e di continuare le sue attività sportive e musicali. La madre faceva ricorso al giudice tutelare che sentiva oltre che i genitori anche la minore, la quale in quella sede dichiarava che la madre, quando aveva saputo che non aveva fatto i compiti, le aveva dato un ceffone e le aveva rotto il telefono cellulare.

Il tribunale disponeva che la minore venisse collocata presso il padre e che tornasse a frequentare la scuola nel luogo in cui viveva con il padre, anche con il dissenso della madre.

La madre chiedeva che venisse disposta C.T.U. Il tribunale disponeva che i servizi sociali organizzassero con urgenza incontri settimanali madre /figlia, inizialmente in forma vigilata.

Dalla relazione dei servizi sociali emergeva che la ragazzina si rifiutava di vedere la madre.

Il tribunale autorizzava il C.T.U. ad avvalersi di uno psichiatra per sottoporre i genitori della minore a una valutazione psicodiagnostica. Dall’elaborato peritale depositato, si segnalava la necessità del collocamento urgente della bambina in un contesto diverso da quello paterno, ravvisando nell’adolescente una forte dipendenza dalla figura paterna che non faceva nulla per favorire il riavvicinamento alla madre.

Venivano svolti con esito fallimentare, diversi colloqui di sostegno alla genitorialità.

Durante questo lungo e faticoso percorso, se da un lato continuava l’atteggiamento fortemente ostativo del padre, dall’altro la madre faceva di tutto per riconquistare l’amore della figlia. Durante uno degli incontri della madre con la figlia, la prima aveva risposto che aveva capito che lei voleva vivere con il padre, ma che al tempo stesso non voleva perderla desiderando di avere un rapporto con lei e passare del tempo durante fine settimana. La ragazza aveva risposto alla madre che non credeva nelle sue parole ed aveva comunicato agli operatori sociali una crescente fatica nel continuare ad incontrare la madre.

Alla luce di queste considerazioni, il tribunale arriva all’amara considerazione che il caso presenti una situazione di sindrome da alienazione parentale. D’altro canto, lo stesso C.T.U. aveva affermato che il padre esercitava un forte carisma sulla minore la quale sentiva di non poterlo deludere tanto da arrivare ad inibire emozioni e stati d’animo per evitare eventuale disapprovazione paterna.

Per quanto riguarda la figura paterna, la C.T.U. aveva rilevato che l’uomo presentava importanti tratti narcisistici che tu non connotando si in senso psicopatologico rappresentavano un aspetto per pervasivo della sua personalità che tale funzionamento ostacolava la sua capacità di sintonizzarsi con i bisogni più autentici della figlia. Il C.T.U. avere evidenziato che il padre della ragazza non era in grado di ottemperare neppure minima parte il criterio dell’accesso nella figlia verso l’altro genitore. La relazione peritale concludeva nel senso che la collocazione della ragazzina presso il padre rappresentava un fattore di rischio significativo per il suo benessere psicologico e aveva suggerito che la stessa fosse temporaneamente affidato ai servizi sociali è collocata provvisoriamente preso la zia materna con la quale aveva sempre avuto un buon legame al fine di riavvicinarla alla madre evitando così che venisse inserita in comunità.

Anche questo tentativo fallisce.

Il tribunale per i minorenni di Brescia, dopo svariati tentativi di conciliazione durati circa tre anno,  ha disposto che la minore venisse affidata ai servizi sociali che l’avrebbero collocata in un idoneo contesto etero familiare e che la stessa frequentasse la scuola in località prossima a quella a dove sarebbe stata collocata attivando al contempo, un percorso psicoterapico ed incontri vigilati con ciascuno dei genitori.

Risponde di violenza sessuale a titolo di causalità omissiva di cui all’art. 40 cpv. cod. pen., il genitore che non impedisce la violenza sulla figlia minore

di Valeria Cianciolo

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 28-09-2018) 15-01-2019, n. 1650

Per giurisprudenza consolidata, la moglie ha l’obbligo di impedire al marito di abusare sessualmente della prole. La norma di riferimento è costituita dall’art. 40, co. 2° c.p., in forza del quale, “non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”. E tale obbligo viene fatto discendere dall’art. 30 della Costituzione secondo il quale “è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio”, e dall’art. 147 c.c.  in forza del quale “il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli”.

Il genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori, come tale investito, a norma dell’art. 147 cod. civ., di una posizione di garanzia in ordine alla tutela dell’integrità psico – fisica dei medesimi, risponde, a titolo di causalità omissiva di cui all’art. 40 cpv. cod. pen., degli atti di violenza sessuale compiuti dal coniuge sui figli allorquando sussistano le condizioni rappresentate: a) dalla conoscenza o conoscibilità dell’evento; b) dalla conoscenza o riconoscibilità dell’azione doverosa incombente sul “garante”; c) dalla possibilità oggettiva di impedire l’evento.

Pertanto, si è sostenuto che, in applicazione della regola dettata dall’art. 40 c.p. cpv., secondo cui il non impedire un evento che si abbia l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo, deve ritenersi responsabile di concorso nel reato di violenza sessuale continuata commesso da un padre nei confronti della figlia minore la madre di quest’ultima, la quale, benché resa compiutamente edotta dei fatti, abbia sistematicamente omesso di denunciarli e di chiedere l’intervento dell’autorità, limitandosi invece ad esortare la vittima alla sopportazione ed al perdono (Cass. Pen., Sez. III, 2 ottobre 2001, Sabella, in Riv. pen., 2002, 129).

Gli Ermellini ribadiscono sostanzialmente quanto già espresso in altre occasioni, ossia, che in capo al genitore incombe un’indiscussa posizione di garanzia, che lo rende responsabile dell’omesso impedimento degli atti di violenza sessuale ai danni del figlio minore, «purché sia a conoscenza dell’evento o in grado di conoscerlo, ed ancora, sia a conoscenza dell’azione doverosa su di lui incombente ed abbia la possibilità oggettiva di impedire l’evento» (ex multis, Cass. Pen., Sez. III, 11 ottobre 2011, n. 1369, dep. 17 gennaio 2012).

Abusi familiari: ordini di protezione – TRIBUNALE DI BOLOGNA Sezione Prima Civile n. 5244 /2018

Maltrattamenti in famiglia – Procedimento penale -Pregiudizio dell’integrità fisica e morale del coniuge e della prole – Misure di protezione

Accertata la situazione di “violenza” , nell’accezione di cui all’art. 342 bis,c.c., il giudice può disporre l’allontanamento del coniuge, convivente o familiare “colpevole” dalla casa familiare, prescrivendogli altresì, di non avvicinarsi ai luoghi frequentati da colui che ha invocato l’ordine di protezione.

La L. 4.4.2001, n. 154 ha introdotto significative innovazioni ai codici di rito, civile e penale, nonché al codice civile prevedendo una serie di misure di tipo cautelare, finalizzate, come espressamente indicato nella rubrica della legge, contro la «violenza nelle relazioni familiari».

Come è noto, l’art. 342 ter 1°co. c.c. dispone che “Con il decreto di cui all’articolo 342 bis il giudice ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l’allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall’istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d’origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro.

Si tratta di previsione estremamente ampia, che va dal grave pregiudizio alla vita, alla salute fisica e all’incolumità del familiare, fino ad includere la salute psichica e la “libertà”: il giudice, adito con procedimento di cognizione sommaria, di tipo sostanzialmente cautelare, può assumere provvedimenti che incidono su diritti fondamentali della persona, riconosciuti e garantiti dalla Carta costituzionale, in particolare gli artt. 13e 16 (libertà personale, libertà di circolazione e soggiorno), ma anche l’art. 42(proprietà privata).

La norma nella sua formulazione risulta dunque, molto sommaria.

La configurazione dello strumento di tutela è ancorata alle peculiari esigenze della vittima, attribuendo la norma alla discrezionalità del giudice la scelta del provvedimento più adeguato.

I limiti di tale potere discrezionale non risultano del tutto chiari. In particolare, un’opinione piuttosto diffusa in dottrina è nel senso che l’art. 342 ter c.c. preveda misure necessarie di protezione – la cui applicazione non risulterebbe affatto subordinata all’apprezzamento del giudice – e misure così dette eventuali – la cui applicazione risulterebbe ancorata, invece, al libero apprezzamento dell’autorità giudiziaria – (SCARANO, L’ordine di allontanamento dalla casa familiare, in Familia, 2003, 340).

Il contenuto necessario comprenderebbe l’ordine di cessazione della condotta e il contestuale ordine di allontanamento dalla casa familiare. Il contenuto eventuale, invece, comprenderebbe: l’ordine di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dal ricorrente; l’intervento dei servizi sociali, di centri di mediazione familiare nonché di associazioni che hanno lo scopo di prestare sostegno alle vittime di abusi; la corresponsione di un assegno periodico.

In verità, la norma attribuisce al giudice di configurare lo strumento più adeguato alle esigenze concrete, rimettendo dunque la scelta alla mera discrezionalità del giudice. Ed infatti, l’art. 342 bis c.c. prevede che l’autorità giudiziaria possa adottare «… uno o più dei provvedimenti di cui all’art. 342 ter». Le misure elencate nell’art. 342 ter, 1° co., c.c. costituiscono differenti modalità di realizzazione di uno scopo unitario: proteggere il familiare “debole” attraverso l’interruzione di qualunque contatto con l’autore della condotta pregiudizievole. Scopo realizzato sulla scorta delle modalità dettate dal giudice.

Come consentito dall’art. 342 bis c.c., nel caso in esame, sono state applicate più tipi di misure di salvaguardia: l’allontanamento dalla casa familiare e l’inibitoria ad avvicinarsi alla casa familiare e alla scuola dei figli.

Nel provvedimento in commento, le misure di protezione o salvaguardia in oggetto sono disposte in via temporanea, e comunque per la durata massima di quattro mesi.

Tribunale di Bologna, decreto 8.10.2018

TRIBUNALE DI BOLOGNA

Sezione Prima Civile

Vg n. 5244 /2018

Il giudice, a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 2.10.2018,

letto il ricorso proposto da X ai sensi dell’art. 342 bis c.c. al fine di ottenere l’emissione nei confronti del marito convivente Y dell’ordine di protezione di cui all’art. 342 ter c.c., per avere lo stesso posto in essere condotte di grave pregiudizio per la integrità fisica e morale e la libertà della moglie e delle figlie minori;

letta la memoria di costituzione depositata dal convenuto,

sentite le parti,

vista la documentazione prodotta dalla ricorrente (cfr doc. 3) dalla quale si evince che il resistente per diversi anni (dal 2012 al 2016) ha posto in essere atti lesivi dell’integrità fisica e morale della moglie e delle figlie minori, tanto che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna in data 3.10.2017 ha chiesto l’emissione del decreto che dispone il rinvio a giudizio di Y , imputato dei reati previsti dagli artt. 572 c.p., 572 e 61 n. 11 quinquies c.p., 582, 585, 576 n. 1 in relazione all’art. 61 n. 2 e 577 n. 1 c.p., giudizio ancora sub iudice, trattandosi di reati perseguibili d’ufficio, a prescindere pertanto dalla remissione di querela presentata dalla ricorrente per salvaguardare la famiglia (comportamento tipico delle donne vessate e maltrattate per anni, prive di mezzi economici, che temono ritorsioni da parte del coniuge),

rilevato inoltre che la ricostruzione dei fatti fornita dal resistente in udienza in merito a quanto accaduto in data 22.6.2018 non appare verosimile: lo stesso infatti non ha negato la circostanza che si trovasse nel luogo in cui era parcheggiata l’auto della moglie proprio pochi minuti prima che la testata della stessa prendesse fuoco ma ha dichiarato di essersi trovato in tale posto casualmente (“il 22 giugno al mattino sono venuto a Bologna con mia moglie e i miei figli per acquistare lo pneumatico; successivamente mia moglie è andata via con la sua auto; io ho preso l’autobus per *** e appena giunto alla fermata, siccome il mio vicino di casa che doveva venirmi a prendere non era ancora arrivato, sono andato a comprare le sigarette. In quel frangente ho visto l’auto di mia moglie con il motore acceso e chiusa; preciso che perdeva acqua. Ho provato a telefonarle ma non mi rispondeva e quindi sono andato a casa. Io non ha mai incendiato la testata”), circostanza questa inverosimile, considerato che era stato lasciato a Bologna e non sapeva dove fosse andata la moglie. Rilevato che le condotte poste in essere da Y hanno causato un rilevante pregiudizio all’integrità fisica morale e alla libertà della ricorrente e delle figlie, ritenuta, pertanto, necessaria l’adozione dell’ordine di protezione richiesto dalla ricorrente;

ritenuta l’opportunità che i Servizi Sociali competenti monitorino la situazione familiare, organizzino gli incontri padre/figlie, inizialmente in forma protetta e, solo qualora non risultasse pregiudizievole per le minori, anche senza la presenza di una figura educativa,

rilevato che le spese di lite seguono la soccombenza,

visti gli articoli 324 bis, 342 ter c.c. e 736 bis comma 3 c.p.c.

PQM

1) Ordina ad Y la cessazione immediata di ogni condotta pregiudizievole in danno della convivente X e delle figlie A e B;

2) Ordina ad Y l’immediato allontanamento dalla casa familiare sita in ***,

3) prescrive ad Y di non avvicinarsi ai seguenti luoghi:

– casa familiare;

– scuola frequentata dalle minori,

4) autorizza parte ricorrente ad avvalersi dell’ausilio della forza pubblica, per l’esecuzione del presente provvedimento;

5) stabilisce in mesi 4 la durata della misura, e questo a partire dalla sua esecuzione, tempo che si ritiene adeguato anche per depositare eventualmente un ricorso per la separazione personale dei coniugi;

6) incarica i Servizi Sociali territorialmente competenti di monitorare la situazione familiare, organizzare gli incontri padre/figlie, inizialmente in forma protetta e, solo qualora non risultasse pregiudizievole per le minori, anche senza la presenza di una figura educativa;

7) condanna parte resistente a rifondere all’Erario le spese di lite che liquida in € 1.112,50 per compensi, oltre accessori come per legge.

Si comunichi alle parti e ai Servizi Sociali territorialmente competenti

Bologna, 03/10/2018

Pernottamento al padre. Trieste verso un modello più flessibile di affido

Nota di commento a Tribunale di Trieste, 5.09.2018

di Valeria Cianciolo

Il fatto.

Dall’unione di una giovane coppia nasceva un bimbo. La coppia entrava in crisi subito dopo la nascita del figlio. Su ricorso della madre veniva chiesta al Tribunale  la regolamentazione delle modalità di affidamento del minore con un collocamento prevalente presso la madre, senza pernottamento col padre fino al compimento dei tre anni e un contributo al mantenimento oltre al 70% delle spese straordinari

Tenuto conto dell’età del minore, ormai svezzato, in assenza di elementi concreti nel senso di un’inadeguatezza del padre, il collegio triestino ha ritenuto di disporre una regolamentazione del collocamento con l’immediata introduzione dei pernotti, sebbene graduale.

Nella specie, in una prima fase la presenza del minore è stata prevista per una notte a settimana (dal mercoledì mattina, fino al giovedì alle 13:00 circa), per poi, a distanza di circa sei mesi, passare ad una seconda notte (dal mese di aprile 2019, dal lunedì alle 13.30 circa, fino a martedì alle 9:30 circa) e, dopo il compimento del terzo anno d’età, ad un ulteriore pernotto (il giovedì pomeriggio fino al venerdì mattina alle 9:30 circa, o, comunque, con accompagnamento all’asilo/scuola materna).

Questa modulazione del pernottamento del minore presso il padre è valutato in relazione alla sussistenza di uno specifico interesse dello stesso dopo la fase di “svezzamento”.

La decisione triestina favorisce, dunque, la circostanza del pernotto con il padre, con una indicazione sui tempi, come occasione funzionale al benessere del minore.

E’ nelle cose, infatti, che, per lo più, trascorrere periodi di convivenza anche con il genitore non affidatario rappresenti il miglior modo affinché il figlio possa conservare quel corretto e compiuto rapporto con entrambi i genitori, che, di solito, corrisponde all’interesse del figlio stesso.

L’affidamento congiunto

. Una prima importante conseguenza della necessità di decidere sempre allo scopo di tutelare al meglio l’interesse concreto della prole minorenne, va ravvisata nella individuazione del significato stesso di “affidamento ad entrambi i genitori” che va ravvisata, nel fatto che solo raramente l’affidamento condiviso potrà comportare anche la collocazione della prole presso entrambi i genitori. Salvo ipotesi assai particolari, in altri termini, l’affidamento “bigenitoriale” non ricalca il vecchio “affidamento alternato.

Spesso i contenziosi fra coniugi in sede di separazione sono incentrati sul “pernottamento del figlio.” In particolare, sono i papà che chiedono tempi tendenzialmente paritetici comprensivi del pernottamento con il figlio come momento di vera e propria condivisione.

Il vecchio affidamento alternato non si percepiva come strumento adeguato al concreto interesse della prole. Anzi, quasi solo critiche aveva sollevato in dottrina[1] e scarsa applicazione aveva trovato in giurisprudenza[2].

Questa diffidenza è rimasta sottesa nel sistema anche dopo la riforma del 2006.

Vi è da precisare invero, che la giurisprudenza di merito appare particolarmente sensibile ai diritti del padre del minore, discostandosi, in tema di pernottamento di figli in età prescolare, ma autonomi, dall’orientamento – peraltro apparso isolato – della giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto corretta la decisione di vincolare in concreto al raggiungimento dell’età di almeno quattro anni del minore la possibilità di restare per un intero giorno, e la notte seguente, presso il padre.[3]


[1]             Critici verso l’affidamento “alternato”, si erano manifestati: Canova, Grasso, Ancora sull’affidamento congiunto od alternato: interesse del minore o finzione giuridica?, in DFP, 1991, II, 740;Dell’Antonio, Il bambino conteso – il disagio infantile nella conflittualità dei genitori separati, Milano, 1993, 2aed., 124;Mengoni, 245 s.; Santosuosso,Scioglimento del matrimonio (diritto vigente), in ED, XLI, Milano, 1989, 686;Id.,Il matrimonio, in Giur. sist. Bigiavi, 3aed., Torino, 1989, 454; Trabucchi, Un nuovo divorzio. Il contenuto e il senso della riforma, in RDC, 1987, II, 138

[2]        Trib. Di Piacenza, 04.02.1986: “Il giudice del divorzio, qualora entrambi i coniugi ne facciano richiesta motivata, può ben disporre l’affidamento del figlio minore ad entrambi, tutte le volte in cui tra il minore ed i genitori vi siano ottimi rapporti, poiché una soluzione siffatta è, in linea di principio, la più opportuna in quanto consona all’interesse ottimale del minore stesso: la presenza alternata nei due nuclei familiari rende pressoché impossibile la strumentalizzazione della prole o la dissacrazione del partner assente ovvero, ancora, altri atteggiamenti distorti ed anomali che influiscono inevitabilmente in modo negativo sullo sviluppo psicofisico dei soggetti in età evolutiva, tanto più qualora l’identica situazione di fatto aveva caratterizzato, proficuamente, la pregressa separazione personale dei coniugi.” inDir. Famiglia, 1986, 183

[3]             Cass. civ. Sez. I, Sent., (ud. 14-06-2011) 26-09-2011, n. 19594.

La Family Court inglese fa i conti con la Shari‘a. Il caso Juffali vs Juffali

di Valeria Cianciolo

I diritti, nel mondo islamico, sono fondati sulla (e conformati dalla) Shari’a, che ne determina tipi e contenuti [1]. In questo senso, si può dire che i diritti sono da un  lato, culturalmente specifici, ma hanno una portata relativa e, poiché possono esservi diversi sistemi di diritti fondamentali, non è detto che sia possibile metterli in comparazione tra di loro, al fine di « creare giustificazioni di “superiorità” (culturale, civile, etc.) » [2] per “tarare” quale sia il migliore e quale il peggiore. Manca il parametro esterno rispetto al quale operare tale “misurazione”, valido per entrambi i sistemi e sarebbe, tuttavia, “politicamente” sconveniente giudicare una cultura parametrandola con un’altra cultura.

«Se alzi un muro, pensa a ciò che resta fuori» diceva Italo Calvino.

E quindi, davanti ad un mondo in movimento, sempre più fluido, è lecito chiedersi: che cosa contraddistingue l’insieme e unisce i cittadini, dà loro una identità? Un territorio, una lingua comune, una comune storia e memoria di questa storia, una comune cultura e principi comuni, istituzioni condivise? 

Il grande Santi Romano diceva che i giuristi sono come le perle: false, coltivate e vere, suggerendo in fondo, che di giuristi veri, ce ne sono pochi.

Ma tutti i giuristi, comunque, hanno la necessità di prendere sul serio il diritto, forse, perchè chi controlla il diritto controlla la società. Certo è che senza controllo del diritto, non vi è neppure gestione della vita politica e sociale.

La massiccia presenza islamica sul territorio britannico impone rivendicazioni varie, portando alla luce esigenze sempre diverse. La giurisprudenza si evolve sul fluire di questi eventi, mentre tenta di amplificarsi il raggio di azione delle corti islamiche.

Il dibattito nel Vecchio Continente non depone a favore del riconoscimento della Shari‘a. E l’Inghilterra, terra che conosce l’immigrazione di persone, in buona misura proveniente dalle sue ex colonie, – ma anche con un buon numero di libanesi, siriani, arabi che sono spesso perfettamente integrati perché sono la linfa vitale del sistema finanziario britannico – fa i conti con la contaminazione del proprio diritto con il diritto islamico.

Nel tentativo di individuare quale delle muslim laws accogliere nello spazio europeo, un gran numero di Stati concorda nel ritenere la legge islamica incompatibile con i diritti umani e in materia di diritto di famiglia, ha assunto importanza, nel Regno Unito [3], la distinzione tra bare talàq (o classical talàq) e procedural talàq.

Il primo termine individua gran parte delle forme di ripudio prescritte dal diritto islamico; il secondo, invece, designa esclusivamente le forme procedurali.

E veniamo al caso Juffali.

Nel Regno Unito, la Family Court Division della High Court of Justice ha deciso uno dei divorzi contenziosi più scenografici e mediatici degli ultimi anni per gli sfarzi ed i lussi principeschi della coppia e  per quel che concerne la quantificazione del mantenimento dell’ex coniuge.

Si tratta del caso Juffali vs Juffali, che vede contrapposti da un lato, un avvenente e spregiudicata modella americana e dall’altro lato, il sessantunenne di lei marito, facoltosissimo finanziere saudita, nato in Libano che durante il procedimento di divorzio si trovava nella “fase finale di una malattia terminale” (§ 170), “e riceveva cure palliative in una clinica di Zurigo” (§ 4). 

La coppia godeva di un tenore di vita principesco, di diverse proprietà di prestigio sparse per il globo, nonché di ricche collezioni di opere d’arte e di gioielli, naturalmente oggetto di causa.

I due convolarono a nozze a Dubai nel 2001 e stabilirono la loro residenza in Inghilterra, dove nacque la figlia, ora adolescente.

La provenienza della ricchezza del finanziere libano – saudita, è stata l’azienda di famiglia, EA Al-Juffali e Brothers, “un’impresa familiare di successo, coinvolta nella fornitura di energia elettrica e  telecomunicazioni in tutto il Regno di Arabia Saudita” … “che la ricchezza [aveva] consentito al convenuto di essere coinvolti in una serie di cause benefiche e filantropiche” (§ 11). 

Dal 2005 la casa coniugale era Bishopsgate House: una “proprietà vasta e prestigiosa … immediatamente adiacente al Windsor Great Park” ( “BGH”) con “un seguito completo del personale, compreso groundsmen, giardinieri e … la sicurezza” (§ 16). 

L’uomo aveva anche acquistato un grande palazzo a Venezia nel 2007, che la donna sosteneva fosse un dono per lei e, nel 2008, un appezzamento di terreno sul quale era stato costruito un sostanziale chalet “iceberg“, di “sontuosa opulenza” a Gstaad, in Svizzera (§ 18). 

La donna nel corso del processo di divorzio afferma che queste proprietà, e una “casa weekend” nel Devon acquistati anche nel 2008, erano stati donati a lei. 

Il marito poi spesso le comprava gioielli costosi, tra cui un anello di diamanti blu dell’importo compreso tra USD 15 e 18 milioni.

Accade poi che questo facoltoso signore arabo nel febbraio 2012, all’insaputa della moglie americana sposa una giovane donna libanese di 24 anni e tiene la sua cerimonia di nozze proprio a Venezia, nel Palazzo donato alla seconda moglie americana.

Il finanziere però, divorzia dalla terza moglie libanese poco dopo, riconciliandosi solo temporaneamente con la ricorrente e le parti tornano a vivere a BGH, loro residenza coniugale, dove nel giugno 2013, alla moglie, nel corso di una festa di famiglia veniva chiesto di firmare, in presenza di un Imam, quello che la stessa ricorrente pensava essere un testamento biologico, scritto in arabo ( sebbene lei non fosse in grado di leggere l’arabo). 

Si trattava di una sorta di “contratto di vendita”.

Nel 2014 il marito, mentre era in Arabia Saudita, ripudiò la ricorrente pronunciando tre volte il termine “talaq”, secondo la Shari’a.

La seconda moglie americana faceva dunque, istanza di divorzio in Inghilterra. 

Di seguitò a ciò, la signora citò il marito ai sensi del Part III of the Matrimonial and Family Proceedings Act 1984 (MFPA 1984, che disciplina gli accordi patrimoniali in caso di divorzio), nonostante questi avesse eccepito di godere dell’immunità diplomatica e di non essere residente nel Regno Unito. Dopo una lunga e articolata ricostruzione del contenzioso, la Family Division ha stabilito che la vita coniugale era basata principalmente in Inghilterra e quindi ad essa era applicabile il diritto inglese, nonostante il caso riguardasse “una famiglia internazionale”.

Per quel che concerne la liquidazione del mantenimento della ricorrente, la corte ha valutato attentamente gli introiti familiari affermando che “un budget annuo netto di due milioni e mezzo di sterline siano sufficienti per soddisfare le esigenze ragionevoli della ricorrente”, pertanto, considerando l’aspettativa di vita della signora e “valutando attentamente una adeguata dotazione finanziaria per il suo futuro”, le ha riconosciuto un totale di cinquantatré milioni di sterline, mentre per quel che concerne i gioielli, “ai fini di ornamento personale”, le ha attribuito preziosi per un valore di più di quattro milioni di sterline, mentre ha rinviato a successivi accordi tra le parti la divisione degli altri beni mobili.

Ed in Italia cosa sarebbe stato del caso Juffali?

Esclusa la generale applicabilità dell’art. 64 della l. n. 218/1995, poiché il ripudio non segue ad un atto assimilabile ad una sentenza, la norma applicabile potrebbe essere l’art. 65, secondo cui “i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone, nonché all’esistenza di rapporti di famiglia” hanno effetto in Italia “purché non siano contrari all’ordine pubblico e siano rispettati i diritti essenziali della difesa“.

E’ da escludere l’efficacia del ripudio nella sua tipica formulazione unilaterale e stragiudiziale, come nel caso Juffali (talaq): evidente la contrarietà all’ordine pubblico, in base alle convenzioni internazionali, ratificate anche dall’Italia, che vietano ogni discriminazione contro le donne e stabiliscono l’uguaglianza di diritti e di responsabilità fra coniugi [4]; di “diritti essenziali della difesa” non è nemmeno il caso di parlare; l’unilateralità non cessa anche quando sia la stessa donna, ex post, a chiedere l’efficacia in Italia, o ad acconsentire alla richiesta avanzata dell’ex marito, giacché ciò non può far velo al fatto che unilateralità e bilateralità sono caratteristiche coessenziali all’atto, debbono sussistere al momento della sua formazione, sicché un atto unilaterale non diviene bilaterale solo perché il destinatario si limita a prenderne atto (nel caso di specie, perché la vittima di una prevaricazione, sapendo di essere indifesa, vi si rassegna).

Vi è giurisprudenza straniera che accorda il riconoscimento al ripudio quando la donna stessa invoca il riconoscimento o vi abbia acconsentito. Al di là delle presumibili buone ragioni, di giustizia del caso concreto, la forzatura sembra evidente.

Si può, infine, fondatamente dubitare che il ripudio costituisca “provvedimento” ai sensi dell’art. 65 l. cit., giacché rimane un atto privato di volontà, sia pure reso davanti ad un’autorità locale, che si limita ad autenticarlo.


[1]
                G. Di Plinio, Il costituzionalismo e la Shari’a, 1183 ss.

[2]
                 F. D’Agostino, Pluralità delle culture e universalità dei diritti, Giappichelli, 1996

[3]
                Il caso Hammersmith è riportato come la prima vicenda giudiziaria in cui ad una corte britannica è stato chiesto di pronunciarsi in merito ad un divorzio islamico.
                In quella circostanza tanto il matrimonio quanto il divorzio avevano avuto luogo a Londra e la Corte rifiutò di riconoscere l’atto di ripudio sottoscritto a Londra in presenza di due testimoni, sebbene fosse effettivo in India, dove l’uomo era domiciliato.

                La ragione del diniego risiedeva nell’assunto secondo il quale un matrimonio monogamico inglese, contratto con una donna inglese, non poteva essere sciolto tramite una forma di divorzio islamico.

[4]
                C. Campiglio, La famiglia islamica

Il beneficiario perde il diritto all’assegno di mantenimento se fonda una famiglia di fatto

Nota di commento alla sentenza Cass. civ. Sez. I, Sent., 19-12-2018, n. 32871

di Valeria Cianciolo

Il fatto.

La Corte d’appello, nel decidere sull’appello proposto da Tizio contro la moglie Caia, nel corso del giudizio di separazione personale dei due coniugi, revocava l’assegno di mantenimento corrisposto dal primo in favore della seconda. Risultava provata (anche per mezzo di un certificato del Comune, estratto dal registro delle coppie di fatto, tenuto da quel Comune “ad uso assegni familiari”) l’instaurazione di una famiglia di fatto da parte di Caia, ritenendosi pertanto, applicabile al caso, la giurisprudenza di legittimità in tema di assegno divorzile.

il ricorso va respinto, dovendosi applicare il seguente principio di diritto:

La Cassazione ha respinto il ricorso di Caia affermando il seguente principio: “Anche in caso di separazione legale dei coniugi, e di formazione di un nuovo aggregato familiare di fatto ad opera del coniuge beneficiario dell’assegno di mantenimento, indipendentemente dalla “risoluzione del rapporto coniugale” (assai più che probabile) si opera una rottura tra il preesistente tenore e modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale ed il nuovo assetto fattuale avente rilievo costituzionale, in quanto espressamente cercato e voluto dal coniuge beneficiario della solidarietà (in questo caso, ancora) coniugale, con il conseguente riflesso incisivo dello stesso diritto alla contribuzione periodica, facendola venire definitivamente meno.”

La questione.

Come è noto, l’art. 5 della Legge sul divorzio stabilisce che “l’obbligo di corresponsione dell’assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze.”

La proposta di estendere la cessazione del diritto all’assegno post-matrimoniale all’instaurata convivenza more uxorio del beneficiario, a somiglianza di esperienze straniere, non è stata accolta dal legislatore. La valutazione della sua rilevanza, pertanto, è stata affidata esclusivamente all’interprete.

La giurisprudenza ormai consolidata ha chiarito che l’espressione “famiglia di fatto” non consiste soltanto nel convivere come coniugi, ma indica prima di tutto una “famiglia”, portatrice di valori di stretta solidarietà, di arricchimento e sviluppo della personalità di ogni componente, e di educazione e istruzione dei figli. In tal senso, si rinviene, seppur indirettamente, nella stessa Carta Costituzionale, una possibile garanzia per la famiglia di fatto, quale formazione sociale in cui si svolge la personalità dell’individuo, ai sensi dell’art. 2 Cost..

Laddove dunque, la convivenza assuma i connotati di stabilità e continuità e i conviventi elaborino un progetto ed un modello di vita in comune (analogo a quello che di regola caratterizza la famiglia fondata sul matrimonio), la mera convivenza si trasforma in una vera e propria “famiglia di fatto”. A quel punto, il parametro dell’adeguatezza dei mezzi rispetto al tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale da uno dei partner, non può che venir meno di fronte all’esistenza di una vera e propria famiglia, ancorché di fatto. Si rescinde così ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale e, con ciò, ogni presupposto per la riconoscibilità di un assegno divorzile, fondato sulla conservazione di esso.

In un primo tempo, le pronunce di legittimità, fatte proprie anche dalla maggioranza delle sentenze di merito, affermavano, in maniera pressoché monolitica, che tale circostanza potesse incidere sul quantum della prestazione di assistenza post-coniugale, solo se ed in quanto ne derivasse il mutamento in melius delle condizioni economiche del richiedente[1].

Con un recente ribaltamento giurisprudenziale, però, la stessa sezione della Suprema Corte ha completamente rivisto tale orientamento, affermando, viceversa, che l’instaurazione di una famiglia di fatto da parte del coniuge avente diritto all’assegno determina sempre, con effetto automatico, la revoca del contributo al mantenimento, rappresentando una condizione sufficiente per il diniego della relativa istanza, a prescindere da ogni ulteriore accertamento[2]

Il suddetto principio è stato enunciato in tema di assegno divorzile, cioè in una materia in cui la solidarietà post coniugale trova giustificazione nei limiti, costituzionalmente accettabili (ex art. 23 Cost.), previsti e conformati dalla legge (n. 898 del 1970, succ.mod., art. 5, comma 6) in considerazione dello stato libero delle persone (ex coniugi). Principio che adesso viene adesso esteso anche alla separazione.

Diversamente dallo scioglimento e dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione presuppone la permanenza del vincolo coniugale e l’attualità del dovere di assistenza materiale, realizzandosi solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione; diversamente dalla solidarietà post-coniugale, che è presupposto dell’assegno di divorzio, la separazione instaura un regime che tende a conservare il più possibile gli effetti propri di un matrimonio che è ancora in vita, compatibili con la cessazione della convivenza, e per questo può dirsi che l’assegno di mantenimento sia astrattamente dovuto come continuazione dell’obbligo di assistenza materiale tra i coniugi, a norma dell’art. 143 c.c. (Cass. n. 12196/2017, n. 11504/2017).

La questione che viene in rilievo è dunque, se e in che termini la convivenza intrattenuta dal coniuge separato incida sull’attribuzione e sulla quantificazione dell’assegno di mantenimento a suo favore: il coniuge che intraprende una nuova convivenza trae dei benefici economici, se non altro in quanto può condividere le spese di ordinaria amministrazione (vitto, alloggio e relativi oneri), al contrario del coniuge rimasto solo, il quale deve affrontare, oltre alle spese di ordinaria amministrazione, anche quelle relative al mantenimento dell’ex coniuge e degli eventuali figli.

L’assegno deve essere idoneo ad assicurare al coniuge separato tendenzialmente un tenore di vita analogo a quello che egli aveva prima della separazione (Cass. n. 12196/2017) e tuttavia esso è dovuto “sempre che (il coniuge richiedente) non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione” (Cass. n. 14840/2006), dovendo l’assegno essere pur sempre “necessario al suo mantenimento”, ai sensi dell’art. 156 c.c.. Ciò induce a ritenere che il diritto all’assegno di mantenimento possa essere negato o eliminato se il coniuge debitore (convenuto nel giudizio per l’attribuzione dell’assegno o attore in quello per l’eliminazione o la revisione dello stesso) dimostri che l’altro coniuge abbia instaurato una convivenza more uxorio con altra persona che assuma i caratteri della stabilità, continuatività ed effettiva progettualità di vita, presumendosi in tal caso che le disponibilità economiche di ciascun convivente siano messe in comune nell’interesse del nuovo nucleo familiare.

Negli ultimi anni, gli Ermellini hanno sostanzialmente affermato che nella separazione, il diritto all’assegno di mantenimento può essere negato o eliminato solo se il coniuge debitore dimostri il fatto impeditivo e estintivo di tale diritto, rappresentato dalla circostanza che l’altro abbia intrapreso una relazione extraconiugale caratterizzata da stabilità, continuatività ed effettiva progettualità di vita. Da ciò consegue la presunzione che le risorse economiche dei conviventi siano poste in comune nell’interesse del nuovo nucleo familiare e che, dunque, la corresponsione dell’assegno di mantenimento non trovi (o non trovi più) giustificazione[3].  Tale presunzione può essere vinta dal coniuge richiedente, il quale può allegare e dimostrare (anche mediante presunzioni) come la nuova convivenza non influisca in melius sulla propria personale condizione economica, restando i suoi redditi complessivamente inadeguati a conservare il tenore di vita pregresso.

Cosa non convince della decisione in esame? Il fatto che gli Ermellini abbiano ritenuto che la relazione instaurata dalla moglie insieme al nuovo partner avesse acquisito un grado di stabilità tale da potersi considerare idonea «a rescindere ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa convivenza matrimoniale e, di conseguenza, il presupposto per la riconoscibilità, a carico dell’altro coniuge, di un assegno di mantenimento». Tuttavia, la solidità della convivenza tra i due soggetti è stata valutata solamente sulla base delle annotazioni negli atti di stato civile.

Si accoglie così l’orientamento secondo cui la convivenza more uxorio è da considerarsi di per sé determinante per la cessazione del diritto al mantenimento dell’ex coniuge, offrendo una soluzione maggiormente conforme alle esigenze di rispetto di giustizia ed equità sociale: anche in caso di separazione legale dei coniugi, e di formazione di un nuovo aggregato familiare di fatto ad opera del coniuge beneficiario dell’assegno di mantenimento, opera una rottura tra il preesistente “tenore e modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale” ed il nuovo assetto fattuale avente rilievo costituzionale, in quanto espressamente cercato e voluto dal coniuge beneficiario.  Il fondamento della cessazione dell’obbligo di contribuzione gli Ermellini lo individuano , per quel che riguarda il divorzio ma anche la separazione personale, nel principio di autoresponsabilità: “Il fondamento della cessazione dell’obbligo di contribuzione deve esser individuato, per quel che riguarda il divorzio ma anche la separazione personale, nel principio di autoresponsabilità, ossia nel compimento di una scelta consapevole e chiara, orgogliosamente manifestata con il compimento di fatti inequivoci, per aver dato luogo ad una unione personale stabile e continuativa, che si è sovrapposta con effetti di ordine diverso, al matrimonio, sciolto o meno che sia.”

La giurisprudenza, anticipando il dies a quo per la decorrenza degli effetti ablativi dell’assegno dal passaggio a nozze all’instaurazione di una famiglia di fatto, ha attuato una sorta di interpretatio abrogans della norma di cui all’art. 5, comma 10, L. 1° dicembre 1970, n. 898.  la definitività delle conseguenze riconnesse alla convivenza more uxorio, ai fini non solo dell’esonero dall’assegno divorzile, ma anche dell’assegno di mantenimento in sede di separazione, in certa misura collide con la natura rebus sic stantibus delle decisioni rese in quella sede, sempre rivedibili in caso di nuove circostanze sopravvenute


[1]    Cass. 25 novembre 2010, n. 23968, in Giust. civ., 2011, I, 2343; Cass. 22 gennaio 2010, n. 1096, in Fam. pers. succ., 2010, 754, con nota di Achille, Revisione dell’assegno di divorzio: giustificati motivi sopravvenuti e convivenza more uxorio; Cass. 8 ottobre 2008, n. 24858, in Fam. e dir., 2009; Cass. 2 giugno 2000, n. 7328, in Guida dir., 2000, 29, 42, con nota di Finocchiaro, L’assenza di una previsione legislativa specifica non ostacola i poteri di indagine del giudice; Cass. 20 settembre 1999, n. 10149, in Foro it., 2000, I, 1229, con nota di De Marzo, 335, con nota di Russo, Convivenza more uxorio e presupposti per la diminuzione dell’assegno di divorzio.

[2]    Cass. 11 agosto 2011, n. 17195, in Fam. minori, 2011, 10, 20, con nota di Fiorini, Solo la rottura dell’unione può far ripristinare il diritto al mantenimento, in Guida dir., 2011, 44, 62, con nota di Vaccaro, op. cit., in Fam. dir., 2012, 25, con nota di Figone, La convivenza more uxorio può escludere l’assegno divorzile, e in Nuova giur. civ. comm., 2012, I, 45, con nota di Oliviero, Nuovi amori e vecchi assegni di divorzio

[3]    Tale principio ha avuto un’interessante applicazione nella giurisprudenza di merito (Trib. Roma, 6 giugno 2017, n. 11463), ove si è ritenuto che la stabile convivenza more uxorio consenta presumibilmente, sul piano delle economie di scala che una convivenza implica, un miglioramento dello standard di vita. Sposando questa linea, sostanzialmente si afferma che la nuova famiglia di fatto recide ogni legame con il tenore e il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale.

Affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità. Firenze anticipa il Ddl Pillon

Nota a Tribunale di Firenze, sentenza 2 novembre 2018, n. 2945

di Valeria Cianciolo

L’affidamento condiviso.

La L. 54/2006, come noto, nasce con l’intento di dare riscontro alla delicata questione dell’affidamento dei figli e della tutela dell’interesse del minore, nel caso di decisione da parte dei genitori di vivere separati.

Posto che i genitori devono cooperare nel progetto di crescita della prole a prescindere dall’evoluzione dei loro rapporti interpersonali e che l’obbligo di cura, educazione, istruzione, assistenza morale e mantenimento dei figli non viene meno in caso di cessazione della vita di coppia nonché qualora i genitori decidano di non porre in essere una communio vitae, il legislatore del 2006 intese elevare a valore fondamentale la salvaguardia di un intenso rapporto tra il figlio ed entrambi i genitori, dando così attuazione al principio della bigenitorialità, da tempo introdotto nel nostro ordinamento, a seguito della ratifica della Convenzione di New York del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo, la quale, all’art. 9, comma 3, c.c. prevede, appunto, il diritto del minore ad avere rapporti paritari con ambedue le figure genitoriali.

Prima della riforma del 2006, in occasione dei procedimenti di separazione e divorzio, per il disposto dell’art. 155 c.c., 1°co. c.c., nella formula introdotta dal legislatore del 1975 — ai sensi della quale il giudice della separazione era tenuto a dichiarare “a quale dei coniugi” i figli dovessero essere affidati —, nelle aule giudiziarie si propendeva per lo più per l’affidamento della prole in favore di uno dei genitori, generalmente la madre, sebbene, da un lato, il medesimo comma 1 della citata disposizione, facendo espresso rifermento all’interesse morale e materiale della prole, consentisse al giudice di disporre forme di affidamento ad entrambi i genitori, e, dall’altro, l’art. 6, comma 2, l. divorzio, come sostituito dall’art. 11, 1. 6.3.1987, n. 74, contemplasse la possibilità di disporre l’affidamento congiunto e quello alternato quali possibili varianti rispetto all’affidamento esclusivo.

I giudici, in definitiva, pur potendo disporre di modelli di affidamento alternativi, si erano arroccati sulla modalità tradizionale dell’affidamento mono-genitoriale.

Il disegno di legge n. 735 tuttora all’esame del Parlamento, meglio noto come  Ddl Pillon, nasce dalla constatazione del fallimento della Legge 54/04 sull’affido condiviso e, intendendo dare piena applicazione alla risoluzione n. 2079 (2015) del Consiglio d’Europa , intitolata “Uguaglianza e corresponsabilità parentale”, si propone di regolamentare alcuni dei criteri dettati dal contratto di governo tra i quali “l’equilibrio tra entrambe le figure genitoriali e tempi paritari” e il “mantenimento in forma di retta senza automatismi”.

Il caso.

Con il ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio Caio chiedeva al Tribunale di Firenze l’ampliamento delle visite al figlio e la riduzione del contributo per il mantenimento di quest’ultimo.

La moglie Mevia resisteva.

Il Presidente del Tribunale confermava i provvedimenti adottati in sede di modifica delle condizioni di separazione.

Emessa la pronuncia sullo status, la causa veniva istruita mediante l’acquisizione delle relazioni dei Servizi Sociali e della psicologa che seguiva il minore.

Si procedeva, quindi, all’ascolto del minore.

La causa veniva decisa con la sentenza in commento, che affidava il minore in via condivisa ad entrambi i genitori con domiciliazione, a settimane alterne, ora presso l’uno ora presso l’altro e disponeva il mantenimento diretto del minore da parte dei genitori.

Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Firenze ribadisce il ruolo primario dell’interesse del minore: in una circostanza contraddistinta da un’elevata conflittualità tra gli ex coniugi, il Tribunale avalla, all’esito dell’ascolto del minore, il regime di affidamento condiviso, con domiciliazione alternata tra i genitori su base settimanale.

L’approdo del Tribunale fiorentino è sostanzialmente quello del Ddl Pillon.

Cosa dice il Ddl Pillon?

Il 1° agosto 2018 è stato presentato il testo del disegno di legge Atto S. 735 (di iniziativa di nove senatori dell’attuale maggioranza parlamentare, fra cui l’on. Simone Pillon, che ne risulta primo firmatario), intitolato “Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità” e strutturato in 24 articoli.  L’art.11 del disegno di legge intende modificare l’art. 337 ter, co. 2 c.c. nel modo seguente: “Qualora uno dei genitori ne faccia richiesta e non sussistano oggettivi elementi ostativi, il giudice assicura con idoneo provvedimento il diritto del minore di trascorrere tempi paritetici in ragione della metà del proprio tempo, compresi i pernottamenti, con ciascuno dei genitori. Salvo diverso accordo tra le parti,deve in ogni caso essere garantita alla prole la permanenza di non meno di dodici giorni al mese, compresi i pernottamenti, presso il padre e presso la madre, salvo comprovato e motivato pericolo di pregiudizio per la salute psico-fisica del figlio minore (…omissis…)” (n. b.: le evidenziazioni sono state aggiunte da chi scrive).

Il comma 5, capoverso dell’art. 337 ter c.c. è così emendato: “Stabilisce il doppio domicilio del minore presso l’abitazione di ciascuno dei genitori ai fini delle comunicazioni scolastiche, amministrative e relative alla salute”.

Il successivo comma 7, a sua volta, recita: “Nel piano genitoriale deve essere indicata anche la misura e la modalità con cui ciascuno dei genitori provvede al mantenimento diretto dei figli, sia per le spese ordinarie che per quelle straordinarie, attribuendo a ciascuno specifici capitoli di spesa, in misura proporzionale al proprio reddito secondo quanto previsto nel piano genitoriale.”

Per la prima volta, con questo Ddl, vengono dettate regole nel delicato campo dei tempi di frequentazione genitori/figli, che potranno essere paritari, ma anche paritetici o equipollenti, ossia, anche se non paritari, congrui allo sviluppo equilibrato e armonico del minore, stabilendo che questi ha il diritto di frequentare entrambe le figure genitoriali, in modo da ricevere da ciascuna di esse affetto, cura, formazione ed educazione, con l’indicazione di un periodo di tempo ritenuto tendenzialmente minimale (12 giorni al mese), comunque modulabile o derogabile in ragione della singolarità della situazione concreta, come ad esempio l’indisponibilità di uno dei genitori, ovvero di gravi motivi che possano comportare un pregiudizio per la salute psico-fisica del figlio, come nei casi di violenza o abuso sessuale.

Il principio in astratto, è nobile. Ma in concreto, dubito che possa funzionare.

Nella relazione genitoriale quello che conta è prima di tutto la qualità del tempo che, a prescindere da rigidi schemi temporali, si costruisce con empatia, impegno e progettualità.

Potrebbe poi esserci il caso di una separazione che insorge a breve distanza dalla nascita di un figlio: è un dato naturale che almeno nella prima età del bambino il contatto quotidiano e la consuetudine con la figura materna riveste un’importanza superiore, in termini di esigenze primarie (basti pensare alla fase di allattamento e svezzamento del bambino).