Linee guida per la presentazione dei progetti sperimentali in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità e D.M. 28 dicembre 2018, n. 669

(di Rocchina Staiano Avvocato, Docente all’Università di Teramo e Consigliera di Parità della Provincia di Benevento)

È stato pubblicato nella sezione “Pubblicità legale” del sito istituzionale www.lavoro.gov.it del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il D.M. 28 dicembre 2018, n. 669, che individua le Linee-Guida per la presentazione da parte delle Regioni di proposte di adesione alla sperimentazione del modello di intervento in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità. I progetti devono essere presentati esclusivamente dalle Regioni entro il 28 febbraio 2019. Gli interventi devono essere dedicati, di norma, a persone con disabilità maggiorenni, la cui disabilità non sia determinata da naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità. Tuttavia, limitatamente ai progetti di continuità, che prevedono la proroga o l’estensione di programmi già avviati, sarà possibile confermare i servizi alle persone con disabilità per le quali intervengano patologie legate all’invecchiamento. Nella selezione dei beneficiari deve essere accordata preferenza alle persone con disabilità in condizione di maggiore bisogno in esito ad una valutazione multidimensionale, che tenga conto almeno delle limitazioni dell’autonomia, della condizione familiare, abitativa ed ambientale, nonché delle condizioni economiche della persona con disabilità. Un fondamentale criterio da tenere in considerazione, inoltre, riguarda le scelte che favoriscano i percorsi di de-istituzionalizzazione e il contrasto ad ogni forma di segregazione o di isolamento delle persone con disabilità.

Ogni proposta progettuale riferita ad un ambito può beneficiare di un massimo di euro 80.000,00 di finanziamento da parte del Ministero. La Regione garantisce, in forma diretta o tramite l’ambito territoriale candidato, il co-finanziamento per una quota non inferiore al 20% dell’importo totale del costo complessivo della proposta progettuale. Al fine di massimizzare le possibili sinergie delle iniziative sperimentali, è inoltre possibile presentare, la medesima proposta progettuale replicata per diversi ambiti, i quali, in ogni caso, sono tenuti a compilare ciascuno le schede del formulario di presentazione delle proposte indicando le attività da implementare nei singoli territori. Rimane a carico della Regione l’onere di prevedere piani economici e relativa rendicontazione in maniera analitica per ogni singolo ambito.

Lavoro agile e sperimentazione

(di Rocchina Staiano Avvocato, Docente all’Università di Teramo e Consigliera di Parità della Provincia di Benevento)

L’ispettorato Nazionale Del Lavoro, con comunicato 09 gennaio 2019, rende noto che l’8 gennaio 2019, è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa tra l’ Ispettorato Nazionale del Lavoro e le Organizzazioni Sindacali per l’avvio della sperimentazione del lavoro agile.

La sperimentazione viene avviata presso gli Ispettorati Territoriali del Lavoro che già applicano al personale il regime di orario flessibile nonché presso gli Ispettorati Interregionali e ha ad oggetto le attività istruttorie finalizzate alla predisposizione di atti, relazioni, verbali, provvedimenti, ricorsi, memorie e note difensive. Essa ha durata trimestrale prorogabile per un altro trimestre e avrà inizio entro l’1 marzo 2019.

La sperimentazione ha durata trimestrale prorogabile per un altro trimestre ed avrà inizio entro il 1° marzo 2019 secondo i criteri definiti nella Direttiva del Direttore dell’Ispettorato, previo incontro formativo con i Dirigenti degli Uffici territoriali coinvolti e nota di comunicazione di avvio della fase di sperimentazione del Direttore centrale Risorse Umane, Bilancio e Affari generali.

La fase di sperimentazione viene monitorata secondo i criteri indicati nella Direttiva del Direttore dell’Ispettorato e le modalità individuate con la successiva nota di comunicazione di avvio del Direttore centrale Risorse Umane, Bilancio e Affari generali.

I report trimestrali del monitoraggio sono valutati in seno all’Organismo paritetico per l’innovazione costituito presso l’Ispettorato Nazionale del Lavoro che propone, all’esito delle valutazioni, eventuali modifiche o integrazioni alla Direttiva.

Fondo per i poli universitari tecnico-scientifici nel mezzogiorno e Legge di Bilancio 2019

(di Rocchina Staiano Avvocato, Docente all’Università di Teramo e Consigliera di Parità della Provincia di Benevento)

L’art. 1, comma 275, della l. 30 dicembre 2018, n. 145, c.d. Legge di Bilancio 2019, dispone l’istituzione del Fondo per i poli universitari tecnico-scientifici nel Mezzogiorno.

La dotazione del Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, è costituita dalle risorse provenienti dalle maggiori entrate derivanti dall’opzione per l’imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno, che sono versate al bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Le risorse del Fondo sono destinate alle università, con sede in Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, in cui sia presente almeno un dipartimento in discipline tecnico-scientifiche e sociologiche. L’individuazione delle stesse è rimessa ad un decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che provvede anche al riparto delle risorse.

Il finanziamento è utilizzato per interventi di sostegno diretto agli studenti, finanziamento di assegni di ricerca, nonché per studi e ricerche inerenti lo sviluppo del Mezzogiorno.

Novità sugli affidamenti degli appalti pubblici e Legge di Bilancio 2019

(di Rocchina Staiano Avvocato, Docente all’Università di Teramo e Consigliera di Parità della Provincia di Benevento)

L’art. 1, comma 912, della l. 30 dicembre 2018, n. 145, c.d. Legge di Bilancio 2019, introduce fino al 31 dicembre 2019 una deroga all’art. 36 del Codice dei contratti pubblici, c.d. D. Lgs. n. 50/2016, che disciplina l’applicazione di procedure semplificate, ivi compreso l’affidamento diretto, per i contratti di lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea (c.d. contratti sottosoglia).

L’art. 36 del Codice dei contratti pubblici, prima della modifica, disciplinava gli affidamenti di lavori: 1) per importi inferiori a 40.000 euro, mediante procedura diretta, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 2) per importi da 40.000 euro e fino a 150.000 euro, mediante procedura negoziata, previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici; 3) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti.

Per effetto della deroga, dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, le stazioni appaltanti possono procedere all’affidamento di lavori: 1) di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 150.000 mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di 3 operatori economici; 2) di importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a 350.000, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici.

Assunzione di Lavoratori Socialmente Utili e Legge di Bilancio 2019

(di Rocchina Staiano Avvocato, Docente all’Università di Teramo e Consigliera di Parità della Provincia di Benevento)

L’art. 1, commi da 446 a 449, della l. 30 dicembre 2018, n. 145, c.d. Legge di Bilancio 2019, prevede la possibilità di procedere, nel periodo 2019-2021, all’assunzione a tempo indeterminato, da parte delle pubbliche amministrazioni già utilizzatrici, dei lavoratori socialmente utili o impegnati in attività di pubblica utilità, nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale. Tale assunzione deve avvenire tenendo conto i seguenti requisiti: 1) possesso da parte dei lavoratori dei requisiti di anzianità; 2) espletamento di selezioni riservate, mediante prova di idoneità, dei lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell’obbligo che abbiano la professionalità richiesta, in relazione all’esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l’accesso al pubblico impiego; 3) finanziamento, nei limiti delle risorse, a valere sul regime ordinario delle assunzioni, nel rispetto del principio dell’adeguato accesso dall’esterno.

Le procedure sono organizzate, per figure professionali omogenee, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per il tramite della Commissione per l’attuazione del Progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni. Ai fini della predisposizione dei bandi, il Dipartimento della funzione pubblica, mediante il portale “mobilita.gov.it, procede alla ricognizione dei posti che le pubbliche amministrazioni rendono disponibili, nel triennio 2019-2021, per le assunzioni a tempo indeterminato. Per l’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 800.000 euro per l’anno 2019.

Fondo per l’inclusione delle persone sorde e con ipoacusia e Legge di Bilancio 2019

(di Rocchina Staiano Avvocato, Docente all’Università di Teramo e Consigliera di Parità della Provincia di Benevento)

L’art. 1, commi da 456 a 458, della l. 30 dicembre 2018, n. 145, c.d. Legge di Bilancio 2019, istituisce, nello stato di previsione del MEF, un Fondo per l’inclusione delle persone sorde e con ipoacusia il cui stanziamento è trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tale fondo è finalizzato a dare attuazione della Risoluzione del Parlamento europeo n.2952 del 23 novembre 2016 sulle lingue dei segni e gli interpreti di lingua dei segni professionisti, la quale risoluzione, cui aderisce il Fondo, è diretta a promuovere la piena ed effettiva inclusione sociale delle persone sorde e con ipoacusia, anche attraverso la realizzazione di progetti sperimentali per la diffusione di servizi di interpretariato in Lingua dei segni italiana (LIS), video-interpretariato a distanza, nonché per favorire l’uso di tecnologie innovative finalizzate all’abbattimento delle barriere alla comunicazione.

La dotazione prevista è di 3 milioni per il 2019, 1 milione per il 2020 e 3 milioni per il 2021.

Legge di Bilancio 2019 e Infortuni domestici

(di Rocchina Staiano Avvocato, Docente all’Università di Teramo e Consigliera di Parità della Provincia di Benevento)

L’art. 1, commi 534 e 535, della l. 30 dicembre 2018, n. 145, c.d. Legge di Bilancio 2019, modifica  la legge 3 dicembre 1999, n. 493, che disciplina l’assicurazione contro gli infortuni domestici. Nello specifico,

  • viene esteso il limite massimo di età per la sottoscrizione obbligatoria all’assicurazione da 65 a 67 anni;
  • viene ridotto dal 27% al 16% il limite minimo di inabilità permanente al lavoro al di sopra del quale è ricompresa l’assicurazione;
  • viene incrementato da 12,91 a 24 euro annui il premio assicurativo unitario a carico dei soggetti interessati;
  • qualora l’inabilità permanente sia compresa tra il 6 e il 15%, viene corrisposto una prestazione una tantum di importo pari a euro 300,00 rivalutabile;
  • viene previsto che per gli infortuni in ambito domestico sia corrisposto l’assegno per assistenza personale continuativa, regolato dall’art. 76 del DPR 1124/1965.

Legge di Bilancio 2019 e disabilità da lavoro: reinserimento, assegno di ricollocazione

(di Rocchina Staiano Avvocato, Docente all’Università di Teramo e Consigliera di Parità della Provincia di Benevento)

L’art. 1, comma 533, della l. 30 dicembre 2018, n. 145, c.d. Legge di Bilancio 2019, modifica l’art. 1, comma 166, della L. 190/2014, che ha attribuito all’I.N.A.I.L. le competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro. Il reinserimento deve essere realizzato con progetti personalizzati (mirati alla conservazione del posto di lavoro o alla ricerca di nuova occupazione, con interventi formativi di riqualificazione professionale), con progetti per il superamento e per l’abbattimento delle barriere architettoniche sui luoghi di lavoro, nonché con interventi di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro. La norma modificata dalla Legge di Bilancio 2019 prevede che la retribuzione corrisposta dal datore di lavoro alla persona con disabilità da lavoro destinataria di un progetto di reinserimento mirato alla conservazione del posto di lavoro sia rimborsata dall’INAIL al datore di lavoro stesso nella misura del 60% di quanto effettivamente corrisposto. I progetti di reinserimento possono essere proposti dai datori di lavoro e sono approvati dall’INAIL. Qualora gli interventi individuati nell’ambito del progetto di reinserimento lavorativo personalizzato non vengano attuati per immotivato unilaterale recesso del datore di lavoro, quest’ultimo è tenuto a restituire all’INAIL l’intero importo del rimborso.

Infine, si stabilisce che dal 1° gennaio 2019, l’I.N.A.I.L. concorre al finanziamento dell’assegno di ricollocazione, disciplinato dall’art. 23 del D.Lgs. 150/2015, rilasciato alle persone con disabilità da lavoro in cerca di occupazione. Con specifico decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro il 2 Marzo 2019, sono definite le modalità di finanziamento.

Fondo per l’accessibilità e la mobilità delle persone con disabilità e Legge di Bilancio 2019

(di Rocchina Staiano Avvocato, Docente all’Università di Teramo e Consigliera di Parità della Provincia di Benevento)

L’art. 1, commi da 489 a 491, della l. 30 dicembre 2018, n. 145, c.d. Legge di Bilancio 2019, in attuazione della legge n. 18 del 2009 (recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità) e della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, prevede l’istituzione di un apposito Fondo, presso il ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominato “Fondo perl’accessibilità e la mobilità delle persone con disabilità“, che è destinato alla copertura finanziaria di interventi volti alla innovazione tecnologica delle strutture, contrassegno e segnaletica per la mobilità delle persone con disabilità di cui all’articolo 381 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

La dotazione del Fondo è di 5 milioni di euro per l’anno 2019 e le risorse del Fondo siano destinate a tutti i Comuni italiani e sono finalizzate ad interventi riguardanti l’innovazione tecnologica delle strutture ed alla messa in opera di contrassegni e segnaletica per favorire la mobilità di persone con disabilità. Al fine di prevenire l’uso indebito degli interventi di cui sopra, annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della famiglia e della disabilità, il Ministro dell’Economia e delle Finanze e il Ministro dell’Interno, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, e sentito l’ACI e le Associazioni delle persone con disabilità più rappresentative a livello nazionale, verranno definiti gli interventi finalizzati a tale scopo. 

Mobilità in deroga e Legge di Bilancio 2019

(di Rocchina Staiano Avvocato, Docente all’Università di Teramo e Consigliera di Parità della Provincia di Benevento)

L’art. 1, commi da 251 a 253, della l. 30 dicembre 2018, n. 145, c.d. Legge di Bilancio 2019, prevede la concessione del trattamento di mobilità in deroga, nel limite massimo di dodici mesi, anche in favore dei lavoratori che:- hanno cessato la Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) nel periodo 1°dicembre 2017-31 dicembre 2018;- non hanno diritto all’indennità di disoccupazione Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), ossia quelli che non posseggono i requisiti per la fruizione della NASpI: almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione e 30 giornate di lavoro effettivo (a prescindere dal minimale contributivo) nei 12 mesi che precedono l’inizio del medesimo periodo di disoccupazione. 

A tali lavoratori dal 1° gennaio 2019 vengono applicate misure di politica attiva, individuate da un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all’A.N.P.A.L.

L’operatività della disposizione sarà disciplinata da un decreto del Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.

Contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici elevati e Legge di Bilancio 2019

(di Rocchina Staiano Avvocato, Docente all’Università di Teramo e Consigliera di Parità della Provincia di Benevento)

L’art. 1, commi da 261 a 268, della l. 30 dicembre 2018, n. 145, c.d. Legge di Bilancio 2019, introduce a decorre dal 1° gennaio 2019 e per la durata di 5 anni, una riduzione dell’importo delle pensioni eccedenti la soglia di 100.000 euro lordi annui, mediante specifiche aliquote di riduzione, crescenti per specifiche fasce di importo. Nello specifico, i commi in esame dispongono che i trattamenti pensionistici, i cui importi complessivamente considerati superino 100.000 euro lordi su base annua, siano ridotti secondo le seguenti aliquote: • 15 per cento per la parte eccedente 100.000 euro fino a 130.000 euro; • 25 per cento per la parte eccedente 130.000 euro fino a 200.000 euro; • 30 per cento per la parte eccedente i 200.000 euro fino a 350.000; • 35 per cento per la parte eccedente i 350.000 euro fino a 500.000 euro; • 40 per cento per la parte eccedente i 500.000 euro. 

La riduzione non trova applicazione:- per le pensioni interamente liquidate con il sistema contributivo,- per le pensioni di invalidità, – per i trattamenti pensionistici di invalidità, – per i trattamenti pensionistici riconosciuti ai superstiti,- per i trattamenti riconosciuti a favore delle vittime del dovere o di azioni terroristiche.

Rivalutazione dei trattamenti pensionstici e Legge di Bilancio 2019

(di Rocchina Staiano Avvocato, Docente all’Università di Teramo e Consigliera di Parità della Provincia di Benevento)

L’art. 1, comma 260, della l. 30 dicembre 2018, n. 145, c.d. Legge di Bilancio 2019, dispone una nuova disciplina valida per il triennio 2019-2021 della perequazione o rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici. Nello specifico, per il triennio 2019-2020, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici è riconosciuta nella misura del 100% per i trattamenti complessivamente pari o inferiori a 3 volte il trattamento minimo INPS. 

Per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi, la rivalutazione è riconosciuta: • nella misura del 97 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS; • nella misura del 77 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS; • nella misura del 52 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS; • nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS; • nella misura del 45 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo INPS; • nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo INPS. 

Nel nostro ordinamento il meccanismo di rivalutazione delle pensioni è definito dall’articolo 34, comma 1, della L. 448/1998, il quale ha disposto (a decorrere dal 1° gennaio 1999) che esso si applichi, per ogni singolo beneficiario, in funzione dell’importo complessivo dei trattamenti pensionistici corrisposti a carico delle diverse gestioni previdenziali.

Contratto a termine e legge di bilancio 2019: Modifiche al Decreto Dignità

(di Rocchina Staiano Avvocato, docente all’Università di Teramo e Consigliera di Parità della Provincia di Benevento)

L’art. 1, comma 403, della l. 30 dicembre 2018, n. 145, c.d. Legge di Bilancio 2019, ha riformato l’art. 1, comma 3, del d.l. 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, che riguarda i contratti a termine esentati dall’applicazione dei nuovi limitiNello specifico il nuovo comma 3, dell’articolo 1, del d.l. 87/2018, convertito in l. 96/2018 stabilisce che “Le disposizioni di cui al presente articolo, nonche’ quelle di cui agli articoli 2 e 3, non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, nonché ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle università private, incluse le filiazioni di università straniere, istituti pubblici di ricerca, società pubbliche che promuovono la ricerca e l’innovazione ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di supporto all’innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

In sintesi, estende la previsione sulla inapplicabilità delle norme modificative della disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato recate dal c.d. decreto dignità non solo ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle pubbliche amministrazioni, ma anche – dalle università private, incluse le filiazioni di università straniere; – dagli istituti pubblici di ricerca; – dalle società pubbliche che promuovono la ricerca e l’innovazione ovvero dagli enti privati di ricerca; – dai lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di supporto all’innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa.

Proroga del termine per l’ultimazione degli investimenti delle imprese assegnatarie del Voucher per la digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese

di Rocchina Staiano (Avv., docente all’Università di Teramo e Consigliera di Parità della Provincia di Benevento)

Il voucher per la digitalizzazione delle Pmi è regolato dal decreto interministeriale 23 settembre 2014 e consiste in una misura agevolativa per le micro, piccole e medie imprese che prevede un contributo, tramite concessione di un “voucher”, di importo non superiore a 10 mila euro, finalizzato all’adozione di interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico.

Il voucher è utilizzabile per l’acquisto di software, hardware e/o servizi specialistici che consentano di:

  • migliorare l’efficienza aziendale;
  • modernizzare l’organizzazione del lavoro, mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici e forme di flessibilità del lavoro, tra cui il telelavoro;
  • sviluppare soluzioni di e-commerce;
  • fruire della connettività a banda larga e ultralarga o del collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare;
  • realizzare interventi di formazione qualificata del personale nel campo ICT.

Ciascuna impresa può beneficiare di un unico voucher di importo non superiore a 10 mila euro, nella misura massima del 50% del totale delle spese ammissibili.

Infine, con decreto direttoriale 14 dicembre 2018, pubblicato in G.U., serie generale n. 300 del 28 dicembre 2018, è stato prorogato il termine per l’ultimazione delle spese progettuali connesse agli interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e ammodernamento tecnologico fino al 31 gennaio 2019. Si specifica che per data di ultimazione si intende la data dell’ultimo titolo di spesa ammissibile riferibile al progetto stesso; i pagamenti dei titoli di spesa oggetto di rendicontazione possono invece essere anche successivi alla predetta data di ultimazione, a condizione comunque che siano effettuati prima dell’invio della richiesta di erogazione il cui termine finale rimane fissato al 14 marzo 2019.

LAVORO – Circolare INPS n. 119 / 2018 : Forze armate e contributi da riscatto per fini pensionistici

La Circ. Inps n. 119 del del 18 dicembre 2018 fornisce le modalità applicative dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, che prevede che i periodi di servizio comunque prestati possono essere riscattati, con un onere parziale a carico dell’interessato e fino ad un massimo di cinque anni, ai fini del riconoscimento degli aumenti di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165. Tale circolare riguarda il personale in servizio attivo nel ruolo militare ed il superstite avente diritto a pensione, il quale quest’ultimo può presentare la domanda di riscatto entro i previsti novanta giorni dalla data di decesso del militare. Pertanto, gli ex militari transitati all’impiego civile non possono avvalersi della facoltà di riscatto in parola, avendo gli stessi acquisito un diverso status.

articolo a cura di Rocchina Staiano (Avvocato, Docente all’Università di Teramo e Consigliera di Parità della Provincia di Benevento)

LAVORO – Circolare INPS n.118 / 2018 – Riduzione contributiva nel settore edile

( di Rocchina Staiano Avv. e Docente all’Università di Teramo )

La Circ. Inps n. 118 del 13 dicembre 2018 precisa che il decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 4 ottobre 2018 ha confermato per l’anno 2018, nella misura dell’11,50%, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili, introdotta dall’articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e successive modifiche e integrazioni. Nello specifico,

  • per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2018, hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909;
  • il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti, nella misura dell’11,50%, per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati per 40 ore a settimana. Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale.

L’accesso al beneficio è subordinato alle seguenti condizioni:

  • rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, che impone a tutti i datori di lavoro, che intendano fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, il possesso dei requisiti di regolarità contributiva attestata tramite il documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, in materia di retribuzione imponibile;
  • i datori di lavoro non devono aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell’agevolazione (art. 36-bis, comma 8, del decreto-legge n. 223/2006).

articolo a cura di Rocchina Staiano (Avv., docente all’Università di Teramo e Consigliera di Parità della Provincia di Benevento)